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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
RG 1323/2023
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DANIELA FIENO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DANIELA FIENO
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RICCARDO CATINI, elettivamente domiciliato in VIALE FIUME 74/B, VITERBO presso il difensore avv. RICCARDO CATINI
Resistente In relazione al
RICORSO per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Montefiascone in data 25.02.2012 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montefiascone (anno
2012 numero 1 parte I serie Ufficio 1) nonché per la modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con Sentenza del Tribunale di Viterbo n°795/2024 emessa in data
23.07.2024. con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Viterbo
Visto il verbale di udienza del 16.01.2025 nel corso della quale le parti, in seguito al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno positivamente raggiunto l'accordo di cui al verbale di udienza e conforme a quanto stabilito dal Tribunale in sede di separazione con la Sentenza sopra richiamata (ad eccezione del punto relativo al contributo di mantenimento dovuto dal , al CP_1 pagamento delle spese straordinarie e delle spese di lite), e che di seguito si riporta:
“Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara l'estromissione dal giudizio di e , in qualità di nonni Controparte_2 Controparte_3 del minore e , in proprio, in qualità di Persona_1 Persona_2 Persona_3
pagina1 di 4 zii paterni del minore e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle Persona_1 minori e;
Persona_4 Persona_5
➢ dichiara la separazione personale delle parti, pronunciata con la sentenza n. 1091/2021 del 24.09.2021, addebitabile a;
Controparte_1
➢ Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore Controparte_1
Per_1
➢ Dispone l'affidamento esclusivo del a Persona_1 Parte_1
alla quale vengono altresì riservate le decisioni di
[...] maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione ed alla salute, decisioni che saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
➢ Assegna la casa familiare, sita in Montefiascone, Via Carpine n. 177/A, a
[...]
, che vi coabiterà con il figlio;
Parte_1
➢ Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
➢ Determina in euro 250,00 l'assegno a carico di per il mantenimento del figlio Controparte_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versare a Per_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN
[...]
[...];
➢ Pone a carico di e , nella Controparte_1 Parte_1 misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio che in caso di disaccordo Per_1 saranno determinate come stabilito dal Protocollo adottato da questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
➢Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nella misura di ½;
➢ Condanna alla rifusione di ½ delle spese del giudizio, in favore dello Stato Controparte_1 ex art. 133 dpr 30 maggio 2002, n. 115, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Rilevato e Ritenuto: Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione delle parti è possibile adottare le decisioni con riguardo alle determinazioni economiche, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria. Come poc'anzi evidenziato, all'udienza del giorno 16.1.2025, la ricorrente ha espressamente richiesto di porre a carico del il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% e un CP_1 aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio già previsto in euro 250,00 mensili - ad Per_1 euro 500,00.
Il resistente , viceversa, chiedeva la riduzione dell'assegno da euro 250,00 ad euro 200,00 CP_1 mensili, concordando in tale ultimo caso nel riconoscimento delle spese straordinarie nella misura del
60%. Infine, quanto all'assegno unico universale le parti concordavano la conferma a favore della ricorrente nella misura del 100% mentre, quanto alle spese processuali il chiedeva la CP_1 compensazione, la ricorrente la condanna al pagamento delle stesse a carico . CP_1
- Rilevato pertanto che il Collegio è chiamato ad adottare provvedimenti esclusivamente in merito al mantenimento ed alla partecipazione alle spese straordinarie del figlio a parte del padre;
Per_1
- Considerato che in merito al contributo per il mantenimento dei figli minori lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità. A tal riguardo, pertanto devono considerarsi i seguenti aspetti:
a) le esigenze del minore, un bambino di anni 13 (n. il 7.12.2011); b) le circostanze che hanno determinato l'avvio di un procedimento penale nei confronti del per presunti abusi sessuali sull'altra figlia della avuta da precedente relazione CP_1 Pt_1 con applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa;
pagina2 di 4 c) la pendenza di ulteriori procedimenti penali a carico del come documentati in atti;
CP_1
d) le condizioni economiche di entrambi i genitori così come documentate in atti che vedono la ricorrente operatrice socio sanitaria presso la “Splendid Società Cooperativa Sociale” con percezione di uno stipendio mensile di circa 1.000,00 Euro e il lavoratore artigiano, con reddito CP_1 altalenante ma in ogni caso di circa Euro 1.200,00 lordi;
d) l'assegno unico è di pertinenza esclusiva della ricorrente;
Pt_1
e) il fatto che la minore è collocata presso la madre. Alla luce di tali dati, considerando quindi le rispettive situazioni economiche, l'età del minore, i suoi bisogni, le necessità legate alla sua crescita e tenuto conto che il ha omesso di rispettare CP_1 con regolarità l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento può il contributo in questione essere determinato in euro 300,00 al mese, oltre al pagamento, a suo carico, del 60% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo.
- considerato che in merito alle rispettive istanze, poichè v'è stato un accoglimento soltanto parziale delle stesse, appare legittima una statuizione di compensazione delle spese processuali;
Tutto ciò premesso, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto, in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
La circostanza che le parti si fossero separate consensualmente avvalora tale conclusione. Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra
e . Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando anche in parziale modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con Sentenza del Tribunale di Viterbo n°795/2024 emessa in data 23.07.2024 dispone
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Parte_1 Controparte_1
Montefiascone in data 25.02.2012 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montefiascone (anno 2012 numero 1 parte I serie Ufficio
2) Determina a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, a Controparte_1 decorrere dalla data di pubblicazione della Sentenza, la somma di euro 300,00 per il mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 5 del mese con rivalutazione Per_1 annuale secondo gli indici Istat;
3) Ripartisce l'obbligo di versamento delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico di come da protocollo del Tribunale di Viterbo;
Controparte_1
4) Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montefiascone per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti pagina3 di 4 di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 19 Maggio 2025.
Il Giudice Est.
(Francesco Scavo Lombardo) IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
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