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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4477 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1695/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2782/2020, pubblicata il 17.4.2020, del tribunale di Napoli,
sez. II
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.3.1931 e residente in [...] Luglio 1943 n. 7, e Pt_2
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi
[...] C.F._2
residente a[...] bis, rappresentate e difese in virtù di mandato in calce, dagli avv.ti Francesco Saverio Bruno (c.f. ) e Michele C.F._3
Cuoco (c.f. ), elett.te dom.te presso lo studio del primo in C.F._4
UO alla Via Solfatara n. 4/A
Appellanti
E
(c.f. ), nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._5
residente in [...], Parte_3
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in C.F._6
1 UO alla Via Domitiana n. 11, (c.f. Parte_4
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._7
(NA) alla Via Cupa Reginelle n. 77, (c.f. Parte_5
), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._8
alla Via Domitiana n. 11, (c.f. ), Parte_6 C.F._9
nato a [...] il [...] e residente in [...] e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_7 C.F._10
10.10.1953 e residente in [...], rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce dall'avv. Roberto Buonanno (c.f. ), C.F._11
presso il cui studio elettivamente domiciliano in UO (NA) alla Via Celle 2
Appellati, appellanti incidentali
E
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Vescovo, legale rappresentante p.t., S.E. Mons. , con sede in Parte_8
UO (NA) alla Via Campi Flegrei n. 12, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce dall'avv. Maurizio De Dominicis (c.f. , C.F._12
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 256
Appellata
E
(c.f. ), Controparte_3 C.F._13 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._14 Controparte_5
), (c.f. C.F._15 Controparte_6
), (c.f. ), C.F._16 Controparte_7 C.F._17
(c.f. ), Parte_9 C.F._18 Pt_10
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._19 Parte_11
2 ), (c.f. , C.F._20 Parte_12 C.F._21
(c.f. ), Parte_13 C.F._22 Parte_14
(c.f. ), (c.f. ), C.F._23 Parte_15 C.F._24
(c.f. ), CP_8 C.F._25 Parte_16
(c.f. ), (c.f. ), C.F._26 Controparte_9 C.F._27
(c.f. ), Parte_17 C.F._28 Parte_18
(c.f. ), nella qualità di erede di
[...] C.F._29 Per_1
, (c.f. ),
[...] Parte_19 C.F._30 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_20 C.F._31 Parte_21
), , nata a [...] il [...], C.F._32 Parte_22
, nato a [...] il [...], Parte_23 Parte_24
, nata a [...] il [...], quali eredi di
[...] Persona_2
. Parte_25 Controparte_10
in persona del Curatore p.t., , nato a [...] il [...], CP_11
, nato a [...] il [...], , nato CP_12 Persona_1
a Napoli il 6.7.1970 e , nato a [...] il [...] CP_13
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 15.5.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Le domande delle parti sono così riassunte nel provvedimento impugnato:
< sulla premessa di essere proprietari e comproprietari delle unità immobiliari, relativi
3 accessori e pertinenze, facenti parte del plesso condominiale denominato “P.co
”, sito in UO (NA), località Arco-Felice, alla via Domitiana n. 13 bis, Pt_2 convenivano in giudizio e , nella Parte_2 Parte_18 Parte_1 qualità di eredi del , nonché gli altri condomini al fine di accertare e Persona_1 dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11[58] c.c., ciascuno secondo la quota di partecipazione al predetto Condominio, l'avvenuto acquisto per usucapione delle unità immobiliari attualmente riportate nelle mappe del NCEU del Comune di UO, foglio 81, particella 38, sub 73, in uno a 31 unità identificate con i subalterni dal n. 42 al n. 72 ed annessi accessori e pertinenze, ad eccezione dei “viali condominiali”.
A sostegno della domanda gli attori esponevano che, all'atto delle vendite dei singoli appartamenti facenti parte del plesso condominiale, gli “spazi liberi circostanti i fabbricati” erano rimasti, per patto espresso, di esclusiva proprietà del venditore- costruttore, ; quest'ultimo, tuttavia, nel corso degli anni, non aveva Persona_1 mai esercitato alcun diritto e/o riconosciuto alcun obbligo sui beni de quibus. Infatti, le predette aree erano rimaste sempre nel possesso dei condomini, sin dai rispettivi atti di acquisto, ovvero tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80, esercitando l'esclusivo possesso, uti domini, diretto, continuo e non interrotto, pubblico, indisturbato e pacifico. Assumevano ancora gli istanti, che con atto recante l'intestazione “comunicazione di vendita l'area circostante il fabbricato di loro proprietà, identificata al N.C.E.U. come area urbana sub 73 composta di 31 unità…con subalterni dal 42 al 72” i convenuti avevano comunicato di voler vendere “…le singole unità al prezzo individuale di €5.000,00” secondo il frazionamento dai medesimi effettuato.
Per tutto quanto esposto, gli attori concludevano affinché si accogliessero le seguenti conclusioni: “I) Accogliere la presente domanda e per l'effetto, accertare e dichiarare
l'acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c., a far data dall'avvenuta maturazione del diritto a favore degli istanti e dei soli convenuti proprietari e/o comproprietari ciascuno secondo la quota di partecipazione al Condominio de quo, delle unità immobiliari attualmente riportati nelle mappe del NCEU del Comune di
UO al foglio 81, particella 38, sub 73, in uno a 31 unità identificate con i subalterni dal n. 42 al n. 72 ed annessi accessori e aree pertinenziali, come individuati in premessa ad eccezione dei viali condominiali”; II) in via subordinata e condizionata, accertare il proporzionale diritto reale d'uso esclusivo a favore degli istanti, pro quota
e/o secondo i millesimi di appartenenza, di dette aree circostanti per acquisto
4 ultraventennale e/o l'accertamento sull'utilizzo costante e continuo delle stesse e quindi, il riconoscimento, anche ai sensi di legge, del permanente vincolo di destinazione di detti spazi parcheggio e ad area di transito pedonale e veicolare di manovra di pertinenza ed a servizio dell'edificio condominiale e delle unità immobiliari con ingresso posto a pianoterra sull'area de qua e conseguentemente, a favore dei proprietari di tutti i cespiti;
III) ordinare al competente conservatore dei RR.II, presso
l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale – Servizio di pubblicità Immobiliare di
Napoli 2, di trascrivere la emananda sentenza e di autorizzare gli istanti ad ogni eventuale e ulteriore attività connessa e consequenziale…”.
Alla prima udienza gli attori venivano autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti della nella qualità di comproprietario di alcuni degli Controparte_2 immobili siti all'interno del la Controparte_14 quale si costituiva in giudizio chiedendo di accertare e definire i confini ivi esistenti pronunciandosi, ex art. 1158 c.c., a far data dall'avvenuta maturazione del diritto a favore gli istanti e dei soli convenuti comproprietari, ciascuno in base alla quota di partecipazione al CP_14
Si costituivano, altresì, e che nell'impugnare la Parte_2 Parte_1 domanda attorea, insistevano per il rigetto della stessa ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedevano di dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dalle parti attrici sul bene di loro proprietà, nonché di accertare le turbative e le molestie poste in essere da essi istanti i quali, nella specie, avrebbero, arbitrariamente, occupato con le proprie vetture le aree di proprietà esclusiva delle medesime, a far data dall'anno
2000; insistevano, altresì, per la condanna degli istanti al pagamento di € 50.000,00, a titolo di risarcimento danni dei danni patiti, ovvero in quella diversa somma ritenuta congrua dal giudice adito>>.
Stante il decesso di , il giudizio veniva interrotto e poi riassunto Persona_3
da e integrato il contraddittorio nei confronti di Parte_2 Parte_1
e del ed espletate la prova testimoniale e Parte_18 Parte_25 CP_10
le operazioni di consulenza, la causa veniva riservata in decisione.
A.b.) Il tribunale adito, nella contumacia di , Parte_18 Parte_19
, e del Co,
[...] Parte_20 Parte_21 Persona_2 Parte_25
5 così statuiva:
<<dichiara che gli attori, nella loro qualità di proprietari delle unità immobiliari site nel complesso condominiale denominato “P.co Dardano” sito in UO alla località
Arco Felice via Domitiana n. 13 bis (fabbricato identificato al N.C.E.U. di UO con foglio 81 part 38, qualità "ente urbano" dal 24/09/1982), sono titolari del diritto reale d'uso, ai sensi dell'art. 18 L. 765/1967, sulle aree esterne di proprietà degli eredi di identificati al N.C.E.U. di UO al foglio 81 part 38, da sub 42 a Persona_1 sub 72, cat cat. C/6, per un totale di 365 mq;
compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di ciascuna parte in misura uguale.
Dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura della parte interessata, ai sensi degli artt. 2653 n.1 e 2657 c.c., con esonero da ogni responsabilità al Conservatore.>>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione,
a) dopo aver constatato che la domanda, formulata in via principale, riguardava l'“accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'area
destinata a parcheggio condominiale, riservata in proprietà dal costruttore, per
averne fatto uso promiscuo per un periodo di tempo ultraventennale” e b) dopo aver precisato che è possibile acquistare per usucapione “la proprietà delle aree interne o
circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su cui grava il vincolo pubblicistico di
destinazione a parcheggio” (Cass. 3.2.2012, n. 1664; Cass. 15.11.2002, n. 16053;
Cass. 7.6.2002, n. 8262) e c) che il proprietario-costruttore possa riservarsi la proprietà delle aree destinate a parcheggio ovvero cederle a terzi, purché ciò emerga nei titoli di acquisto, mentre in caso contrario gli spazi destinati a parcheggio devono essere ceduti in comproprietà pro quota, d) rigettava la domanda di usucapione sul presupposto che non vi era stata alcuna interversione del possesso né l'esclusione di altri condomini o del proprietario dal godimento del bene, così testualmente argomentando:
6 < parte dei condomini, avendo avuto il proprietario del terreno la disponibilità dell'area
(che si ricorda ancora essere promiscua) sia direttamente, sia consentendola a terzi.
Da quanto è emerso dall'istruttoria orale, emerge non già il possesso, ma la semplice detenzione delle aree condominiali di parcheggio da parte dei condomini-attori, ciò in ragione della tolleranza manifestata del proprietario della stessa.
Dalle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta è emerso, infatti, che non vi è mai stata l'esclusione del proprietario dal possesso dell'area parcheggio, in quanto quest'ultimo ha continuato nel tempo a utilizzare la stessa, consentendovi finanche l'ingresso e la sosta di soggetti terzi esterni al condominio. Secondo quanto riferito dai testi del convenuto, il saltuariamente adoperava l'area per parcheggiare la Pt_2 propria auto. Inoltre, la circostanza per cui il proprietario utilizzasse l'area ovvero consentisse l'accesso (chiavi) a soggetti estranei è estrinsecazione materiale dell'animus rem sibi habendi, oltre che atteggiamento di mera tolleranza, peraltro, riferibile anche all'uso da parte dei condomini stessi>>.
e) Inoltre, il tribunale, preso atto che gli attori avevano chiesto, in via subordinata,
di accertare il loro diritto reale d'uso sulle aree di parcheggio, pur avendo specificato, solo nel corso nel giudizio (dopo i termini 183 e la ctu), che la domanda era basata sull'art. 18 della legge n. 765/1967 (legge Ponte) e sull'art. 26 della legge n. 47/1985, f) premessi richiami giurisprudenziali alla categoria dei diritti autodeterminati e alla possibilità di modificare ovvero allegare il titolo ad essi inerente nel corso del giudizio o nei gradi successivi nei limiti dell'intervenuto giudicato e g) previo rimando agli interventi normativi (art. 41 sexies l. 17 agosto
1942, n. 1150, introdotto dall'art. 18 della l. 765 del 1967, che “prescrive, ai fini del
rilascio della concessione edilizia da parte dell'Amministrazione, l'obbligo per il
costruttore di riservare spazi adibiti a parcheggio in misura non inferiore alla
soglia stabilita dalla legge”), alla consulenza tecnica dalla quale “si evince che le
aree del classificate catastalmente come C/6 (rimesse auto) pari a 365 CP_14
mq rispettano la proporzione prevista dalla legge”, nonché alle pronunce 7 giurisprudenziali relative alle aree di parcheggio condominiale (Sez. Unite nn. 6600,
6601 e 6602 del 17.12.1984; Sez. Unite n. 3363 del 1989; Cass. 16.1.2008, n. 730 e
Cass. 18.7.2003, n. 11261), h) riconosceva che gli attori fossero titolari del diritto reale d'uso sulle aree oggetto di causa, ai sensi dell'art. 18 della legge Ponte,
risultando indifferenti rispetto alla vicenda le modifiche alla legge urbanistica per effetto della legge n. 122/1989 (legge Tognoli) e della legge n. 246/2005.
Conseguentemente il tribunale rigettava sia la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'inesistenza dei diritti vantati dalla parte attrice sia quella diretta ad ottenere la condanna degli attori al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo di quelle aree, avendo la pretesa attorea ricevuto pieno riconoscimento normativo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1 Pt_2
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale
[...]
parte espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“1) Sul capo a: erronea individuazione delle aree destinate a ″parcheggio
ponte″”, con cui deducono che il tribunale avrebbe omesso di accertare che la domanda attrice aveva ad oggetto un'area non indicata nella licenza edilizia n.
44/1974 come asservita alla sosta delle autovetture, risultando la corrispondente area destinata a questo utilizzo, di mq 225, collocata nel viale di accesso al parco, che, in base agli atti di vendita, è di natura condominiale, mentre l'area oggetto di accatastamento “si estende, in modo radicalmente opposto, verso l'interno del
parco”, partendo all'incirca alla metà dell'altezza del corpo di fabbrica e sviluppandosi verso sud. Aggiungono, in proposito, che né la “minima
sovrapposizione delle due aree all'altezza della metà del corpo di fabbrica”,
8 risultante dal confronto dell'elaborato grafico della licenza edilizia n. 44/74 con quello dell'accatastamento del 19.7.2010, né la relazione descrittiva del progetto urbanistico richiamata da parte attrice, in cui si apprende l'impegno “a realizzare
350 mq a parcheggio suddivisi in 225 mq nell'area nord ovest e 125 nell'area a sud
est”, appaiono idonee a giustificare la decisione del tribunale, dovendo accordarsi, in base a Cass. 4280/1994 e TAR Campania n. 5575/2018, rilievo preminente alle planimetrie e agli elaborati grafici. Altrettanto irrilevante appare, secondo le appellanti, sia la circostanza che una piccola parte dei parcheggi fosse “individuata
nell'area a nord del fabbricato, mentre la maggior parte a nord-ovest” sia che “gli
eredi abbiano accatastato come C/6 proprio un'area di 365 mq. divisa in Pt_2
due aree di 125 e 225 mq.”, permanendo, ad ogni modo, la diversità “nella
collocazione rispetto alle aree oggetto di legge ponte”;
“2) Sul capo b: sull'erronea valutazione e interpretazione della normativa L
765/67 anche alla luce dei principi generali sulla distribuzione dell'onere dell[a]
prova”, con cui, richiamando i principi espressi da Cass. 23.1.2006, n. 1221,
lamentano che il giudice di primo grado avrebbe omesso di accertare se le aree in questione fossero effettivamente gravate dal vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, nonché di verificare come i posti auto accatastati dagli eredi Pt_2
fossero eccedenti rispetto allo standard urbanistico e, come tali, potessero essere liberamente venduti, e specificano che l'area condominiale originariamente adibita dal costruttore a parcheggio in osservanza della legge Ponte, dopo il 1980, era stata occupata parzialmente dai condomini che avevano costruito delle aiuole dopo aver trasformato i box auto di loro proprietà in tavernetta o cantina. A tal proposito, gli appellanti evidenziano che il tribunale, in luogo di costituire un diritto d'uso su un'area svincolata dalla legge Ponte e di proprietà del costruttore, avrebbe dovuto
9 rilevare la nullità parziale dei contratti di vendita disponendo “l'integrazione dei
contratti di alienazione secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c. e art. 1419
c.c. Co.2, e cioè con l'attribuzione pro quota di un diritto reale d'uso sui posti auto
in favore degli acquirenti degli appartamenti compresi nello stabile”;
“3) sul capo c: violazione degli artt 112 e 113 cpc: ultrapetizione e mancanza
degli elementi della nuova domanda fondata sulla legge ponte;
rilievi sulla
conduzione del processo e mancanza della prova della domanda”, con cui contestano che il tribunale avrebbe stravolto il thema decidendum e violato il principio del contraddittorio, avendo accolto “una richiesta di usucapione del diritto
d'uso trasformata in una violazione della legge Ponte senza alcuna allegazione in
fatto sulla nuova domanda né un adeguato sostegno probatorio atto a fondare la
stessa”, precludendo, in tal modo, ai convenuti di svolgere le proprie difese in maniera adeguata ed evidenziando che anche una domanda avente ad oggetto la categoria dei diritti autodeterminati “avrebbe dovuto contenere l'allegazione dei
cosiddetti “fatti secondari” nei termini processualmente scanditi”, che nel caso specifico riguardavano la sussistenza del vincolo di destinazione a parcheggio dell'area riservata in proprietà dal costruttore, la circostanza che l'area in questione fosse prevista fin dall'inizio come tale in sede di licenza nonché l'insufficienza degli spazi asserviti dal costruttore. Chiedono, pertanto, “di essere rimessi in termini per
l'articolazione di istanze, deposito documenti ed eccezioni difensive, trasformare la
domanda di indennità proposta con la riconvenzionale in domanda di “equo
compenso”, ovvero proporla ex novo in questa sede”;
“4) violazione delle norme di legge relative all'applicazione del principio della
autodeterminazione del diritto in merito alla domanda riconvenzionale formulata
dagli appellanti: risarcimento ed equo compenso”, con cui chiedono l'accoglimento
10 della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna degli attori al pagamento dell'indennità di occupazione delle aree abusivamente occupate e, in caso di parziale accoglimento della domanda attorea, il riconoscimento del diritto ad un equo compenso per l'esercizio del diritto reale d'uso non convenuto negli atti di compravendita per l'area individuata nei posti auto n. 50, 51, 52, 53, 54, 55;
“5) sui capi f,g,: violazione delle norme in diritto relative all'uso stabilito solo a
vantaggio dei condomini attori;
sulla compensazione delle spese”, con cui evidenziano che il diritto reale d'uso spetterebbe a tutti i condomini e non soltanto ad alcuni di loro e contestano la decisione con cui il tribunale, pur non ravvisando alcuna soccombenza reciproca, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Gli appellanti, previa richiesta ex art. 283 c.p.c., hanno così concluso:
<<-rigettare, perché inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, la domanda contenuta nel giudizio di primo grado avente ad oggetto il riconoscimento/costituzione, ai sensi dell'art. 18 L. 765/1967, di un diritto reale d'uso sulle aree esterne di proprietà degli eredi di identificate al N.C.E.U. di UO al foglio 81 part 38, Persona_1 da sub 42 a sub 72, cat cat. C/6, per un totale di 365 mq;
-accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dagli attuali appellanti e per l'effetto condannare gli originari attori, convenuti in riconvenzionale, al pagamento in favore delle odierne appellanti della complessiva somma di euro 50.000 a titolo di indennità di occupazione delle aree circostanti ai fabbricati di proprietà
, ovvero secondo la valutazione redatta dal consulente d'ufficio nella sua Pt_2 relazione depositata agli atti in risposta ai quesiti conferiti dal giudice di primo grado.
In via subordinata, ferma la condanna al pagamento dell'indennità per l' area illegittimamente occupata, in caso di accoglimento della domanda attorea limitatamente all'area identificata nell'elaborato planimetrico relativo all'accatastamento del
19/07/2010 con parcheggi dal numero 50 al numero 55, condannare comunque i condomini, attori in primo grado, al pagamento di un equo compenso nella misura di euro 40.240,00, somma parametrata alla quantificazione operata dal Ctu per indennità di occupazione proprio per gli stalli contrassegnati dal nn. Da 50 (€. 6.785), 51 (€. 6.300),
52 (€. 6300), 53 (€. 6.300), 54 (€. 6.785), 55 (€7.770) ovvero quell'altra somma
11 maggiore o minore che si intenderà giusta ed equa.
Oltre interessi maturati e maturandi dal fatto all'effettivo soddisfo e ad una somma a titolo di svalutazione monetaria.
-riformare la sentenza nella parte in cui compensa le spese tra gli appellanti e la tenuto conto della soccombenza sulla domanda Controparte_2 principale;
Con conferma della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda principale.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori distrattari>>.
B.b.) Si costituivano , , CP_1 Parte_3 Parte_4
e che resistevano Parte_5 Parte_6 Parte_7
all'impugnazione e spiegavano appello incidentale, con cui hanno dedotto che il tribunale ha omesso di considerare che la domanda principale era diretta ad ottenere una declaratoria di maturata usucapione degli spazi esterni all'edificio, “compresi
quelli già perimetrati, destinati e utilizzati, da sempre, a posti auto”, appartenenti ad un singolo (ossia di , originario proprietario dell'edificio e Persona_1
condomino anche dopo l'alienazione a terzi, e, alla sua morte, dei suoi eredi Pt_2
, anch'ella proprietaria di un appartamento all'interno dell'edificio, e
[...]
, a vantaggio dei condomini-attori e pro quota, sicché la fondatezza Parte_1
della domanda in questione non era da ritenersi condizionata alla prova dell'interversione del possesso e, dunque, dell'esclusione del compossesso da parte del proprietario.
Previo rimando giurisprudenziale a Cass. n. 993 del 16.1.2019 e Cass. n. 16914
del 2.8.2011, hanno sostenuto la possibilità del configurarsi di “una situazione di
compossesso “pro indiviso” tra lo stesso soggetto proprietario e un terzo, con il
conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà “pro
indiviso” una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura
12 corrispondente al possesso così come esercitato”, sottolineando come i requisiti idonei all'usucapione, oltre che pacifici e incontestati, avessero trovato adeguato riscontro probatorio nelle dichiarazioni testimoniali.
Gli appellati hanno così concluso:
<<1) Preliminarmente, verificare la regolarità del contraddittorio;
2) dichiarare, all'esito dell'esame degli atti, la contumacia dei soggetti regolarmente citati in grado d'appello e non costituitisi;
3) successivamente, assegnare ai comparenti un congruo termine per la notifica dello spiegato appello incidentale nei confronti dei destinatari della citata impugnazione, tenuto conto delle domande giudiziali, avanzate sia da tutti gli originari attori, che dai convenuti originari e, così, dagli odierni comparenti, dagli appellanti e dai coappellati, in considerazione dell'essere la fattispecie a “litisconsorzio necessario”.
4) all'esito e in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello incidentale, spiegato dai comparenti e con esso le domande proposte ab initio secondo la graduazione impressa già con l'atto introduttivo del giudizio.
5) respingere, in ogni caso, l'appello proposto da e , Parte_2 Parte_1 con tutte le conseguenze di legge perché improcedibile, inammissibile e infondata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio>>.
B.c.) Si costituiva la appellata, che resisteva Controparte_2
all'impugnazione principale, concludendo, per il rigetto dell'appello, in quanto ritenuto inammissibile ed infondato e, in via subordinata, per “la rinnovazione delle
operazioni peritali al fine di meglio comprendere la materia del contendere, ovvero
chiamare il C.T.U. nominato in primo grado a rendere gli opportuni chiarimenti del
caso”, con condanna delle appellanti principali al pagamento delle spese di lite.
B.d.) Ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario di natura processuale e autorizzata, con ordinanza dell'11.5.2021 e del 13.10.2022, la notifica dell'appello principale e di quello incidentale ai convenuti rimasti contumaci in primo grado, le parti vi provvedevano notificando gli atti predetti a , Parte_19 Pt_20
13 ovvero agli eredi di quest'ultimo ( Pt_20 Parte_21 Persona_2 Pt_22
, , ), oltre che al
[...] Parte_23 Pt_24 Pt_24 Controparte_15
a (quale erede di Controparte_16 Parte_18
nato nel 1933), a , ad (nato nel Persona_1 CP_11 Pt_5 Persona_1
1980), a e ad . CP_13 CP_12
La causa, dichiarata inammissibile la richiesta ex art. 283 c.p.c., all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Esame dei motivi di appello
C.a.) Premesso che l'eccezione invocata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, innanzitutto va affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c., essendo stati chiaramente individuati tanto i capi della sentenza gravata sottoposti a critica, tanto le varie censure proposte alla ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure, quanto le relative violazioni di legge denunciate rilevanti ai fini della decisione, tenuto conto altresì della compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze.
In definitiva, parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla corte un contenuto completo delle proprie censure, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
C.b.) – Analisi dei motivi dell'appello incidentale
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare preliminarmente l'appello
14 incidentale promosso da , , CP_1 Parte_3 Parte_4
, e con cui viene lamentato che il Parte_5 Parte_6 Parte_7
tribunale avrebbe erroneamente indirizzato la domanda avanzata dagli attori in via principale “nella sola prospettiva di verificare l'usucapibilità, (id est, cioè,
l'ammissibilità della domanda d'usucapione) delle aree esterne al fabbricato,
benché destinate a parcheggio di autovetture e, dunque, di verificare la
compatibilità della proposta domanda d'usucapione con la normativa pubblicistica
che, come si sa, vincola necessariamente le aree circostanti ai fabbricati di nuova
costruzione, alla destinazione a parcheggio delle autovetture”.
Gli originari attori sostengono che il giudice di primo grado, al contrario, avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'ammissibilità “della domanda di usucapione di beni di
proprietà di singoli e in specie di quelli di e (dopo il decesso di Persona_1
questi) dei suoi eredi (ossia di e ), in favore dei Parte_1 Parte_2
condomini (attori)”, per la quale non era necessario provare l'“esclusione del
compossesso dei comproprietari delle aree contese e in specie, dunque,
dell'esclusione del compossesso di e […], atteso Parte_2 Parte_1
che anche queste ultime, quali condomine dell'edificio (successori dell'originario,
loro comune, dante causa , anch'esso in passato condomino) Persona_1
avevano certamente avuto il diritto di esercitare nel tempo il compossesso delle aree
in questione”.
C.b.i.) La doglianza, risultando relativa all'accertamento dell'usucapione di un bene attraverso l'esercizio congiunto del suo possesso con gli eredi nella Pt_2
qualità di condomini dell'edificio, appare, però, diversamente da quanto strumentalmente prospettato nel motivo di appello, in aperta contraddizione con quella originariamente spiegata, in ragione del differente contenuto della domanda,
15 quanto al petitum e alla causa petendi, rispetto a quella formulata nel giudizio di primo grado, che si fondava sull'esercizio del possesso secondo una modalità
incompatibile con quello esercitato dall'originario proprietario (e dei suoi eredi) e scaturita dal disinteresse di quest'ultimo nei confronti del bene stesso, sicché finisce per imputare al tribunale un errore insussistente, con conseguente inammissibilità
dell'appello, avendo il giudice di primo grado correttamente interpretato la domanda.
Ciò si desume, in modo particolare, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto)
contenute nell'atto introduttivo e negli scritti difensivi successivi, dai mezzi istruttori offerti o di cui è stata chiesta l'ammissione, nonché dalle precisazioni svolte nel corso del giudizio e dal contenuto della pretesa sostanziale, che, in maniera inequivoca, forniscono la descrizione di un possesso esclusivo, uti dominus e animo
domini sugli spazi contesi e sulle annesse aree pertinenziali, attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di abbellimento ritenute utili ad acquistare la titolarità del diritto per usucapione: cfr. comparsa di costituzione I grado e I
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dove si legge che “ difatti, dopo gli Pt_2
atti di compravendita, stipulati tra la fine degli anni 70 […] e gli anni 80, non ha
più curato alcun relativo diritto corrispondente all'esercizio della proprietà, né
direttamente né indirettamente” e che “il godimento del bene appartenente a terzi
integra possesso idoneo all'acquisto per usucapione del bene medesimo laddove
siano presenti, come nel caso di specie a favore degli attori, i connotati di
esclusività attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante e
inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”, nonché la contestazione di ogni diritto eventualmente spettante agli eredi di , come emerge dal Persona_1
capo 14 della comparsa di costituzione nel giudizio di I grado dove si legge “i
16 deducenti contestano ed oppongono qualsivoglia diritto e manifestazione di volontà
di essi e , non ritenendoli portatori, nello specifico Parte_2 Parte_1
di alcun valido e legittimo diritto reale su detta area, ovvero su detti immobili come
oggi risultanti a seguito dell'illegittimo frazionamento effettuato il 19.7.2010 al
competente ufficio dell'Agenzia del Territorio”.
A non dissimili considerazioni può condurre la circostanza che gli istanti abbiano fondato la loro istanza accertativa sulla quota di partecipazione al condominio, in ragione della ritenuta equivalenza con quella della misura del possesso esercitato da ciascuno di loro, chiedendo poi conclusivamente di accertare l'acquisto della proprietà per usucapione in loro favore e in favore “dei soli convenuti proprietari e/o
comproprietari”, dal momento che questa affermazione non può dirsi sufficiente a dimostrare l'esercizio di un compossesso, da parte delle eredi convenute, sulle aree in questione, capace di escludere o affievolire il parametro della esclusività del possesso come da loro senza mediazioni concettuali o possibili dubbi interpretativi prospettato.
In altri termini, dalle difese articolate nel giudizio di primo grado emerge la sussistenza di un possesso esclusivo dei richiedenti, sebbene esercitato pro quota
nella misura corrispondente ai millesimi ad essi spettanti, ma non anche una situazione di compossesso pro indiviso tra di loro e lo stesso soggetto proprietario,
né quest'ultima può in qualche modo ipotizzarsi in assenza di una specifica allegazione in tal senso.
A ciò si aggiunga che gli originari attori, in nessuna parte dei loro atti difensivi,
hanno precisato di aver proposto domanda, anche in via subordinata, diretta ad ottenere la dichiarazione di acquisto di usucapione solo relativamente alle quote di loro spettanza sul bene indiviso, esclusa, cioè, la quota appartenente agli eredi
17 in qualità di condomini dello stesso edificio, vieppiù se si considera che gli Pt_2
attori, negli scritti conclusionali, insistono nella richiesta diretta a “dichiarare la
nullità delle riserve di proprietà di cui agli atti di compravendita” e a “dichiarare le
aree suindicate appartenenti ad essi attori in misura corrispondente alla consistenza
delle rispettive unità immobiliari”.
La considerazione, di per sé giuridicamente corretta, secondo cui è ammissibile l'usucapione della proprietà soltanto di una quota di un bene indiviso, lasciando impregiudicata la quota di un altro comproprietario, non elimina infatti la necessità
che una tale pretesa venga esplicitata mediante la formulazione di un'apposita e specifica domanda in giudizio (cfr. Cass. sez. II, 6.12.2011, n. 26214), oltretutto supportata dalle coerenti richieste di prova.
Né in contrario può argomentarsi che tale richiesta sia compresa nella domanda di usucapione di tutte le altre quote, comportando una mera riduzione del petitum
originario, in quanto essa determina, come si è appena detto, anche una modifica del fatto da provare, che da una situazione di possesso esclusivo a vantaggio dei richiedenti, viene trasformato in quella di compossesso tra gli stessi richiedenti e l'originario proprietario, cosa che è del tutto difforme da quanto gli appellanti incidentali hanno inteso fare nel giudizio di primo grado.
E' bene anticipare – perché l'argomentazione tornerà maggiormente utile rispetto all'esame di uno dei motivi di appello principale della e della – il Pt_1 Pt_2
rilievo che, pur nella consapevolezza della diversa 'struttura' ed oggetto dei diritti cd. autodeterminati, resta fermo il dato che una cosa è la possibilità di 'mutare' la domanda persino in grado di appello, essendo ciò consentito dall'art. 345 commi 1 e interpretazione dei mezzi istruttori in manifesta contraddizione con le difese in base alle quali erano stati richiesti.
Inoltre, va aggiunto che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado nemmeno precisa quale sarebbe la quota o le quote degli altri comproprietari nei cui confronti dovrebbe essere dichiarato l'usucapione, sicché la domanda appare indeterminata anche con riguardo al petitum immediato.
Gli istanti, infatti, pur avendo identificato in maniera più accurata, nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, il bene immobile oggetto del loro acquisto a titolo originario, hanno dimostrato l'intenzione di usucapire gli spazi liberi circostanti il fabbricato, coincidenti proprio con l'intera area indicata nei contratti di compravendita come riservata in proprietà al costruttore e fatta Pt_2
eccezione per i viali condominiali e gli spazi di manovra, già oggetto di proprietà
comune dei proprietari delle singole unità immobiliari.
Nel fornire siffatta indicazione, gli originari attori hanno escluso, ancora una volta, la sussistenza di un compossesso pro indiviso tra loro e l'originario proprietario, dimostrando, in maniera inequivoca, di esercitare un possesso esclusivo sull'area in questione.
Sotto altro profilo, peraltro, dovrebbe rilevarsi che gli appellanti incidentali non si confrontano con le argomentazioni che il tribunale ha speso per affermare che il prima, e le sue eredi poi, non hanno mai 'dismesso' l'animus del Pt_2
proprietario esclusivo, aprendo le porzioni 'rivendicate' all'uso di terzi e,
soprattutto, 'soltanto' tollerando l'utilizzazione che di quei beni facevano i condomini, atteso che irrilevanti ai fini dell'usucapione erano le condotte di gestione da loro poste in essere.
D – Analisi dei motivi dell'appello principale
19 Logicamente antecedente agli altri è il motivo con cui le appellanti Pt_26
contestano la decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non solo
[...]
'proponibile', ma anche fondata, la diversa domanda di affermazione del diritto d'uso, non più sulla scorta del possesso di un diritto ad esso corrispondente, ma in forza dell'art. 18 della legge n. 765/1967.
D.a.) La corte deve preliminarmente rilevare che la decisione del tribunale, in verità, come, del resto, seppure senza formulare direttamente detta contestazione argomentano le appellanti, appare monca riguardo alle motivazioni che la sorreggono, visto che, dopo avere svolto le sue considerazioni riguardo alla possibilità di 'introdurre' tale diversa prospettazione, con una analisi delle caratteristiche dei cd. diritti autodeterminati, incentrati nell'oggetto della pretesa, e dopo avere svolto un sintetico excursus sulla normativa introdotta dalla legge Ponte,
relativamente alle ragioni che lo hanno indotto ad accogliere la domanda si è
compendiata in un inciso alla fine di pag. 8, oltretutto posto tra parentesi, dove afferma che “nel caso sottoposto all'esame, dalla relazione del ctu in atti, si evince che le aree del classificate catastalmente come C/6 … pari a 365 mq CP_14
rispettano la proporzione prevista dalla legge”, per poi giungere, quasi come automatica conseguenza, alla proposizione conclusiva che segue quell'excursus, “In
definitiva deve dichiararsi che gli attori sono titolari del diritto reale d'uso sulle aree oggetto di causa, ai sensi dell'art. 18 legge Ponte.”.
Le censure che le appellanti principali avanzano ad avviso della corte sono condivisibili.
D.b.i.) Occorre, infatti, fare chiarezza su come il giudice debba porsi difronte all'analisi di una domanda cd. autodeterminata.
Non si vuole mettere in discussione l'affermazione che essa possa essere
20 diversamente proposta fuori dai limiti previsti dall'allora vigente art. 183 comma 6
c.p.c., entro i quali si forma(va)no le deduzioni assertive, e che non incontri il divieto previsto dal primo comma dell'art. 345 c.p.c. o che il giudice possa diversamente qualificarla riconoscendo la ricorrenza del diritto sulla base di una diversa interpretazione o esame dei fatti raccolti, rispetto a quella data da chi l'aveva proposta.
Il problema è come il giudice possa ritenerla provata.
La dottrina, pur in presenza di diritti autodeterminati, era per la gran parte improntata al rilievo che l'esame doveva avvenire sempre sulla base dei fatti tempestivamente allegati dalle parti, avendo evidenziato che, anche dopo la riforma del 90/95, in virtù della disposizione dell'art. 345 comma 3 c.p.c., che ammetteva l'introduzione di prove ritenute indispensabili, c'era il rischio di una completa alterazione delle dinamiche e difese del giudizio di primo grado.
La giurisprudenza ha, invece, optato per la tesi della proponibilità della diversa prospettazione.
Adesso, però, il disposto novellato dell'art. 345 comma 3 cit. non ammette la proposizione di nuovi mezzi di prova o la produzione di documenti, i quali costituiscono, comunque, species dei primi, se la parte non dimostra di non averli potuti proporre per fatto ad essa non imputabile.
Del resto, si pensi al rilievo della nullità, vizio radicale che è stato anch'esso ricondotto nell'alveo dei diritti autodeterminati, per questo rilevabile ex officio, ma sempre sulla base di quanto emerge dagli atti.
Lo stesso discorso, per comprendere la porta del problema, sebbene in tutt'altra questione, può farsi riguardo alla prova del pagamento: questo non costituendo eccezione in senso stretto, può sempre essere rilevato dal giudice anche se non
21 'eccepito' dalla parte, o da questa dedotto in grado d'appello, ma sempre che la relativa prova emerga dagli atti.
E' evidente che, secondo logica, seguendo le richieste di prova la formazione del
thema decidendum, esse 'deriveranno' (dovrebbero derivare) dalle allegazioni delle parti durante la fase assertiva che si completa(va) con la prima memoria ex art. 183
comma 6 c.p.c..
Se la parte ha omesso di introdurre specifiche allegazioni sul punto, in presenza di diritti autodeterminati si potrà pure ammettere che muti la prospettazione che fondi quel diritto, ma non che si alteri il regime delle preclusioni istruttorie, perché ciò lo si comprende chiaramente dal testo del comma 3 dell'art. 345 c.p.c..
D.b.ii.) Venendo al caso in esame, pur sussistendo nelle conclusioni subordinate di cui all'atto di citazione rese dagli attori nel giudizio di primo grado – tenute ferme nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – un fugace accenno al “permanente vincolo di destinazione di detti spazi parcheggio”, era evidente che esso si connetteva all' “acquisto ultraventennale e/o accertamento sull'utilizzo costante e continuo” delle aree oggetto del giudizio, “quindi” (termine utilizzato proprio dagli attori), al possesso del corrispondente diritto d'uso, tanto che è lo stesso giudice di primo grado – con affermazione non censurata da chi ne aveva interesse – ad avere rimarcato che l'introduzione in causa del diritto d'uso fondato sulla legge Ponte è
avvenuto solo “dopo i termini 183 e la ctu” (comunque, rileva la corte, al più,
sempre tardivamente, con la seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183
c.p.c.).
In ragione di ciò, gli attori avevano anche chiesto l'allargamento della c.t.u. a tale questione, cosa che era stata negata dal giudice istruttore.
Del resto, leggendo la c.t.u. manca qualsiasi accertamento sul punto, avendo
22 esclusivamente il tribunale verificato che le aree oggetto del giudizio, pari a 365
metri quadri, rispettavano “la proporzione prevista dalla legge”.
Non a caso, diretta conferma di ciò la si ricava dalle stesse difese della
[...]
che, infatti, chiede un supplemento istruttorio, Controparte_2
richiamando a chiarimenti il consulente o tramite nuova c.t.u. per approfondire la questione.
Al riguardo, però, va ribadito che ogni richiesta è oramai preclusa, come preclusa era la possibilità, pur introducendo la questione del diritto d'uso fondato sulla legge
Ponte, di corroborarla con il deposito di nuovi documenti, che di per sé erano da stimare incompleti, neppure essendo stati, infatti, prodotti tempestivamente – cioè
nei termini di cui alla seconda memoria di 183 comma 6 e pur volendo sorvolare che entro la prima memoria in cui si cristallizzano i fatti da provare nessun cenno ancora compariva riguardo al diritto d'uso in base alla legge n. 765/67 – gli atti riguardanti l'iter che ha portato alla concessione della licenza edilizia, tantomeno successivamente, visto che la documentazione richiamata al riguardo non è completa
(si parla di tre diversi atti assentivi di cui è stato prodotto tardivamente solo uno).
In sostanza, è mancato l'accertamento, basato sulla completezza degli atti, circa l'allocazione dei posti riservati a parcheggio nel provvedimento concessorio e la loro rispondenza con quelli oggetto della controversia, la cui proprietà era stata riservata al . Pt_2
Deve, però, ricordarsi, come obiettano le appellanti e come già espresso da questa corte in altre occasioni, che “in tema di spazi destinati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione e di cui all'art. 41-sexies della Legge n. 1150 del 1942, l'effettiva esistenza di tali spazi è condizione per il riconoscimento giudiziale del diritto reale al loro uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari del fabbricato, ai
23 quali altrimenti compete soltanto la possibilità di chiedere il risarcimento del danno conseguente all'indisponibilità degli spazi stessi. Tale riconoscimento, peraltro, può
avere come oggetto soltanto le aree che siano state destinate allo scopo di cui si
tratta nei provvedimenti abilitativi all'edificazione, senza possibilità di ubicazioni
alternative” (corsivo aggiunto, vds. Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 13210 del
25/05/2017, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 1445 del 18/01/2022, appena citata;
Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 22498 del 26/07/2023, oltre alla recente pronuncia del 2025 richiamata dalle appellanti).
Da ciò discende che, in accoglimento dell'appello principale, anche la domanda
'ulteriormente' subordinata degli attori, fondata sul preteso diritto d'uso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 765/67 va rigettata, non potendo la corte, in virtù della tardività di ogni allegazione e della incompletezza degli atti, stabilire neppure se parte di alcuni degli spazi 'rivendicati' ricadano effettivamente tra quelli vincolati.
D.c.) Con l'accoglimento dell'appello e il rigetto integrale della domanda va,
conseguentemente, accolta la domanda rivolta a lasciare libere le aree in questione,
che, ovviamente, non potrà che interessare i soli attori in prima istanza.
Relativamente alla domanda diretta ad indennizzare l'occupazione sine titulo si osserva, innanzi tutto, che la richiesta è avanzata a far data dal 2000.
Ma, è lo stesso giudice di primo grado, sempre con statuizione non censurata dalle appellanti, che, nell'escludere la ricorrenza dei presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione in favore degli attori, ha evidenziato come il Pt_2
prima e le attuali appellanti poi, non avessero perso la disponibilità dell'area,
concedendo a terzi di poterne usufruire e, per il resto, tollerando l'utilizzazione a parcheggio dei condomini.
Pertanto, almeno fino alla lettera con cui hanno manifestato l'intento di voler
24 vendere tali spazi – quelli al foglio 81, p.lla 38 sub 42 a 72 così successivamente frazionati – cioè fino al 5.10.2010, deve certamente escludersi che esse abbiano titolo a domandare tale tutela risarcitoria, avendo accettato che di quelle aree ne facessero utilizzo non solo i condomini, ma anche soggetti terzi.
Sicché, anche in base alle conclusioni tenute ferme in sede di appello, che fanno unico e chiaro riferimento a quanto accertato e determinato dal c.t.u. senza nulla dedurre in ordine alla limitazione di cui al mandato conferito dal giudice circa il periodo da coprire dall'1.1.2000 al 6.7.2011, residuerebbe esclusivamente il periodo dal 5.10.2010 al 6.7.2011.
Ma, ad avviso della corte, nessun risarcimento va riconosciuto neppure per il periodo successivo.
Infatti, la domanda avanzata dalle convenute, attrici in riconvenzionale, si componeva di poche righe, del tutto generiche e totalmente prive di argomenti di supporto riguardanti il diritto tutelato con l'azione risarcitoria, evidentemente ritenendolo ricorrente in re ipsa, cosa esclusa dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
n. 33645/2022.
Nessun riferimento né al danno emergente, occorrendo sempre allegarlo – che avrebbero almeno dovuto ricondurre alla mancata diretta disponibilità della cosa,
mentre, invece, nessun accenno vi è al riguardo – né al lucro cessante rappresentato da provate e concrete occasioni di dare in locazione i posti auto, o di vendita come avevano annunciato di voler fare.
Inoltre, ancor più a monte, il risarcimento è chiaramente collegato, nel caso in esame, all'utilizzo del singolo, mentre in questo caso viene chiesto un risarcimento
'forfettario' nei confronti di tutti e per l'intero, nulla essendo stato provato relativamente all'utilizzo degli attori per il residuo periodo in questione.
25 Sicché la domanda non può essere accolta.
E- Le spese
La particolarità delle questioni trattate, afferenti anche a contrasti in relazione alla interpretazione delle norme riguardanti la tutela dei diritti autodeterminati, valutate unitamente ai rilievi d'ufficio, al comportamento, comunque, perdurante di tolleranza, serbato dalle attrici e dal loro dante causa, in relazione agli spazi in discorso, per un così rilevante lasso di tempo, che ha generato, comunque, delle aspettative nelle controparti, considerata anche la reciproca, parziale soccombenza,
induce alla integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u.,
come già disposto dal primo giudice, cosa che vale anche in relazione alla posizione della , che ha sostanzialmente aderito alle difese degli attori, Controparte_2
senza insistere su autonoma domanda.
Sussistono, però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_9 Pt_10
,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 CP_8 Parte_16 Controparte_9 Parte_17
, ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 [...]
in persona del Curatore p.t., Controparte_10 CP_12
26 e;
Persona_1 CP_13
b) rigetta l'appello incidentale;
c) in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta ogni domanda avanzata dagli originari attori, nei sensi di cui in motivazione;
d) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Pt_2
e condanna gli originari attori ad astenersi dall'occupare le
[...] Parte_27
aree oggetto della controversia (foglio 81, p.lla 38, sub da 42 a 72),
e) rigettandola per il resto;
f) compensa tra tutte le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di ctu come disposto dal primo giudice;
g) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 16 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 c.p.c., altra cosa è introdurre istanze istruttorie oltre i limiti entro i quali si consumano le relative preclusioni, o, come nel caso in esame, prospettare una
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1695/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2782/2020, pubblicata il 17.4.2020, del tribunale di Napoli,
sez. II
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.3.1931 e residente in [...] Luglio 1943 n. 7, e Pt_2
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi
[...] C.F._2
residente a[...] bis, rappresentate e difese in virtù di mandato in calce, dagli avv.ti Francesco Saverio Bruno (c.f. ) e Michele C.F._3
Cuoco (c.f. ), elett.te dom.te presso lo studio del primo in C.F._4
UO alla Via Solfatara n. 4/A
Appellanti
E
(c.f. ), nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._5
residente in [...], Parte_3
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in C.F._6
1 UO alla Via Domitiana n. 11, (c.f. Parte_4
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._7
(NA) alla Via Cupa Reginelle n. 77, (c.f. Parte_5
), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._8
alla Via Domitiana n. 11, (c.f. ), Parte_6 C.F._9
nato a [...] il [...] e residente in [...] e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_7 C.F._10
10.10.1953 e residente in [...], rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce dall'avv. Roberto Buonanno (c.f. ), C.F._11
presso il cui studio elettivamente domiciliano in UO (NA) alla Via Celle 2
Appellati, appellanti incidentali
E
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Vescovo, legale rappresentante p.t., S.E. Mons. , con sede in Parte_8
UO (NA) alla Via Campi Flegrei n. 12, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce dall'avv. Maurizio De Dominicis (c.f. , C.F._12
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 256
Appellata
E
(c.f. ), Controparte_3 C.F._13 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._14 Controparte_5
), (c.f. C.F._15 Controparte_6
), (c.f. ), C.F._16 Controparte_7 C.F._17
(c.f. ), Parte_9 C.F._18 Pt_10
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._19 Parte_11
2 ), (c.f. , C.F._20 Parte_12 C.F._21
(c.f. ), Parte_13 C.F._22 Parte_14
(c.f. ), (c.f. ), C.F._23 Parte_15 C.F._24
(c.f. ), CP_8 C.F._25 Parte_16
(c.f. ), (c.f. ), C.F._26 Controparte_9 C.F._27
(c.f. ), Parte_17 C.F._28 Parte_18
(c.f. ), nella qualità di erede di
[...] C.F._29 Per_1
, (c.f. ),
[...] Parte_19 C.F._30 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_20 C.F._31 Parte_21
), , nata a [...] il [...], C.F._32 Parte_22
, nato a [...] il [...], Parte_23 Parte_24
, nata a [...] il [...], quali eredi di
[...] Persona_2
. Parte_25 Controparte_10
in persona del Curatore p.t., , nato a [...] il [...], CP_11
, nato a [...] il [...], , nato CP_12 Persona_1
a Napoli il 6.7.1970 e , nato a [...] il [...] CP_13
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 15.5.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Le domande delle parti sono così riassunte nel provvedimento impugnato:
< sulla premessa di essere proprietari e comproprietari delle unità immobiliari, relativi
3 accessori e pertinenze, facenti parte del plesso condominiale denominato “P.co
”, sito in UO (NA), località Arco-Felice, alla via Domitiana n. 13 bis, Pt_2 convenivano in giudizio e , nella Parte_2 Parte_18 Parte_1 qualità di eredi del , nonché gli altri condomini al fine di accertare e Persona_1 dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11[58] c.c., ciascuno secondo la quota di partecipazione al predetto Condominio, l'avvenuto acquisto per usucapione delle unità immobiliari attualmente riportate nelle mappe del NCEU del Comune di UO, foglio 81, particella 38, sub 73, in uno a 31 unità identificate con i subalterni dal n. 42 al n. 72 ed annessi accessori e pertinenze, ad eccezione dei “viali condominiali”.
A sostegno della domanda gli attori esponevano che, all'atto delle vendite dei singoli appartamenti facenti parte del plesso condominiale, gli “spazi liberi circostanti i fabbricati” erano rimasti, per patto espresso, di esclusiva proprietà del venditore- costruttore, ; quest'ultimo, tuttavia, nel corso degli anni, non aveva Persona_1 mai esercitato alcun diritto e/o riconosciuto alcun obbligo sui beni de quibus. Infatti, le predette aree erano rimaste sempre nel possesso dei condomini, sin dai rispettivi atti di acquisto, ovvero tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80, esercitando l'esclusivo possesso, uti domini, diretto, continuo e non interrotto, pubblico, indisturbato e pacifico. Assumevano ancora gli istanti, che con atto recante l'intestazione “comunicazione di vendita l'area circostante il fabbricato di loro proprietà, identificata al N.C.E.U. come area urbana sub 73 composta di 31 unità…con subalterni dal 42 al 72” i convenuti avevano comunicato di voler vendere “…le singole unità al prezzo individuale di €5.000,00” secondo il frazionamento dai medesimi effettuato.
Per tutto quanto esposto, gli attori concludevano affinché si accogliessero le seguenti conclusioni: “I) Accogliere la presente domanda e per l'effetto, accertare e dichiarare
l'acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c., a far data dall'avvenuta maturazione del diritto a favore degli istanti e dei soli convenuti proprietari e/o comproprietari ciascuno secondo la quota di partecipazione al Condominio de quo, delle unità immobiliari attualmente riportati nelle mappe del NCEU del Comune di
UO al foglio 81, particella 38, sub 73, in uno a 31 unità identificate con i subalterni dal n. 42 al n. 72 ed annessi accessori e aree pertinenziali, come individuati in premessa ad eccezione dei viali condominiali”; II) in via subordinata e condizionata, accertare il proporzionale diritto reale d'uso esclusivo a favore degli istanti, pro quota
e/o secondo i millesimi di appartenenza, di dette aree circostanti per acquisto
4 ultraventennale e/o l'accertamento sull'utilizzo costante e continuo delle stesse e quindi, il riconoscimento, anche ai sensi di legge, del permanente vincolo di destinazione di detti spazi parcheggio e ad area di transito pedonale e veicolare di manovra di pertinenza ed a servizio dell'edificio condominiale e delle unità immobiliari con ingresso posto a pianoterra sull'area de qua e conseguentemente, a favore dei proprietari di tutti i cespiti;
III) ordinare al competente conservatore dei RR.II, presso
l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale – Servizio di pubblicità Immobiliare di
Napoli 2, di trascrivere la emananda sentenza e di autorizzare gli istanti ad ogni eventuale e ulteriore attività connessa e consequenziale…”.
Alla prima udienza gli attori venivano autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti della nella qualità di comproprietario di alcuni degli Controparte_2 immobili siti all'interno del la Controparte_14 quale si costituiva in giudizio chiedendo di accertare e definire i confini ivi esistenti pronunciandosi, ex art. 1158 c.c., a far data dall'avvenuta maturazione del diritto a favore gli istanti e dei soli convenuti comproprietari, ciascuno in base alla quota di partecipazione al CP_14
Si costituivano, altresì, e che nell'impugnare la Parte_2 Parte_1 domanda attorea, insistevano per il rigetto della stessa ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedevano di dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dalle parti attrici sul bene di loro proprietà, nonché di accertare le turbative e le molestie poste in essere da essi istanti i quali, nella specie, avrebbero, arbitrariamente, occupato con le proprie vetture le aree di proprietà esclusiva delle medesime, a far data dall'anno
2000; insistevano, altresì, per la condanna degli istanti al pagamento di € 50.000,00, a titolo di risarcimento danni dei danni patiti, ovvero in quella diversa somma ritenuta congrua dal giudice adito>>.
Stante il decesso di , il giudizio veniva interrotto e poi riassunto Persona_3
da e integrato il contraddittorio nei confronti di Parte_2 Parte_1
e del ed espletate la prova testimoniale e Parte_18 Parte_25 CP_10
le operazioni di consulenza, la causa veniva riservata in decisione.
A.b.) Il tribunale adito, nella contumacia di , Parte_18 Parte_19
, e del Co,
[...] Parte_20 Parte_21 Persona_2 Parte_25
5 così statuiva:
<<dichiara che gli attori, nella loro qualità di proprietari delle unità immobiliari site nel complesso condominiale denominato “P.co Dardano” sito in UO alla località
Arco Felice via Domitiana n. 13 bis (fabbricato identificato al N.C.E.U. di UO con foglio 81 part 38, qualità "ente urbano" dal 24/09/1982), sono titolari del diritto reale d'uso, ai sensi dell'art. 18 L. 765/1967, sulle aree esterne di proprietà degli eredi di identificati al N.C.E.U. di UO al foglio 81 part 38, da sub 42 a Persona_1 sub 72, cat cat. C/6, per un totale di 365 mq;
compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di ciascuna parte in misura uguale.
Dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura della parte interessata, ai sensi degli artt. 2653 n.1 e 2657 c.c., con esonero da ogni responsabilità al Conservatore.>>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione,
a) dopo aver constatato che la domanda, formulata in via principale, riguardava l'“accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'area
destinata a parcheggio condominiale, riservata in proprietà dal costruttore, per
averne fatto uso promiscuo per un periodo di tempo ultraventennale” e b) dopo aver precisato che è possibile acquistare per usucapione “la proprietà delle aree interne o
circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su cui grava il vincolo pubblicistico di
destinazione a parcheggio” (Cass. 3.2.2012, n. 1664; Cass. 15.11.2002, n. 16053;
Cass. 7.6.2002, n. 8262) e c) che il proprietario-costruttore possa riservarsi la proprietà delle aree destinate a parcheggio ovvero cederle a terzi, purché ciò emerga nei titoli di acquisto, mentre in caso contrario gli spazi destinati a parcheggio devono essere ceduti in comproprietà pro quota, d) rigettava la domanda di usucapione sul presupposto che non vi era stata alcuna interversione del possesso né l'esclusione di altri condomini o del proprietario dal godimento del bene, così testualmente argomentando:
6 < parte dei condomini, avendo avuto il proprietario del terreno la disponibilità dell'area
(che si ricorda ancora essere promiscua) sia direttamente, sia consentendola a terzi.
Da quanto è emerso dall'istruttoria orale, emerge non già il possesso, ma la semplice detenzione delle aree condominiali di parcheggio da parte dei condomini-attori, ciò in ragione della tolleranza manifestata del proprietario della stessa.
Dalle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta è emerso, infatti, che non vi è mai stata l'esclusione del proprietario dal possesso dell'area parcheggio, in quanto quest'ultimo ha continuato nel tempo a utilizzare la stessa, consentendovi finanche l'ingresso e la sosta di soggetti terzi esterni al condominio. Secondo quanto riferito dai testi del convenuto, il saltuariamente adoperava l'area per parcheggiare la Pt_2 propria auto. Inoltre, la circostanza per cui il proprietario utilizzasse l'area ovvero consentisse l'accesso (chiavi) a soggetti estranei è estrinsecazione materiale dell'animus rem sibi habendi, oltre che atteggiamento di mera tolleranza, peraltro, riferibile anche all'uso da parte dei condomini stessi>>.
e) Inoltre, il tribunale, preso atto che gli attori avevano chiesto, in via subordinata,
di accertare il loro diritto reale d'uso sulle aree di parcheggio, pur avendo specificato, solo nel corso nel giudizio (dopo i termini 183 e la ctu), che la domanda era basata sull'art. 18 della legge n. 765/1967 (legge Ponte) e sull'art. 26 della legge n. 47/1985, f) premessi richiami giurisprudenziali alla categoria dei diritti autodeterminati e alla possibilità di modificare ovvero allegare il titolo ad essi inerente nel corso del giudizio o nei gradi successivi nei limiti dell'intervenuto giudicato e g) previo rimando agli interventi normativi (art. 41 sexies l. 17 agosto
1942, n. 1150, introdotto dall'art. 18 della l. 765 del 1967, che “prescrive, ai fini del
rilascio della concessione edilizia da parte dell'Amministrazione, l'obbligo per il
costruttore di riservare spazi adibiti a parcheggio in misura non inferiore alla
soglia stabilita dalla legge”), alla consulenza tecnica dalla quale “si evince che le
aree del classificate catastalmente come C/6 (rimesse auto) pari a 365 CP_14
mq rispettano la proporzione prevista dalla legge”, nonché alle pronunce 7 giurisprudenziali relative alle aree di parcheggio condominiale (Sez. Unite nn. 6600,
6601 e 6602 del 17.12.1984; Sez. Unite n. 3363 del 1989; Cass. 16.1.2008, n. 730 e
Cass. 18.7.2003, n. 11261), h) riconosceva che gli attori fossero titolari del diritto reale d'uso sulle aree oggetto di causa, ai sensi dell'art. 18 della legge Ponte,
risultando indifferenti rispetto alla vicenda le modifiche alla legge urbanistica per effetto della legge n. 122/1989 (legge Tognoli) e della legge n. 246/2005.
Conseguentemente il tribunale rigettava sia la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'inesistenza dei diritti vantati dalla parte attrice sia quella diretta ad ottenere la condanna degli attori al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo di quelle aree, avendo la pretesa attorea ricevuto pieno riconoscimento normativo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1 Pt_2
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale
[...]
parte espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“1) Sul capo a: erronea individuazione delle aree destinate a ″parcheggio
ponte″”, con cui deducono che il tribunale avrebbe omesso di accertare che la domanda attrice aveva ad oggetto un'area non indicata nella licenza edilizia n.
44/1974 come asservita alla sosta delle autovetture, risultando la corrispondente area destinata a questo utilizzo, di mq 225, collocata nel viale di accesso al parco, che, in base agli atti di vendita, è di natura condominiale, mentre l'area oggetto di accatastamento “si estende, in modo radicalmente opposto, verso l'interno del
parco”, partendo all'incirca alla metà dell'altezza del corpo di fabbrica e sviluppandosi verso sud. Aggiungono, in proposito, che né la “minima
sovrapposizione delle due aree all'altezza della metà del corpo di fabbrica”,
8 risultante dal confronto dell'elaborato grafico della licenza edilizia n. 44/74 con quello dell'accatastamento del 19.7.2010, né la relazione descrittiva del progetto urbanistico richiamata da parte attrice, in cui si apprende l'impegno “a realizzare
350 mq a parcheggio suddivisi in 225 mq nell'area nord ovest e 125 nell'area a sud
est”, appaiono idonee a giustificare la decisione del tribunale, dovendo accordarsi, in base a Cass. 4280/1994 e TAR Campania n. 5575/2018, rilievo preminente alle planimetrie e agli elaborati grafici. Altrettanto irrilevante appare, secondo le appellanti, sia la circostanza che una piccola parte dei parcheggi fosse “individuata
nell'area a nord del fabbricato, mentre la maggior parte a nord-ovest” sia che “gli
eredi abbiano accatastato come C/6 proprio un'area di 365 mq. divisa in Pt_2
due aree di 125 e 225 mq.”, permanendo, ad ogni modo, la diversità “nella
collocazione rispetto alle aree oggetto di legge ponte”;
“2) Sul capo b: sull'erronea valutazione e interpretazione della normativa L
765/67 anche alla luce dei principi generali sulla distribuzione dell'onere dell[a]
prova”, con cui, richiamando i principi espressi da Cass. 23.1.2006, n. 1221,
lamentano che il giudice di primo grado avrebbe omesso di accertare se le aree in questione fossero effettivamente gravate dal vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, nonché di verificare come i posti auto accatastati dagli eredi Pt_2
fossero eccedenti rispetto allo standard urbanistico e, come tali, potessero essere liberamente venduti, e specificano che l'area condominiale originariamente adibita dal costruttore a parcheggio in osservanza della legge Ponte, dopo il 1980, era stata occupata parzialmente dai condomini che avevano costruito delle aiuole dopo aver trasformato i box auto di loro proprietà in tavernetta o cantina. A tal proposito, gli appellanti evidenziano che il tribunale, in luogo di costituire un diritto d'uso su un'area svincolata dalla legge Ponte e di proprietà del costruttore, avrebbe dovuto
9 rilevare la nullità parziale dei contratti di vendita disponendo “l'integrazione dei
contratti di alienazione secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c. e art. 1419
c.c. Co.2, e cioè con l'attribuzione pro quota di un diritto reale d'uso sui posti auto
in favore degli acquirenti degli appartamenti compresi nello stabile”;
“3) sul capo c: violazione degli artt 112 e 113 cpc: ultrapetizione e mancanza
degli elementi della nuova domanda fondata sulla legge ponte;
rilievi sulla
conduzione del processo e mancanza della prova della domanda”, con cui contestano che il tribunale avrebbe stravolto il thema decidendum e violato il principio del contraddittorio, avendo accolto “una richiesta di usucapione del diritto
d'uso trasformata in una violazione della legge Ponte senza alcuna allegazione in
fatto sulla nuova domanda né un adeguato sostegno probatorio atto a fondare la
stessa”, precludendo, in tal modo, ai convenuti di svolgere le proprie difese in maniera adeguata ed evidenziando che anche una domanda avente ad oggetto la categoria dei diritti autodeterminati “avrebbe dovuto contenere l'allegazione dei
cosiddetti “fatti secondari” nei termini processualmente scanditi”, che nel caso specifico riguardavano la sussistenza del vincolo di destinazione a parcheggio dell'area riservata in proprietà dal costruttore, la circostanza che l'area in questione fosse prevista fin dall'inizio come tale in sede di licenza nonché l'insufficienza degli spazi asserviti dal costruttore. Chiedono, pertanto, “di essere rimessi in termini per
l'articolazione di istanze, deposito documenti ed eccezioni difensive, trasformare la
domanda di indennità proposta con la riconvenzionale in domanda di “equo
compenso”, ovvero proporla ex novo in questa sede”;
“4) violazione delle norme di legge relative all'applicazione del principio della
autodeterminazione del diritto in merito alla domanda riconvenzionale formulata
dagli appellanti: risarcimento ed equo compenso”, con cui chiedono l'accoglimento
10 della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna degli attori al pagamento dell'indennità di occupazione delle aree abusivamente occupate e, in caso di parziale accoglimento della domanda attorea, il riconoscimento del diritto ad un equo compenso per l'esercizio del diritto reale d'uso non convenuto negli atti di compravendita per l'area individuata nei posti auto n. 50, 51, 52, 53, 54, 55;
“5) sui capi f,g,: violazione delle norme in diritto relative all'uso stabilito solo a
vantaggio dei condomini attori;
sulla compensazione delle spese”, con cui evidenziano che il diritto reale d'uso spetterebbe a tutti i condomini e non soltanto ad alcuni di loro e contestano la decisione con cui il tribunale, pur non ravvisando alcuna soccombenza reciproca, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Gli appellanti, previa richiesta ex art. 283 c.p.c., hanno così concluso:
<<-rigettare, perché inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, la domanda contenuta nel giudizio di primo grado avente ad oggetto il riconoscimento/costituzione, ai sensi dell'art. 18 L. 765/1967, di un diritto reale d'uso sulle aree esterne di proprietà degli eredi di identificate al N.C.E.U. di UO al foglio 81 part 38, Persona_1 da sub 42 a sub 72, cat cat. C/6, per un totale di 365 mq;
-accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dagli attuali appellanti e per l'effetto condannare gli originari attori, convenuti in riconvenzionale, al pagamento in favore delle odierne appellanti della complessiva somma di euro 50.000 a titolo di indennità di occupazione delle aree circostanti ai fabbricati di proprietà
, ovvero secondo la valutazione redatta dal consulente d'ufficio nella sua Pt_2 relazione depositata agli atti in risposta ai quesiti conferiti dal giudice di primo grado.
In via subordinata, ferma la condanna al pagamento dell'indennità per l' area illegittimamente occupata, in caso di accoglimento della domanda attorea limitatamente all'area identificata nell'elaborato planimetrico relativo all'accatastamento del
19/07/2010 con parcheggi dal numero 50 al numero 55, condannare comunque i condomini, attori in primo grado, al pagamento di un equo compenso nella misura di euro 40.240,00, somma parametrata alla quantificazione operata dal Ctu per indennità di occupazione proprio per gli stalli contrassegnati dal nn. Da 50 (€. 6.785), 51 (€. 6.300),
52 (€. 6300), 53 (€. 6.300), 54 (€. 6.785), 55 (€7.770) ovvero quell'altra somma
11 maggiore o minore che si intenderà giusta ed equa.
Oltre interessi maturati e maturandi dal fatto all'effettivo soddisfo e ad una somma a titolo di svalutazione monetaria.
-riformare la sentenza nella parte in cui compensa le spese tra gli appellanti e la tenuto conto della soccombenza sulla domanda Controparte_2 principale;
Con conferma della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda principale.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori distrattari>>.
B.b.) Si costituivano , , CP_1 Parte_3 Parte_4
e che resistevano Parte_5 Parte_6 Parte_7
all'impugnazione e spiegavano appello incidentale, con cui hanno dedotto che il tribunale ha omesso di considerare che la domanda principale era diretta ad ottenere una declaratoria di maturata usucapione degli spazi esterni all'edificio, “compresi
quelli già perimetrati, destinati e utilizzati, da sempre, a posti auto”, appartenenti ad un singolo (ossia di , originario proprietario dell'edificio e Persona_1
condomino anche dopo l'alienazione a terzi, e, alla sua morte, dei suoi eredi Pt_2
, anch'ella proprietaria di un appartamento all'interno dell'edificio, e
[...]
, a vantaggio dei condomini-attori e pro quota, sicché la fondatezza Parte_1
della domanda in questione non era da ritenersi condizionata alla prova dell'interversione del possesso e, dunque, dell'esclusione del compossesso da parte del proprietario.
Previo rimando giurisprudenziale a Cass. n. 993 del 16.1.2019 e Cass. n. 16914
del 2.8.2011, hanno sostenuto la possibilità del configurarsi di “una situazione di
compossesso “pro indiviso” tra lo stesso soggetto proprietario e un terzo, con il
conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà “pro
indiviso” una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura
12 corrispondente al possesso così come esercitato”, sottolineando come i requisiti idonei all'usucapione, oltre che pacifici e incontestati, avessero trovato adeguato riscontro probatorio nelle dichiarazioni testimoniali.
Gli appellati hanno così concluso:
<<1) Preliminarmente, verificare la regolarità del contraddittorio;
2) dichiarare, all'esito dell'esame degli atti, la contumacia dei soggetti regolarmente citati in grado d'appello e non costituitisi;
3) successivamente, assegnare ai comparenti un congruo termine per la notifica dello spiegato appello incidentale nei confronti dei destinatari della citata impugnazione, tenuto conto delle domande giudiziali, avanzate sia da tutti gli originari attori, che dai convenuti originari e, così, dagli odierni comparenti, dagli appellanti e dai coappellati, in considerazione dell'essere la fattispecie a “litisconsorzio necessario”.
4) all'esito e in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello incidentale, spiegato dai comparenti e con esso le domande proposte ab initio secondo la graduazione impressa già con l'atto introduttivo del giudizio.
5) respingere, in ogni caso, l'appello proposto da e , Parte_2 Parte_1 con tutte le conseguenze di legge perché improcedibile, inammissibile e infondata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio>>.
B.c.) Si costituiva la appellata, che resisteva Controparte_2
all'impugnazione principale, concludendo, per il rigetto dell'appello, in quanto ritenuto inammissibile ed infondato e, in via subordinata, per “la rinnovazione delle
operazioni peritali al fine di meglio comprendere la materia del contendere, ovvero
chiamare il C.T.U. nominato in primo grado a rendere gli opportuni chiarimenti del
caso”, con condanna delle appellanti principali al pagamento delle spese di lite.
B.d.) Ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario di natura processuale e autorizzata, con ordinanza dell'11.5.2021 e del 13.10.2022, la notifica dell'appello principale e di quello incidentale ai convenuti rimasti contumaci in primo grado, le parti vi provvedevano notificando gli atti predetti a , Parte_19 Pt_20
13 ovvero agli eredi di quest'ultimo ( Pt_20 Parte_21 Persona_2 Pt_22
, , ), oltre che al
[...] Parte_23 Pt_24 Pt_24 Controparte_15
a (quale erede di Controparte_16 Parte_18
nato nel 1933), a , ad (nato nel Persona_1 CP_11 Pt_5 Persona_1
1980), a e ad . CP_13 CP_12
La causa, dichiarata inammissibile la richiesta ex art. 283 c.p.c., all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Esame dei motivi di appello
C.a.) Premesso che l'eccezione invocata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, innanzitutto va affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c., essendo stati chiaramente individuati tanto i capi della sentenza gravata sottoposti a critica, tanto le varie censure proposte alla ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure, quanto le relative violazioni di legge denunciate rilevanti ai fini della decisione, tenuto conto altresì della compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze.
In definitiva, parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla corte un contenuto completo delle proprie censure, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
C.b.) – Analisi dei motivi dell'appello incidentale
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare preliminarmente l'appello
14 incidentale promosso da , , CP_1 Parte_3 Parte_4
, e con cui viene lamentato che il Parte_5 Parte_6 Parte_7
tribunale avrebbe erroneamente indirizzato la domanda avanzata dagli attori in via principale “nella sola prospettiva di verificare l'usucapibilità, (id est, cioè,
l'ammissibilità della domanda d'usucapione) delle aree esterne al fabbricato,
benché destinate a parcheggio di autovetture e, dunque, di verificare la
compatibilità della proposta domanda d'usucapione con la normativa pubblicistica
che, come si sa, vincola necessariamente le aree circostanti ai fabbricati di nuova
costruzione, alla destinazione a parcheggio delle autovetture”.
Gli originari attori sostengono che il giudice di primo grado, al contrario, avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'ammissibilità “della domanda di usucapione di beni di
proprietà di singoli e in specie di quelli di e (dopo il decesso di Persona_1
questi) dei suoi eredi (ossia di e ), in favore dei Parte_1 Parte_2
condomini (attori)”, per la quale non era necessario provare l'“esclusione del
compossesso dei comproprietari delle aree contese e in specie, dunque,
dell'esclusione del compossesso di e […], atteso Parte_2 Parte_1
che anche queste ultime, quali condomine dell'edificio (successori dell'originario,
loro comune, dante causa , anch'esso in passato condomino) Persona_1
avevano certamente avuto il diritto di esercitare nel tempo il compossesso delle aree
in questione”.
C.b.i.) La doglianza, risultando relativa all'accertamento dell'usucapione di un bene attraverso l'esercizio congiunto del suo possesso con gli eredi nella Pt_2
qualità di condomini dell'edificio, appare, però, diversamente da quanto strumentalmente prospettato nel motivo di appello, in aperta contraddizione con quella originariamente spiegata, in ragione del differente contenuto della domanda,
15 quanto al petitum e alla causa petendi, rispetto a quella formulata nel giudizio di primo grado, che si fondava sull'esercizio del possesso secondo una modalità
incompatibile con quello esercitato dall'originario proprietario (e dei suoi eredi) e scaturita dal disinteresse di quest'ultimo nei confronti del bene stesso, sicché finisce per imputare al tribunale un errore insussistente, con conseguente inammissibilità
dell'appello, avendo il giudice di primo grado correttamente interpretato la domanda.
Ciò si desume, in modo particolare, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto)
contenute nell'atto introduttivo e negli scritti difensivi successivi, dai mezzi istruttori offerti o di cui è stata chiesta l'ammissione, nonché dalle precisazioni svolte nel corso del giudizio e dal contenuto della pretesa sostanziale, che, in maniera inequivoca, forniscono la descrizione di un possesso esclusivo, uti dominus e animo
domini sugli spazi contesi e sulle annesse aree pertinenziali, attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di abbellimento ritenute utili ad acquistare la titolarità del diritto per usucapione: cfr. comparsa di costituzione I grado e I
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dove si legge che “ difatti, dopo gli Pt_2
atti di compravendita, stipulati tra la fine degli anni 70 […] e gli anni 80, non ha
più curato alcun relativo diritto corrispondente all'esercizio della proprietà, né
direttamente né indirettamente” e che “il godimento del bene appartenente a terzi
integra possesso idoneo all'acquisto per usucapione del bene medesimo laddove
siano presenti, come nel caso di specie a favore degli attori, i connotati di
esclusività attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante e
inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”, nonché la contestazione di ogni diritto eventualmente spettante agli eredi di , come emerge dal Persona_1
capo 14 della comparsa di costituzione nel giudizio di I grado dove si legge “i
16 deducenti contestano ed oppongono qualsivoglia diritto e manifestazione di volontà
di essi e , non ritenendoli portatori, nello specifico Parte_2 Parte_1
di alcun valido e legittimo diritto reale su detta area, ovvero su detti immobili come
oggi risultanti a seguito dell'illegittimo frazionamento effettuato il 19.7.2010 al
competente ufficio dell'Agenzia del Territorio”.
A non dissimili considerazioni può condurre la circostanza che gli istanti abbiano fondato la loro istanza accertativa sulla quota di partecipazione al condominio, in ragione della ritenuta equivalenza con quella della misura del possesso esercitato da ciascuno di loro, chiedendo poi conclusivamente di accertare l'acquisto della proprietà per usucapione in loro favore e in favore “dei soli convenuti proprietari e/o
comproprietari”, dal momento che questa affermazione non può dirsi sufficiente a dimostrare l'esercizio di un compossesso, da parte delle eredi convenute, sulle aree in questione, capace di escludere o affievolire il parametro della esclusività del possesso come da loro senza mediazioni concettuali o possibili dubbi interpretativi prospettato.
In altri termini, dalle difese articolate nel giudizio di primo grado emerge la sussistenza di un possesso esclusivo dei richiedenti, sebbene esercitato pro quota
nella misura corrispondente ai millesimi ad essi spettanti, ma non anche una situazione di compossesso pro indiviso tra di loro e lo stesso soggetto proprietario,
né quest'ultima può in qualche modo ipotizzarsi in assenza di una specifica allegazione in tal senso.
A ciò si aggiunga che gli originari attori, in nessuna parte dei loro atti difensivi,
hanno precisato di aver proposto domanda, anche in via subordinata, diretta ad ottenere la dichiarazione di acquisto di usucapione solo relativamente alle quote di loro spettanza sul bene indiviso, esclusa, cioè, la quota appartenente agli eredi
17 in qualità di condomini dello stesso edificio, vieppiù se si considera che gli Pt_2
attori, negli scritti conclusionali, insistono nella richiesta diretta a “dichiarare la
nullità delle riserve di proprietà di cui agli atti di compravendita” e a “dichiarare le
aree suindicate appartenenti ad essi attori in misura corrispondente alla consistenza
delle rispettive unità immobiliari”.
La considerazione, di per sé giuridicamente corretta, secondo cui è ammissibile l'usucapione della proprietà soltanto di una quota di un bene indiviso, lasciando impregiudicata la quota di un altro comproprietario, non elimina infatti la necessità
che una tale pretesa venga esplicitata mediante la formulazione di un'apposita e specifica domanda in giudizio (cfr. Cass. sez. II, 6.12.2011, n. 26214), oltretutto supportata dalle coerenti richieste di prova.
Né in contrario può argomentarsi che tale richiesta sia compresa nella domanda di usucapione di tutte le altre quote, comportando una mera riduzione del petitum
originario, in quanto essa determina, come si è appena detto, anche una modifica del fatto da provare, che da una situazione di possesso esclusivo a vantaggio dei richiedenti, viene trasformato in quella di compossesso tra gli stessi richiedenti e l'originario proprietario, cosa che è del tutto difforme da quanto gli appellanti incidentali hanno inteso fare nel giudizio di primo grado.
E' bene anticipare – perché l'argomentazione tornerà maggiormente utile rispetto all'esame di uno dei motivi di appello principale della e della – il Pt_1 Pt_2
rilievo che, pur nella consapevolezza della diversa 'struttura' ed oggetto dei diritti cd. autodeterminati, resta fermo il dato che una cosa è la possibilità di 'mutare' la domanda persino in grado di appello, essendo ciò consentito dall'art. 345 commi 1 e interpretazione dei mezzi istruttori in manifesta contraddizione con le difese in base alle quali erano stati richiesti.
Inoltre, va aggiunto che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado nemmeno precisa quale sarebbe la quota o le quote degli altri comproprietari nei cui confronti dovrebbe essere dichiarato l'usucapione, sicché la domanda appare indeterminata anche con riguardo al petitum immediato.
Gli istanti, infatti, pur avendo identificato in maniera più accurata, nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, il bene immobile oggetto del loro acquisto a titolo originario, hanno dimostrato l'intenzione di usucapire gli spazi liberi circostanti il fabbricato, coincidenti proprio con l'intera area indicata nei contratti di compravendita come riservata in proprietà al costruttore e fatta Pt_2
eccezione per i viali condominiali e gli spazi di manovra, già oggetto di proprietà
comune dei proprietari delle singole unità immobiliari.
Nel fornire siffatta indicazione, gli originari attori hanno escluso, ancora una volta, la sussistenza di un compossesso pro indiviso tra loro e l'originario proprietario, dimostrando, in maniera inequivoca, di esercitare un possesso esclusivo sull'area in questione.
Sotto altro profilo, peraltro, dovrebbe rilevarsi che gli appellanti incidentali non si confrontano con le argomentazioni che il tribunale ha speso per affermare che il prima, e le sue eredi poi, non hanno mai 'dismesso' l'animus del Pt_2
proprietario esclusivo, aprendo le porzioni 'rivendicate' all'uso di terzi e,
soprattutto, 'soltanto' tollerando l'utilizzazione che di quei beni facevano i condomini, atteso che irrilevanti ai fini dell'usucapione erano le condotte di gestione da loro poste in essere.
D – Analisi dei motivi dell'appello principale
19 Logicamente antecedente agli altri è il motivo con cui le appellanti Pt_26
contestano la decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non solo
[...]
'proponibile', ma anche fondata, la diversa domanda di affermazione del diritto d'uso, non più sulla scorta del possesso di un diritto ad esso corrispondente, ma in forza dell'art. 18 della legge n. 765/1967.
D.a.) La corte deve preliminarmente rilevare che la decisione del tribunale, in verità, come, del resto, seppure senza formulare direttamente detta contestazione argomentano le appellanti, appare monca riguardo alle motivazioni che la sorreggono, visto che, dopo avere svolto le sue considerazioni riguardo alla possibilità di 'introdurre' tale diversa prospettazione, con una analisi delle caratteristiche dei cd. diritti autodeterminati, incentrati nell'oggetto della pretesa, e dopo avere svolto un sintetico excursus sulla normativa introdotta dalla legge Ponte,
relativamente alle ragioni che lo hanno indotto ad accogliere la domanda si è
compendiata in un inciso alla fine di pag. 8, oltretutto posto tra parentesi, dove afferma che “nel caso sottoposto all'esame, dalla relazione del ctu in atti, si evince che le aree del classificate catastalmente come C/6 … pari a 365 mq CP_14
rispettano la proporzione prevista dalla legge”, per poi giungere, quasi come automatica conseguenza, alla proposizione conclusiva che segue quell'excursus, “In
definitiva deve dichiararsi che gli attori sono titolari del diritto reale d'uso sulle aree oggetto di causa, ai sensi dell'art. 18 legge Ponte.”.
Le censure che le appellanti principali avanzano ad avviso della corte sono condivisibili.
D.b.i.) Occorre, infatti, fare chiarezza su come il giudice debba porsi difronte all'analisi di una domanda cd. autodeterminata.
Non si vuole mettere in discussione l'affermazione che essa possa essere
20 diversamente proposta fuori dai limiti previsti dall'allora vigente art. 183 comma 6
c.p.c., entro i quali si forma(va)no le deduzioni assertive, e che non incontri il divieto previsto dal primo comma dell'art. 345 c.p.c. o che il giudice possa diversamente qualificarla riconoscendo la ricorrenza del diritto sulla base di una diversa interpretazione o esame dei fatti raccolti, rispetto a quella data da chi l'aveva proposta.
Il problema è come il giudice possa ritenerla provata.
La dottrina, pur in presenza di diritti autodeterminati, era per la gran parte improntata al rilievo che l'esame doveva avvenire sempre sulla base dei fatti tempestivamente allegati dalle parti, avendo evidenziato che, anche dopo la riforma del 90/95, in virtù della disposizione dell'art. 345 comma 3 c.p.c., che ammetteva l'introduzione di prove ritenute indispensabili, c'era il rischio di una completa alterazione delle dinamiche e difese del giudizio di primo grado.
La giurisprudenza ha, invece, optato per la tesi della proponibilità della diversa prospettazione.
Adesso, però, il disposto novellato dell'art. 345 comma 3 cit. non ammette la proposizione di nuovi mezzi di prova o la produzione di documenti, i quali costituiscono, comunque, species dei primi, se la parte non dimostra di non averli potuti proporre per fatto ad essa non imputabile.
Del resto, si pensi al rilievo della nullità, vizio radicale che è stato anch'esso ricondotto nell'alveo dei diritti autodeterminati, per questo rilevabile ex officio, ma sempre sulla base di quanto emerge dagli atti.
Lo stesso discorso, per comprendere la porta del problema, sebbene in tutt'altra questione, può farsi riguardo alla prova del pagamento: questo non costituendo eccezione in senso stretto, può sempre essere rilevato dal giudice anche se non
21 'eccepito' dalla parte, o da questa dedotto in grado d'appello, ma sempre che la relativa prova emerga dagli atti.
E' evidente che, secondo logica, seguendo le richieste di prova la formazione del
thema decidendum, esse 'deriveranno' (dovrebbero derivare) dalle allegazioni delle parti durante la fase assertiva che si completa(va) con la prima memoria ex art. 183
comma 6 c.p.c..
Se la parte ha omesso di introdurre specifiche allegazioni sul punto, in presenza di diritti autodeterminati si potrà pure ammettere che muti la prospettazione che fondi quel diritto, ma non che si alteri il regime delle preclusioni istruttorie, perché ciò lo si comprende chiaramente dal testo del comma 3 dell'art. 345 c.p.c..
D.b.ii.) Venendo al caso in esame, pur sussistendo nelle conclusioni subordinate di cui all'atto di citazione rese dagli attori nel giudizio di primo grado – tenute ferme nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – un fugace accenno al “permanente vincolo di destinazione di detti spazi parcheggio”, era evidente che esso si connetteva all' “acquisto ultraventennale e/o accertamento sull'utilizzo costante e continuo” delle aree oggetto del giudizio, “quindi” (termine utilizzato proprio dagli attori), al possesso del corrispondente diritto d'uso, tanto che è lo stesso giudice di primo grado – con affermazione non censurata da chi ne aveva interesse – ad avere rimarcato che l'introduzione in causa del diritto d'uso fondato sulla legge Ponte è
avvenuto solo “dopo i termini 183 e la ctu” (comunque, rileva la corte, al più,
sempre tardivamente, con la seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183
c.p.c.).
In ragione di ciò, gli attori avevano anche chiesto l'allargamento della c.t.u. a tale questione, cosa che era stata negata dal giudice istruttore.
Del resto, leggendo la c.t.u. manca qualsiasi accertamento sul punto, avendo
22 esclusivamente il tribunale verificato che le aree oggetto del giudizio, pari a 365
metri quadri, rispettavano “la proporzione prevista dalla legge”.
Non a caso, diretta conferma di ciò la si ricava dalle stesse difese della
[...]
che, infatti, chiede un supplemento istruttorio, Controparte_2
richiamando a chiarimenti il consulente o tramite nuova c.t.u. per approfondire la questione.
Al riguardo, però, va ribadito che ogni richiesta è oramai preclusa, come preclusa era la possibilità, pur introducendo la questione del diritto d'uso fondato sulla legge
Ponte, di corroborarla con il deposito di nuovi documenti, che di per sé erano da stimare incompleti, neppure essendo stati, infatti, prodotti tempestivamente – cioè
nei termini di cui alla seconda memoria di 183 comma 6 e pur volendo sorvolare che entro la prima memoria in cui si cristallizzano i fatti da provare nessun cenno ancora compariva riguardo al diritto d'uso in base alla legge n. 765/67 – gli atti riguardanti l'iter che ha portato alla concessione della licenza edilizia, tantomeno successivamente, visto che la documentazione richiamata al riguardo non è completa
(si parla di tre diversi atti assentivi di cui è stato prodotto tardivamente solo uno).
In sostanza, è mancato l'accertamento, basato sulla completezza degli atti, circa l'allocazione dei posti riservati a parcheggio nel provvedimento concessorio e la loro rispondenza con quelli oggetto della controversia, la cui proprietà era stata riservata al . Pt_2
Deve, però, ricordarsi, come obiettano le appellanti e come già espresso da questa corte in altre occasioni, che “in tema di spazi destinati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione e di cui all'art. 41-sexies della Legge n. 1150 del 1942, l'effettiva esistenza di tali spazi è condizione per il riconoscimento giudiziale del diritto reale al loro uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari del fabbricato, ai
23 quali altrimenti compete soltanto la possibilità di chiedere il risarcimento del danno conseguente all'indisponibilità degli spazi stessi. Tale riconoscimento, peraltro, può
avere come oggetto soltanto le aree che siano state destinate allo scopo di cui si
tratta nei provvedimenti abilitativi all'edificazione, senza possibilità di ubicazioni
alternative” (corsivo aggiunto, vds. Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 13210 del
25/05/2017, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 1445 del 18/01/2022, appena citata;
Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 22498 del 26/07/2023, oltre alla recente pronuncia del 2025 richiamata dalle appellanti).
Da ciò discende che, in accoglimento dell'appello principale, anche la domanda
'ulteriormente' subordinata degli attori, fondata sul preteso diritto d'uso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 765/67 va rigettata, non potendo la corte, in virtù della tardività di ogni allegazione e della incompletezza degli atti, stabilire neppure se parte di alcuni degli spazi 'rivendicati' ricadano effettivamente tra quelli vincolati.
D.c.) Con l'accoglimento dell'appello e il rigetto integrale della domanda va,
conseguentemente, accolta la domanda rivolta a lasciare libere le aree in questione,
che, ovviamente, non potrà che interessare i soli attori in prima istanza.
Relativamente alla domanda diretta ad indennizzare l'occupazione sine titulo si osserva, innanzi tutto, che la richiesta è avanzata a far data dal 2000.
Ma, è lo stesso giudice di primo grado, sempre con statuizione non censurata dalle appellanti, che, nell'escludere la ricorrenza dei presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione in favore degli attori, ha evidenziato come il Pt_2
prima e le attuali appellanti poi, non avessero perso la disponibilità dell'area,
concedendo a terzi di poterne usufruire e, per il resto, tollerando l'utilizzazione a parcheggio dei condomini.
Pertanto, almeno fino alla lettera con cui hanno manifestato l'intento di voler
24 vendere tali spazi – quelli al foglio 81, p.lla 38 sub 42 a 72 così successivamente frazionati – cioè fino al 5.10.2010, deve certamente escludersi che esse abbiano titolo a domandare tale tutela risarcitoria, avendo accettato che di quelle aree ne facessero utilizzo non solo i condomini, ma anche soggetti terzi.
Sicché, anche in base alle conclusioni tenute ferme in sede di appello, che fanno unico e chiaro riferimento a quanto accertato e determinato dal c.t.u. senza nulla dedurre in ordine alla limitazione di cui al mandato conferito dal giudice circa il periodo da coprire dall'1.1.2000 al 6.7.2011, residuerebbe esclusivamente il periodo dal 5.10.2010 al 6.7.2011.
Ma, ad avviso della corte, nessun risarcimento va riconosciuto neppure per il periodo successivo.
Infatti, la domanda avanzata dalle convenute, attrici in riconvenzionale, si componeva di poche righe, del tutto generiche e totalmente prive di argomenti di supporto riguardanti il diritto tutelato con l'azione risarcitoria, evidentemente ritenendolo ricorrente in re ipsa, cosa esclusa dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
n. 33645/2022.
Nessun riferimento né al danno emergente, occorrendo sempre allegarlo – che avrebbero almeno dovuto ricondurre alla mancata diretta disponibilità della cosa,
mentre, invece, nessun accenno vi è al riguardo – né al lucro cessante rappresentato da provate e concrete occasioni di dare in locazione i posti auto, o di vendita come avevano annunciato di voler fare.
Inoltre, ancor più a monte, il risarcimento è chiaramente collegato, nel caso in esame, all'utilizzo del singolo, mentre in questo caso viene chiesto un risarcimento
'forfettario' nei confronti di tutti e per l'intero, nulla essendo stato provato relativamente all'utilizzo degli attori per il residuo periodo in questione.
25 Sicché la domanda non può essere accolta.
E- Le spese
La particolarità delle questioni trattate, afferenti anche a contrasti in relazione alla interpretazione delle norme riguardanti la tutela dei diritti autodeterminati, valutate unitamente ai rilievi d'ufficio, al comportamento, comunque, perdurante di tolleranza, serbato dalle attrici e dal loro dante causa, in relazione agli spazi in discorso, per un così rilevante lasso di tempo, che ha generato, comunque, delle aspettative nelle controparti, considerata anche la reciproca, parziale soccombenza,
induce alla integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u.,
come già disposto dal primo giudice, cosa che vale anche in relazione alla posizione della , che ha sostanzialmente aderito alle difese degli attori, Controparte_2
senza insistere su autonoma domanda.
Sussistono, però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_9 Pt_10
,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 CP_8 Parte_16 Controparte_9 Parte_17
, ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 [...]
in persona del Curatore p.t., Controparte_10 CP_12
26 e;
Persona_1 CP_13
b) rigetta l'appello incidentale;
c) in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta ogni domanda avanzata dagli originari attori, nei sensi di cui in motivazione;
d) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Pt_2
e condanna gli originari attori ad astenersi dall'occupare le
[...] Parte_27
aree oggetto della controversia (foglio 81, p.lla 38, sub da 42 a 72),
e) rigettandola per il resto;
f) compensa tra tutte le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di ctu come disposto dal primo giudice;
g) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 16 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 c.p.c., altra cosa è introdurre istanze istruttorie oltre i limiti entro i quali si consumano le relative preclusioni, o, come nel caso in esame, prospettare una
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