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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1077/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7431/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Loc Germaneto 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031169706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031169706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto impugnazione avverso la cartella n. 03420240031169706000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata il 26 settembre
2024, per il pagamento della somma di Euro 712,29, a titolo di tassa automobilistica, sanzioni e interessi. Il mancato pagamento della tassa automobilistica ha riguardato, in particolare, il veicolo targato Targa_1 per gli anni 2019 e 2021.
Il ricorrente ha dedotto prescrizione della tassa automobilistica dell'anno 2019 e mancata notifica degli atti presupposti.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito, innanzi tutto, prescrizione del tributo relativo all'anno 2019.
L'eccezione è fondata.
La Regione Calabria ha prodotto un documento, qualificato come “previo atto”, che è composto unicamente da un avviso di ricevimento, ricevuto il 2 maggio 2022, sottoscritto dallo Ricorrente_1, non accompagnato da alcun altro atto. Non è dato sapere a cosa si riferisca l'avviso di ricevimento e, in particolare, se sia relativo a un avviso di accertamento e, comunque, a quale annualità afferisca un avviso del genere.
D'altra parte, la prescrizione risulta compiuta anche tenendo conto del periodo di sospensione di 541 giorni, previsto dalle norme in materia di emergenza Covid, giacché, aggiungendo tale periodo al termine di tre anni, si giunge al 25 giugno 2024, data antecedente a quella di notifica dell'atto impugnato (26 settembre
2024).
Limitando ora il discorso alla tassa automobilistica dell'anno 2021, deve rilevarsi l'infondatezza del motivo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti.
Come specificato nella cartella di pagamento, è stata fatta applicazione delle norme dell'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2023, 56, (1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione), nonché dell'art. 17, coma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In forza di esse la Regione può procedere direttamente mediante iscrizione a ruolo, con conseguente emissione della cartella di pagamento, senza necessità che essa sia preceduta da avviso di accertamento, tanto per il tributo quanto per interessi e sanzioni.
Il ricorso, pertanto, deve essere parzialmente accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata limitatamente alla parte relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2019. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata limitatamente alla parte relativa alla tassa automobilistica dell'anno
2019, lo rigetta nel resto.
Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
IO NI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7431/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Loc Germaneto 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031169706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031169706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto impugnazione avverso la cartella n. 03420240031169706000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata il 26 settembre
2024, per il pagamento della somma di Euro 712,29, a titolo di tassa automobilistica, sanzioni e interessi. Il mancato pagamento della tassa automobilistica ha riguardato, in particolare, il veicolo targato Targa_1 per gli anni 2019 e 2021.
Il ricorrente ha dedotto prescrizione della tassa automobilistica dell'anno 2019 e mancata notifica degli atti presupposti.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito, innanzi tutto, prescrizione del tributo relativo all'anno 2019.
L'eccezione è fondata.
La Regione Calabria ha prodotto un documento, qualificato come “previo atto”, che è composto unicamente da un avviso di ricevimento, ricevuto il 2 maggio 2022, sottoscritto dallo Ricorrente_1, non accompagnato da alcun altro atto. Non è dato sapere a cosa si riferisca l'avviso di ricevimento e, in particolare, se sia relativo a un avviso di accertamento e, comunque, a quale annualità afferisca un avviso del genere.
D'altra parte, la prescrizione risulta compiuta anche tenendo conto del periodo di sospensione di 541 giorni, previsto dalle norme in materia di emergenza Covid, giacché, aggiungendo tale periodo al termine di tre anni, si giunge al 25 giugno 2024, data antecedente a quella di notifica dell'atto impugnato (26 settembre
2024).
Limitando ora il discorso alla tassa automobilistica dell'anno 2021, deve rilevarsi l'infondatezza del motivo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti.
Come specificato nella cartella di pagamento, è stata fatta applicazione delle norme dell'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2023, 56, (1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione), nonché dell'art. 17, coma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In forza di esse la Regione può procedere direttamente mediante iscrizione a ruolo, con conseguente emissione della cartella di pagamento, senza necessità che essa sia preceduta da avviso di accertamento, tanto per il tributo quanto per interessi e sanzioni.
Il ricorso, pertanto, deve essere parzialmente accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata limitatamente alla parte relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2019. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata limitatamente alla parte relativa alla tassa automobilistica dell'anno
2019, lo rigetta nel resto.
Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
IO NI