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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4441/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/10/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- Ordinare al competente Ufficiale di stato civile del Comune di San Prospero (MO) di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile;
- Dichiarare che le spese legali restano a carico della ricorrente . Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza.
2) La IA , resterà a vivere con la madre nell'immobile sito in Pietrasanta (LU) Persona_1
– Via del Rio n. 12, libera di permanere con il padre quando vorrà. Ella è maggiorenne e, dopo aver effettuato per tre anni esperienze lavorative a tempo determinato all'estero, svolge attività lavorativa con contratti a tempo determinato che la rendono parzialmente autonoma economicamente, come da
1 contratti che si producono (doc. n. 20). La madre provvederà ad integrare il
Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario della IA qualora le sue risorse non siano sufficienti. 3) La casa familiare sita in Pietrasanta (LU) – Via del Rio n. 12, allo stato in comproprietà tra i coniugi per i diritti di un mezzo ciascuno, resta nella disponibilità della ricorrente e
Parte_1 il ricorrente si impegna e obbliga a cedere e trasferire con apposito rogito notarile i Parte_2 propri diritti di comproprietà pari al 50% alla ricorrente , il tutto come meglio
Parte_1 specificato al successivo punto 5). I beni mobili, gli arredi e i corredi della casa familiare restano attribuiti in proprietà esclusiva alla ricorrente .
Parte_1
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento. E PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
5) A definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti si impegnano ad attuare mediante successivo atto notarile, che si impegnano a stipulare nei termini di cui infra, la sistemazione patrimoniale sotto descritta: 5A) Il ricorrente con tutte le garanzie di legge si impegna e obbliga a cedere e Parte_2 trasferire alla ricorrente che accetta i diritti di comproprietà pari ad un mezzo Parte_1 dell'intero sul fabbricato per civile abitazione posto in Comune di Pietrasanta frazione denominata
“Montiscendi” – Via Del Rio civico n.12, disposto su due piani fuori terra, con a corredo ampio appezzamento di terreno con sopra due ripostigli fatiscenti, come risulta dalla visura dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali [cfr. doc. n. 8 lettere a), b), c), f), g)]. L'appartamento è così composto:
- Al piano terra è composto da ingresso-soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, stanza ripostiglio, sottoscala e, all'esterno, centrale termica;
- Al primo piano tre stanze, due bagni, disimpegno e ripostiglio. Confini: Al bene nel suo complesso confinano: la Via Del Rio, beni , , Controparte_1 Controparte_2
, e , , beni dell'acquirente. Controparte_3 Controparte_4 Persona_2 Controparte_5
Dati Catastali: L'appartamento e i manufatti sono censiti all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lucca Ufficio Provinciale-Territorio, come segue: Per quanto riguarda la casa di abitazione e una parte del terreno di pertinenza, al Catasto dei Fabbricati, Foglio 52 Particella 930 Sub. 5, zona censuaria prima, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 10, rendita validata di euro 1.136,21, Via Del Rio 12 Piano Terra e primo. Detto subalterno è derivato dalla soppressione delle particelle 1,4,3, nella Variazione del 3/2/2020 prot. LU0007048 in atti dal 4/2/2020 - Fusione-ampliamento (n. 1787.1/2020) - e successiva variazione nel classamento del 15/01/2021 Pratica n. LU0002647 in atti dal 15/01/2021 - Classamento (n. 1259.1/2021). Per quanto riguarda il primo dei ripostigli fatiscenti, quello nel centro della resede, al Catasto dei Fabbricati, Foglio 52 particella 930 Sub. 2, categoria “unità collabenti (F/2)”, Va Del Rio n. 12, Piano Terra, Unità afferenti edificate su aree di corte in atti dal 25/03/2011, pratica n. 1214.1/2011. Per quanto riguarda il secondo dei ripostigli fatiscenti, quello posto lungo strada, al Catasto dei Fabbricati, Foglio 52 Particella 930 Sub. 6, categoria “unità collabenti (F/2)”, Via Del Rio n. 12,
2 Piano Terra, Unità afferenti edificate su aree di corte n. LU0007052 in atti dal 4/02/2020 (n.61.1/2020). Il restante terreno di pertinenza, è rappresentato al Catasto dei Terreni del Comune di Pietrasanta, nel Foglio 52 con le particelle:
- 1440, seminativo irriguo arborato, classe 1, are 11 e centiare 10, reddito dominicale euro 9,17, reddito agrario 7,45 (dati derivanti da tipo mappale in atti dal 10/12/2010 Pratica n. LU0229255 in atti dal 10/12/2010 presentato il 10/12/2010 (n.229255.1/2010);
- 947, seminativo irriguo arborato, classe 1, are 5 e centiare 60, reddito dominicale euro 4,63, reddito agrario 3,76 (dati derivati da frazionamento del 04/07/1995 in atti dal 04/07/1995 (n.1124 1/1995). Provenienza: I diritti di 1/2 della piena proprietà sono pervenuti alle parti nella loro originaria consistenza, come segue:
- in parte, da e per atto di compravendita ai rogiti del Notaio Controparte_6 Persona_3
di Lucca Rep. n. 6786/1035, registrato a Lucca il 30/12/1994 al n. 3410 e trascritto Persona_4
a Pisa il 22/12/1994 al n. 10544 di Reg. Part., co-me da contratto che si produce (doc. n. 21);
- in parte, da per atto di compravendita ai rogiti del Notaio Persona_5 Persona_6 di Pietrasanta del 04/08/1995, Rep. n. 141614/16321, registrato a Viareggio il 10/08/1995 al n. 1681 e trascritto a Pisa il 11/08/1995 al n. 7089 di Reg. Part., come da contratto che si produce (doc. n. 22). Situazione Urbanistica: Il fabbricato nella sua originaria consistenza e i due ripostigli in stato fatiscente posti nella resede, sono stati edificati in data anteriore al 1/09/1967. In data 7/11/1995 al Prot. n. 26469, è stata presentata relazione ai sensi dell'art. 8 del DL n. 400 del 20/9/1995, attraverso la quale veniva comunicata la manutenzione straordinaria del tetto. Successivamente, per consentire la ristrutturazione edilizia, un piccolo ampliamento la trasformazione da bifamiliare in monofamiliare, in data 06/03/1996, è stata rilasciata Concessione Edilizia n. 53/96, alla quale, in data 18/05/1998, ha fatto seguito il rilascio della Concessione edilizia in variante, n.136/98. Altri titoli che non riguardano specificatamente il fabbricato: In data 30/06/1995 è stata presentata relazione tecnica di asseveramento ai sensi dell'art. 8 del DL n. 193 del 26/05/1995 onde modificare la recinzione. In data 7/9/1998, è stata presentata segnalazione di inizio attività ai sensi dell'art. 2 comma 60 della Legge n. 23/12/1996 n. 662 per realizzare il passo carrabile e modifiche alla recinzione. Impianti: L'impianto idro-termo-sanitario è a norma per la normativa dell'epoca. L'impianto elettrico è a norma per la normativa dell'epoca. 5B) Il ricorrente si impegna ed obbliga a stipulare l'atto di assegnazione dei diritti Parte_2 sul fabbricato per civile abitazione sopra indicato con apposito rogito notarile di attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente ricorso entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che pronuncerà la separazione personale dei coniugi. Le spese per la stipula del pubblico contratto e consequenziali, nonché quelle tecniche ad esso relative verranno integralmente sostenute dalla ricorrente . Parte_1
5C) I ricorrenti e dichiarano fin d'ora che il trasferimento dei diritti Parte_1 Parte_2 immobiliari sopra descritto che verrà attuato in esecuzione del presente atto costituisce patto
3 essenziale della loro separazione ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e come precisato dalla Circolare in data 21/02/2014 n. 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e successive. 5D) Con la perfetta attuazione delle condizioni di cui sopra nei termini concordati i ricorrenti Pt_1
e dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di dare avere e
[...] Parte_2 conseguentemente di non avere più niente da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Modena (MO) il 27/5/1984, dal quale è nata la IA (nata il Per_1
22/11/1999), maggiorenne e parzialmente autonoma economicamente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della IA, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, per espresso accordo delle parti, le spese di lite sono integralmente a carico di Parte_1
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Modena (MO) in data 27/5/1984, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Prospero (MO) all'Atto Numero 4, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1984, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE le spese di lite interamente a carico di Parte_1
4 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Prospero (MO) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/10/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- Ordinare al competente Ufficiale di stato civile del Comune di San Prospero (MO) di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile;
- Dichiarare che le spese legali restano a carico della ricorrente . Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza.
2) La IA , resterà a vivere con la madre nell'immobile sito in Pietrasanta (LU) Persona_1
– Via del Rio n. 12, libera di permanere con il padre quando vorrà. Ella è maggiorenne e, dopo aver effettuato per tre anni esperienze lavorative a tempo determinato all'estero, svolge attività lavorativa con contratti a tempo determinato che la rendono parzialmente autonoma economicamente, come da
1 contratti che si producono (doc. n. 20). La madre provvederà ad integrare il
Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario della IA qualora le sue risorse non siano sufficienti. 3) La casa familiare sita in Pietrasanta (LU) – Via del Rio n. 12, allo stato in comproprietà tra i coniugi per i diritti di un mezzo ciascuno, resta nella disponibilità della ricorrente e
Parte_1 il ricorrente si impegna e obbliga a cedere e trasferire con apposito rogito notarile i Parte_2 propri diritti di comproprietà pari al 50% alla ricorrente , il tutto come meglio
Parte_1 specificato al successivo punto 5). I beni mobili, gli arredi e i corredi della casa familiare restano attribuiti in proprietà esclusiva alla ricorrente .
Parte_1
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento. E PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
5) A definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti si impegnano ad attuare mediante successivo atto notarile, che si impegnano a stipulare nei termini di cui infra, la sistemazione patrimoniale sotto descritta: 5A) Il ricorrente con tutte le garanzie di legge si impegna e obbliga a cedere e Parte_2 trasferire alla ricorrente che accetta i diritti di comproprietà pari ad un mezzo Parte_1 dell'intero sul fabbricato per civile abitazione posto in Comune di Pietrasanta frazione denominata
“Montiscendi” – Via Del Rio civico n.12, disposto su due piani fuori terra, con a corredo ampio appezzamento di terreno con sopra due ripostigli fatiscenti, come risulta dalla visura dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali [cfr. doc. n. 8 lettere a), b), c), f), g)]. L'appartamento è così composto:
- Al piano terra è composto da ingresso-soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, stanza ripostiglio, sottoscala e, all'esterno, centrale termica;
- Al primo piano tre stanze, due bagni, disimpegno e ripostiglio. Confini: Al bene nel suo complesso confinano: la Via Del Rio, beni , , Controparte_1 Controparte_2
, e , , beni dell'acquirente. Controparte_3 Controparte_4 Persona_2 Controparte_5
Dati Catastali: L'appartamento e i manufatti sono censiti all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lucca Ufficio Provinciale-Territorio, come segue: Per quanto riguarda la casa di abitazione e una parte del terreno di pertinenza, al Catasto dei Fabbricati, Foglio 52 Particella 930 Sub. 5, zona censuaria prima, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 10, rendita validata di euro 1.136,21, Via Del Rio 12 Piano Terra e primo. Detto subalterno è derivato dalla soppressione delle particelle 1,4,3, nella Variazione del 3/2/2020 prot. LU0007048 in atti dal 4/2/2020 - Fusione-ampliamento (n. 1787.1/2020) - e successiva variazione nel classamento del 15/01/2021 Pratica n. LU0002647 in atti dal 15/01/2021 - Classamento (n. 1259.1/2021). Per quanto riguarda il primo dei ripostigli fatiscenti, quello nel centro della resede, al Catasto dei Fabbricati, Foglio 52 particella 930 Sub. 2, categoria “unità collabenti (F/2)”, Va Del Rio n. 12, Piano Terra, Unità afferenti edificate su aree di corte in atti dal 25/03/2011, pratica n. 1214.1/2011. Per quanto riguarda il secondo dei ripostigli fatiscenti, quello posto lungo strada, al Catasto dei Fabbricati, Foglio 52 Particella 930 Sub. 6, categoria “unità collabenti (F/2)”, Via Del Rio n. 12,
2 Piano Terra, Unità afferenti edificate su aree di corte n. LU0007052 in atti dal 4/02/2020 (n.61.1/2020). Il restante terreno di pertinenza, è rappresentato al Catasto dei Terreni del Comune di Pietrasanta, nel Foglio 52 con le particelle:
- 1440, seminativo irriguo arborato, classe 1, are 11 e centiare 10, reddito dominicale euro 9,17, reddito agrario 7,45 (dati derivanti da tipo mappale in atti dal 10/12/2010 Pratica n. LU0229255 in atti dal 10/12/2010 presentato il 10/12/2010 (n.229255.1/2010);
- 947, seminativo irriguo arborato, classe 1, are 5 e centiare 60, reddito dominicale euro 4,63, reddito agrario 3,76 (dati derivati da frazionamento del 04/07/1995 in atti dal 04/07/1995 (n.1124 1/1995). Provenienza: I diritti di 1/2 della piena proprietà sono pervenuti alle parti nella loro originaria consistenza, come segue:
- in parte, da e per atto di compravendita ai rogiti del Notaio Controparte_6 Persona_3
di Lucca Rep. n. 6786/1035, registrato a Lucca il 30/12/1994 al n. 3410 e trascritto Persona_4
a Pisa il 22/12/1994 al n. 10544 di Reg. Part., co-me da contratto che si produce (doc. n. 21);
- in parte, da per atto di compravendita ai rogiti del Notaio Persona_5 Persona_6 di Pietrasanta del 04/08/1995, Rep. n. 141614/16321, registrato a Viareggio il 10/08/1995 al n. 1681 e trascritto a Pisa il 11/08/1995 al n. 7089 di Reg. Part., come da contratto che si produce (doc. n. 22). Situazione Urbanistica: Il fabbricato nella sua originaria consistenza e i due ripostigli in stato fatiscente posti nella resede, sono stati edificati in data anteriore al 1/09/1967. In data 7/11/1995 al Prot. n. 26469, è stata presentata relazione ai sensi dell'art. 8 del DL n. 400 del 20/9/1995, attraverso la quale veniva comunicata la manutenzione straordinaria del tetto. Successivamente, per consentire la ristrutturazione edilizia, un piccolo ampliamento la trasformazione da bifamiliare in monofamiliare, in data 06/03/1996, è stata rilasciata Concessione Edilizia n. 53/96, alla quale, in data 18/05/1998, ha fatto seguito il rilascio della Concessione edilizia in variante, n.136/98. Altri titoli che non riguardano specificatamente il fabbricato: In data 30/06/1995 è stata presentata relazione tecnica di asseveramento ai sensi dell'art. 8 del DL n. 193 del 26/05/1995 onde modificare la recinzione. In data 7/9/1998, è stata presentata segnalazione di inizio attività ai sensi dell'art. 2 comma 60 della Legge n. 23/12/1996 n. 662 per realizzare il passo carrabile e modifiche alla recinzione. Impianti: L'impianto idro-termo-sanitario è a norma per la normativa dell'epoca. L'impianto elettrico è a norma per la normativa dell'epoca. 5B) Il ricorrente si impegna ed obbliga a stipulare l'atto di assegnazione dei diritti Parte_2 sul fabbricato per civile abitazione sopra indicato con apposito rogito notarile di attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente ricorso entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che pronuncerà la separazione personale dei coniugi. Le spese per la stipula del pubblico contratto e consequenziali, nonché quelle tecniche ad esso relative verranno integralmente sostenute dalla ricorrente . Parte_1
5C) I ricorrenti e dichiarano fin d'ora che il trasferimento dei diritti Parte_1 Parte_2 immobiliari sopra descritto che verrà attuato in esecuzione del presente atto costituisce patto
3 essenziale della loro separazione ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e come precisato dalla Circolare in data 21/02/2014 n. 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e successive. 5D) Con la perfetta attuazione delle condizioni di cui sopra nei termini concordati i ricorrenti Pt_1
e dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di dare avere e
[...] Parte_2 conseguentemente di non avere più niente da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Modena (MO) il 27/5/1984, dal quale è nata la IA (nata il Per_1
22/11/1999), maggiorenne e parzialmente autonoma economicamente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della IA, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, per espresso accordo delle parti, le spese di lite sono integralmente a carico di Parte_1
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Modena (MO) in data 27/5/1984, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Prospero (MO) all'Atto Numero 4, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1984, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE le spese di lite interamente a carico di Parte_1
4 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Prospero (MO) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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