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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 909 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Macomer (Nu) in piazza S. Antonio n. 21 presso lo studio dell'Avv. PEDRONI
ANGELA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato Oristano in via San Francesco n. 18 presso lo studio dell'Avv. COSTA
FABIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e riposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“
1. Dichiarazione dello scioglimento del matrimonio celebrato tra e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Silanus di procedere alla trascrizione del
Pagina 1 provvedimento sui pubblici registri anagrafici;
2. Conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
3. Affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento del minore
presso il padre e di presso la madre;
4. Previsione che ciascun genitore non ER1 ER2 collocatario possa vedere il minore che dimora con l'altro genitore secondo gli accordi tra le parti
e le esigenze degli stessi minori;
in particolare, per quanto riguarda , anche considerata l'età ER2
della medesima, in difetto di accordo tra le parti ella starà col padre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,30 quando egli la riaccompagnerà a casa della madre e a fine settimana alternati dall'uscita della scuola del sabato fino alla domenica sera alle ore 20,30, precisando che - sempre salvo diverso accordo delle parti - gli incontri tra padre e figlia si svolgeranno in contesto diverso dalla ex casa coniugale;
quanto alle festività, sempre in difetto di accordo tra le parti, i genitori procederanno dividendo le vacanze natalizie (un anno il 24, 26 e 31 dicembre ed un anno il
25 dicembre, il 1 e 6 gennaio) e quelle pasquali (un anno Pasqua ed un anno Lunedì dell'Angelo); per almeno due settimane, anche suddivise, in due periodi durante le vacanze estive e in periodi da concordarsi tra loro entro il 1 giugno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
5. disporre che ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto del minore collocato presso di sé; spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“visto l'accordo raggiunto dalla parti conclude chiedendo che il Tribunale Voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente accettate da e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Silanus il 26.03.2011, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune (atto n. 1, parte 1, anno 2011).
ER Dall'unione coniugale sono nati i figli minori (10.07.2009) e (18.10.2012). ER1
Con sentenza n. 441/2021 pubblicata in data 10.09.2021 il Tribunale di Oristano, a seguito di conclusioni congiunte delle parti, ha pronunciato la separazione dei sopradetti coniugi alle condizioni che ivi si riportano: “
2 - Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla madre.
3 - Affida i figli minori ad entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. I minori dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse
Pagina 2 per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente;
4 - Dispone che l'altro genitore possa vederli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,30 riaccompagnandoli a casa;
a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato fino alla domenica sera alle ore 20,30; dividendo le vacanze natalizie (un anno il
24, 26 e 31 dicembre ed un anno il 25 dicembre ed il 1 e 6 gennaio) e quelle pasquali (un anno
Pasqua ed un anno Lunedì); per almeno 2 settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive in periodi da concordarsi tra loro entro il 1 giugno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore. Entrambi i coniugi debbono continuare ad essere seguiti dal
Consultorio familiare e dai servizi sociali competenti che relazioneranno nuovamente in merito al giudice sottoindicato entro il 4 gennaio 2021. Il diritto di visita, su indicazione dei predetti enti, dovrà essere esercitato presso la casa della nonna paterna o in altri luoghi idonei ma non nella casa coniugale per evitare ulteriori frizioni tra i coniugi. 5 – Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Dispone che
corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico Controparte_1 di € 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
6 - Compensa le spese giudiziali”.
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 ha chiesto la pronuncia del divorzio Parte_1
dal marito e ha dedotto che dal giorno della separazione non vi è stato alcun Controparte_1
segno di riconciliazione col coniuge, che ella continua a esercitare la medesima attività lavorativa di collaboratrice familiare con un reddito inferiore rispetto all'anno della separazione, ossia € 400,00 mensili anziché € 600,00, mentre il continua a esercitare l'attività lavorativa di CP_1
meccanico.
La ha, quindi, chiesto la conferma, per quanto attiene alle disposizioni inerenti affidamento e Pt_1
mantenimento dei figli, dei provvedimenti di cui alla sentenza n. 441/2021 pronunciata dal
Tribunale di Oristano nel procedimento per la separazione dei coniugi, ossia l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'affidamento dei figli a entrambi i genitori disponendo che i minori
Pagina 3 mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, la disciplina del diritto di visita secondo gli accordi raggiunti dai genitori o, in caso di disaccordo, secondo il calendario convenuto tra le parti, con previsione di un contributo al mantenimento dei minori pari a euro
200,00 mensili a carico di . Controparte_1
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di divorzio ma, quanto alla propria capacità reddituale, ha precisato di avere espiato una pena detentiva di anni 2, mesi 5 e giorni 13 di reclusione fino al 28 giugno 2024, data in cui è cessato il periodo di detenzione. Egli ha riferito di essere domiciliato presso l'abitazione della madre e di non avere ancora reperito una stabile occupazione lavorativa a causa della lunga permanenza in carcere, ricavando il proprio sostentamento da lavori occasionali e di breve durata;
ha precisato, altresì, che dal mese di giugno
2024, cioè immediatamente dopo l'espiazione della pena detentiva, il minore dimora ER1
stabilmente con lui e che egli provvede direttamente al sostentamento del figlio;
ha dedotto, inoltre, ER di aver mantenuto un rapporto costante e regolare con la figlia .
Il resistente ha, dunque, richiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
ha altresì domandato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con indicazione che il ER minore sia collocato presso di sé e presso la madre;
ha concluso affinché ciascun ER1 genitore non collocatario possa vedere il minore che dimora con l'altro genitore secondo gli accordi tra le parti e le esigenze degli stessi minori e che ciascun coniuge provveda al mantenimento diretto del minore collocato presso di sé.
In data 17.05.2025 è stata svolta la prima udienza.
La stessa ricorrente, personalmente presente, ha confermato che di fatto si è già trasferito ER1
ER presso il padre, mentre continua a convivere con lei.
Le parti, a questo punto, hanno congiuntamente dato atto che le condizioni proposte dal resistente nella propria comparsa di costituzione potevano essere condivise, seppur la parte ricorrente abbia richiesto che gli incontri tra padre e figlia si svolgessero in luogo diverso dalla ex casa coniugale.
Nell'interesse del resistente nulla è stato opposto sul punto.
Il Giudice, pertanto, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse, ricalcante le conclusioni sopra riportate.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Pagina 4 ***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, nell'ambito del giudizio di separazione (16.09.2020), alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (05.11.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, garantisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Il collocamento del figlio più grande presso il padre e della più piccola presso la madre merita, in particolare, di essere recepito in quanto corrisponde a una situazione di fatto esistente dal mese di giugno 2024, quando si è trasferito di sua spontanea volontà a vivere col padre. Poiché ER1
trattasi di assetto ormai consolidato, è opportuno nell'interesse dei minori non modificare le abitudini di vita ormai da tempo già sviluppate. Peraltro, sono le stesse parti ad aver condiviso tale soluzione e non sussistono valide ragioni per non valorizzare il consenso reciprocamente manifestato nella risoluzione della crisi familiare, il quale – peraltro – non pare poter arrecare alcun
Pagina 5 pregiudizio alla prole, oramai in età adolescenziale, specie se si tiene conto che è stato lo stesso a decidere di trasferirsi dal padre. ER1
Tale previsione, peraltro, non osta a disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ER genitore collocatario della minore , già disposta in fase di separazione e anche in questa sede richiesta congiuntamente da entrambe le parti. La soluzione è condivisibile, in quanto necessaria a garantire il diritto indisponibile della figlia minore alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle proprie abitudini di vita e delle relazioni sociali, così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale. La statuizione non pregiudica l'altro figlio minore, in quanto anche in considerazione della sua età e del discernimento maturato
(essendo ormai quasi sedicenne), egli stesso ha deciso di vivere dal padre. ER1
Le modalità di esercizio del diritto di visita concordate sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza ai figli minori.
In particolare, per quanto riguarda è giustificata la maggior flessibilità prevista, essendo ER1
necessario tener conto della sua età e delle preferenze ed esigenze da egli stesso manifestate.
ER Quanto al diritto di visita del padre nei confronti di , il calendario previsto in caso di mancanza di accordo risulta adeguato a garantire una proficua e stabile presenza paterna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età della minore. Nulla osta a recepire la richiesta delle parti circa lo svolgimento degli incontri padre-figlia presso contesti diversi dalla ex casa coniugale, al fine di evitare nuovi conflitti e frizioni tra i coniugi.
Sotto il profilo economico, quanto concordato dalle parti in merito al contributo al mantenimento dei figli deve essere inteso quale obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento in maniera diretta, senza previsione di un assegno in favore l'uno dell'altro, ciascuno secondo la propria disponibilità.
Invero, parte ricorrente svolge, attualmente, attività lavorativa come collaboratrice domestica e ha dichiarato di percepire somme pari a euro 400,00 mensili, mentre il resistente non ha un'occupazione stabile e svolge lavori occasionali e di breve durata ma, nonostante le difficoltà riscontrate a seguito di un periodo di detenzione, è senz'altro dotato di adeguata capacità lavorativa generica e specifica, in quanto risulta dagli atti che prima di tale periodo svolgeva attività di meccanico.
Pagina 6 La circostanza che ciascun genitore si farà carico del mantenimento diretto del figlio che vive con sé rende condivisibile la mancata previsione di ulteriori contributi per il figlio non convivente.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a SILANUS il 26/03/2011 tra Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] Controparte_1
08/02/1985, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1 Parte 1, Anno 2011- Comune di SILANUS).
Sull'accordo tra le parti:
2. dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la quale continuerà a vivervi con la
ER figlia minore;
3. dispone l'affidamento dei figli minori, in maniera condivisa, a entrambi i genitori, con
ER collocamento del minore presso il padre e di presso la madre;
ER1
4. dispone che ciascun genitore non collocatario possa vedere il minore che dimora con l'altro genitore secondo gli accordi tra le parti e le esigenze degli stessi minori;
in particolare, per quanto
ER riguarda , anche considerata l'età della medesima, ella starà col padre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,30, quando la riaccompagnerà a casa della madre, e a fine settimana alternati dall'uscita della scuola del sabato fino alla domenica sera alle ore 20,30, precisando che - sempre salvo diverso accordo delle parti - gli incontri tra padre e figlia si svolgeranno in contesto diverso dalla ex casa coniugale;
quanto alle festività, sempre in difetto di accordo tra le parti, i genitori procederanno dividendo le vacanze natalizie (un anno il 24, 26 e 31 dicembre ed un anno il 25 dicembre, il 1 e 6 gennaio) e quelle pasquali (un anno Pasqua ed un anno
Lunedì dell'Angelo); per almeno due settimane, anche suddivise, in due periodi durante le vacanze estive e in periodi da concordarsi tra loro entro il 1 giugno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
5. dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento diretto del minore collocato presso di sé.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18.7.2025.
Pagina 7 Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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