Articolo 3 della Legge 10 maggio 1976, n. 376
Articolo 2
Versione
22 giugno 1976
Art. 3.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 giugno 1976
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