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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/11/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2217/2022
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER CA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 25.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2217/2022
r.g.l., vertente
TRA
, con prof. avv. ANGELO PANDOLFO Parte_1
OPPONENTE
E
, , , n.q. di eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di d , con l'avv. EMILIO POLIDORO Persona_1
OPPOSTO
E
, con avv. FILIPPO MANGIAPANE CP_4
ER AM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 04.11.2022 proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 293/2022 (r.g. 17772/2022) notificato in data 27.09.2022 con il quale si ingiungeva il pagamento in favore Dell'ing. dell'importo di € 2.679,68 Controparte_5 quale supplemento pensionistico a far data da aprile 2021; a fondamento dell'opposizione deduceva che era titolare di pensione di vecchiaia in Parte_1 Controparte_5 totalizzazione dal 1.04.2016 e che avendo continuato anche dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia l'esercizio della professione, con ulteriori 5 anni di iscrizione e di contribuzione, aveva diritto ad un supplemento pensionistico a far data dal 01.04.2021, di cui dava comunicazione in data 20.10.2021 al ed in data 22.10.2021 all CP_1 CP_4 ente erogatore della pensione in totalizzazione;
eccepiva, quindi, il difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
Si costituivano in giudizio gli eredi dell'ing deceduto in data 26.12.2022 Controparte_5
i quali chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa l Controparte_6
, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21; 2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO,
[...] confermare quanto dovuto all'Ing. come da atto di del 20/10/2021, ed CP_1 Parte_1 ordinare all'ente previdenziale il pagamento in favore degli eredi;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Autorizzata la chiamata del terzo, l' si costituiva in giudizio ed eccepiva in via CP_4 preliminare la nullità della chiamata in giudizio dell' e la nullità della notifica;
nel CP_4 merito l'infondatezza della domanda avendo ricevuto la comunicazione di Parte_1 relativa alla liquidazione del supplemento soltanto nel giugno 2023 ed avendo nello stesso mese di giugno 2023 trasmesso agli eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto l'allegato modello TE08 relativo alla liquidazione del supplemento con decorrenza
1 aprile 2021; pagamento non eseguito poiché nessuna domanda telematica di pagamento dei ratei maturati e non riscossi è mai stata presentata e poiché l' prima CP_4 dell'integrazione del contradditorio non era a conoscenza dell'identità degli eredi.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito della camera di consiglio.
Il diritto al supplemento pensionistico dell'ing per i 5 anni di esercizio Controparte_5 della professione e di contribuzione successivi alla pensione di vecchiaia in totalizzazione, non contestato né da né da , è da ritenersi pacifico. Parte_1 CP_4
L'opposizione di basata sul difetto di legittimazione passiva dell'ente è fondata, Parte_1 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'art 5 del D.Lgs n. 42/2006 individua la legittimazione passiva dell' all'erogazione del CP_4 trattamento pensionistico.
Dalla produzione documentale emerge che l' , ricevuta la comunicazione del CP_4 supplemento di pensione da parte di , non avendo contezza dei nominativi Parte_1 degli eredi dell'ing abbia inviato una comunicazione agli eredi Controparte_5
“collettivamente ed impersonalmente” nell'ultimo domicilio del de cuius chiedendo i dati necessari per procedere al pagamento. Ciò premesso, accertato il diritto al supplemento di pensione del de cuius e la legittimazione passiva dell' si provvede come da seguente dispositivo. CP_4
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo 293/2022 del Tribunale di Cassino;
accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_1
condanna al pagamento del supplemento di pensione € 2.679,68 oltre interessi a far CP_4 data da maggio 2021 in favore degli eredi di;
Controparte_5
spese di giudizio compensate.
Cassino 26.11.2025
Il Giudice Onorario
ER CA
Sezione Lavoro
R.G. 2217/2022
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER CA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 25.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2217/2022
r.g.l., vertente
TRA
, con prof. avv. ANGELO PANDOLFO Parte_1
OPPONENTE
E
, , , n.q. di eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di d , con l'avv. EMILIO POLIDORO Persona_1
OPPOSTO
E
, con avv. FILIPPO MANGIAPANE CP_4
ER AM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 04.11.2022 proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 293/2022 (r.g. 17772/2022) notificato in data 27.09.2022 con il quale si ingiungeva il pagamento in favore Dell'ing. dell'importo di € 2.679,68 Controparte_5 quale supplemento pensionistico a far data da aprile 2021; a fondamento dell'opposizione deduceva che era titolare di pensione di vecchiaia in Parte_1 Controparte_5 totalizzazione dal 1.04.2016 e che avendo continuato anche dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia l'esercizio della professione, con ulteriori 5 anni di iscrizione e di contribuzione, aveva diritto ad un supplemento pensionistico a far data dal 01.04.2021, di cui dava comunicazione in data 20.10.2021 al ed in data 22.10.2021 all CP_1 CP_4 ente erogatore della pensione in totalizzazione;
eccepiva, quindi, il difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
Si costituivano in giudizio gli eredi dell'ing deceduto in data 26.12.2022 Controparte_5
i quali chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa l Controparte_6
, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21; 2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO,
[...] confermare quanto dovuto all'Ing. come da atto di del 20/10/2021, ed CP_1 Parte_1 ordinare all'ente previdenziale il pagamento in favore degli eredi;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Autorizzata la chiamata del terzo, l' si costituiva in giudizio ed eccepiva in via CP_4 preliminare la nullità della chiamata in giudizio dell' e la nullità della notifica;
nel CP_4 merito l'infondatezza della domanda avendo ricevuto la comunicazione di Parte_1 relativa alla liquidazione del supplemento soltanto nel giugno 2023 ed avendo nello stesso mese di giugno 2023 trasmesso agli eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto l'allegato modello TE08 relativo alla liquidazione del supplemento con decorrenza
1 aprile 2021; pagamento non eseguito poiché nessuna domanda telematica di pagamento dei ratei maturati e non riscossi è mai stata presentata e poiché l' prima CP_4 dell'integrazione del contradditorio non era a conoscenza dell'identità degli eredi.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito della camera di consiglio.
Il diritto al supplemento pensionistico dell'ing per i 5 anni di esercizio Controparte_5 della professione e di contribuzione successivi alla pensione di vecchiaia in totalizzazione, non contestato né da né da , è da ritenersi pacifico. Parte_1 CP_4
L'opposizione di basata sul difetto di legittimazione passiva dell'ente è fondata, Parte_1 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'art 5 del D.Lgs n. 42/2006 individua la legittimazione passiva dell' all'erogazione del CP_4 trattamento pensionistico.
Dalla produzione documentale emerge che l' , ricevuta la comunicazione del CP_4 supplemento di pensione da parte di , non avendo contezza dei nominativi Parte_1 degli eredi dell'ing abbia inviato una comunicazione agli eredi Controparte_5
“collettivamente ed impersonalmente” nell'ultimo domicilio del de cuius chiedendo i dati necessari per procedere al pagamento. Ciò premesso, accertato il diritto al supplemento di pensione del de cuius e la legittimazione passiva dell' si provvede come da seguente dispositivo. CP_4
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo 293/2022 del Tribunale di Cassino;
accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_1
condanna al pagamento del supplemento di pensione € 2.679,68 oltre interessi a far CP_4 data da maggio 2021 in favore degli eredi di;
Controparte_5
spese di giudizio compensate.
Cassino 26.11.2025
Il Giudice Onorario
ER CA