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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2273/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2273/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caulonia Marina (RC), via San Giuseppe Moscati n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonio Ruva che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti AS CC e RI CO OR giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 Notaio in Fiumicino, Persona_1 repertorio n. 37875 / raccolta n. 7313, con domicilio eletto presso l'Agenzia sita in CP_1
Locri alla Via Matteotti n. 48
Resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.08.2024, deduceva: - di aver Parte_1
chiesto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato di invalidità per il riconoscimento del beneficio di cui all'assegno ordinario di invalidità civile ex L.
222/1984,; - che il CTU, dott.ssa non riconosceva il beneficio Persona_2
richiesto; - che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto carenti ed illogiche, allegando altresì nuova documentazione medica.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « - Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i Parte_1
presupposti per il riconoscimento dell'indennità e benefici relativi alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità civile ai sensi dell'art. 1 L. n. 222/84 e successive integrazioni e modificazione, oltre interessi e rivalutazione, e per l'effetto, riconoscerne, mediante sentenza, i benefici per come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. - Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante il difetto di interesse ad agire per mancanza del requisito contributivo e vista la mancanza anche di quello sanitario, concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente venivano chiesti chiarimenti al CTU già nominato, dott.ssa anche alla luce della nuova documentazione Persona_2
prodotta.
In data 14.03.2025, il CTU provvedeva al deposito dei chiarimenti richiesti.
Con provvedimento del 13.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Sentito a chiarimenti il CTU nominato nel giudizio di A.T.P., dott.ssa Per_2
, l'aggravamento dedotto da parte ricorrente non ha trovato riscontro in atti,
[...]
venendo confermata l'insussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento della prestazione indicata.
Ed invero la dottoressa ha precisato che: « … I disturbi Persona_2
articolari denunciati nel referto di visita fisiatrica esibito non sono stati riscontrati dalla scrivente in sede di visita peritale e nello stesso referto non viene descritto il grado di limitazione che la patologia articolare determina. Quindi non hanno riscontro obbiettivo da parte della scrivente. Per quanto riguarda la relazione di CTU fornita dal legale, si specifica che la stessa è nel campo dell'Invalidità Civile e non nel campo dell'Invalidità
Pensionabile dove si valuta la patologia in riferimento all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, che nel caso specifico è quella di operatore sociale, lavoro non usurante e che non coinvolge particolarmente l'apparato osteo-articolare. Si rileva inoltre che il CTU, nella stessa relazione (in riferimento al contenzioso Invalidità Civile) non ha rilevato sia
a livello cardiaco che osteoarticolare particolari deficit funzionali (vedi esame obbiettivo). Alla luce di quanto espresso, e nel fermo convincimento di aver valutato il caso “secondo scienza e coscienza”, si conclude confermando il giudizio già espresso in relazione e che , ad ogni buon grado, si riporta ex novo: si può quindi concludere affermando che le capacità di lavoro della sig.ra non sono ridotte Parte_1
a meno di 1/3 in attività confacenti alle proprie attitudini».
Emerge, dunque, che il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza e ritenendo che la capacità di lavoro della stessa non sia ridotta ameno di un terzo per effetto delle stesse, avuto riguardo alle attività svolte.
Deve peraltro evidenziarsi che la dott.ssa ha puntualmente preso Per_2
posizione anche a fronte delle osservazioni mosse da parte ricorrente alla luce delle risultanze emerse in altro procedimento per invalidità civile che ha interessato la ricorrente, evidenziandone la non pertinenza rispetto al procedimento in esame
(consulenza dott. prodotta in atti). Per_3
D'altra parte, le critiche mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale, non hanno trovato riscontro nemmeno nella documentazione sanitaria di formazione successiva.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le censure della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
In particolare, quanto dedotto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In definitiva, non essendo emersa, né dai motivi di opposizione né dai successivi chiarimenti resi dal CTU alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate, non sussistendo i presupposti per il richiesto rinnovo dell'attività peritale svolta.
Difettando il requisito sanitario previsto in relazione alla prestazione richiesta (art. 1 l. 222/84) risulta assorbita ogni ulteriore questione e/o eccezione.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, quindi, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto (c.f. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
2273/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante CP_1
p.t., le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore della dott.ssa
Persona_2
Locri, 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2273/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2273/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caulonia Marina (RC), via San Giuseppe Moscati n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonio Ruva che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti AS CC e RI CO OR giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 Notaio in Fiumicino, Persona_1 repertorio n. 37875 / raccolta n. 7313, con domicilio eletto presso l'Agenzia sita in CP_1
Locri alla Via Matteotti n. 48
Resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.08.2024, deduceva: - di aver Parte_1
chiesto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato di invalidità per il riconoscimento del beneficio di cui all'assegno ordinario di invalidità civile ex L.
222/1984,; - che il CTU, dott.ssa non riconosceva il beneficio Persona_2
richiesto; - che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto carenti ed illogiche, allegando altresì nuova documentazione medica.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « - Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i Parte_1
presupposti per il riconoscimento dell'indennità e benefici relativi alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità civile ai sensi dell'art. 1 L. n. 222/84 e successive integrazioni e modificazione, oltre interessi e rivalutazione, e per l'effetto, riconoscerne, mediante sentenza, i benefici per come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. - Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante il difetto di interesse ad agire per mancanza del requisito contributivo e vista la mancanza anche di quello sanitario, concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente venivano chiesti chiarimenti al CTU già nominato, dott.ssa anche alla luce della nuova documentazione Persona_2
prodotta.
In data 14.03.2025, il CTU provvedeva al deposito dei chiarimenti richiesti.
Con provvedimento del 13.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Sentito a chiarimenti il CTU nominato nel giudizio di A.T.P., dott.ssa Per_2
, l'aggravamento dedotto da parte ricorrente non ha trovato riscontro in atti,
[...]
venendo confermata l'insussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento della prestazione indicata.
Ed invero la dottoressa ha precisato che: « … I disturbi Persona_2
articolari denunciati nel referto di visita fisiatrica esibito non sono stati riscontrati dalla scrivente in sede di visita peritale e nello stesso referto non viene descritto il grado di limitazione che la patologia articolare determina. Quindi non hanno riscontro obbiettivo da parte della scrivente. Per quanto riguarda la relazione di CTU fornita dal legale, si specifica che la stessa è nel campo dell'Invalidità Civile e non nel campo dell'Invalidità
Pensionabile dove si valuta la patologia in riferimento all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, che nel caso specifico è quella di operatore sociale, lavoro non usurante e che non coinvolge particolarmente l'apparato osteo-articolare. Si rileva inoltre che il CTU, nella stessa relazione (in riferimento al contenzioso Invalidità Civile) non ha rilevato sia
a livello cardiaco che osteoarticolare particolari deficit funzionali (vedi esame obbiettivo). Alla luce di quanto espresso, e nel fermo convincimento di aver valutato il caso “secondo scienza e coscienza”, si conclude confermando il giudizio già espresso in relazione e che , ad ogni buon grado, si riporta ex novo: si può quindi concludere affermando che le capacità di lavoro della sig.ra non sono ridotte Parte_1
a meno di 1/3 in attività confacenti alle proprie attitudini».
Emerge, dunque, che il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza e ritenendo che la capacità di lavoro della stessa non sia ridotta ameno di un terzo per effetto delle stesse, avuto riguardo alle attività svolte.
Deve peraltro evidenziarsi che la dott.ssa ha puntualmente preso Per_2
posizione anche a fronte delle osservazioni mosse da parte ricorrente alla luce delle risultanze emerse in altro procedimento per invalidità civile che ha interessato la ricorrente, evidenziandone la non pertinenza rispetto al procedimento in esame
(consulenza dott. prodotta in atti). Per_3
D'altra parte, le critiche mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale, non hanno trovato riscontro nemmeno nella documentazione sanitaria di formazione successiva.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le censure della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
In particolare, quanto dedotto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In definitiva, non essendo emersa, né dai motivi di opposizione né dai successivi chiarimenti resi dal CTU alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate, non sussistendo i presupposti per il richiesto rinnovo dell'attività peritale svolta.
Difettando il requisito sanitario previsto in relazione alla prestazione richiesta (art. 1 l. 222/84) risulta assorbita ogni ulteriore questione e/o eccezione.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, quindi, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto (c.f. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
2273/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante CP_1
p.t., le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore della dott.ssa
Persona_2
Locri, 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli