Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 579/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con gli Avv.ti ZINZI PAOLO e BONGARZONE Parte_1
ANTONIO ROSARIO;
contro
– con il Funzionario, Dott. Controparte_1
CASTELNUOVO ADAMO;
oggi 05/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. LAURA BRIVIO in sostituzione degli avv.ti ZINZI
PAOLO e BONGARZONE ANTONIO ROSARIO, come da delega, per la parte resistente la Funzionaria, Dott.ssa CATERINA MIGLIORINO.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
L'Avv. BRIVIO conclude come da ricorso, rilevando che è allegata la diffida interruttiva della prescrizione.
La Dott.ssa MIGLIORINO conclude come da memoria difensiva.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 579/2024, avente per oggetto “assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, promossa
DA
(C.F.: ) - con il patrocinio degli Avv.ti ZINZI Parte_1 C.F._1
PAOLO e BONGARZONE ANTONIO ROSARIO;
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. )- rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario, Dott. CASTELNUOVO ADAMO ,
parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 17/9/2024, , premesso di essere attualmente Parte_1
inserita nel sistema scolastico, ha proposto il presente giudizio, chiedendo l'attribuzione della cd. Carta docente o di analogo beneficio, a fronte del servizio prestato in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, non essendo stato a lei riconosciuto negli anni in cui ha svolto le supplenze.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e
[...]
in diritto, eccependo la prescrizione per l'annualità del 2019/2020 e rilevando che il diritto alla carta non può ritenersi ancora maturato per l'a.s. 2024/2025, in quanto tale annualità “è ancora
2 in corso e, pertanto, non è possibile stabilire con certezza la maturazione del diritto al beneficiario” (cfr. pag. 2, memoria difensiva).
La causa è stata istruita per via documentale, quindi, discussa e decisa all'odierna udienza, nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
2. La ricorrente rivendica -per gli anni scolastici passati e per quello in corso, in cui ha prestato servizio a tempo determinato- il diritto di ottenere l'importo della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, introdotta dall'art. 1, co. 121, della L. 107/2015.
2.1. Sotto il profilo della disciplina applicabile alla fattispecie, occorre considerare che l'art. 1, co. 121, della L. 107/2015, come modificato dalla L. 207/2024 (“Legge di bilancio 2025”), così dispone:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il RT
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del
Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_1
sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo
3 nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Il successivo comma 122 prevede, inoltre, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Stabilisce, poi, il comma 124 che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_3
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
In attuazione di quanto disposto dal comma 122, è stato adottato il D.P.C.M. del 23.09.2015, avente ad oggetto le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, all'art. 2, co. 1, così identifica la platea dei destinatari della Carta:
“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Si legge, poi, a seguire:
“
2. Il assegna la Carta a ciascuno dei RT
docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
4
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da quest'ultimo RT
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'istituzione medesima
[…]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il RT
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
In data 28.11.2016 è stato adottato un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sostitutivo del primo, il quale, all'art. 3, co. 1, ribadisce che tra i destinatari della Carta rientrano i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” e che, in ogni caso “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Il decreto ha previsto, inoltre, all'art. 6, co. 6, che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Successivamente, il D.L. 69/2023, all'art. 15, come modificato dalla legge di conversione n.
103/2023, ha previsto che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
5 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante”.
Da ultimo, la L. 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”), con l'art. 1, co. 572-574, che ha modificato il comma 121 dell'art. 1 L. 107/2015, ha esteso, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, la Carta del docente ai supplenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ha rideterminato l'ammontare, stabilendo che, in luogo dei precedenti € 500,00 in somma fissa, lo stesso sia determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di € 500,00.
3. Tanto premesso sul piano normativo, l'esame della questione di cui è causa non può prescindere dalla pronuncia emessa dalla Sesta sezione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, che così ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a RT
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_2
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
I Giudici europei sono intervenuti sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale ordinario di Vercelli, vertente sulla interpretazione della clausola 4, punto 1, e della clausola 6, punto 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo
1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea.
La domanda è stata presentata proprio nell'ambito di una controversia tra un docente precario e il , in merito al diritto del docente di beneficiare Controparte_4
dell'indennità di € 500,00 all'anno, sottoforma di carta elettronica.
6 La Corte ha preso le mosse dall'analisi delle principali fonti normative interne all'ordinamento italiano, rilevanti ai fini della risoluzione della questione sottoposta al suo vaglio, e, segnatamente:
- l'art. 282 del D.Lgs. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che configura l'aggiornamento culturale del personale “ispettivo, direttivo e docente” come un “diritto-dovere fondamentale”, definendolo come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”;
- l'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 4 agosto 1995, ai sensi del quale “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto”;
- l'art. 63 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007 il quale, al comma 1, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, che. “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando poi, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”;
- l'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prima ricordato;
- l'art. 1, co. 124 della L. 107/2015 sull'obbligatorietà della formazione;
7 - l'art. 2, del D.P.C.M. del 23.9.2015 che, al comma 4, limita l'assegnazione della carta “nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato”, mentre al comma 5, prevede che la carta sia “restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La Corte ha poi posto l'accento sulla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che sancendo il principio di non discriminazione, così dispone:
“
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. […] 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Il punto 2 della clausola 6 dell'Accordo, inoltre, recita:
“Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
3.1 La Corte di Giustizia U.E. ha argomentato, in primo luogo, che l'indennità prevista dall'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 può certamente rientrare tra le “condizioni di impiego” previste dal punto 1 della clausola 4 dell'Accordo quadro, “infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_2
competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_2
8 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” (punto 36 della sentenza). In secondo luogo, ha precisato che “la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”
(punto 38).
La Corte ha inoltre precisato che -per costante giurisprudenza dell'Unione- il principio di non discriminazione richiede “che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato”; pertanto -sia pure ritenendo che competa al Giudice del rinvio stabilire, da un lato, se il lavoratore a tempo determinato si sia trovato in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro e nel medesimo periodo, dall'altro, se esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento- ha rilevato che ove le situazioni dei docenti a tempo determinato e indeterminato siano comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, (…) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , CP_2 CP_2
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad
9 altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
3.2. L'indirizzo costante della giurisprudenza europea in tema di “ragioni oggettive” richiede che “la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (punto 45 dell'ordinanza della CGUE in commento).
La mera temporaneità dell'incarico di docenza non rientra fra queste “ragioni oggettive” e,
d'altra parte, ad opinare diversamente, si vanificherebbe la ratio della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, che mira a contrastare i fenomeni di impiego di lavoratori a tempo determinato in condizioni svantaggiose.
La differenza di trattamento in questione non potrebbe essere giustificata neppure dall'obiettivo, per l'Amministrazione, di garantirsi un “ritorno” generalizzato in termini di miglioramento della prestazione lavorativa, ciò essendo smentito dal fatto che l'indennità de qua viene erogata anche ai docenti in periodo di formazione e prova, i quali conseguono la stabilità solo dopo il superamento di tale periodo (fra i destinatari della carta rientrano, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015, e dell'art. 3, co. 1, del D.P.C.M. del 28.11.2016, anche i “docenti che sono in periodo di formazione e prova”).
Del resto, per la stessa CGUE, non è neppure di per sé sufficiente a legittimare il diverso trattamento dei docenti precari, il fine di garantire la stabilità del rapporto dei lavoratori a tempo indeterminato, come invece dedotto dalla difesa del , dato che, diversamente, si CP_2
finirebbe per “perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punti 46 e 47, ordinanza della CGUE in commento).
10 4. A tal proposito, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha opportunamente definito il sistema di formazione delineato dalla normativa censurata come un sistema “a doppia trazione”, ovvero “quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”; quindi rilevando che un tale sistema
“collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, dal momento che viene riconosciuta all'amministrazione la possibilità di servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di personale docente non di ruolo, deve ritenersi ingiustificata una normativa che non assicuri la medesima formazione a tutto il personale docente, anche se elargita attraverso l'assegnazione della carta elettronica.
Non a caso (come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato in commento), il legislatore ha previsto che la carta sia erogata anche ai docenti part time, il cui impegno didattico può essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e -come detto- ai docenti “in periodo di formazione e prova”, i quali ben potrebbero non conseguire la stabilità del rapporto alla fine del periodo.
I giudici amministrativi -ritenuto “dimostrato, dunque, il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”- hanno adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, L. cit., tale “da dimostrare […] che gli atti impugnati non hanno
11 dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria”, e ciò senza dover sottoporre la questione allo scrutinio di legittimità costituzionale, reputando di poter individuare i destinatari della carta del docente facendo riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del Comparto Scuola, per il quadriennio normativo 2006-2009, e biennio economico
2006-2007 del 29.11.2007 (a cui favore vige una riserva di competenza), le quali impongono all'Amministrazione l'obbligo di “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” a tutto il personale docente, senza distinzioni di sorta tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato (comma 1 dell'art. 63). Sul punto il Consiglio di
Stato ha così motivato: “non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla scorta di un simile ragionamento, la sentenza in commento ha, pertanto, annullato gli atti in quella sede impugnati (il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 CP_5
del 15 ottobre 2015), nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della
Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
5. Su questa linea interpretativa si pone anche la decisione della Corte di Cassazione, sez. lav.,
n. 32104 del 31.10.2022 (conf. Cass. civ., sez. lav., ord., 12 aprile 2024, n. 9984), la quale ha ritenuto di estendere il beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015 al personale educativo, incluso dal medesimo C.C.N.L., “nell'area professionale del personale docente”.
Secondo la Corte, infatti, “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni” della contrattazione collettiva di categoria, deve “essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”, la carta docente dell'importo nominale di € 500,00 annui, e ciò in considerazione del fatto che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza
12 riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura”.
6. Da ultimo, chiamata a pronunciarsi ex art. 363 bis c.p.c. (rinvio pregiudiziale promosso dal
Tribunale di Taranto) sull'odierna materia del contendere, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, prendendo anch'essa le mosse dalla normativa nazionale e dal principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine, ha dettato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_2
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
13 conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”;
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In particolare, con riferimento al primo di detti principi, la Corte, reputando di dover limitare la propria cognizione alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, ha rilevato come la L. 124/1999, all'art. 4, co. 1 (che fa riferimento ai “posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico”, c.d. vacanza su organico di diritto) e comma 2 (cha fa riferimento ai “posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”; c.d. vacanza su organico di fatto) contenga un esplicito richiamo all'annualità, tale da permettere il riconoscimento, anche ai docenti assunti in forza dei contratti regolati da tale norma, il beneficio della Carta elettronica.
Secondo la Corte, infatti, “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento” (punto 7.7), con la conclusione che “a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n.
124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale” (punto 10).
14 Ciò posto, la sentenza in commento, partendo dal presupposto che la norma istitutrice della
Carta docente ha previsto una “obbligazione sui generis”, certamente di natura non retributiva, ha qualificato la “domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente” come azione di adempimento, esperibile “anche rispetto a periodi pregressi” (punto 15), in presenza del persistere “degli interessi a fondamento dell'obbligazione «di scopo»”.
La Corte, richiamando le argomentazioni già spese sul carattere continuativo del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento del corpo docente, ha pertanto ritenuto sussistente il presupposto per l'esercizio del diritto/dovere di formazione mediante attribuzione della Carta docente in tutti i casi in cui il richiedente non sia ancora fuoriuscito dal sistema scolastico, il che si traduce, per il personale precario, nella permanenza in servizio o nelle graduatorie.
In assenza di tali condizioni, a detta dei giudici di legittimità, residua lo strumento risarcitorio, con il quale il docente può ottenere un ristoro, anche in via equitativa e nei limiti dell'importo della Carta (salvo prova del maggior danno), dei “possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chance formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità”
(punto 18.1).
Le due azioni -come si legge in sentenza- oltre che per i presupposti, differiscono anche per la disciplina della prescrizione, che è quinquennale e decorrente dall'inizio del rapporto contrattuale (ovvero dal momento in cui il diritto può essere fatto valere) per l'azione di adempimento, mentre è decennale e decorrente “dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità” per l'azione risarcitoria (punto 20.1).
6.1. Partendo dalla premessa che, nel procedimento speciale ex art. 363 bis c.p.c., non possano essere risolte questioni che non siano rilevanti ai fini della definizione del giudizio di merito, la
Corte ha escluso di dover esaminare ulteriori questioni ed in particolare le seguenti: se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione;
se sia possibile assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di
15 cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
se sia rilevante il numero di “ore” svolte.
7. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto , occorre CP_2
innanzitutto osservare che l'art. 2943, commi 1 e 2, c.c. dispone che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio”.
In giurisprudenza si sono attestati due distinti orientamenti. Il primo, secondo cui l'effetto interruttivo coincide con il deposito del ricorso in cancelleria (da ultimo Cass., Sez. 3., sent.
24891 del 15/9/2021); il secondo, che individua nella notifica del ricorso il momento di interruzione della prescrizione (da ultimo Cass., sez. L., ord. n. 27944 del 17/8/2022).
Il primo orientamento valorizza l'espressione della volontà attorea di interrompere la condizione di inerzia, che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione. Pertanto, il dato letterale dell'art. 2943 c.c., che ricollega l'interruzione della prescrizione alla “notificazione dell'atto”, dovrebbe essere inteso come corrispondente al binomio “proposizione della domanda - pendenza del giudizio”, atteso che nell'impianto originario del codice civile il modello di processo predominante era quello ordinario, che si instaurava con atto di citazione.
Il secondo orientamento, invece, esclude che il semplice deposito del ricorso possa spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, essendo piuttosto necessaria la notifica, quale espressione della volontà del ricorrente di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto. Infatti, l'art. 2943 c.c., nel sancire espressamente che la prescrizione viene interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata immissione nella sfera giuridica del destinatario non consente all'atto di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato.
Tra le due impostazioni, si ritiene di dare seguito alla seconda – che peraltro risulta essere maggioritaria – in quanto più aderente sia al dato letterale dell'art. 2943 c.c. sia alla ratio sottesa a tale disposizione, che ricollega gli effetti interruttivi della prescrizione all'introduzione dell'atto nella sfera giuridica del destinatario.
16 Calando tali principi nel caso concreto, occorre considerare che la prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento nei confronti del , come statuito dalla sentenza della CP_2
Corte di Cassazione n. 29961/2023, decorre “rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2,
L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
L'art. 5 DPCM del 28.11.2026 (rubricato “Attivazione della Carta”) stabilisce che “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Per quanto riguarda l'odierna ricorrente, in riferimento all'annualità 2019/2020, il cui contratto decorre dal 17/9/2019, deve rilevarsi che la diffida in atti non contiene l'indicazione delle annualità cui essa si riferisce, di modo che la genericità della stessa non consente di reputarla idonea ad interrompere il decorso della prescrizione. Conseguentemente, il primo atto interruttivo è da identificarsi nella notifica del ricorso, avvenuta in epoca successiva al decorso del termine prescrizionale, ovvero in data 27/1/2025.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione del deve essere accolta. CP_2
7.1. Ciò premesso, con riferimento alle altre annualità, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, non vi sono ragioni per negare il diritto previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 alla ricorrente che ha documentato i contratti in relazione ai quali chiede il riconoscimento della carta docente, nonché l'attualità del servizio.
7.2. Sotto il profilo temporale della durata delle supplenze, infatti, non emergono criticità sul piano della comparabilità tra la posizione della ricorrente e quella dei docenti di ruolo, in quanto dai contratti prodotti in atti risulta chiaramente che gli stessi rientrano tra quelli disciplinati dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999 (ovvero, tutti decorrenti da una data non successiva al 31 dicembre fino al 30 giugno o al 31 agosto).
17 Come premesso, il D.L. 69/2023, all'art. 15, ha disposto per l'anno 2023 (questo essendo, peraltro, un dato temporale ambiguo, non chiaramente riferibile all'anno scolastico, ma piuttosto all'anno civile) il riconoscimento della carta elettronica anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante; riconoscimento che è stato esteso in via struttura a tale categoria di supplenti dall'attuale legge di bilancio (in vigore dal 1.1.2025).
Non appare ravvisabile una plausibile ragione per un diverso trattamento delle analoghe supplenze svolte negli anni precedenti (o successivi) e, in ogni caso, delle supplenze fino al termine delle lezioni.
7.3. Irrilevante è, inoltre, la circostanza eccepita dal per cui il diritto vantato dalla CP_5
ricorrente con riferimento all'anno scolastico in corso, non potrebbe ritenersi maturato non essendo ancora concluso.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia sopra citata, ha infatti collocato l'insorgenza del diritto nel momento in cui viene conferito l'incarico di supplenza.
Tale principio, da estendere in via analogica anche alle supplenze che hanno superato il vaglio di comparabilità pur non rientrando nella previsione di cui all'art. 4, L. 124/1999, non viene scalfito neppure dalla considerazione del ER, secondo cui il docente potrebbe cessare l'attività prima della scadenza del contratto. In tali casi infatti è lo stesso art. 3, co. 2 del
D.P.C.M. del 28.11.2016 a prevedere che, “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
8. Occorre considerare altresì che la domanda principale formulata dalla ricorrente è volta al riconoscimento del suo diritto di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui di cui alla
Carta elettronica, con conseguente condanna del ER convenuto a riconoscere in favore dello stesso il riferito bonus per gli anni scolastici azionati, sicché trattasi di domanda di adempimento nei confronti del datore di lavoro. Adempimento a cui il ER può essere condannato, solo in presenza di tutti i presupposti, previsti e disciplinati dalla L. 107/2015 e dal
D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui non deve essere disapplicato), tra cui la vigenza del rapporto (come desumibile dal secondo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. citato, ove si legge che
“la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”), in mancanza della quale,
18 come statuito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza, non si potrebbe che prospettare una domanda risarcitoria per gli anni pregressi.
Del resto, affinché vi possa essere un'effettiva equiparazione tra le due tipologie di docenti (al fine di evitare una discriminazione “al contrario” in danno dei lavoratori a tempo indeterminato), la fruizione del beneficio deve avvenire nel rispetto dei medesimi vincoli di legge e ciò è realizzabile solamente tramite l'assegnazione materiale della carta docenti (o di altro strumento equivalente), il cui impiego sia soggetto al vincolo di destinazione imposto dal legislatore (v. art. 1, co. 121, L. 107/2015).
8.1. Concludendo, la domanda di adempimento svolta dalla ricorrente merita di essere accolta nei limiti di cui sopra, avendo essa dato prova di avere prestato servizio, in qualità di docente presso l'Amministrazione convenuta e di avere svolto supplenze relative agli anni scolastici indicati in ricorso in una situazione di piena comparabilità con i docenti di ruolo. Il
ER, inoltre, non ha contestato la circostanza dedotta e documentata dalla docente di essere attualmente inserita nel sistema scolastico e, anzi, ha prodotto documentazione dalla quale si evince che la stessa ha in essere una supplenza per l'a.s. 2024/2025.
Per tale ragione, tenuto conto del nuovo disposto dell'art. 1, co. 121, L. 107/2015 e previa parziale disapplicazione del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del successivo D.P.C.M. del
28.11.2016 (laddove limitano l'erogazione del bonus ai soli docenti di ruolo), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo
1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), il ER va condannato -come premesso- non al pagamento della somma corrispondente al bonus annuo previsto dalla normativa de qua, ma - considerata la particolare natura di tale elargizione che, per legge, “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (v. art. 1, co. 121, L. 107/2015)- all'assegnazione alla ricorrente della Carta elettronica del docente, con accredito dell'importo corrispondente alla domanda accolta.
Infatti, considerato che ad oggi non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'ultimo periodo del comma 121, art. 1, L. 107/2015, che dovrebbe definire i criteri, le modalità di assegnazione e l'importo della Carta del docente (“fino a euro 500”), e considerato altresì che per l'anno
19 scolastico 2024/2025 i docenti di ruolo hanno ricevuto il bonus in misura pari ad € 500,00 (la novella è infatti successiva all'erogazione), l'importo non potrà che essere determinato nella medesima misura riconosciuto ai colleghi a tempo indeterminato, non sussistendo ragioni per un trattamento differenziato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e il convenuto va condannato alla CP_2
rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente, da liquidarsi in base al valore della domanda accolta, tenendo conto della serialità dell'azione e del fatto che la difesa attorea, in sede di discussione, si è limitata a ribadire le argomentazioni già espresse in ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti del , ogni
[...] Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna il ad assegnare alla ricorrente la Carta Controparte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015, o altro strumento equivalente, accreditandovi per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2024/2025 l'importo di € 1.500,00; rigetta per il resto;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.030,00 per compensi professionali, € 49,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 5 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò
20