TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12901/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12901/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...], e ivi residente in [...], quartiere Villa Eucarística; nata in [...] Parte_2
(Argentina) il 13/05/1970, e ivi residente in [...], IO GE RT;
nata a [...] il [...], residente Controparte_1 in Av. General De Gaulle n. 49, Croissy Sur Seine (Francia); nato in Parte_3
BA (Argentina) il 02/01/1978, e ivi residente in [...], IO GE RT;
nata in [...], il [...], e ivi CP_2 residente in [...], IO GE RT;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Gerardo D'Antuono, C.F. , del Foro di CodiceFiscale_1
Roma, giusta procure in atti
RICORRENTI contro
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. TA RD, a scioglimento della riserva assunta in data 02/12/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
, nato in [...] il [...], e ivi residente in [...], quartiere Villa Eucarística; nata in [...] Parte_2
(Argentina) il 13/05/1970, e ivi residente in [...], IO GE RT;
nata a [...] il [...], residente Controparte_1 in Av. General De Gaulle n. 49, Croissy Sur Seine (Francia); nato in Parte_3
BA (Argentina) il 02/01/1978, e ivi residente in [...], IO GE RT;
nata in [...], il [...], e ivi CP_2 residente in [...], IO GE RT hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: italiano, nato in [...] il Persona_1
27/09/1883, figlio di ed (all. n. 01 recante albero genealogico e Persona_1 Persona_2 all. n. 2 recante estratto per riassunto di atto di nascita di , emigrato in Argentina Persona_1
e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti. In particolare, dal matrimonio tra l'avo e avvenuto in CP_4 data 22/12/1906 nasceva in data 18/05/1909 la quale in data Persona_3
21/07/1945, in Constitución Sud Este, BA, Argentina, si sposava con Persona_4 unione da cui il 17/08/1945, sempre in Constitución Sud Este, Argentina, nasceva la figlia
Quest'ultima, in data 24/04/1969, si sposava con Persona_5
e da tale ultima unione nascevano i primi quattro odierni ricorrenti: il Persona_6
13/05/1970 la sig.ra il 27/06/1971 il sig. ; Parte_2 Parte_1 il 30/07/1975 la sig.ra il 2/01/1978 la sig.ra il Controparte_1 Pt_1 Parte_4 secondo dei tre germani, in data 26/04/2003, contraeva matrimonio con e da Persona_7 tale unione nasceva l'ultimo degli odierni ricorrenti: nata in [...] CP_2
(Argentina), il 16/02/2005 (in atti certificati tradotti e apostillati e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che il Consolato italiano in Argentina continua tuttavia a negare tale diritto ai discendenti di madre italiana nati prima del 01.01.1948; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di dei Parte_5 ricorrenti, con cittadino straniero, celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). Con provvedimenti fuori udienza del 18/02/25, 04/09/25, 29/09/25 e 03/11/25 veniva concesso termine per notifica del ricorso a parte convenuta e veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione in quanto di natura documentale. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione entro il termine indicato del
02/12/25.
3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. Circa l'istanza depositata in atti e ripresa anche nelle note conclusive da ultimo depositate, si rileva che la legge di conversione del DL n. 36/25 all'art. 1 c. 1 ter ha disposto che “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.” Detta norma, contenuta nella legge di conversione (art 1 c. 1 ter legge 74/2025), fissa pertanto un limite temporale, il 31.5.2026, per la presentazione della dichiarazione del genitore, la cui cittadinanza italiana è stata accertata giudizialmente ( con ricorso depositato non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27.3.2025), finalizzata a far acquisire la cittadinanza italiana anche ai figli che siano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa di conversione;
lasciando pertanto impregiudicati nei limiti indicati i relativi diritti. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_3 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_3
ACCERTA la cittadinanza italiana di
, nato in [...] il [...], e ivi residente Parte_1 in via Adoratrices n. 304, quartiere Villa Eucarística;
nata in [...] il [...], e ivi residente Pt_1 Parte_2 in via Luis E. Ignacio VELEZ n.1150, IO GE RT;
nata a [...] il [...], residente in [...]. Pt_1 CP_1
General De Gaulle n. 49, Croissy Sur Seine (Francia);
nato in [...] il [...], e ivi residente in [...], IO GE RT;
nata in [...], il [...], e ivi residente in [...]
E. Ignacio VELEZ n.1150, IO GE RT DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
RIGETTA ogni ulteriore istanza;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 2 dicembre 2025
Il GOP
TA RD
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12901/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...], e ivi residente in [...], quartiere Villa Eucarística; nata in [...] Parte_2
(Argentina) il 13/05/1970, e ivi residente in [...], IO GE RT;
nata a [...] il [...], residente Controparte_1 in Av. General De Gaulle n. 49, Croissy Sur Seine (Francia); nato in Parte_3
BA (Argentina) il 02/01/1978, e ivi residente in [...], IO GE RT;
nata in [...], il [...], e ivi CP_2 residente in [...], IO GE RT;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Gerardo D'Antuono, C.F. , del Foro di CodiceFiscale_1
Roma, giusta procure in atti
RICORRENTI contro
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. TA RD, a scioglimento della riserva assunta in data 02/12/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
, nato in [...] il [...], e ivi residente in [...], quartiere Villa Eucarística; nata in [...] Parte_2
(Argentina) il 13/05/1970, e ivi residente in [...], IO GE RT;
nata a [...] il [...], residente Controparte_1 in Av. General De Gaulle n. 49, Croissy Sur Seine (Francia); nato in Parte_3
BA (Argentina) il 02/01/1978, e ivi residente in [...], IO GE RT;
nata in [...], il [...], e ivi CP_2 residente in [...], IO GE RT hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: italiano, nato in [...] il Persona_1
27/09/1883, figlio di ed (all. n. 01 recante albero genealogico e Persona_1 Persona_2 all. n. 2 recante estratto per riassunto di atto di nascita di , emigrato in Argentina Persona_1
e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti. In particolare, dal matrimonio tra l'avo e avvenuto in CP_4 data 22/12/1906 nasceva in data 18/05/1909 la quale in data Persona_3
21/07/1945, in Constitución Sud Este, BA, Argentina, si sposava con Persona_4 unione da cui il 17/08/1945, sempre in Constitución Sud Este, Argentina, nasceva la figlia
Quest'ultima, in data 24/04/1969, si sposava con Persona_5
e da tale ultima unione nascevano i primi quattro odierni ricorrenti: il Persona_6
13/05/1970 la sig.ra il 27/06/1971 il sig. ; Parte_2 Parte_1 il 30/07/1975 la sig.ra il 2/01/1978 la sig.ra il Controparte_1 Pt_1 Parte_4 secondo dei tre germani, in data 26/04/2003, contraeva matrimonio con e da Persona_7 tale unione nasceva l'ultimo degli odierni ricorrenti: nata in [...] CP_2
(Argentina), il 16/02/2005 (in atti certificati tradotti e apostillati e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che il Consolato italiano in Argentina continua tuttavia a negare tale diritto ai discendenti di madre italiana nati prima del 01.01.1948; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di dei Parte_5 ricorrenti, con cittadino straniero, celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). Con provvedimenti fuori udienza del 18/02/25, 04/09/25, 29/09/25 e 03/11/25 veniva concesso termine per notifica del ricorso a parte convenuta e veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione in quanto di natura documentale. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione entro il termine indicato del
02/12/25.
3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. Circa l'istanza depositata in atti e ripresa anche nelle note conclusive da ultimo depositate, si rileva che la legge di conversione del DL n. 36/25 all'art. 1 c. 1 ter ha disposto che “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.” Detta norma, contenuta nella legge di conversione (art 1 c. 1 ter legge 74/2025), fissa pertanto un limite temporale, il 31.5.2026, per la presentazione della dichiarazione del genitore, la cui cittadinanza italiana è stata accertata giudizialmente ( con ricorso depositato non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27.3.2025), finalizzata a far acquisire la cittadinanza italiana anche ai figli che siano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa di conversione;
lasciando pertanto impregiudicati nei limiti indicati i relativi diritti. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_3 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_3
ACCERTA la cittadinanza italiana di
, nato in [...] il [...], e ivi residente Parte_1 in via Adoratrices n. 304, quartiere Villa Eucarística;
nata in [...] il [...], e ivi residente Pt_1 Parte_2 in via Luis E. Ignacio VELEZ n.1150, IO GE RT;
nata a [...] il [...], residente in [...]. Pt_1 CP_1
General De Gaulle n. 49, Croissy Sur Seine (Francia);
nato in [...] il [...], e ivi residente in [...], IO GE RT;
nata in [...], il [...], e ivi residente in [...]
E. Ignacio VELEZ n.1150, IO GE RT DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
RIGETTA ogni ulteriore istanza;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 2 dicembre 2025
Il GOP
TA RD