Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- Dr.ssa Rosaria Papa - Presidente-
- Dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere-
- Dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3239/2022 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 19.06.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
C.F. Parte_1 P.IVA_1
sito in MI TE (NA) alla Via S.re Girardi n. 91, in persona dell'Amministratore pro tempore, Avv. nato a [...] Parte_2
(NA) il 10/07/1958, domiciliato per la carica presso il proprio studio in MI
TE (NA) alla Piazza Marina n. 38, elettivamente domiciliato in CO AM (NA) alla Via Roma n. 18, presso lo studio dell'Avv. Antonio Iacono, C.F.
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa C.F._1
di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
R.G. n° 3239/2022
- 1 -
C.F., P.IVA e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli: Parte_3
, con sede in Napoli alla Via Partenope n. 2, in persona del Legale P.IVA_2
Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_4
Via Monte di Dio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Mario Ivan Esposito, C.F.
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria C.F._2
di nomina di nuovo difensore ex art. 83 c.p.c.;
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 20/2022, pubblicata il 05.04.2022 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 524/2015, alla quale era stato riunito il giudizio R.G. n. 226/2021, il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia - provvedendo sull'impugnazione, proposta dalla
[...
ex art. 1137 c.c., della deliberazione assembleare adottata dal condominio “ Parte_3
” in data 12.08.2015, con cui era stato approvato il bilancio Parte_1
consuntivo al 30 giugno 2015 e il preventivo al 30 giugno 2016- la accoglieva, annullando la deliberazione impugnata e compensando le spese di lite.
La condomina odierna appellata aveva convenuto in giudizio il predetto , Parte_1
chiedendo la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera assembleare del
12.08.2015, in quanto le erano stati addebitati oneri condominiali in misura superiore a quella concordata tra le parti con l'atto di transazione del 29.01.1993, nonché spese delle quali si ignorava la natura.
Peraltro, la medesima società, nell'opporsi al decreto ingiuntivo n. 140/16, emesso nei suoi confronti, in favore dello stesso , per il pagamento della somma di euro Parte_1
33.245,97, a titolo di oneri condominiali maturati tra il 01.07.2012 ed il 30.06.2016, aveva anche in tale diverso giudizio domandato di dichiarare la nullità della predetta delibera.
Tale ultima domanda era stata separata dalla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con ordinanza del 16.06.2021, previa formazione di un nuovo fascicolo, rubricato al n. 266/21 di
Ruolo Generale, che era stato, infine, riunito al procedimento avente R.G. n. 524/2015, con ordinanza del 29.09.2021.
Secondo quanto osservato dal Giudice di prime cure, con la pronuncia in questa sede impugnata, la società ingiunta aveva instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo la nullità delle delibere assembleari sulle quali si fondava la domanda
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monitoria, che sarebbero state adottate in assenza di una tabella millesimale e secondo un criterio di riparto unilateralmente ed illegittimamente adottato dal , in violazione Parte_1
degli accordi intercorsi tra le parti.
Il Tribunale, pertanto, procedendo alla qualificazione dell'impugnativa, premetteva che il vizio prospettato dalla riguardava la corretta applicazione dei criteri di riparto Parte_3
degli oneri condominiali, e in particolare di una prescrizione convenzionale, e non appariva dunque integrare una causa di nullità, ma di mera annullabilità della delibera.
Osservava, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, mentre la delibera con la quale vengono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese condominiali in difformità dall'art. 1123 c.c., richiedendo l'unanimità dei condividenti, è affetta da nullità, quella con la quale l'assemblea, nell'esercizio delle prerogative ex art. 1135, nn. 2) e 3) c.c., faccia invece applicazione, nella concreta ripartizione delle spese, di criteri difformi da quelli legali o pattizi, va considerata annullabile.
Nel caso di specie, avendo l'assemblea applicato, nella suddivisione degli oneri condominiali, proporzioni contrarie alla legge e alle convenzioni, senza però modificare i criteri di riparto, le doglianze dell'opponente non potevano ricondursi ad una causa di nullità; pertanto, l'impugnazione della delibera, in quanto annullabile e non nulla, sarebbe dovuta avvenire, ex art. 1137, 2° co, c.c., entro il termine di trenta giorni, nel caso in esame non osservato, essendo stata la citazione notificata il 27.10.2015, mentre la deliberazione ra stata adottata in data 12.08.2015.
Nondimeno, il Tribunale aggiungeva che tale eccezione di tardività non è rilevabile d'ufficio, ma riservata all'impulso di parte e, pertanto, doveva essere tempestivamente sollevata dal convenuto entro il termine ex art. 167 c.p.c.; pertanto, non essendovene menzione nella comparsa di costituzione e risposta, doveva escludersi la possibilità di definire il giudizio dichiarando inammissibile l'impugnazione, perché proposta oltre il predetto termine di cui all'art. 1137 c.c.
Nel merito, il Tribunale rilevava che era pacifico tra le parti, nonché documentato per tabulas, che le stesse si erano accordate dinanzi al Pretore di Ischia il 29.01.1993, per definire il contenzioso pendente, stabilendo l'inclusione del fabbricato di proprietà attorea nel convenuto e sancendo a carico di parte attrice l'obbligo di versare contributi Parte_1
condominiali nella misura di £ 5.000.000 annue, pari ad euro 2.582,28; nell'ambito di tale
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transazione si era altresì previsto che la avrebbe affidato ad un tecnico Parte_3
l'incarico di elaborare le tabelle millesimali definitive dell'intero complesso edilizio.
La condomina, dedotto che tale attività era risultata impossibile per l'inerzia del condominio, aveva impugnato le delibere poste a fondamento della pretesa dell'ente di gestione, in quanto adottate sulla base di un criterio di riparto che le attribuiva, in contrasto con gli accordi già presi, 251 millesimi del totale.
Per converso, il , nell'imputare alla controparte la responsabilità del mancato Parte_1
aggiornamento delle tabelle millesimali, pattiziamente attribuito alla sua iniziativa, asseriva di avere compensato tale omissione, provvedendo direttamente, al posto del soggetto obbligato, all'elaborazione delle nuove tabelle, sottoponendole all'approvazione dell'assemblea del 26/27.07.1993 e applicandole, da allora, costantemente.
Secondo quanto evidenziato dal Giudice di prime cure, il non aveva, però, Parte_1
documentato l'approvazione della nuova tabella millesimale, da esso predisposta, che avrebbe determinato in 251/1000 la quota di contribuzione gravante sulla società opponente, non essendo stato depositato in atti il relativo verbale assembleare, ma solo l'atto di convocazione inviato ai condomini, contenente, tra i punti all'ordine del giorno, anche l'approvazione della suddetta tabella;
pertanto non era provato che essa fosse stata, poi, approvata.
Quanto poi alla deduzione del convenuto, contraddittoria rispetto alla tesi dell'avvenuta espressa approvazione della tabella, che la nuova tabella sarebbe stata in ogni caso approvata per facta concludentia, in quanto ininterrottamente utilizzata, fin da allora, per la ripartizione degli oneri condominiali, il Tribunale richiamava il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, teso ad escludere che l'approvazione delle tabelle millesimali o la loro revisione possa avvenire tacitamente, essendo a tal fine richiesta la forma scritta ad substantiam, indispensabile per verificare il rispetto delle maggioranze prescritte dalla legge.
Evidenziava che il contegno del negli ultimi anni, per quanto osservante del Parte_1
criterio di ripartizione degli oneri applicato, non valeva a sancire l'approvazione del diverso criterio di riparto, che non poteva avvenire in forma tacita, per cui il criterio pattizio adottato il 29.01.1993 non risultava essere stato validamente modificato. Per l'effetto, la delibera impugnata, essendosene discostata, era stata invalidamente adottata e doveva essere annullata.
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Infondato, invece, era, nell'assunto del primo Giudice, il secondo motivo di impugnazione, con cui la aveva contestato l'inclusione, nel riparto delle spese tra i condomini, Parte_3
di un debito di euro 1.872,78, del quale non si sarebbe conosciuta la causa. Sebbene tale argomento non fosse stato ulteriormente sviluppato dall'istante, sembrava che l'attrice avesse dedotto che tale somma non era dovuta dai condomini: così facendo, tuttavia, aveva introdotto una censura di merito alla decisione assembleare con la quale era stato approvato il bilancio, esprimendo una critica non consentita dall'ordinamento a questo genere di delibera, come da giurisprudenza di legittimità, richiamata sul punto.
Infine, compensava le spese per il parziale accoglimento dei motivi di opposizione e per le oscillazioni della giurisprudenza di legittimità sulla possibile approvazione tacita delle tabelle millesimali.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello il Parte_1
, deducendo a sostegno due motivi.
[...]
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, per l'effetto, così provvedere: preliminarmente, dichiarare l'ammissibilità, la proponibilità e la procedibilità dell'appello proposto dal;
nel merito, rigettare la domanda- Parte_1
opposizione avverso la delibera condominiale assunta in data 12/08/2015, in ogni sua articolazione, di entrambi i giudizi come riuniti (R.G. n. 524/2015 ed R.G. n. 266/2021); condannare l'opponente (qui appellata) alla rivalsa delle spese e compensi del Parte_3
doppio grado di giudizio con rimborso forfettario, IVA e C.P.A., come per legge”.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 11.07.2022 alla società appellata, che era convenuta per il giorno 29.11.2022 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 19.07.2022.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.10.2022, si costituiva in giudizio la società appellata, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Scala e Simona
Salvatori, che resisteva al gravame, concludendo per il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria ex art. 83 c.p.c., depositata il 23.11.2022, si costituiva quale nuovo difensore della società appellata, in sostituzione di quelli originariamente designati, l'Avv. Mario Ivan
Esposito che faceva proprie tutte le difese, eccezioni e la documentazione prodotta dai procuratori sostituiti.
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5. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 11.07.2022 alla società appellata, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 05.04.2022, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal
04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2015.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Con il primo motivo di gravame, il appellante ha censurato la sentenza di Parte_1
primo grado assumendo che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l'ente di gestione non avesse tempestivamente eccepito, nel termine di cui all'art. 167 c.p.c., la tardività dell'azione di annullamento della delibera impugnata.
A sostegno di tale motivo, l'impugnante ha dedotto che il Giudice di prime cure - nel rigettare, con sentenza n.41/2021, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 140/2016, oggetto del giudizio recante R.G. n. 720/2016, con cui era stata anche denunciata la nullità delle delibere condominiali poste alla base dello stesso, tra cui quella del 12.08.2015 – aveva qualificato l'impugnativa del deliberato assembleare in termini di azione di annullabilità e non di nullità; a seguito di tale qualificazione, il si era nuovamente costituito, Parte_1 eccependo la tardività dell'impugnativa, nel giudizio R.G. n. 266/2021, scaturito dalla disposta separazione e poi riunito a quello più antico n. 524/2015, avente ad oggetto la medesima delibera del 12.08.2015.
Tale costituzione, avvenuta con comparsa depositata in data 01-03.09.2021, e cioè venti giorni prima dell'udienza del 29.9.2021 – che era la prima udienza relativa al giudizio R.G.
n. 266/2021, che in tale data veniva riunito a quello più antico- era da considerarsi avvenuta nel rispetto dei termini di cui all'art. 167 c.p.c; con tale comparsa il Parte_1
aveva dunque tempestivamente eccepito la violazione del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, 2° co., c.c., ossia la tardività dell'azione di annullamento.
A suffragio di tale assunto, l'impugnante ha dedotto che il giudizio R.G. n. 720/2016 era stato incardinato con atto di citazione notificato il 15.12.2016 e che la parte attrice, consapevole che l'azione di annullamento della delibera del 12.08.2015 sarebbe stata tardiva, l'aveva qualificata in termini di domanda di nullità; a fronte di tale qualificazione, il convenuto non avrebbe potuto eccepire la tardività della domanda, potendo la nullità della delibera essere fatta valere in qualunque momento.
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Pertanto, dopo la qualificazione giudiziale dell'azione come domanda di annullamento, con la creazione - previa separazione delle cause di impugnativa della delibera e di opposizione a decreto ingiuntivo- di un autonomo procedimento avente R.G. n. 266/2021, ( poi riunito a quello più antico n. 524/2015) si era costituito in tale nuovo giudizio, eccependo tempestivamente la tardività della domanda, che era stata proposta dopo la scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, 2° co., c.c., e chiedendone, altresì, il rigetto per la sua infondatezza.
Da ciò l'errore commesso dal primo Giudice, nell'affermare che non aveva tempestivamente eccepito la tardività della domanda, per aver considerato solo la comparsa di costituzione relativa al giudizio R.G. n. 720/2016 che, a dire dell'impugnante, non poteva contenere alcuna eccezione di tardività dell'azione, non essendovi alcuna domanda di annullamento.
I rilievi che precedono non appaiono in alcun modo condivisibili, né idonei a sovvertire il segno della statuizione impugnata, sebbene la motivazione adottata al riguardo dal primo
Giudice meriti di essere corretta nei termini che seguono.
In primo luogo, infatti, la parte impugnante, nel tentativo di accreditare la propria tesi difensiva - tesa a far dipendere la propria condotta processuale dalla qualificazione dell'azione operata prima dalla controparte e poi dal Giudice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – trascura di considerare che nel giudizio più antico, recante RG n.
524/2015, avente proprio ed esclusivamente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 12 agosto 2015, era stata proprio la parte attrice, odierna appellata, a domandare sia la declaratoria di nullità che l'annullamento della deliberazione impugnata, senza che a tale prospettazione la controparte facesse seguire, in comparsa di costituzione, alcuna eccezione di tardività dell'impugnativa, ai sensi dell'art. 1137 c.c..
Appare allora irrilevante valutare se la tempestività dell'eccezione possa farsi dipendere, come preteso dalla parte impugnante, dalla qualificazione dell'azione operata dalla condomina, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in termini di nullità
o, come sembra preferibile, dalle oggettive caratteristiche del vizio denunciato, a prescindere dalla locuzione impiegata dalla parte per definirle.
Inoltre, corre mente osservare, con rilievo munito di portata senz'altro dirimente, che – difformemente da quanto in premessa affermato dal primo Giudice, che ha erroneamente fondato il proprio giudizio di ammissibilità dell'azione sulla tardività della proposizione dell' eccezione di mancato rispetto del termine di trenta giorni- l'impugnazione
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originariamente introdotta, come pure segnalato dalla società appellata, era da ritenersi senz'altro tempestiva, in quanto proposta con atto di citazione notificato in data 27 ottobre
2015, e cioè nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del verbale assembleare avvenuta, come documentato dalla parte appellata, in data 1 ottobre 2015.
Essendo stata infatti la assente all'assemblea, il relativo termine non poteva Parte_3
decorrere, come erroneamente opinato dal Tribunale, dalla data di adozione della delibera
(12.8.2015), ma appunto dalla sua comunicazione: in tale senso, la testuale previsione dell'art. 1137 c.c., laddove appunto statuisce che il termine perentorio di trenta giorni
“decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
In tali termini merita pertanto di essere corretta la motivazione della sentenza impugnata.
7. Senz'altro infondato è, poi, il secondo motivo di gravame, con cui il Parte_1
appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la delibera del 12.08.2015 fosse annullabile, travisando la domanda ed i fatti e valutando erroneamente le prove documentali, aderendo al principio secondo cui le tabelle millesimali e/o la loro revisione non possono essere approvate tacitamente, per facta concludentia, necessitando della forma e dell'approvazione scritta ad substantiam.
Ha dedotto che la delibera del 12.08.2015 sarebbe legittima, in quanto assunta in virtù di valide e vigenti tabelle millesimali, redatte in ossequio alla transazione del 29.01.1993 ed applicate fin dal 1993, e che il Tribunale avrebbe erroneamente aderito ad un orientamento molto recente della giurisprudenza di legittimità, che sarebbe in contrasto con quello opposto e consolidato, secondo il quale le tabelle millesimali possono essere approvate per facta concludentia, integrati dalla concreta ed incontestata applicazione delle stesse per una pluralità di anni, non richiedendo la relativa approvazione la forma scritta ad substantiam.
Ha protestato che sarebbe incontestato e documentato che, dal gennaio 1993 al 24.08.2012, il riparto delle spese era avvenuto sulla base delle tabelle millesimali, predisposte dall'amministrazione condominiale, con cui erano stati attribuiti alla - che non Parte_3
aveva mai eccepito nulla fino all'anno 2012 - 251 millesimi.
Ha inoltre prospettato l'inapplicabilità del più recente orientamento giurisprudenziale, in tema di forma delle tabelle millesimali, in quanto formatosi in epoca successiva all'adozione delle vigenti tabelle millesimali, risalenti al 1993 – a seguito dell'ingresso della condomina nella compagine condominiale - e da quella data Parte_3
ininterrottamente applicate, per oltre un ventennio, mai contestate dai condomini e, quindi,
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approvate anche per facta concludentia e cristallizzatesi in epoca antecedente al mutamento giurisprudenziale.
Peraltro, le tabelle millesimali erano state adottate proprio in ragione degli accordi del
29.01.1993 che, in tal senso, venivano validamente modificati.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
La sentenza gravata, infatti, nell'escludere che l'approvazione delle tabelle millesimali possa avvenire per facta concludentia, integra piana e coerente applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n.
26042 del 15/10/2019), con orientamento già recepito da questa Corte con la pronuncia n.
2164/2024, emessa tra le stesse parti e versata in atti dalla parte appellata.
Invero, per lungo tempo (cfr., tra le altre, Cass. n. 3245 del 10/02/2009) la Corte di
Cassazione aveva affermato che le tabelle millesimali "possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti, poiché i condomini, anche in mancanza di tale regolamento, sono liberi di accordarsi tra loro ai fini della ripartizione di tutte o alcune delle spese comuni, purché sia rispettata, a norma dell'art. 1123 cod. civ., la quota posta a carico di ciascuno in proporzione al valore della rispettiva proprietà esclusiva".. Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono poi tornate a occuparsi dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali con la sentenza n. 18477 del 09/08/2010, affermando che tale atto, al pari di quello di revisione delle tabelle, non ha natura negoziale;
ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente l'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini – competente a tal fine - con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.
L'arresto nomofilattico ha negato, al fine di parimenti escludere la necessità dell'unanime approvazione, che l'atto in questione sia un negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni;
le Sezioni Unite in particolare, pur condividendo l'avviso che la tabella millesimale serva solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti, hanno qualificato l'atto di approvazione come atto di mera natura valutativa del patrimonio, caratterizzato da un margine di discrezionalità, ai limitati effetti della distribuzione del carico delle spese condominiali, nonché della misura
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del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del , Parte_1
inidoneo a incidere sulla consistenza dei diritti reali a ciascuno spettanti.
In tal senso la deliberazione assembleare che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del che è nella legge prevista, ma Parte_1
solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica.
Se caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti - secondo le Sezioni Unite - tale caratteristica non ricorre nel caso di specie.
La sentenza nomofilattica, come osservato da Cass. n. 26042 /2019, contiene importanti affermazioni ai fini che qui rilevano:
a) anzitutto le Sezioni Unite ritengono che "l'atto di approvazione della tabella fa capo a una documentazione ricognitiva" del rapporto tra valori delle proprietà esclusive;
b) le "tabelle, in base all'art. 68 disp. att. cod. civ., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 cod. civ., viene approvato dall'assemblea a maggioranza", per cui è "logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio"; "in senso contrario non sembra si possa sostenere che la allegazione delle tabelle al regolamento è puramente formale, ma non significa anche identità di disciplina in ordine alla approvazione"; "in linea di principio, infatti, un atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente".
Sulla scorta di tale ultima affermazione delle Sezioni Unite, la precitata pronuncia n.
26042/2019 è giunta alla conclusione che la "stessa disciplina" in tema di forma scritta ad substantiam, sia imposta al regolamento e alle tabelle.
In tal senso - oltre ad affermare, in conformità alle Sezioni Unite del 2010, che per la formazione o la modificazione delle tabelle è necessaria una "documentazione ricognitiva", che deve essere allegata al regolamento di condominio, il quale deve avere forma scritta ad substantiam, per cui anche ai fini della forma un "atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente" – la pronuncia del 2019 ha evidenziato che altro è la tabella, quale "documentazione ricognitiva" dei valori proporzionali, altro è l'atto approvativo.
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Pertanto, se in base all'argomento fondato sull'art. 68 disp. att. c.c., può già affermarsi che le tabelle in quanto tali - siccome allegate al regolamento di condominio - debbano avere, come quest'ultimo, forma scritta ad substantiam, la Suprema Corte ha pure evidenziato che, qualora l'atto di approvazione (o di revisione) sia di scaturigine condominiale, lo stesso debba avere veste di deliberazione assembleare, avente forma scritta ad substantiam, escluse approvazioni per facta concludentia. Delle riunioni dell'assemblea, del resto, si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall' amministratore (art. 1136, settimo comma, cod.civ.); ammettere la diversa forma libera per l'atto approvativo, così limitandosi indebitamente il requisito formale della scrittura alle mere tabelle di natura computistica, normalmente non recanti elementi testuali circa il procedimento di approvazione né i dati relativi a presenti, votanti e sottoscrittori, equivarrebbe a vanificare l'impianto normativo, per cui, in base all'art. 68 disp. att. cod. civ., le tabelle sono allegate al regolamento di condominio, il quale (in base all'art. 1138 cod. civ.) viene approvato dall'assemblea a maggioranza: deve quindi constare dal documento allegato anche l'approvazione con la prescritta maggioranza delle tabelle, con la conseguenza che la delibera approvativa va adottata in forma necessariamente scritta ad substantiam.
In tal senso è stato dunque rimeditato il precedente indirizzo, in particolare affermandosi che, se è vero che le tabelle possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti, non è vero che, anche in caso di approvazione delle sole tabelle, non vadano rispettate le norme in tema di forma del regolamento sia in ordine alle tabelle in senso stretto sia in ordine al loro atto approvatívo costituito da delibera dell'assemblea, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.
Venendo, dunque, al caso di specie, poiché, come emerge dalla sentenza impugnata, in parte qua non specificamente censurata, il ha operato l'addebito alla Parte_1 Parte_3
secondo criteri di prassi in base a tacita adesione, non risultando provata l'adozione in sede assembleare, si rivela pienamente condivisibile, e conforme ai principi di diritto finora enunciati, l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure, nel pervenire all'annullamento della deliberazione assembleare.
Né può condividersi la pretesa dell'impugnante di veder disattendere il più recente orientamento giurisprudenziale, finora esposto, in ragione dell'epoca di adozione della prassi di riparto contestata dall'appellata, risalente a dire del condominio all'anno 1993, assumendo un'ipotesi di prospective overruling, istituto di cui la più recente giurisprudenza
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della Suprema Corte ha disegnato i confini (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 15144 del
11/07/2011; Cass. Sez. U, sentenza n. 4135 del 12/02/2019).
Infatti , come rimarcato dal Giudice di legittimità nei sopra citati precedenti, è noto che l'interpretazione delle norme giuridiche da parte della Corte di cassazione e, in particolare, delle Sezioni Unite mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva, sicché un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo ius superveniens ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito
(Cass. 9 gennaio 2015, n. 174). Nella sentenza 11 luglio 2011, n. 15144, le Sezioni Unite hanno in particolare affermato che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (cd. overruling) che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che la norma esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale «ora per allora», nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge
(art. 101, comma 2, Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. E tuttavia, ove l'overruling si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che – in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111, comma 1,
Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tende, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.
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La giurisprudenza successiva ha precisato che un orientamento del giudice della nomofilachia cessa di essere retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, e può quindi parlarsi di prospective overruling, a condizione che ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti:
a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non anche su disposizioni di natura sostanziale (Cass. 13 settembre
2018, n. 22345; 18 luglio 2016, n. 14634; 24 marzo 2014, n. 6862; 3 settembre 2013, n.
20172; 11 marzo 2013, n. 5962);
b) che tale mutamento sia stato imprevedibile o quantomeno inatteso e privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso
(Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17402; n. 23836 del 2012 cit.), ipotesi non ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi (Cass. 15 dicembre 2011, n. 27086) o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione, in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3782)
o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso (Cass. 5 giugno2013, n. 14214);
c) che l'overruling sia causa diretta ed esclusiva di un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, ponendosi esso quale causa di sopravvenuta inammissibilità, improcedibilità, decadenze o preclusioni, in ragione della diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa azionata in giudizio (Cass., sez. un., n. 17402 del 2012 cit.; 27 dicembre 2011, n. 28967; 26 luglio 2011, n. 16365).
Sulla scorta di tali univoci principi, appare evidente il difetto di pertinenza dell'istituto dell'overruling, invocato dalla parte appellante, non venendo in alcun modo in rilievo un mutamento interpretativo di una norma processuale, che abbia determinato a carico della parte una decadenza o un effetto preclusivo del diritto di azione o difesa, ma una diversa interpretazione di norme sostanziali.
Per il complesso delle considerazioni che precedono, l'impugnazione proposta non può che essere disattesa.
7. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
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DM n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore della società appellata costituita.
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, n. 20/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore della società appellata, che liquida nell'importo di € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Rosaria Papa
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