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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3754 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. , nata a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
19.03.1997;
E
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Lopez;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 14.10.2021), riconosciuto da entrambi i genitori, chiedevano Per_1
congiuntamente il recepimento dell'accordo in tema di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore nei termini di cui al ricorso.
All'udienza del 12.11.2025, preso atto della volontà delle parti non riconciliarsi, il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza, riservando la decisione al Collegio.
*********** Il Tribunale ritiene di omologare le condizioni concordate dalle parti e riportate in ricorso, nel quale le stesse hanno previsto l'affido esclusivo e il collocamento del minore in favore della madre, soluzione che, allo stato, appare maggiormente rispondente al preminente interesse del minore in considerazione del trasferimento definitivo del a Roma e tenuto conto del “disturbo dello CP_1 spettro autistico con pattern ipercinetico” di cui è affetto , per il quale necessita di costanti Per_1
riabilitazioni e periodici controlli sanitari, a volte anche imprevisti, esigenze queste che necessitano di poter essere fronteggiate tempestivamente prestando i dovuti consensi (cfr. verbale di udienza del
12.11.2025) e che, dunque, rendono opportuno derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso. Deve, altresì, recepirsi, in quanto confacente all'interesse del minore, l'accordo delle parti in punto di diritto di visita del padre da esercitarsi liberamente, con preavviso di almeno due giorni prima da comunicare alla madre.
Quanto ai profili di natura economica, il Tribunale reputa equo disporre in conformità a quanto concordato dalle parti in ricorso, in ordine al quale il sig. si impegna a versare un assegno CP_1 di mantenimento mensile in favore del minore di € 250,00 (da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende, infine, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in relazione alla percezione integrale da parte della sig.ra dell'Assegno Unico Universale. Pt_1
Nulla a provvedere sulle spese di lite atteso che il procedimento è stato proposto su domanda congiunta delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti nei termini di cui al ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12.11.25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3754 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. , nata a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
19.03.1997;
E
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Lopez;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 14.10.2021), riconosciuto da entrambi i genitori, chiedevano Per_1
congiuntamente il recepimento dell'accordo in tema di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore nei termini di cui al ricorso.
All'udienza del 12.11.2025, preso atto della volontà delle parti non riconciliarsi, il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza, riservando la decisione al Collegio.
*********** Il Tribunale ritiene di omologare le condizioni concordate dalle parti e riportate in ricorso, nel quale le stesse hanno previsto l'affido esclusivo e il collocamento del minore in favore della madre, soluzione che, allo stato, appare maggiormente rispondente al preminente interesse del minore in considerazione del trasferimento definitivo del a Roma e tenuto conto del “disturbo dello CP_1 spettro autistico con pattern ipercinetico” di cui è affetto , per il quale necessita di costanti Per_1
riabilitazioni e periodici controlli sanitari, a volte anche imprevisti, esigenze queste che necessitano di poter essere fronteggiate tempestivamente prestando i dovuti consensi (cfr. verbale di udienza del
12.11.2025) e che, dunque, rendono opportuno derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso. Deve, altresì, recepirsi, in quanto confacente all'interesse del minore, l'accordo delle parti in punto di diritto di visita del padre da esercitarsi liberamente, con preavviso di almeno due giorni prima da comunicare alla madre.
Quanto ai profili di natura economica, il Tribunale reputa equo disporre in conformità a quanto concordato dalle parti in ricorso, in ordine al quale il sig. si impegna a versare un assegno CP_1 di mantenimento mensile in favore del minore di € 250,00 (da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende, infine, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in relazione alla percezione integrale da parte della sig.ra dell'Assegno Unico Universale. Pt_1
Nulla a provvedere sulle spese di lite atteso che il procedimento è stato proposto su domanda congiunta delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti nei termini di cui al ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12.11.25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma