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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10558 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 2077 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.GALANTE ANGELO
RICORRENTE contro
GIÀ Controparte_1 CP_2
Con l'avv .GIANNACCARO NATALINA resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto dalla resistente in data 2.5.2023 CP_1 con contratto a tempo determinato stagionale , trasformato in data 27.10.2023 a tempo indeterminato;
di aver ricevuto la retribuzione concordata fino ad aprile 2024 ; di non aver più ricevuto le retribuzioni dei mesi successivi;
impugna il licenziamento intimatogli dalla società resistente con lettera del 19.9.2024 chiedendo 'nel merito: 1) dichiarare la nullità del licenziamento e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennizzo/risarcimento del danno pari a sei mensilità a termini di legge, oltre interessi legali e rivalutazione;
b) - condannare, altresì, l'azienda resistente al pagamento dell'indennità di preavviso e delle altre voci retributive maturate fino alla data del licenziamento come sopra quantificate o per la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, 4° comma C.C., nonchè al versamento dei relativi contributi eventualmente omessi, al netto di quanto liquidato nel decreto ingiuntivo (doc.14); c)
- con vittoria di spese e compensi di causa, ivi compreso il costo per l'elaborazione dei conteggi.
Previe argomentazioni in diritto sulla nullità del licenziamento per violazione dell'art 7 legge 300/70 nonché sugli importi ancora spettanti a titolo di retribuzioni e la debenza dell'indennità di mancato preavviso concludeva come sopra.
Si è costituita la società ed ha eccepito la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente – abbandono del posto di lavoro per ben due volte oltre aver disertato senza un legittimo impedimento la riunione operativa del 5.9.2024 nonché la previsione del CCNL , in questi casi, della legittimità del licenziamento senza preavviso , previa contestazione dei conteggi indicati in ricorso, ha concluso chiedendo al tribunale di adito di accogliere le seguenti conclusioni “ - dichiarare inammissibile la domanda per omessa produzione del CCL;
in subordine rigettare in toto la domanda avversaria poiché pretestuosa, oltre che infondata in fatto e diritto, oltre che temeraria- accertata, altresì,la temerarietà della domanda, condannare il ex art. Controparte_3
96 c.p.c.- condannare il ricorrente al pagamento delle competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatari..
La causa, istruita documentalmente, dopo il deposito delle note di trattazione scritta, è stata decisa con sentenza ex art 127 ter cpc.
E' documentato, oltre che riconosciuto da entrambe le parti, nelle rispettive note conclusionali, che la resistente, nelle more del giudizio, abbia corrisposto al CP_1 lavoratore tutte le somme di cui in contestazione. Del pari è pacifico che il ricorrente sia stato di nuovo assunto dalla società resistente.
Rimane pertanto, l'esame delle restanti domande formulate dal ricorrente e, segnatamente l'impugnativa del licenziamento intimato con lettera del 19.9.2024 nonché il mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Quanto al licenziamento.
Con lettera datata 19/09/2024 la società ha intimato al ricorrente licenziamento “per giusta causa” del seguente tenore “ Oggetto: licenziamento giusta causa.… In data 04.09.2024 Ella ha – senza alcun giustificato motivo mai rappresentato ai vertici aziendali – abbandonato la presso l'aeroporto di Pescara. L'azienda Pt_2 CP_2
Le ha quindi inviato una comunicazione PEC contestando la Sua assenza
[...] ingiustificata e convocandoLa per il giorno 05.09.2024 nuovamente presso la Base di Pescara per la riunione operativa con il nuovo DOV Direttore Operazioni Volo Gen. Com.te prevista per le ore 16:00. Nonostante tale convocazione, Persona_1
Ella ha nuovamente e senza alcun motivo disertato la riunione non presentandosi presso la sede. Rappresentiamo altresì che dal 04.09.2024 Lei non si è più presentato sul posto di lavoro restando sin da quel giorno irreperibile sul posto di lavoro. Il Suo comportamento risulta essere gravemente lesivo degli interessi dell'azienda e pertanto si è drasticamente interrotto il rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire, la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori. Il licenziamento ha effetto immediato..( fr doc.3 fascicolo resistente) .
Lamenta il ricorrente che il provvedimento di licenziamento “per giusta causa” gli sia stato intimato in violazione dell'art. 7, commi 2 L. 300/70; norme in forza delle quali
“il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa” (v. comma 2) .
Tale assunto risulta fondato per le seguenti argomentazioni.
Com'è noto , le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel dirimere il contrasto sulla questione relativa all'applicabilità dell'art. 7 St. Lav. ai soli licenziamenti qualificati come disciplinari dalla contrattazione collettiva o da questa, comunque, assoggettati a quella normativa, ovvero anche ai licenziamenti “ontologicamente” disciplinari, a prescindere dalla loro qualifica formale, hanno , affermato che il licenziamento ha natura disciplinare ogni volta che sia motivato in riferimento ad un comportamento imputabile (anche) a titolo di colpa al lavoratore;
licenziamento, questo, che copre l'area di quello “per giusta causa”; con la conseguente ineludibile applicabilità delle garanzie previste in favore del lavoratore dall'art. 7, commi 2 St. Lav..
Deriva da quanto fin qui considerato che la mancata osservanza della citata norma di garanzia (essendo stato pacificamente irrogato il licenziamento al lavoratore in difetto della previa contestazione degli addebiti disciplinari) ha determinato la illegittimità del licenziamento.
Ai sensi dell'art. 9 D. Lgs 23/2015 (applicabile al rapporto in questione) , avendo il lavoratore sia nelle conclusioni del ricorso che nelle note chiesto tutela obbligatoria " prevede "1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità . La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»".
Non essendo applicabile l'art. 3 del cit. decreto, diviene del tutto irrilevante l'accertamento dell'eventuale insussistenza della giusta causa (invero neppure oggetto di censura); sicché, in presenza del predetto vizio procedurale, va comunque dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro.
La condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria va però necessariamente parametrata all'indomani della pronuncia della Corte Costituzionale (Sent. n. 194/2018), che ha eliminato il computo dell'indennità in misura predeterminata per ogni anno di servizio, lasciando invariati i limiti minimi e massimi ed indicando (punto 15 della motivazione) i criteri di calcolo con richiamo, sostanzialmente, di quelli previsti per la tutela obbligatoria ex art. 8 L. 604/1966. Se infatti l'art. 9, comma 1, D. Lgs. 23/2015 non ha subito censure, non essendo stato oggetto del quesito di costituzionalità, deve ritenersi che comunque la pronuncia sella Consulta incida anche sulla sua applicazione, in quanto esso adotta lo stesso meccanismo di calcolo dell'indennizzo utilizzato dall'art. 3, ancorato esclusivamente all'anzianità di servizio, diversamente dall'omologa disposizione dell'art. 8 L. 604/1966, indicato dalla Corte come modello costituzionalmente corretto.
Le argomentazioni della sentenza 194/2018 muovono da considerazioni che investono “la predeterminazione forfetizzata del risarcimento del danno”, alla luce dei principi generali dell'ordinamento. Considerato quindi che all'interno del disposto dell'art. 9, comma 1, non vi è alcun elemento che renda ragionevole mantenere detto criterio di determinazione forfetizzata del risarcimento del danno, per il solo fatto che l'impresa datrice di lavoro sia priva del requisito dimensionale di cui all'art. 18, non può che evitarsi un'applicazione del cit. art. 9 in contrasto con il pronunciamento della Corte Costituzionale.
Ciò premesso, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa , dell' anzianità di servizio del ricorrente ed in difetto di ulteriori elementi di valutazione offerti dalle parti, deve condannarsi la società convenuta a corrispondere al ricorrente, un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Infine va accolta in quanto fondata la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Al riguardo, infatti, in materia di licenziamento illegittimo, ove sia applicata la sola tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto ed è diretto - a differenza dell'indennità prevista dall'art. 2 della l. n. 604 del 1966 che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo - a compensare l'avvenuta intimazione in tronco del recesso.( cfr Tribunale Venezia sez. lav., 03/11/2021, n.657).
La società va, pertanto, condannata a pagare al ricorrente, a titolo di indennità di preavviso, l'importo lordo di euro 17.600,00 come determinato nel ricorso e ribadito nelle note e, non specificatamente contestato.
In considerazione del comportamento processuale della società che, nelle more del giudizio, ha provveduto a pagare quanto richiesto, ricorrono motivi per compensare per un terzo le spese di lite che seguono la soccombenza e, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta la violazione da parte della datrice di lavoro in sede di licenziamento del ricorrente dell'art. 7 St. Lav.e per l'effetto dichiara il licenziamento intimato, con lettera del 19.9.2024, illegittimo;
Condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
condanna la società resistente a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 17600,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo a carico della resistente i restanti due terzi , che si liquida in euro 6.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 2077 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.GALANTE ANGELO
RICORRENTE contro
GIÀ Controparte_1 CP_2
Con l'avv .GIANNACCARO NATALINA resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto dalla resistente in data 2.5.2023 CP_1 con contratto a tempo determinato stagionale , trasformato in data 27.10.2023 a tempo indeterminato;
di aver ricevuto la retribuzione concordata fino ad aprile 2024 ; di non aver più ricevuto le retribuzioni dei mesi successivi;
impugna il licenziamento intimatogli dalla società resistente con lettera del 19.9.2024 chiedendo 'nel merito: 1) dichiarare la nullità del licenziamento e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennizzo/risarcimento del danno pari a sei mensilità a termini di legge, oltre interessi legali e rivalutazione;
b) - condannare, altresì, l'azienda resistente al pagamento dell'indennità di preavviso e delle altre voci retributive maturate fino alla data del licenziamento come sopra quantificate o per la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, 4° comma C.C., nonchè al versamento dei relativi contributi eventualmente omessi, al netto di quanto liquidato nel decreto ingiuntivo (doc.14); c)
- con vittoria di spese e compensi di causa, ivi compreso il costo per l'elaborazione dei conteggi.
Previe argomentazioni in diritto sulla nullità del licenziamento per violazione dell'art 7 legge 300/70 nonché sugli importi ancora spettanti a titolo di retribuzioni e la debenza dell'indennità di mancato preavviso concludeva come sopra.
Si è costituita la società ed ha eccepito la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente – abbandono del posto di lavoro per ben due volte oltre aver disertato senza un legittimo impedimento la riunione operativa del 5.9.2024 nonché la previsione del CCNL , in questi casi, della legittimità del licenziamento senza preavviso , previa contestazione dei conteggi indicati in ricorso, ha concluso chiedendo al tribunale di adito di accogliere le seguenti conclusioni “ - dichiarare inammissibile la domanda per omessa produzione del CCL;
in subordine rigettare in toto la domanda avversaria poiché pretestuosa, oltre che infondata in fatto e diritto, oltre che temeraria- accertata, altresì,la temerarietà della domanda, condannare il ex art. Controparte_3
96 c.p.c.- condannare il ricorrente al pagamento delle competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatari..
La causa, istruita documentalmente, dopo il deposito delle note di trattazione scritta, è stata decisa con sentenza ex art 127 ter cpc.
E' documentato, oltre che riconosciuto da entrambe le parti, nelle rispettive note conclusionali, che la resistente, nelle more del giudizio, abbia corrisposto al CP_1 lavoratore tutte le somme di cui in contestazione. Del pari è pacifico che il ricorrente sia stato di nuovo assunto dalla società resistente.
Rimane pertanto, l'esame delle restanti domande formulate dal ricorrente e, segnatamente l'impugnativa del licenziamento intimato con lettera del 19.9.2024 nonché il mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Quanto al licenziamento.
Con lettera datata 19/09/2024 la società ha intimato al ricorrente licenziamento “per giusta causa” del seguente tenore “ Oggetto: licenziamento giusta causa.… In data 04.09.2024 Ella ha – senza alcun giustificato motivo mai rappresentato ai vertici aziendali – abbandonato la presso l'aeroporto di Pescara. L'azienda Pt_2 CP_2
Le ha quindi inviato una comunicazione PEC contestando la Sua assenza
[...] ingiustificata e convocandoLa per il giorno 05.09.2024 nuovamente presso la Base di Pescara per la riunione operativa con il nuovo DOV Direttore Operazioni Volo Gen. Com.te prevista per le ore 16:00. Nonostante tale convocazione, Persona_1
Ella ha nuovamente e senza alcun motivo disertato la riunione non presentandosi presso la sede. Rappresentiamo altresì che dal 04.09.2024 Lei non si è più presentato sul posto di lavoro restando sin da quel giorno irreperibile sul posto di lavoro. Il Suo comportamento risulta essere gravemente lesivo degli interessi dell'azienda e pertanto si è drasticamente interrotto il rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire, la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori. Il licenziamento ha effetto immediato..( fr doc.3 fascicolo resistente) .
Lamenta il ricorrente che il provvedimento di licenziamento “per giusta causa” gli sia stato intimato in violazione dell'art. 7, commi 2 L. 300/70; norme in forza delle quali
“il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa” (v. comma 2) .
Tale assunto risulta fondato per le seguenti argomentazioni.
Com'è noto , le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel dirimere il contrasto sulla questione relativa all'applicabilità dell'art. 7 St. Lav. ai soli licenziamenti qualificati come disciplinari dalla contrattazione collettiva o da questa, comunque, assoggettati a quella normativa, ovvero anche ai licenziamenti “ontologicamente” disciplinari, a prescindere dalla loro qualifica formale, hanno , affermato che il licenziamento ha natura disciplinare ogni volta che sia motivato in riferimento ad un comportamento imputabile (anche) a titolo di colpa al lavoratore;
licenziamento, questo, che copre l'area di quello “per giusta causa”; con la conseguente ineludibile applicabilità delle garanzie previste in favore del lavoratore dall'art. 7, commi 2 St. Lav..
Deriva da quanto fin qui considerato che la mancata osservanza della citata norma di garanzia (essendo stato pacificamente irrogato il licenziamento al lavoratore in difetto della previa contestazione degli addebiti disciplinari) ha determinato la illegittimità del licenziamento.
Ai sensi dell'art. 9 D. Lgs 23/2015 (applicabile al rapporto in questione) , avendo il lavoratore sia nelle conclusioni del ricorso che nelle note chiesto tutela obbligatoria " prevede "1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità . La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»".
Non essendo applicabile l'art. 3 del cit. decreto, diviene del tutto irrilevante l'accertamento dell'eventuale insussistenza della giusta causa (invero neppure oggetto di censura); sicché, in presenza del predetto vizio procedurale, va comunque dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro.
La condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria va però necessariamente parametrata all'indomani della pronuncia della Corte Costituzionale (Sent. n. 194/2018), che ha eliminato il computo dell'indennità in misura predeterminata per ogni anno di servizio, lasciando invariati i limiti minimi e massimi ed indicando (punto 15 della motivazione) i criteri di calcolo con richiamo, sostanzialmente, di quelli previsti per la tutela obbligatoria ex art. 8 L. 604/1966. Se infatti l'art. 9, comma 1, D. Lgs. 23/2015 non ha subito censure, non essendo stato oggetto del quesito di costituzionalità, deve ritenersi che comunque la pronuncia sella Consulta incida anche sulla sua applicazione, in quanto esso adotta lo stesso meccanismo di calcolo dell'indennizzo utilizzato dall'art. 3, ancorato esclusivamente all'anzianità di servizio, diversamente dall'omologa disposizione dell'art. 8 L. 604/1966, indicato dalla Corte come modello costituzionalmente corretto.
Le argomentazioni della sentenza 194/2018 muovono da considerazioni che investono “la predeterminazione forfetizzata del risarcimento del danno”, alla luce dei principi generali dell'ordinamento. Considerato quindi che all'interno del disposto dell'art. 9, comma 1, non vi è alcun elemento che renda ragionevole mantenere detto criterio di determinazione forfetizzata del risarcimento del danno, per il solo fatto che l'impresa datrice di lavoro sia priva del requisito dimensionale di cui all'art. 18, non può che evitarsi un'applicazione del cit. art. 9 in contrasto con il pronunciamento della Corte Costituzionale.
Ciò premesso, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa , dell' anzianità di servizio del ricorrente ed in difetto di ulteriori elementi di valutazione offerti dalle parti, deve condannarsi la società convenuta a corrispondere al ricorrente, un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Infine va accolta in quanto fondata la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Al riguardo, infatti, in materia di licenziamento illegittimo, ove sia applicata la sola tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto ed è diretto - a differenza dell'indennità prevista dall'art. 2 della l. n. 604 del 1966 che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo - a compensare l'avvenuta intimazione in tronco del recesso.( cfr Tribunale Venezia sez. lav., 03/11/2021, n.657).
La società va, pertanto, condannata a pagare al ricorrente, a titolo di indennità di preavviso, l'importo lordo di euro 17.600,00 come determinato nel ricorso e ribadito nelle note e, non specificatamente contestato.
In considerazione del comportamento processuale della società che, nelle more del giudizio, ha provveduto a pagare quanto richiesto, ricorrono motivi per compensare per un terzo le spese di lite che seguono la soccombenza e, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta la violazione da parte della datrice di lavoro in sede di licenziamento del ricorrente dell'art. 7 St. Lav.e per l'effetto dichiara il licenziamento intimato, con lettera del 19.9.2024, illegittimo;
Condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
condanna la società resistente a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 17600,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo a carico della resistente i restanti due terzi , che si liquida in euro 6.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice