Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 47 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Tempio Pausania, presso lo studio dell'avv.to
Giovanni Cossu che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
CP_2
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'ufficio legale della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Antonietta Canu in forza di procura in atti,
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di indebito assistenziale.
All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: Per le ragioni esposte: 1) in via principale, innanzitutto, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello nei suoi articolati punti, con ogni più idonea ed opportuna statuizione;
2) sempre in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di Sassari del 13.02.2020 nonché CP_2 della delibera n. 204057 del 09.10.2020 (comunicata in data 18.12.2020) con il quale lo stesso Ente non ha accolto il ricorso dell'odierno ricorrente, con conseguente annullamento degli stessi;
3) nel merito, accertare e dichiarare che il sig. ha il diritto di vedersi riconosciuta la prestazione n. 07062513 Controparte_1 categoria INVCIV per gli anni 2015-2016-2017- 2018-2019 poiché incontestabile sotto il profilo giuridico- fattuale;
e dunque per gli stessi anni accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall' con contestuale restituzione delle CP_2 somme già trattenute e recuperate dall' sulla pensione dell'odierno appellante;
CP_2
4) sempre nel merito accertare e dichiarare che il sig. ha il diritto Controparte_1 di vedersi riconosciuta la prestazione n. 07062513 categoria INVCIV per gli anni
2017-2018-2019 poiché incontestabile sotto il profilo giuridico-fattuale; e dunque per gli stessi anni accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste
1
CP_2 dall' sulla pensione dell'odierno appellante;
5) in subordine e nella denegata
CP_2 ipotesi di non accoglimento della domanda di irripetibilità delle somme richieste dall' per gli anni 2015-2016-2017 e gli anni 2017- 2018- 2019, condannare
CP_2 l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Rimodulazione delle
CP_2 somme richieste;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura e del precedente giudizio. In via istruttoria, si chiede, inoltre, prova per testi della Dott.ssa sui seguenti capitolati di prova: • 1) Vero che Testimone_1 la sig.ra su delega informale del sig. si recava Parte_1 Controparte_1 presso l'Ufficio Medico legale di Olbia del quale Lei era al tempo la Responsabile?
• 2) Vero che incontrava la sig.ra presso l'Ufficio di cui al capo Parte_1 precedente? • 3) Vero che la Sig. ra in tale occasione Le Parte_1 domandava chiarimenti circa la prestazione n. 07062513 categoria INVCIV a favore del coniuge ? • 4) Vero che in tale occasione Lei riscontrava Controparte_1 che tale prestazione non era più dovuta in favore del Sig. • 5) Controparte_1
Vero che in tale occasione ha intimato la sig.ra a sottoscrivere tale Parte_1 segnalazione per poi essere formalmente protocollata all' di competenza? • 6) CP_2
Vero che tali segnalazioni della Sig. ra sono i documenti 11 e Parte_1
12 allegati in atti che si rammostrano? Si chiede,inoltre, prova per testi del Sig.
Dott. responsabile della sede di Tempio Pausania, sui Testimone_2 CP_2 seguenti capitolati di prova: • 7) Vero che presumibilmente nel mese di Settembre 2019, ha incontrato il Sig. presso il Suo Ufficio di Tempio
Controparte_1 CP_2 Pausania? • 8) Vero che in tale circostanza il Sig. Le ha sollevato
Controparte_1 quesiti circa la spettanza o meno della propria prestazione n. 07062513 categoria INVCIV ? • 9) Vero che il sig. Le ha comunicato di avere già
Controparte_1 segnalato all' di non aver più diritto alla propria prestazione n. 07062513 CP_2 categoria INVCIV ? • 10) Vero che il sig. Le ha comunicato
Controparte_1 nonostante la propria segnalazione di cui al capo precedente, che l' continuava CP_2 a erogare la prestazione n. 07062513 categoria INVCIV ? • 11) Vero che in tale occasione Lei ha avvertito il Sig. che avrebbe preso in mano la
Controparte_1 situazione per fare chiarezza sulla questione? • 12) Vero che solo a seguito di tale incontro, in data 03.10.2019 l' sede di Tempio Pausania recapitava al Sig. CP_2
la Rimodulazione della prestazione n. 07062513 categoria INVCIV Controparte_1
? • 13) Vero che tale Rimodulazione è il presente documento allegato in atti che si rammostra? Si chiede,inoltre, che il Giudice voglia ammettere CTU per una eventuale Rimodulazione della somme richieste. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO
- contrariis rejectis
- rigettare il ricorso in appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.5/2022 del Tribunale di tempio, sezione lavoro e dichiarare legittima e fondata la pretesa restitutoria azionata dall' , CP_2 oltre agli ulteriori accessori dovuti per legge. con vittoria di spese, diritti ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato 11/1/2021 il ricorrente ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania sez lavoro, l' chiedendo:” in via CP_2 preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di CP_2
Sassari del 13.02.2020 nonché della delibera n. 204057 del 09.10.2020
2 (comunicata in data 18.12.2020) con il quale lo stesso ente non ha accolto il ricorso dell'odierno ricorrente, con conseguente annullamento degli stessi;
• 2) nel merito, accertare e dichiarare che il sig. ha il diritto di vedersi Controparte_1 riconosciuta la prestazione n. 07062513 categoria INVCIV per gli anni 2015-2016-
2017 poiché incontestabile sotto il profilo giuridico- fattuale;
e dunque per gli stessi anni accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall;
• CP_2
3) nel merito, accertare e dichiarare che il sig. ha il diritto di Controparte_1 vedersi riconosciuta la prestazione n. 07062513 categoria INVCIV per gli anni
2017-2018-2019 poiché incontestabile sotto il profilo giuridico-fattuale; e dunque per gli stessi anni accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall • 4) in subordine, condannare l' in persona del legale CP_2 CP_2 rappresentante pro-tempore, a restituire in favore del Sig. le Controparte_1 trattenute applicate sulla pensione cat. IPT n. 02205107 facente capo a quest'ultimo, a far data dal 01.04.2020, oltre al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dal sig. ; • 5) in stretto subordine e nella denegata ipotesi Controparte_1 di non accoglimento della domanda di irripetibilità delle somme richieste dall per gli anni 2015-2016-2017 e gli anni 2017- 2018- 2019 , condannare CP_2 l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Rimodulazione CP_2 delle somme richieste;
• 6) in via ulteriormente gradata, si chiede la condanna dell ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente CP_2 procedura. Ha dedotto di essere stato sottoposto a vari interventi chirurgici e di avere presentato, in data 22.09.2014, domanda di invalidità, e, in data 03.10.2014, la Commissione Medica Asl Tempio P. aveva riconosciuto il ricorrente "
con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere Pt_2 gli atti quotidiani della vita - L.509/88 grave 100%" Ha dedotto altresì che, in data 26 Agosto 2015 era stato sottoposto a visita medica presso il Centro Medico CP_2 sede di Olbia, dove nell'anamnesi venivano confermati gli esiti precedenti come "
con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere Pt_2 gli atti quotidiani della vita L.509/88 grave 100%, e, altresì, verificata e riscontrata ancora la presenza della “ sacca ileostomica- stomia in fossa iliaca destra;
Ha affermato inoltre che in data 8 Gennaio 2016 era stato ricoverato e sottoposto ad intervento per “Ricanalizzazione e rimozione sacca ileostomica e che in data 7 febbraio 2017, era stato informato dalla responsabile dell'Area Agenzia
Uff. Medico Legale di Olbia, tramite sua moglie, che la prestazione d'invalidità CP_ civile n. 07062513 non gli era più dovuta, ma l' tuttavia continuava, a erogargli la prestazione d'invalidità civile. Ha esposto che dopo l'ennesimo CP_ tentativo di segnalazione da parte sua, in data 3 Ottobre 2019 l' sede di
Tempio Pausania comunicava mediante a/r n. 19PRJAK0000953, la riliquidazione della prestazione n. 07062513 categoria INVCIV a decorrere dal 1 Settembre
2015, precisando nella medesima comunicazione che dal ricalcolo era derivata a carico del sig. un debito pari ad euro 25.230,31; Ha affermato di Controparte_1 avere recapitato brevi manu all' sede di Tempio Pausania, una CP_2 comunicazione per ottenere una “Rimodulazione del debito-calcolo, ed un eventuale piano di rientro, ma successivamente, in data 18.03.2020, aveva recapitato mediante a/r all sede di Sassari e sede di Tempio Pausania, la CP_2 rettifica delle Sue precedenti dichiarazioni, di non riconoscere il debito per euro
25.230,01; Ha dedotto da ultimo di avere proposto ricorso amministrativo, poi
3 CP_ respinto. Si è costituito in giudizio l' e ha contestato la domanda del ricorrente chiedendone il rigetto con il favore delle spese. Secondo l' , nel caso di CP_3 specie sussiste il diritto di ripetizione delle somme indebitamente riscosse a titolo di indennità di accompagnamento, poiché il relativo verbale con il quale veniva riconosciuto al ricorrente un minor grado di invalidità (il 100% e non più l'indennità di accompagnamento), era stato tempestivamente posto a conoscenza del ricorrente, a seguito di comunicazione del verbale sanitario notificato il
04/09/2015 con il quale veniva informato circa gli esiti della visita sanitaria di revisione tenutasi il 26/08/2015 consentendogli così, se del caso, di proporre ricorso giudiziario entro il termine semestrale a pena di decadenza, ma il ricorrente non aveva proposto ricorso . Per l'Istituto, quindi, nessun affidamento incolpevole è stato ingenerato al ricorrente, né il ritardo dell nel CP_2 sospendere i pagamenti ha leso il suo diritto di difesa.” La causa, istruita mediante prova documentale, è stata definita con la sentenza n.
5/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha rigettato il ricorso, dichiarando il diritto dell'Istituto alla riscossione dell'indebito maturato. Segnatamente, il Tribunale, preso atto della contestazione in merito all'assenza del requisito sanitario, richiamati gli artt. 37, co. 8 L n. 448/1998, 3-ter d.l. n.
323/1996, 52, co.2 L n. 449/1997, ha ricordato la sentenza della Cassazione n. 16080/2020 sul sottosistema regolativo dell'indebito assistenziale. Ha poi precisato che nel caso di specie, l'assenza del requisito sanitario dal 26.8.2015 si evince dal relativo verbale di visita in cui non vi è alcun riferimento alla necessità dell'assistenza continua, presente invece nel verbale del 2014 quando l'indennità di accompagnamento era stata riconosciuta al Cossu. Pertanto, essendo il nelle condizioni di apprendere l'avvenuta revoca CP_1 dell'indennità in questione, avrebbe potuto proporre il ricorso giudiziale. In difetto, egli è tenuto a restituire tutti i ratei percepiti successivamente alla visita collegiale e non invece dalla comunicazione dell'esito di detta visita, attesa la mancanza di affidamento incolpevole. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , cui ha resistito con memoria CP_1 CP_ l' La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante ha contestato che 1) il Tribunale non ha colto la questione dell'irripetibilità dell'indebito assistenziale, quale avrebbe dovuto dichiarare in forza del dato normativo richiamato. Infatti, il primo Giudice non ha considerato che successivamente alla visita del 26.8.2015, l' avrebbe dovuto cessare di CP_3 erogare la prestazione invece che continuare a corrisponderla: ciò a pena di irripetibilità delle somme erogate. Inoltre, il Tribunale non ha considerato quanto previsto dall'art. 52 della legge n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991, né il fatto che la disciplina, contenuta nella c.d. “finanziaria”, è stata inserita come norma di interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che in materia di indebito oltre a contemplare quello pensionistico comprende anche quello assistenziale: pertanto, l'art. 2033 c.c. deve essere letto unitamente
4 all'art. 13, comma 2, L n. 412/1991. Ciò ha indotto la giurisprudenza a sostenere che in difetto di una disciplina specifica per l'indebito assistenziale, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale è caratterizzato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione << dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede>>, in cui le prestazioni pensionistiche pur indebite, sono normalmente destinate al “soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia>> (Corte Cost. 13 Gennaio 2006. n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost- un principio di settore - che esclude la ripetizione se l'erogazione .. non sia addebitabile al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 2016).
Con la precisazione che l'art. 2033 c.c. disciplina solo i casi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali diversamente dal caso di specie in cui l'appellante ha fatto la domanda, è stato ricoverato a carico dello Stato e ha sempre dimostrato la propria buona fede;
2) il verbale del 26.8.2015 ha revocato il requisito sanitario. Infatti, la visita di revisione-controllo effettuata dal presso il Centro medico sede di CP_1 CP_2
Olbia in data 26 Agosto 2015 conferma e riconosce quanto già stabilito in precedenza rispettivamente dalla Commissione Medica Asl Tempio nonché dalla Commissione Medica Asl Olbia ovvero “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita L.509/88 grave 100%,” con la precisazione della presenza della “ sacca ileostomica- stomia in fossa iliaca destra, senza alcuna esplicita menzione di revoca dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, l'appellante non avrebbe dovuto effettuare alcuna impugnazione per la revoca invero non disposta. E che non vi sia stata revoca si evince anche dalla lettera di comunicazione dell'esito della visita da cui si evince, peraltro, che anche nel caso di riforma del requisito sanitario, “comunque nessun adempimento era richiesto da parte del sig.
[...]
, poiché come si evince nella Comunicazione richiamata, lo stesso Ente CP_1 comunque avrebbe provveduto automaticamente al calcolo ed alla erogazione di quanto dovuto ma soprattutto se ed in quanto dovuto.”. D'altronde, successivamente a detta comunicazione, l' non ha effettuato nessun CP_3 adeguamento automatico contravvenendo non solo al contenuto della detta comunicazione ma anche alla previsione dell'art. 52 L n. 88/1989. Pertanto, ha errato il Tribunale quando ha affermato che l'appellante era nelle condizioni di apprendere l'intervenuta revoca atteso che ciò è avvenuto esclusivamente con la comunicazione del 13.2.2020, questa tempestivamente impugnata, trovandosi egli fino a detta data nella condizione di affidamento incolpevole. Ha inoltre sottolineato la carenza motivazionale della comunicazione del 2020 in violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990, così come ulteriore negligenza dell' è ravvisabile nei tempi di definizione del ricorso CP_3 amministrativo, definito ben oltre i 90 giorni previsti;
3) il Tribunale ha errato nel ritenere ripetibile l'intera prestazione a decorrere dal 26.8.2015 senza operare alcuna minima distinzione temporale tra il periodo immediatamente prossimo alla visita del 26.08.2015 (anni 2015-2016-2017) e quello invece successivo con riferimento agli anni prosieguo 2017-2018-2019.
5 Infatti, per gli anni 2015-2017 non vi è stata alcuna revoca dell'indennità di CP_ accompagnamento, e per il periodo successivo l' ha omesso di effettuare la visita di revisione prevista nel 2019 così confermando l'incolpevole legittimo affidamento dell'appellante a percepire la prestazione erogata, considerato che anche per tale periodo l'istituto ha continuato a erogare la prestazione invece che interromperla nonostante “la circostanza che il Sig. ha … Controparte_1 comunicato tale mutamento della sua condizione sanitaria in maniera formale.”: ciò nel febbraio 2017. Quest'ultima circostanza assume precisa rilevanza alla luce della previsione dell'art. 13 L n. 412/1991 che ha fornito interpretazione autentica dell'art. 52 L. n. 88/1989. Dunque, in applicazione di principio giurisprudenziale, “se l'interessato aveva già comunicato all' tutto ciò che incideva sul suo diritto e sull'importo della CP_3 CP_ pensione, ma l' previdenziale aveva comunque continuato ad erogare somme che non gli spettavano, l' non potrà richiedere la restituzione di quanto CP_2 corrisposto in eccesso in quanto era tenuto a verificare la situazione reddituale del pensionato.”, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto del fatto che nel caso di specie, mancano sia l'errore sia l'omessa segnalazione ai fini della ripetibilità delle somme richieste dall' e, pertanto, riconoscere l'affidamento incolpevole CP_2 dell'appellante. I motivi, esaminabili congiuntamente attesa l'evidente connessione con l'unico tema di indagine, sono infondati. Invero, è documentato che l'appellante, in data 3.10.2014, all'esito della visita per la domanda di invalidità civile, è stato riconosciuto “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)”. Sulla base di detto giudizio, l' appellato ha comunicato l'accoglimento della domanda di pensione di CP_3 invalidità “e che Le è stata liquidata l'indennità di accompagnamento quale invalido totale.”. In occasione della successiva visita del 26.8.2015, la commissione medica, ricordato che l'appellante è stato “già riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)”, all'esame obiettivo ha evidenziato “passaggi posturali cautelati e rallentati e deambulazione autonoma a piccoli passi” e, pertanto, ha riconosciuto l'appellante “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88; 124/98), grave 100%.”. Con la successiva comunicazione, l' precisa che “nel caso in cui la sua CP_3 percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto. Nel caso la sua percentuale di invalidità sia variata….” Orbene, la comparazione delle due comunicazioni rende evidente l'assenza di qualunque affidamento da parte dell'appellante. Infatti, non solo nella valutazione della commissione medica del 26.8.2015 è assente la frase “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)” presente nella valutazione della
6 commissione medica del 3.10.2014, ma sono indicati anche disposizioni normative diverse atteso che la legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) all'art. 1 ha previsto che “1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue. 2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) .. b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua……”, mentre il d.lgs. n. 509/1988 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291) e d.lgs. n. 124/1998 non contemplano alcuna provvidenza di natura economica bensì agevolazioni e alcune prestazioni sanitarie in regime speciale, quali, ad esempio, agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità, agevolazioni nell'acquisto di ausili, sussidi tecnici e informatici, deduzioni reddituali per le spese sostenute per l'assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap, agevolazioni fiscali per le spese sostenute per badanti e colf, detrazioni per familiari a carico. Inoltre, contrariamente all'assunto dell'appellante, anche quanto riportato nella conseguente comunicazione in cui si menziona esclusivamente la percentuale di invalidità e non anche la diversa indennità di accompagnamento indicata invece nella prima comunicazione, documenta il venire meno dei presupposti di detta indennità, non più menzionata in detta comunicazione: con la precisazione che, trattandosi di visita di revisione, il silenzio sull'indennità di accompagnamento non può logicamente essere inteso come se detta comunicazione sia riferita alla sola revisione dei presupposti sanitari dell'invalidità ma deve intendersi riguardare l'intera situazione sanitaria dell'appellante incidente anche sull'indennità di accompagnamento. Deve, dunque, escludersi sia che l'appellante versi in affidamento incolpevole successivamente alla comunicazione dell'esito del verbale di revisione (avvenuta il 4.9.2015, come da raccomandata in atti) sia che possa invocare l'esistenza di alcun errore imputabile all'Istituto per il fatto che, nonostante il verbale della visita medica, egli abbia continuato a percepire l'indennità in questione che, per vero, l'appellante avrebbe dovuto restituire volta per volta. In tale senso, si è ripetutamente pronunciata la Cassazione, da ultimo con ordinanza n. 248/2023 “valendo il consolidato principio per cui «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010);
3. basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, …, esclude possa darsi
7 comunque rilievo ai principi di irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin.”. Pertanto, escluso che si versi in ipotesi rientrante nella disciplina ordinaria dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Civ. 4600/2021), come anche che trovi applicazione la disciplina dell'indebito previdenziale attesa la natura assistenziale dell'assegno dell'indennità in esame (cfr. Cass. Civ. n. 23616/2021), deve ritenersi priva di rilevanza la circostanza che la corresponsione dell'indennità di accompagnamento sia avvenuta nonostante la previsione dell'art. 37, co. 8 L n. 448/1998 secondo cui “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.”. L'indubbia inosservanza della tempistica indicata da detta norma non influisce, logicamente, sulla iniziale consapevolezza dell'appellante del venire meno del requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'indennità in esame, acquisita a seguito della comunicazione del verbale dell'esito della visita di revisione. Consapevolezza manifestata anche in occasione della comunicazione del CP_1 all' datata 7.2.2017. CP_2
Né la mancata visita di revisione nel 2019 concorre ad avvalorare la tesi dell'appellante sulla sussistenza di circostanze idonee a corroborare la convinzione di trovarsi nella situazione di avere ancora diritto alla percezione dell'indennità in questione, trattandosi di evento che ha lasciato del tutto immutata la precedente situazione nella quale, come visto, l'indennità di accompagnamento non è stata più riconosciuta. In conclusione, la sentenza deve essere confermata, con conseguente regolamentazione della disciplina delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5/2022 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante, CP_2 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'istituto che liquida in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Giorni 5 per il deposito della motivazione.
Sassari, 23.4.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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