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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2195/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2195/2023 v.g.
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a Catania via Asiago n. 12, presso lo studio dell'avvocato
CATAUDELLA STEFANIA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 05/05/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e hanno chiesto a questo Tribunale di modificare le condizioni
[...] Parte_2 consensualmente concordate tra le parti di cui alla sentenza n. 2679/2022 del Tribunale di
Catania, giudizio recante RG n. 17967/2018, che ha pronunciato la separazione personale giudiziale tra le odierne parti in giudizio;
i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio a Potenza in data 28/09/1991 (trascritto al N. 304 Parte II Serie A dell'anno 1991), unione dalla quale sono nati i figli (il 22/01/1993) e (il 26/06/1997), oggi Persona_1 Persona_2
entrambi economicamente autosufficienti.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto la revisione delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi, segnatamente prevedendo la revoca dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento di quest'ultima la somma di € 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT”, nonché dell'obbligo posto a carico di di corrispondere Parte_2
a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio la somma di € 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, Persona_2
oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, tenuto conto dell'autosufficienza economica di , che lavora presso La Ninfa Galatea s.r.l., Parte_1
nonché della raggiunta autosufficienza economica del figlio , che vive e lavora a Persona_2
Berlino (Germania) presso la Raisin GmbH con regolare contratto sottoscritto in data 10/08/2022
e retribuzione annua pari ad € 46.500,00.
Le parti hanno chiesto, dunque, di confermare le residue condizioni di separazione come segue:
“- la casa coniugale, sita in Tremestieri Etneo (CT), via Monti Iblei n. 8, rimanga, con tutti i
mobili e le suppellettili che l'arredano, nella disponibilità della sig.ra ; le Parte_1
nuove condizioni dovranno prevedere:
I ricorrenti ritengono che tali condizioni siano maggiormente rispondenti all'interesse della
prole e della famiglia.”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 23/09/2024, su invito del giudice delegato, il procuratore delle parti ha chiarito la statuizione contenuta in ricorso in ordine all'assegnazione della casa coniugale - atteso che si
è dato atto della indipendenza economica del figlio – chiedendo, altresì, a Persona_2
modifica del ricorso introduttivo e con l'accordo delle parti presenti personalmente, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a , per il resto insistendo in atti e Parte_1
chiedendo la decisione, sicché il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le condizioni del ricorso, così come precisate e parzialmente modificate all'udienza del 23/09/2024, possano trovare accoglimento, in particolare essendo venuti meno i presupposti per il versamento, da parte di , dell'assegno di Parte_2
mantenimento in favore della moglie e del figlio , nonché, per Parte_1 Persona_2
l'effetto, i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a . Parte_1
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2195/2023 r.g. v.g. a modifica della sentenza n. 2679/2022 del Tribunale di Catania:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva, come modificate in udienza;
NULLA sulle spese.
Così deciso a Catania il giorno 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2195/2023 v.g.
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a Catania via Asiago n. 12, presso lo studio dell'avvocato
CATAUDELLA STEFANIA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 05/05/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e hanno chiesto a questo Tribunale di modificare le condizioni
[...] Parte_2 consensualmente concordate tra le parti di cui alla sentenza n. 2679/2022 del Tribunale di
Catania, giudizio recante RG n. 17967/2018, che ha pronunciato la separazione personale giudiziale tra le odierne parti in giudizio;
i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio a Potenza in data 28/09/1991 (trascritto al N. 304 Parte II Serie A dell'anno 1991), unione dalla quale sono nati i figli (il 22/01/1993) e (il 26/06/1997), oggi Persona_1 Persona_2
entrambi economicamente autosufficienti.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto la revisione delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi, segnatamente prevedendo la revoca dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento di quest'ultima la somma di € 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT”, nonché dell'obbligo posto a carico di di corrispondere Parte_2
a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio la somma di € 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, Persona_2
oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, tenuto conto dell'autosufficienza economica di , che lavora presso La Ninfa Galatea s.r.l., Parte_1
nonché della raggiunta autosufficienza economica del figlio , che vive e lavora a Persona_2
Berlino (Germania) presso la Raisin GmbH con regolare contratto sottoscritto in data 10/08/2022
e retribuzione annua pari ad € 46.500,00.
Le parti hanno chiesto, dunque, di confermare le residue condizioni di separazione come segue:
“- la casa coniugale, sita in Tremestieri Etneo (CT), via Monti Iblei n. 8, rimanga, con tutti i
mobili e le suppellettili che l'arredano, nella disponibilità della sig.ra ; le Parte_1
nuove condizioni dovranno prevedere:
I ricorrenti ritengono che tali condizioni siano maggiormente rispondenti all'interesse della
prole e della famiglia.”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 23/09/2024, su invito del giudice delegato, il procuratore delle parti ha chiarito la statuizione contenuta in ricorso in ordine all'assegnazione della casa coniugale - atteso che si
è dato atto della indipendenza economica del figlio – chiedendo, altresì, a Persona_2
modifica del ricorso introduttivo e con l'accordo delle parti presenti personalmente, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a , per il resto insistendo in atti e Parte_1
chiedendo la decisione, sicché il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le condizioni del ricorso, così come precisate e parzialmente modificate all'udienza del 23/09/2024, possano trovare accoglimento, in particolare essendo venuti meno i presupposti per il versamento, da parte di , dell'assegno di Parte_2
mantenimento in favore della moglie e del figlio , nonché, per Parte_1 Persona_2
l'effetto, i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a . Parte_1
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2195/2023 r.g. v.g. a modifica della sentenza n. 2679/2022 del Tribunale di Catania:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva, come modificate in udienza;
NULLA sulle spese.
Così deciso a Catania il giorno 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco