Art. 13.
Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita', corrisposte dalle Casse pensioni contemplate all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1965, sono maggiorate, con effetto dalla data stessa, in base alle norme contenute nei seguenti commi.
Nel caso di pensione diretta, l'importo annuo del trattamento spettante al 30 giugno 1965, con esclusione della rendita vitalizia costante, dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno di cui all'articolo precedente, e' aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali di maggiorazione alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 320.000, per l'eccedenza fino a lire 450.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 600.000 e per la parte residuale:
40, 35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953;
35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1957;
30, 25, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965.
L'importo annuo lordo del nuovo trattamento diretto si ottiene aggiungendo lire 104.000 a quello risultante dall'applicazione delle suindicate maggiorazioni.
Nel caso di pensione indiretti o di riversibilita', si considera il corrispondente trattamento diretto e sull'importo annuo di esso si effettuano le operazioni indicate al comma secondo.
L'importo annuo lordo del nuovo trattamento indiretto o di riversibilita' si ottiene aggiungendo lire 78 mila a quello risultante dall'applicazione delle maggiorazioni suindicate e considerato, pero', per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 6.
Le norme contenute negli articoli 4, 7 e 8 trovano applicazione anche per le pensioni contemplate dal presente articolo.
Il trattamento di pensione spettante dal 1 luglio 1965 in nessun caso potra' essere inferiore a quello risultante in base alle norme preesistenti alla data suddetta e con la maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo precedente.
Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita', corrisposte dalle Casse pensioni contemplate all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1965, sono maggiorate, con effetto dalla data stessa, in base alle norme contenute nei seguenti commi.
Nel caso di pensione diretta, l'importo annuo del trattamento spettante al 30 giugno 1965, con esclusione della rendita vitalizia costante, dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno di cui all'articolo precedente, e' aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali di maggiorazione alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 320.000, per l'eccedenza fino a lire 450.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 600.000 e per la parte residuale:
40, 35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953;
35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1957;
30, 25, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965.
L'importo annuo lordo del nuovo trattamento diretto si ottiene aggiungendo lire 104.000 a quello risultante dall'applicazione delle suindicate maggiorazioni.
Nel caso di pensione indiretti o di riversibilita', si considera il corrispondente trattamento diretto e sull'importo annuo di esso si effettuano le operazioni indicate al comma secondo.
L'importo annuo lordo del nuovo trattamento indiretto o di riversibilita' si ottiene aggiungendo lire 78 mila a quello risultante dall'applicazione delle maggiorazioni suindicate e considerato, pero', per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 6.
Le norme contenute negli articoli 4, 7 e 8 trovano applicazione anche per le pensioni contemplate dal presente articolo.
Il trattamento di pensione spettante dal 1 luglio 1965 in nessun caso potra' essere inferiore a quello risultante in base alle norme preesistenti alla data suddetta e con la maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo precedente.