Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2023, n. 38442
CASS
Sentenza 13 settembre 2023

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In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2023, n. 38442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38442
Data del deposito : 13 settembre 2023

Testo completo