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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7282 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2329/2021
All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. TO PE Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
N Q IMPRESA DESIGNATA PER IL FONDO Controparte_1 [...]
Controparte_2
Avv. ARGANO ARMANDO presente
Avv.
Appellato/i
IN PROPR E N Q CP_3 CP_4
Avv. MORONI MARCO presente
Avv. VIOLA ASSUNTA presente
Controparte_5
Avv. CAGNOLA OLIMPIA
AV TT IA presente
AN CP_6
Avv. MORONI MARCO
MF RE
Avv.
AN IN (CONTUMACE)
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi trattiene la causa in decisione
MA IE IN
Assistente giudiziario
La Corte
IL PRESIDENTE
TO PE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO PE - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2329 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: - P.I.: ) conferitaria del ramo di Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 azienda assicurativo - in qualità di Controparte_7 [...]
, in persona Controparte_8 del procuratore speciale, rappresentata e difesa - giusta procura speciale allegata in calce al presente atto dall'Avvocato Armando Argano (C.F. – PEC: CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina, Email_1
Via Ulpiano n. 2, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: , in proprio nonché nella qualità di genitore della CP_3 C.F._2 minore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Assunta Viola (C.F.: Persona_1
- PEC: e MA RO (C.F.: C.F._3 Email_2 - PEC: ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._4 Email_3 studio sito in Aprilia (LT), Via A. Meucci n.38, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_9 C.F._5
LI LA (C.F.: – PEC: ) C.F._6 Email_4
e Letizia Proietti (C.F. – PEC: ) ed C.F._7 Email_5 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Viale Liegi n. 1, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
AN IN (nato il [...])
- APPELLATO CONTUMACE-
e
MF RE
- APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 09.04.2021 ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n.
486/2021, pubblicata in data 08.03.2021, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 5257/2014, promosso da , in proprio e quale madre dei minori , CP_3 Persona_1
, e , nei Persona_2 Persona_3 Persona_4 confronti di , AN IN e MF Controparte_7
RE.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di CP_3 genitore dei minori (nata il [...]), (nata il Persona_1 Persona_2
3.02.2001), (nata il [...]) e (nato il [...]), Persona_3 Persona_4 conveniva in giudizio la quale impresa designata Controparte_10 per il Lazio dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, NU FL (nato il [...]), in qualità di conducente della vettura SS Primera, di colore verde, tg CS1329AM, immatricolata in
Spagna, nonché MF OR nella qualità di proprietaria di detto veicolo, affinché il Tribunale adito li condannasse in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti dalla medesima, compagna convivente di NU FL, nonché dai figli, tutti minori all'epoca del sinistro, a seguito del decesso dell'NU. Assumeva che quest'ultimo, terzo trasportato seduto sul sedile anteriore destro, sulla vettura SS Primera tg. CS1329AM immatricolata in Spagna e di proprietà di MF OR, era deceduto nel sinistro stradale causato dal comportamento imprudente del conducente NU FL (del tutto causalmente omonimo del deceduto), cui veniva dalle autorità contestata la violazione dell'art. 193 co. 2 CdS;
seguiva procedimento penale innanzi al Tribunale di Latina in cui veniva chiesta l'archiviazione, disposta dal GIP;
nonostante le trattative stragiudiziali, non si addiveniva a una transazione con la compagnia e pertanto veniva iniziata la presente causa. Si costituiva nella qualità di Impresa designata per il Lazio dal Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, eccependo in via preliminare il mancato rispetto del termine a comparire ex art. 163bis c.p.c. e comunque dichiarando di voler agire in regresso avverso il conducente e la proprietaria del veicolo vettore. Alla prima udienza veniva concesso il differimento nel rispetto del termine e successivamente la compagnia assicuratrice si costituiva nuovamente eccependo il difetto di legittimazione attiva della sig.ra per non essere la stessa coniuge CP_3 del sig. NU FL (nato il [...] e non il 9.10.1980, come erroneamente scritto a pag. 5 della citazione) né convivente con il medesimo, e per non essere due dei figli indicati, Persona_3
e , figli del de cuius. Eccepiva inoltre l'inammissibilità delle domande
[...] Persona_4
CP_ svolte per conto dei minori per essere la procura speciale conferita alla sig.ra unicamente per agire in proprio, e non anche come esercente la potestà genitoriale, e per carenza dell'essenziale e pregiudiziale presupposto della qualità di trasportato in capo al dante causa. Anche la legittimazione passiva del F.G.V.S. sarebbe stata carente per essere la responsabilità del sinistro da ricondursi a terzi. Parte convenuta inoltre, sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per omesso adempimento ed omesso rispetto delle forme, dei termini e dei contenuti della messa in mora quali imposti dall'art.148 D.Lgs. nonché la improcedibilità della domanda per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 287 D.Lgs. 209/2005. Nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attrice perché infondata e non provata anche in punto di quantum debeatur e di nesso causale con l'evento. In via subordinata chiedeva di limitare l'ammontare del risarcimento entro il limite del massimale previsto dalla legge ed eventualmente, in caso di condanna, spiegava azione di regresso nei confronti del conducente NU FL (nato il [...]) e della proprietaria del veicolo non assicurato MF OR, affinché venissero condannati in solido tra loro al rimborso in favore della compagnia delle somme che essa fosse tenuta Controparte_1
a corrispondere agli aventi diritto. Chiedeva altresì il rigetto della richiesta di concessione della provvisionale, non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge. Verificata la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti NU FL (nato il [...]) e MF
OR, e veniva autorizzato l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dei convenuti contumaci, con conseguente onere di notifica ex art. 292 c.p.c. mentre veniva allo stato rigettata l'istanza di provvisionale avanzata dagli attori. Riassegnata la causa a questo giudice togato vista la sua rimessione da parte del GOT al Presidente del Tribunale, dato atto della mancata risposta del convenuto contumace NU FL all'interpello ammesso, essa veniva istruita con l'acquisizione di documenti e l'escussione di un teste di parte attrice”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita o rigettata, così dispone: - condanna in solido in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal FGCVS, NU FL nato il [...]
e MF OR al risarcimento in favore di in proprio, a titolo di danno CP_3 patrimoniale euro 1.800,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT da quando è stata sostenuta la spesa sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale sino al saldo effettivo, nonché a titolo di danno non patrimoniale euro
250.000,00; a titolo di danno non patrimoniale in favore di (nata il Persona_1
27.07.2008) e di (nata il [...]) euro 331.920,00 ciascuna;
sulle somme Persona_2 liquidate a titolo di danno non patrimoniale deve essere applicata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal marzo 2018 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e, sugli importi così rivalutati, interessi al tasso legale sino al saldo effettivo;
- rigetta ogni domanda risarcitoria proposta da per conto di , nata a [...] il CP_3 Persona_3
20.06.2003 e , nato ad [...] il [...]; - condanna in Persona_4 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal FGCVS, a rimborsare in favore di , in proprio e quale rappresentante di e CP_3 Persona_1 di , le spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per spese ed € 21.387,00 Persona_2 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello a chiesto di accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'IlI.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectiis: 1) in via cautelare preliminare, stante evidente la sussistenza di seri motivi di opportunità, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza Tribunale di Latina n. 486/2021, resa nel giudizio r.g. 5257/2014 e depositata l' 8-3-2021, ovvero in via subordinata, comunque sospenderne parzialmente la efficacia;
2) in via preliminare, dichiarare la inammissibilità delle domande svolte dall'attrice CP_3
n.q. per mancanza di procura ad litem;
3) ancora in via preliminare, dichiarare la improcedibilità
e/o la inammissibilità delle domande per le ragioni esposte nei motivi nn 2) e 3); 4) nel merito, in integrale riforma della sentenza appellata, rigettare qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in proprio e n.q. nei confronti della concludente quale CP_3 Controparte_1
Impresa designata dal F.G.V.S., con ogni conseguente statuizione, ivi compresa la restituzione da parte del soggetto che le abbia percepite delle somme eventualmente nelle more già corrisposte e dei relativi accessori;
5) in via meramente subordinata, riconosciuto in ogni caso il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento e delle sue conseguenze, rimodulare ogni eventuale danno liquidato, patrimoniale e non patrimoniale, nei sensi esposti in narrativa, in ogni caso contenendolo entro i minimi delle tabelle del Tribunale di Milano;
6) in ogni caso affermare l'applicabilità del limite del massimale di legge all'epoca vigente, ai sensi dell'art. 283 comma 3 D.Lgs. 209/2005; 7) ancora in ogni caso riformare la sentenza nella parte afferente la condanna alle spese;
8) concedere comunque alla concludente Impresa designata il favore di spese e compensi per l'assistenza, la difesa e la rappresentanza in entrambi i gradi del giudizio, con rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
§ 5. — L'appellata in proprio nonché nella qualità di genitore della minore CP_3
, costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 30.07.2021, ha resistito Persona_1 all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso e considerato, le appellate in proprio e quale genitore di e CP_3 Persona_1 Persona_2
come sopra rappresentate, difese, e domiciliate, insistono affinché l'adita Corte di Appello
[...]
Voglia, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la Sentenza di primo del Tribunale di Latina n.
486/2021 resa nel giudizio RGNR 5257/2014 depositata in data 08.03.2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio come per legge”.
§ 6. — L'appellata , divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, Controparte_9 costituitasi con comparsa di nuovi difensori depositata in data 15.02.2022, ha resistito all'impugnazione chiedendo che “con il presente atto gli Avv.ti LI LA e Letizia Proietti si costituiscono nel presente giudizio per la sig.ra NU e si riportano integralmente alla memoria di costituzione ed ogni altro scritto difensivo prodotto a favore della appellata e chiedono sin da ora l'integrale accoglimento di tutte le domande, istanze ed eccezioni ivi contenute”.
§ 7. — All'udienza del 15.03.2022 l'Avv. RO dichiara di essersi costituito per gli eredi di
NU FL - nato il [...] - deceduto nel sinistro.
§ 8. — All'udienza del 15.03.2022 è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_11
NU FL - nato il [...] - e conducente della vettura in cui era trasportato l'omonimo deceduto.
§ 9. — Con ordinanza del 22.04.2022 la Corte ha nominato CTU la d.ssa ed il Persona_5 dott. ed ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata anche con Persona_6 riguardo alle somme riconosciute in favore dei figli minori di e quindi ha dichiarato la CP_3 sospensione integrale della sentenza appellata.
§ 10. — Con decreto del 07.06.2022 la Corte ha revocato la nomina del dott. Per_6
che ha sostituito con il geom.
[...] CP_12
§ 11. — Con decreto del 05.09.2022 la Corte ha nominato C.T.U. (in sostituzione del geom.
l'ing. . CP_12 Persona_7
§ 12. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 13. — L'appello si articola in sette motivi.
Occorre innanzitutto esaminare i motivi riguardanti questioni di rito per poi passare a quelli concernenti il merito.
§ 13.1. — Il terzo motivo di appello è rubricato: “ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
ECCEZIONI Dl IMPROCEDIBILITA', DEL SOGGETTO PASSIVAMENTE LEGITTIMATO,
DELLA PROVA DELLA SCOPERTURA DEL VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO E
CON TARGA STRANIERA”
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In via preliminare, deve intendersi superata, alla luce della documentazione in atti e del mancato richiamo negli atti conclusivi, l'eccezione di inammissibilità della domanda per omesso adempimento ed omesso rispetto delle forme, dei termini e dei contenuti della messa in mora imposti dall'art.148 D.Lgs. nonché la improcedibilità della domanda per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 287 D.Lgs. 209/2005”.
Deduce l'appellante che “Quanto alla eccezione di improcedibilità ex art. 287, ne appare pacifica la fondatezza: come emerge dal verbale di udienza del 7.5.2015 parte attrice espressamente deduceva di aver proceduto a seguito della eccezione sollevata in comparsa, all'inoltro della
"integrazione della messa in mora del 3.12.2014 inviata alla impresa designata nonché alla Consap"
(missiva depositata da parte attrice con le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c.). Dunque, il rispetto del presupposto ex art. 287 è stato effettuato dopo, e non prima, l'instaurazione del giudizio (notifica citazione agosto 2015)”.
Il motivo è infondato.
Infatti, veniva inviata alla Consap ed al FGVS, in data 05.03.2013, una prima “richiesta di risarcimento danni in favore del fù NU FL”.
Seguiva un'ulteriore richiesta di risarcimento danni inviata, in data 03.12.2014 al “Fondo di garanzia vittime della strada gestione per il Lazio c/o . Controparte_13
Dunque, risulta rispettato il termine di 60 giorni di cui all'articolo 287 del decreto legislativo 209 del 2005.
L'appellante propone un'ulteriore eccezione di improcedibilità per mancanza di preventiva Contr messa in mora dell' n quanto “Il veicolo che è stato coinvolto nel sinistro, come risulta dagli atti, aveva targa straniera ed era immatricolato all'estero. Da ciò conseguiva, ex art. 125 decreto citato, Contr che parte attrice avrebbe innanzi tutto mettere in mora l' preposto, il quale avrebbe dovuto verificare la copertura assicurativa e procedere alla trattazione del sinistro”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Relativamente all'eccezione della compagnia convenuta di inammissibilità ed improcedibilità della domanda per non aver preventivamente messo in mora l' , la difesa attorea ha ribattuto (vd. repl. Controparte_15 conclus.) che “trattasi di vettura che circolava all'interno del territorio italiano sprovvista di copertura assicurativa. Invero all'interno della vettura i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, rinvenivano polizza assicurativa scaduta in data 12.08.2012 e conseguentemente elevavano contravvenzione per la violazione dell'art. 193 c.2 CDS, dopo aver accertato l'assenza di opportuna Contr Contr polizza assicurativa”; inoltre, l'estraneità dell' dichiarata, a suo dire, dalla medesima opo aver ricevuto la raccomandata del 10.02.2016) deriverebbe dal fatto che “la responsabilità del sinistro non è comunque da ascriversi al conducente del mezzo, bensì a terzi rimasti ignoti”. Orbene, Contr il presupposto della richiesta all' ai sensi degli artt. 126 e 148 CdA risiede nel fatto che l'incidente sia stato provocato in da un veicolo immatricolato all'estero e l CP_1 Controparte_15
si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in da tale circolazione. Nella
[...] CP_1 specie, invece, l'azione proposta da parte attrice è quella prevista dall'art. 283 (“Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica”) che recita:
“1. Il , costituito presso la CONSAP, risarcisce i Controparte_8 danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione…”. Da una lettura dell'atto di citazione si evince che parte attrice intendeva esercitare tale azione in favore dei familiari del soggetto danneggiato terzo trasportato nei confronti della compagnia del vettore ex art. 141 CdA (“Risarcimento del terzo trasportato”), azione che prescinde (come si verrà a specificare) dall'“'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”. Pertanto, parte attrice non ha agito sul presupposto – ed infatti non ha chiesto di dimostrarlo – che l'incidente fosse stato provocato in da un veicolo immatricolato all'estero (ovvero proprio la SS Primera CP_1 CS1329AM), ma del fatto che l'impresa del vettore è responsabile, a prescindere dalla prova della responsabilità di quest'ultimo (che può anche sussistere, come si verrà a dire), dei danni subìti dal suo trasportato. Si veda Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 16181 del 30/07/2015 secondo cui “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.”.
Nella specie, a maggior ragione gli attori si sono rivolti a , compagnia di Controparte_1 assicurazione del veicolo vettore, non risultando neppure identificato l'altro (ipotizzato) mezzo il cui passaggio avrebbe provocato la perdita di controllo da parte del conducente della SS (ove anche si volesse dare credito ai pochi atti di indagine compiuti da cui emergerebbe che l'evento era ascrivibile, almeno in parte, alla responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto: si veda la richiesta di archiviazione).
L'eccezione deve, pertanto, essere disattesa”.
Deduce l'appellante che “Ebbene, detto rilievo non supera la eccezione sollevata, dal momento che non sono stati rispettati i requisiti normativi della fattispecie, che imponevano la previa messa in mora all quale condizione di procedibilità dell'azione ex art. 125 e 126 con rinvio CP_14 agli artt. 144, 145 e 148 d.lgs 209/05. Contr Dopo di che sarebbe stato l' legittimato passivo ex art. 126 comma 2 lett. c), e domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione ex art. 126 comma 2 lett. b) a verificare e confermare la sussistenza o meno di copertura assicurativa, dando seguito alla richiesta risarcitoria, ex art. 125, comma 5 bis, che espressamente prevede che "L'ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta”.
La polizza richiamata sul punto in motivazione, dunque, per un verso non prova in misura adeguata la dedotta scopertura, atteso che malgrado la scadenza del contratto ivi indicata avrebbe potuto sussisterne un'altra, né sostituisce l'accertamento attribuito ex lege a organi preposti in caso di vettura straniera, immatricolata all'estero e con polizza straniera.
Tra l'altro, non corrisponde a quanto emerso dagli atti, quanto " ribattuto dalla difesa attorea'
e riportato in sentenza, sulla circostanza che i carabinieri avrebbero rinvenuto polizza assicurativa scaduta, in quanto dal rapporto non risulta detto rinvenimento, né citata detta polizza.
L'ufficio competente ex lege, dunque, avrebbe dovuto essere interpellato e così verificata la copertura.
Appare inoltre significativo che inviata tardivamente da parte attrice (in data 16.2.2016, Contr allegata alla memoria 183/2) richiesta risarcitoria all quest'ultima, come pure risulta dalla sua risposta, non contestava affatto la mancata copertura, bensì la responsabilità, attribuendola a terzi”.
La deduzione è infondata. Contr Innanzitutto, la richiesta di risarcimento all' stata inviata, seppur tardivamente, in data
10.02.2016. Contr Non vi è prova in atti della risposta dell' enzionata dall'appellante.
Quindi gli appellati producevano la polizza relativa all'autovettura SS scaduta in data
12.08.2012.
A conferma di ciò i Carabinieri contestavano al conducente la violazione dell'art. 193 c.2 CDS
Dunque, la fattispecie veniva ricondotta nell'ambito di applicazione dell'articolo 283 CDS
“Sinistri Verificatesi nel territorio della Repubblica”.
Tale qualificazione è corretta in quanto, in difetto di copertura assicurativa, i sinistri provocati da vetture straniere nel territorio italiano sono gestiti dal . Controparte_8
§ 13.2. — Il primo motivo è rubricato: “ERRONEA VALUTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA, IN ATTI, DELLA PROCURA INTEGRATIVA AD LITEM PER CONTO DEI
MINORI. VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.”
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “(…) sarebbe stata autorizzata l'integrazione dal giudice allora assegnatario del fascicolo e parte attrice avrebbe provveduto al deposito della integrazione della procura speciale conferita dalla Sig.ra ai propri difensori anche CP_3 nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori. Orbene, da una semplice lettura del verbale suddetto si evince che è vero che la richiesta ex art. 182 c.p.c. fu avanzata, ma il giudice non si è in alcun modo pronunciato. In ogni caso, dall'esame del fascicolo di parte attrice risulta che
è stata depositata “procura speciale” datata 5.05.2015 (quindi successiva alla prima notifica della citazione nell'agosto 2014, nella quale era mancato il rispetto del termine a comparire, la cui procura in calce, datata 17.06.2014, non conteneva alcun riferimento ai figli) firmata da e CP_3 autenticata dai suoi due difensori, in cui è specificato che essa agiva in proprio “e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale dei minori…” (seguono i nomi dei suoi quattro figli). Ritiene questo giudice che, nonostante la palese dimenticanza del giudice all'udienza del 7.05.2015, alla luce della richiesta dei difensori dell'attrice e della pacifica sanabilità del vizio di rappresentanza senz'altro la carenza originaria debba ritenersi sanata e la procura validamente rilasciata anche per conto dei quattro figli minori”.
Deduce l'appellante: “Il vizio non è stato sanato in quanto non è rispettato l'iter procedurale di cui all'art. 182 cpc in merito al termine perentorio entro il quale è necessario il deposito integrativo, né d'altro canto, stante la " palese dimenticanza" del giudice in udienza, è stato effettuato il deposito nei richiesti termini ex art. 183 c.p.c. (invece utilizzato da parte attrice con la missiva di messa in mora, di cui al motivo sub 3) che segue, anch'essa oggetto di eccezione preliminare), e tanto più che questa difesa, successivamente alla richiesta della parte attrice di autorizzazione al deposito, reiterava le eccezioni, come da verbale, alla medesima udienza del 7.5.2015. La statuizione del tribunale ha pertanto violato l'art. 115 c.p.c. essendo stato posto a base della decisione una prova documentale non allegata agli atti (ex multis, da ultimo: Cass. civ., sez. un., 30-09-2020, n. 20867;
Cass. civ., sez. III, 08-10-2019, n. 25027)”.
Il motivo è infondato.
Infatti, è in atti la procura rilasciata da in qualità di genitrice esercente la potestà CP_3 sui figli minori in data 05.05.2015.
D'altronde non essendo stato fissato alcun termine per la regolarizzazione della medesima la stessa deve considerarsi depositata tempestivamente.
§ 13.3. — Il quarto motivo è rubricato: “ERRONEA E CONTRADDITTORIA
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI TRASPORTATO. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
SULLA STATUIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ. INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
IN RIFERIMENTO ALL'ART. 141 CDA. IN OGNI CASO OMESSA VALUTAZIONE DELLA
CORRESPONSABILITÀ DELLA VITTIMA PER MANCATO USO DELLE CINTURE DI
SICUREZZA. VIOLAZIONE Dl LEGGE EX ART. 112 E 115 C.P.C. VIZIO DI MOTIVAZIONE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Sul fatto, poi, che l'NU FL deceduto fosse il passeggero e non il conducente del mezzo (con quanto ne consegue in ordine, appunto, all'applicabilità dell'art. 141 CdA), rileva questo giudice che non vi è ragione di dubitarne, alla luce del fatto che dal rapporto dei Carabinieri Lazio intervenuti (doc. n. 1 fasc. att.) risulta (evidentemente sulla base delle dichiarazioni degli altri trasportati) che NU FL nato nel 1980 era trasportato sul sedile anteriore di destra, ma soprattutto dalle dichiarazioni rese alle autorità dagli altri trasportati e il 23 dicembre 2012 risulta che NU FL nato il Persona_8 CP_16
19.10.1980 era passeggero mentre l'NU nato il [...] era il conducente:
considerato che
il 23.12.2012 (ovvero il giorno dopo il sinistro) l'NU nato nel 1980 non era ancora deceduto
(morì qualche giorno dopo, ovvero il 26.12.2012), appare decisamente improbabile che i due soggetti sentiti dalle autorità si fossero “preparati” una versione dei fatti in merito al soggetto alla guida della vettura. Pertanto, non vi è ragione di mettere in dubbio la qualità di trasportato del soggetto CP_ deceduto, compagno dell'attrice e quindi è ammissibile l'azione nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo “vettore”. Deduce l'appellante che: “Il tribunale sostiene che "non vi è ragione di dubitare" che l'NU FL deceduto fosse il passeggero e non il conducente della vettura, sulla scorta di due rilievi: da quanto emerge dal rapporto dei carabinieri "evidentemente sulla base delle dichiarazioni degli altri trasportati"; e "soprattutto dalle dichiarazioni rese alle autorità dagli altri trasportati e il 23 dicembre 2012”. Ebbene, il fondamento di detto convincimento Persona_8 CP_16
è insufficiente e contraddittorio, come emerge già dal rilievo contenuto in sentenza (pag. 7) in relazione alla dinamica, ove si legge: "Dagli atti di indagini emerge ben poco ai fini che qui interessano: unici testi oculari erano i trasportati sopravvissuti;
dalla lettura delle contraddittorie dichiarazioni di emerge la sua scarsa attendibilità, mentre era persino Persona_8 CP_16 priva di documenti;
erano essi stessi a dichiarare (il 23 dicembre 2012) che nato il Persona_9
9.10.1980 era passeggero mentre l'NU nato il [...] il conducente". Dunque, il primo giudice fonda il proprio convincimento su dichiarazioni che ritiene in via generale scarsamente attendibili. Come eccepito in primo grado, e posta l'omonimia tra NU FL deceduto (nato nel
1980) e l'altro NU FL (nato nel 1983), entrambi già trasportati in ospedale al momento dell'intervento della pattuglia, dalla annotazione di Polizia giudiziaria del 23.12.2012, in atti, emerge che "venivano identificati due degli occupanti, identificati in . . .. che in un primo Persona_8 momento asseriva che non si trovava all'interno della vettura..." e ". . . ... sprovvista CP_16 di documenti di riconoscimento e non era in grado di fornirci informazioni". Le migliori informazioni vengono rese soltanto il 21 maggio 2013 e pertanto erra la sentenza laddove motiva (pag. 10) che
"considerato che il 23.12.2012 (ovvero il giorno dopo il sinistro) l'NU nato nel 1980 non era ancora deceduto (morì qualche giorno dopo, ovvero il 26.12.2012), appare decisamente improbabile che i due soggetti sentiti dalle autorità si fossero "preparati" una versione dei fatti in merito al soggetto alla guida". Dunque la ricostruzione secondo la quale l'uno fosse trasportato e l'altro conducente non è affatto stata accertata, né nella immediatezza né successivamente, ma dichiarato solo dai diretti interessati e solo ben sei mesi dopo il sinistro”.
Il motivo è infondato.
Invero che fosse il passeggero si ricava da una serie di elementi. Persona_10
Innanzitutto, nel rapporto dei Carabinieri di Aprilia intervenuti nell'immediatezza dei fatti si dà atto che “I militari operanti, provvedevano ad identificare tutte le parti coinvolte nel sinistro e dai rilievi effettuati, accertavano che il conducente dell'autovettura mentre percorreva via Mascagni perdeva il controllo del mezzo, urtava un albero sito sul marciapiede, fuoriusciva dalla sede stradale ed assumeva una posizione statica “capovolto”. Nell'occorso il passeggero del sedile anteriore destro
NU FL (nato a [...] il [...]) riportava lesioni per una “Prognosi Riservata” e, dopo essere stato medicato presso il locale nosocomio veniva trasferito presso l'ospedale “Santa MA TT di Latina”.
Dunque, in base agli accertamenti degli operanti FL NU era trasportato in quanto occupava il sedile destro dell'autovettura.
ha dichiarato ai Carabinieri di Aprilia di essere il proprietario dell'autovettura Persona_8
SS Primera che nell'occasione era condotta da NU FL (1993) con a fianco NU FL
(1980).
Analoghe dichiarazioni ha reso ai medesimi Carabinieri anch'essa trasportata CP_16
a bordo della già menzionata autovettura.
I Carabinieri quindi indagavano, per il reato di cui all'articolo 589 c.p., FL NU (1993).
Deve quindi ritenersi provato che FL NU (1980) fosse terzo trasportato nell'autovettura condotta da FL NU (1980).
L'appellante contesta inoltre l'applicabilità alla fattispecie dell'articolo 141 CdA.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata : “In merito alla contestazione della parte convenuta secondo cui la prospettazione attorea è erronea perché, sulla sua base, la compagnia convenuta, citata in giudizio ai sensi dell'art. 283 lettera B) (cioè per le ipotesi di mancata copertura assicurativa), avrebbe dovuto essere citata ai sensi della lettera A), in particolare alla luce delle recenti sentenze rese dalla Corte di Cassazione III sez. Civile, n. 8386 del 29/04/2020 e I sezione civile, 4147 del 13/02/2019, si rileva quanto segue. Premesso che, sulla base dei fatti offerti/provati dalla parte, spetta al giudice la qualificazione giuridica dell'azione con conseguente irrilevanza del richiamo a norme contenuto negli atti, in ogni caso nella citazione (si vedano le conclusioni) si chiedeva che fosse accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro da parte di
NU FL nato il [...].
La fondamentale pronuncia Cass. civ. n. 4147/2019, dopo un lungo ragionamento sull'art. 141 CdA volto a rispondere alla domanda “se il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno
"dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge" solo (salve imprevedibili situazioni eccezionali) per la sua qualità di trasportato oppure se fatto costitutivo del suo diritto risarcitorio è pure la responsabilità del sinistro
- totale o parziale - del vettore assicurato”, conclude concordando con Cass. sez. 3, ord. 5 luglio
2017 n. 16477, che nell'affrontare la questione se l'art. 141 CdA fosse o meno applicabile anche in caso di sinistro in cui uno dei veicoli coinvolti non sia assicurato, non solo rispondeva in senso positivo, ma in motivazione così affermava: “L'art. 141 attribuisce al terzo trasportato ... la facoltà di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto ...), prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi ... ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti”. Proseguiva sottolineando che, al fine di evitare una interpretazione della norma nel senso della responsabilità oggettiva dell'assicurazione del vettore, “Il legislatore sceglie immediatamente, quindi, come criterio di bilanciamento tra gli interessi di trasportato ed assicuratore il caso fortuito… La responsabilità dell'assicuratore è già stata circoscritta nella precedente parte del comma, come si è appena evidenziato: il terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del vettore "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito"…L'elemento sostanziale lo precede, giuridicamente e logicamente: prima di tutto deve essere escluso il caso fortuito - ovvero deve ritenersi sia che il sinistro non sia derivato da un evento naturale imprevedibile sia che la condotta dell'altro conducente (o degli altri conducenti) o la condotta del trasportato non siano state la causa esclusiva del sinistro -, il che significa che la compagnia del vettore deve risarcire;
dopo di che, in una situazione quindi di corresponsabilità (a parte l'ipotesi, di cui si dirà infra, di responsabilità del solo vettore), si procede "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ovvero non rientra nel thema decidendum il grado di ripartizione. E non per nulla, infatti, questo inciso si riferisce ad una responsabilità non di uno, ma di più soggetti: la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, id est una fattispecie di corresponsabilità. Se il legislatore avesse inteso oggettivizzare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, sarebbe stato logico - e più che mai per l'incipit sul caso fortuito - che l'inciso in questione fosse stato: "a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente".
Tanto premesso, deve ritenersi che la vicenda in esame soddisfi completamente i requisiti individuati dalla Suprema Corte in tema di art. 141 CdA: infatti, dai documenti in atti si evince che la responsabilità del sinistro o è in via esclusiva da rinvenirsi in capo all'NU nato nel 1993, che si è distratto ed è finito da solo contro un albero o, se si vuole dare retta all'ipotesi secondo cui sarebbe “sbucato” un secondo veicolo rimasto non identificato – ipotesi, ad opinione di questo giudice, non del tutto sostenibile nonostante quanto riportato nel decreto di archiviazione, non essendo stato chiarito in alcun modo come, per il sopraggiungere di un altro veicolo e in assenza di qualsiasi impatto tra i mezzi, uno sia finito contro un albero con una tale violenza da aver provocato la morte di un passeggero - non potrebbe che ritenersi che vi sia stata una corresponsabilità tra i conducenti. La sopra richiamata sentenza Cass. civ. n. 4147/2019 così prosegue nella motivazione:
“La regolazione della responsabilità dell'assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito genera due effetti, uno sostanziale e l'altro processuale. L'effetto sostanziale è, come si è visto, che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell'assicurato, cioè del vettore. L'effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all'ordinario paradigma dell'onere probatorio del caso fortuito, l'attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo, perché sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa - cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto;
è quindi il convenuto/assicuratore che ha l'onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito”. Nella specie, dunque, è vero che per invocare il risarcimento da parte del trasportato nei confronti del proprio vettore è necessaria quanto meno la corresponsabilità dello stesso, ma la prova di ricostruire la vicenda in modo diverso era a carico della compagnia assicuratrice, che invece non può ritenersi aver sufficientemente dimostrato l'intervento del caso fortuito (soprattutto perché, come sopra detto, non vi è alcun elemento per ritenere che sia anche solo passato un altro veicolo, di cui non è traccia e che anzi appare a questo giudice come un espediente per sollevare, da parte degli altri passeggeri, il conducente dalla responsabilità di aver provocato il sinistro, magari eccedendo nella velocità: circostanza che questo giudicante ben sa essere ormai indimostrabile)”.
Deduce l'appellante che “Ove venisse ritenuta la sussistenza del trasporto, allora, le medesime affermazioni che lo sostengono, avrebbero dovuto escludere la responsabilità del conducente. CP_ Le allegazioni del procedimento penale e le affermazioni della attrice e degli altri occupanti la vettura, contenute nel rapporto, unica acquisizione probatoria, esentano infatti il vettore da qualunque responsabilità.
Nello stesso senso, dal decreto di archiviazione nel procedimento penale in atti, si legge che non risultano rinvenibili estremi di responsabilità nei confronti del vettore, e dal decreto di archiviazione medesimo entrambi gli NU risultano indicate quali parti lese.
Dunque, sulla scorta di detti elementi, la argomentazione del giudice di primo grado è errata, laddove sostiene, con riferimento alla responsabilità, che "spetta al giudice la qualificazione giuridica dell'azione.... e ritiene che "la vicenda in esame soddisfi i requisiti... in tema di art. 141
CdA"
Il richiamo all'art. 141 CdA, ed all'eventuale incidenza del caso fortuito il cui onere probatorio sarebbe stato a carico della compagnia, è errato, in quanto la sentenza impugnata nel riferirsi alla azione che spetta al trasportato omette di valutare, come da ampia elaborazione ex
Cass. 27.5.2019 n. 14388, che è invece inammissibile la domanda proposta dagli eredi del trasportato, non essendo legittimati ad esercitare, in relazione a danni iure proprio, l'azione diretta ex art. 141 d.lgs 209/05, essendo detta azione riservata al trasportato.
Dunque, incontestato che sulla scorta di Cass. 4147/2019 richiamata dal primo giudice, è necessaria la corresponsabilità del vettore per legittimare l'azione del trasportato ex art. 141, è invece inammissibile detta domanda da parte degli eredi del trasportato ex Cass. 14388/2019, di modo che è errata la prospettazione del primo giudice che a detta norma fa riferimento”.
Ribattono gli appellati che “Come certamente noto la Suprema Corte di Cassazione nell'anzidetta Sentenza ha affermato il principio dell'inapplicabilità della procedura dell'indennizzo diretto da parte degli eredi del terzo trasportato deceduto nelle ipotesi di totale assenza di responsabilità del conducente del veicolo vettore rispetto alla determinazione dei danni subiti dal terzo trasportato”.
Il motivo è infondato.
Invero si legge nella suddetta sentenza della Cassazione n. 14388/2019 che “5.2. Ciò premesso, è da escludere anzitutto che la lettera della legge consenta l'estensione del suo campo di applicazione a danneggiati diversi dal terzo trasportato: oltre al significato proprio del termine, appare non superabile il ripetuto riferimento al «veicolo a bordo del quale (il danneggiato) si trovava al momento del sinistro». Ma è anche da escludere che la norma sia suscettibile di applicazione analogica … 6. Escluso dunque che la norma si presti ad una interpretazione estensiva o ad un'applicazione analogica a casi diversi da quello espressamente previsto (danno subito in conseguenza di sinistro dal terzo trasportato) e segnatamente a quello qui in esame (danni subiti iure proprio dai prossimi congiunti del terzo trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro …”.
Tuttavia, nella stessa sentenza si legge che “È ben vero che nella accolta lettura non innovativa, quanto al fondamento della responsabilità, dell'art. 141 cod. ass., una volta escluso il regime probatorio più favorevole, il giudice potrebbe/dovrebbe nondimeno scrutinare la domanda alla luce di quello ordinario ex art. 2054 cod. civ. e 144 cod. ass. e dunque verificare, nell'esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della domanda, se sono allegati e provati sufficienti elementi circa le modalità del sinistro perché la responsabilità del vettore e il conseguente obbligo solidale del suo assicuratore possano essere comunque affermati”.
Ritiene questa Corte di poter effettuare tale qualificazione della domanda degli originari attori in quanto nell'atto di citazione essi si limitavano a chiedere di accertare la responsabilità di FL
NU (1993) nella causazione dell'incidente ed a chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Deduce quindi l'appellante che “ove la domanda sia da ritenersi come ordinaria azione di responsabilità, e dalle risultanze emerga, come nella fattispecie, che il vettore è esente da responsabilità, la domanda è del pari inaccoglibile.
Ove invece, e subordinatamente, le prove in atti non consentono di accogliere la prospettazione attorea di esclusiva responsabilità del vettore, né la opposta di totale esenzione da essa, e ritenuta la corresponsabilità, la compagnia, sulla base del petitum e della causa petendi, non può rispondere dell'intero danno”.
La deduzione è infondata.
Invero, come rilevato nella sentenza impugnata, non vi è prova della presenza di un altro veicolo che abbia determinato il sinistro (tale versione appare plausibilmente fornita dai trasportati per attenuare la responsabilità del conducente loro parente).
Neppure è chiaro come tale eventuale presenza abbia determinato l'incidente in quanto i testi hanno affermato che il conducente dell'autovettura alla vista dell'altro veicolo si sarebbe
“spaventato” ponendo così in essere una manovra sconsiderata.
Invece l'ing. nel suo elaborato peritale ha affermato che il conducente Per_7 dell'autovettura SS affrontava “la rotatoria alla verosimile velocità di circa 80 km/h”.
Si tratta di una velocità certamente non commisurata allo stato dei luoghi dovendosi impegnare una rotatoria, in orario notturno, con un'autovettura pesante in quanto trasportava quattro persone.
Dunque deve ritenersi che il sinistro si sia verificato per cause (elevata velocità, imprudenza, distrazione) tutte riconducibili a condotte colpose del conducente dell'autovettura da considerarsi pertanto unico responsabile del sinistro.
Deduce ancora l'appellante che “In ogni caso, la sentenza impugnata ha totalmente omesso di valutare il concorso colposo del danneggiato nella determinazione dell'evento per mancato uso delle cinture di sicurezza … La circostanza, eccepita sin dall'atto della costituzione, mai contestata, si rileva pacificamente dalla lettura del rapporto di Polizia (allegato n. 3 del fascicolo di costituzione telematico del 16.4.2015, ove, a pag. 5, è annotato da parte dell'NU il mancato uso delle stesse), dalla stessa cartella clinica della vittima, da cui emerge lo specifico politraumatismo (all.4 del fascicolo di costituzione telematico dei 16.4.2015), nonché dalla consulenza medico legale resa nel corso delle indagini preliminari (doc. 3; pag. 3 e 34 e segg. del fascicolo di parte convenuta di primo grado).
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere detta corresponsabilità della vittima del sinistro per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, valendo la violazione dell'art. 172 CdS come specifico fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento ex artt. 1227 c.c. e 2056 c.c. (ex multis:
Cass. Sez.Vl 27.8.2019 n. 21747; Cass. Sez.11l, 27.3.2018, N. 8443; Corte appello di Roma n.
8002/2018), ma, in sentenza vi è totale omissione di qualunque cenno, qualunque motivazione, qualunque riferimento alla eccezione sollevata ed a quanto risultante dagli atti.
Si chiede pertanto che, qualunque sia la statuizione della Corte in punto di corresponsabilità del vettore e/o di terzi, sia in ogni caso dichiarata la corresponsabilità della vittima, con conseguente decurtazione percentuale di qualunque eventuale somma risarcitoria”.
La deduzione è fondata.
Si legge in proposito nella relazione redatta dalla dottoressa (medico legale) e Persona_5 dall'ing. : “A) Dica il CTU, esaminati gli atti di causa e segnatamente i doc.3 e doc. 4 Per_7
(rapporto di Polizia, consulenza medico – legale nel corso delle indagini e cartella clinica della vittima) ridepositati dalla nel presente grado, se le lesioni riportate dalla Controparte_1 vittima NU FL nel sinistro oggetto di causa siano o meno compatibili con l'effettivo e corretto utilizzo da parte del medesimo delle cinture di sicurezza e quindi se il trasportato indossasse o meno le cinture di sicurezza;
RISPOSTA: Le complesse lesioni riportate dal Sig. NU FL con alta verosimiglianza non sono compatibili con il corretto uso delle cinture di sicurezza.
B) Dica il CTU se l'adozione di tale meccanismo di ritenuta avrebbe o meno potuto evitarne il decesso, con certezza o con ragionevole probabilità in tale caso indicando il grado di ragionevole probabilità.
RISPOSTA: In caso di adozione del meccanismo di ritenuta, il carico dinamico agente più significativo, non avrebbe raggiunto il livello oltre il quale, statisticamente, si verifica sempre il decesso. In altri termini in caso di condotta lecita alternativa, l'esito dell'evento non avrebbe raggiunto il potenziale effettivo che ha condotto al decesso”.
Osserva la Corte che qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza
(nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice (Cass. Sez. 3, 10/06/2020, n. 11095, Rv. 658149 - 01).
In particolare “Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel determinare il concorso di colpa di una vittima di un sinistro stradale per mancato uso delle cinture di sicurezza, si era limitata a prendere in esame solo l'entità dei danni subiti, senza comparare la gravità delle rispettive colpe)” (Cass. Sez. 3, 04/09/2024, n. 23804, Rv. 672243 - 01).
Ritiene questa Corte che, applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, il sinistro si sia verificato per colpa concorrente paritaria sia del conducente dell'autovettura che teneva una condotta di guida imprudente che del terzo trasportato che, qualora avesse indossato le cinture di sicurezza, con alta probabilità avrebbe evitato la morte.
§ 13.4. — Il secondo motivo è rubricato: “ERRONEA VALUTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DI RAPPORTO Dl CONVIVENZA, DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO
DI PROSSIMO CONGIUNTO, E DELLA SUSSISTENZA DI DANNO RISARCIBILE ALLA
LUCE DELLA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA VIGENTE. CONTRADDITTORIETÀ
NELLA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE Dl LEGGE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Quanto all'eccezione di carenza di CP_ legittimazione attiva della perché il rapporto di coniugio sarebbe rimasto privo di idonea prova documentale, deve rilevarsi che in effetti un semplice estratto di certificato di matrimonio (o equivalente, ove celebrato in Stato estero) non è mai stato prodotto, né può ritenersi a tale fine sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla stessa (doc. CP_3
n. 8). Tuttavia, già da tempo la giurisprudenza ha riconosciuto piena equivalenza di diritti al convivente more uxorio rispetto al coniuge;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12278 del 07/06/2011 secondo cui “Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente "more uxorio" ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima CP_ assimilabile al rapporto coniugale”. Nel caso di specie, dunque, poco interessa se la fosse effettivamente sposata con NU FL nato il [...]; ciò che rileva ai fini che qui interessano
è che avevano innegabilmente una relazione da cui sono nati dei figli (di cui ora si verrà a dire) e che risultano essere stati conviventi: premesso che non sono stati prodotti certificati di residenza, nel rapporto dei Carabinieri Lazio intervenuti sul luogo nell'immediatezza del sinistro è stato riportato che i trasportati NU FL nato il [...] e erano entrambi residenti in [...] della Chimica snc in Aprilia, che è il medesimo indirizzo anche del conducente convenuto contumace
(nonché della proprietaria del mezzo), come si evince dalla notifica del verbale ammissivo dell'interrogatorio formale. Tale circostanza lascia pensare, considerata l'etnia dei soggetti coinvolti nei fatti di causa, che si tratti di un campo rom e che sia “normale” non essere in possesso di documentazione formale attestante la residenza. Quanto alla dichiarazione del teste secondo Tes_1 cui la coppia abitava in via Carroceto, ancora una volta non vi sono riscontri;
tuttavia, il testimone ha fatto riferimento a una casa di proprietà di un terzo (“un anziano che non vi abitava”) e non è da escludere che, almeno per un periodo, la circostanza sia stata vera”.
Deduce l'appellante che “in assenza di rapporto di coniugio, parte attrice nulla, assolutamente nulla abbia allegato e provato in relazione alla prova di convivenza caratterizzata dalla necessaria "stabilità del rapporto" e "intensità affettiva assimilabile a rapporto matrimoniale"
(ex Cass. 14746/19), secondo quanto la giurisprudenza e la dottrina hanno identificato quali criteri imprescindibili per la liquidazione del danno non patrimoniale”.
Il motivo è infondato.
Infatti “In tema di risarcimento del danno da perdita della vita del convivente, ai fini dell'accertamento dell'esistenza della convivenza "more uxorio" - intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale - i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza con la quale la corte territoriale, in ragione della ritenuta assenza di coabitazione, si era limitata a negare valore indiziario, all'esito di una loro mera valutazione atomistica, ad altri elementi acquisiti in giudizio, tra i quali l'esistenza di un comune conto corrente e la disponibilità in capo ad uno dei conviventi dell'agenda lavorativa dell'altro)” (Cass. Sez. 3, 13/04/2018, n. 9178, Rv. 648590 - 01).
Nel caso di specie può dirsi accertato un rapporto affettivo stabile tra FL NU (1980) e in quanto gli stessi avevano avuto almeno due figli insieme a distanza di anni. CP_3
L'attualità del legame tra i due si evince proprio dalle circostanze dell'incidente in quanto gli stessi si trovavano insieme in macchina dopo aver partecipato insieme ad altri familiari ad una festa ad Aprilia ciò che testimonia la persistenza del legame affettivo.
ha poi chiesto la restituzione del cadavere per la sua tumulazione. CP_3
Infine, FL NU aveva un tatuaggio con impresso il nome di CP_3
Quindi deve ritenersi che tra gli stessi, al momento dell'incidente, vi fosse un rapporto affettivo consolidato.
§ 13.5. — Il quinto motivo è rubricato: “VIOLAZIONE Dl LEGGE E
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE NELLA GRAVEMENTE ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Quanto ad , madre dei figli di CP_3
NU FL nato nel 1980 e convivente di fatto con lo stesso almeno per un periodo delle loro vite, ritiene questo giudice che, in assenza di prove (ma anche solo di allegazioni) più specifiche sia in ordine al mutamento delle abitudini di vita – nulla è stato detto in ordine a cosa faceva, prima dell'incidente, la famiglia in termini di condivisione di abitudini anche quotidiane, tradizioni, etc. - che della sofferenza interiore provata, ricorrendo al solo criterio presuntivo dato dalla difficoltà che avrà nel crescere da sola i figli, il danno non patrimoniale deve essere liquidato in via equitativa in euro 250.000,00, oltre (trattandosi di obbligazione risarcitoria di valore) rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal marzo 2018, data dell'ultimo aggiornamento delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale sino al saldo effettivo. L'importo complessivo dei danni liquidati non supera, nel rispetto della previsione di cui all'art. 141 co. 1 CdA, il massimale minimo previsto dalla legge
(pari ad euro 6.070.000,00 per i danni alle persone per ciascun sinistro)”
Deduce l'appellante: “L'importo liquidato viola, dunque, i criteri connessi alla prova di specifiche circostanze del caso concreto (quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare, convivenza o meno di questi ultimi, qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale;
età della vittima) che consentono l'eventuale discostamento dal minimo tabellare (non garantito)”.
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi sul punto che nel risarcimento del danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva.
In particolare, per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore” (Cass. Sez. 3, 30/07/2025, n. 21988, Rv. 675851 - 01)
Dunque, deve ritenersi provato il danno subito da e dei suoi figli per la morte del CP_3 compagno e padre FL NU (1980).
Per quanto concerne la liquidazione del danno utilizzando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano si hanno i seguenti risultati:
- CP_3
Il congiunto ha 22 anni ed è convivente con la vittima
La vittima aveva 23 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti due familiari SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 91
IMPORTO del RISARCIMENTO € 355.901,00
- Persona_1
Il congiunto ha quattro anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 22 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti due familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 79
IMPORTO del RISARCIMENTO € 308.969,00
- Persona_2
Il congiunto ha undici anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 22 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti due familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 77
IMPORTO del RISARCIMENTO € 301.147,00
Dunque la quantificazione dei danni operata dal Tribunale (€ 250.000,00 al convivente ed €
331.920,00 a ciascuno dei figli appare congrua).
§ 13.6. — Il sesto motivo è rubricato: “ERRONEA INDICAZIONE DEL MASSIMALE Dl
LEGGE”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “L'importo complessivo dei danni liquidati non supera, nel rispetto della previsione di cui all'art. 141 co. 1 CdA, il massimale minimo previsto dalla legge (pari ad euro 6.070.000,00 per i danni alle persone per ciascun sinistro)”.
Deduce l'appellante: “La sentenza impugnata indica, nell'ultimo capoverso della motivazione, il massimale di legge in € 6.070.000, laddove detto importo vige per i sinistri a far data dal 2017 ed
è pertanto erroneo”.
Il motivo è inammissibile per difetto d'interesse in quanto le somme liquidate sono comunque inferiori al massimale.
§ 13.7. — Il settimo motivo di appello è rubricato: “ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE
SPESE DI LITE”.
Si legge sul punto nella sentenza che “La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza
(in considerazione della costituzione della sola ed esse sono liquidate come da Controparte_1 tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014”.
Deduce l'appellante: “Dalla sentenza si evince il richiamo alla soccombenza nella liquidazione delle spese di lite (in € 1.800 per spese, ed € 21.387,00 per compensi, oltre oneri, corrispondenti esattamente agli importi integrali ex DM 55/2014 (€ 3.375,00 + € 2.227,00 + €
9.915,00+ € 5870,00 = € 21.387,00). Ma la domanda attorea è stata accolta soltanto parzialmente, con rigetto di quella avanzata dalla attrice, dichiaratasi coniuge dell'NU ed agendo anche nella qualità di madre di quattro figli, per due di essi che la sentenza ha ritenuto non riconducibili alla paternità del deceduto. Ne consegue che in virtù del parziale accoglimento, le spese di lite sono state erroneamente liquidate in violazione dell'art. 92 c.p.c. nell'intero importo come si fosse statuito l'integrale accoglimento della domanda”.
Il motivo è infondato.
Le attrici sono risultate vittoriose e la riduzione degli importi richiesti non costituisce soccombenza reciproca.
Correttamente, pertanto il Tribunale ha liquidato le spese sulla base del decisum.
§ 14. — In conclusione il ricorso deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, si conferma quale impresa designata dal FGCVS, Controparte_1 NU FL nato il [...] e MF OR, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento in favore di in proprio, a titolo di danno patrimoniale di euro 900,00 (€ CP_3
1.800,00 : 2), nonché a titolo di danno non patrimoniale euro 125.000,00 (€ 250.000,00 : 2) a titolo di danno non patrimoniale in favore di (nata il [...]) e di Persona_1 Persona_2
(nata il [...]) euro 165.960 (€ 331.920,00:2) ciascuna.
[...]
§ 15. — Su tali somme spetteranno gli interessi e la rivalutazione monetaria come disposto nella sentenza del Tribunale non impugnata sul punto.
§ 16. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022:
– per quanto concerne la posizione di e possono CP_3 Persona_1 liquidarsi, in relazione al valore della causa (da € 260.001 ad € 520.000), tabella 12, sesto scaglione,
i compensi medi nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio: € 2.552,00
Fase istruttoria/trattazione: € 5.880,00
Fase decisionale : € 7.298,00
Compenso tabellare € 20.119,00 diminuito del 50% in ragione del parziale accoglimento dell'appello per un importo finale di €
10.059,50;
-per quanto concerne la posizione di , costituitasi autonomamente in Persona_2 giudizio con un nuovo difensore possono liquidarsi, in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.00), tabella 12, quinto scaglione, compensi medi nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione: € 4.326,00
Fase decisionale: € 5.103,00
Compenso tabellare € 14.317,00 diminuita del 50% in ragione del parziale accoglimento dell'appello per un importo finale di €
7.158,50.
§ 17. — Le spese di CTU – liquidate come da separato decreto – vanno poste definitivamente a carico di quale impresa designata dal FGCVS. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Controparte_1 confronti di - in proprio e quale madre dei minori CP_3 Persona_1 [...]
, e - NU FL e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Controparte_11 avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 486/2021, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma: condanna quale impresa designata dal FGCVS, NU FL nato il Controparte_1
23.10.1993 e MF OR, in solido tra loro a pagare a:
- in proprio, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 900,00, nonché CP_3
a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 125.000,00:
- ad (nata il [...]) e ad (nata il Persona_1 Persona_2
3.02.2001), a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 165.960 ciascuna;
Spetteranno altresì alle danneggiate gli interessi e la rivalutazione monetaria come riconosciuti dalla sentenza impugnata;
2. condanna quale impresa designata dal FGCVS, NU FL nato il Controparte_1
23.10.1993 e MF OR, in solido tra loro a rifondere a e CP_3 [...]
le spese del presente grado liquidate in complessivi € 10.059,50 per compensi, Persona_1 oltre a spese generali ed oneri di legge;
3. condanna quale impresa designata dal FGCVS, NU FL nato il Controparte_1
23.10.1993 e MF OR, in solido tra loro a rifondere a le spese Persona_2 del presente grado liquidate in complessivi € 7.158,50 per compensi, oltre a spese generali ed oneri di legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU – liquidate come da separato decreto – a carico di quale impresa designata dal FGCVS. Controparte_1
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
TO PE