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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/11/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 380 /2021 promossa da:
CP_1 Parte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Emilio Lopoi e Paolo Cesarini del Foro di Viterbo, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Igino Garbini n. 51, presso e nello studio dell'Avv. Emilio Lopoi;
Indirizzo Telematico ndirizzi pec. e Email_1 Email_2
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
APPELLATO-CONTUMACE
e nei confronti di pagina 1 di 12 C.F. rappresentata da in persona del Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
procuratore Avv. Manuela Marzo, in virtù di procura con atto del Notaio di Milano del Persona_1
24 febbraio 2021 rep. 6084, elettivamente domiciliata in Foligno, via Cairoli n. 38 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Battisti (pec. che la rappresenta e difende Email_3
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
INTERVENUTA avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in Parte_2
giudizio la per l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative a Controparte_6
due rapporti di conto corrente, c/c n.002483- 03 presso la filiale di di CP_1 Controparte_7
e c/c n.1011499 acceso presso la filiale di di
[...] CP_1 Controparte_7
accesi rispettivamente prima del 1975 e prima del 1994 e segnalati a sofferenza il 4.8.2016, deducendo applicazione di interessi a tassi ultralegali non oggetto di specifica pattuizione e determinazione, interessi anatocistici trimestrali, CMS non contrattualizzate e indeterminata, oltre che applicazione in numerosi periodi di interessi risultati usurari, chiedendo la ripetizione di euro
520.305,71 quale “indebito oggettivo”.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio, la prescrizione delle rimesse, in ogni caso ha chiesto la compensazione di quanto eventualmente dovuto dall'istituto di credito con quanto dovuto da parte attrice.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'attore non avesse assolto lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto e gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Avverso detta sentenza propone oggi appello sulla scorta di tre motivi.
pagina 2 di 12 si è costituita quale cessionaria dei crediti dalle banche appartenenti al Gruppo CP_4
in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e Controparte_6
7.1 della legge 130/1999 concluso in data 20 aprile 2018, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
è rimasta contumace. Controparte_3
Con il primo motivo l'appellante sostiene di non aver mai contestato l'esistenza di un contratto di conto corrente e di apertura di credito ma ha solo dedotto che tale contratto non era assistito dalla forma scritta. Quindi il contratto esiste ma non è scritto. Evidenzia che i contratti di apertura di credito in conto corrente sono tutti precedenti al 1994, infatti in atti vi sono estratti conto risalenti a ben prima di quella data e che sino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (Legge 17 febbraio 1992, n. 154), l'apertura di credito è stata sempre qualificata come contratto a forma libera, quindi per i rapporti bancari che ci occupano (anteriori al 1994), non era prevista la forma scritta ad substantiam; poiché, tuttavia, l'art. 1284 c.c. impone di pattuire in forma scritta il tasso ultra legale così come l'art. 1389 c.c. impone la determinazione e determinabilità dell'oggetto del contratto e delle singole clausole contrattuale che prevedono applicazione di spese e commissioni di qualunque genere ivi inclusi i costi impliciti, la mancata determinazione per iscritto ne impedisce l'opponibilità al correntista. Contesta, quindi, l'impostazione della sentenza che sovverte i principi dell'onere della prova, poiché addossa al correntista l'onere di provare ciò che non esiste, mentre il corretto riparto dell'onere probatorio addossa necessariamente alla banca l'onere di provare la pattuizione scritta.
Evidenzia che sussistono elementi univoci per ritenere che sin dall'inizio i due conti correnti fossero assistiti da una pattuizione (non scritta) di “apercredito”, come si evince dalle comunicazioni della a mente delle quali i conti correnti risultano affidati, il conto corrente 2483 ed il conto corrente CP_8
pagina 3 di 12 documentano addebiti di interessi anatocistici;
pertanto il Tribunale doveva prendere in esame il ricalcolo dei conti correnti depurati dall'anatocismo.
Con il terzo motivo l'appellante censura la ritenuta lacunosità degli estratti conto, con particolare riferimento al conto corrente n. 2483-03, rilevando che dal 1 trimestre 1975 al 3 trimestre
1978, il consulente evidenzia l'assenza del prospetto delle competenze ma tale lacuna non ha impedito al CTU di effettuare il ricalcolo delle competenze avendo a disposizione i movimenti ed il saggio di interesse applicato dalla banca. Fa presente che era proprio la modulistica della banca di quel periodo a non contenere il riepilogo delle competenze e che dal 01.07.2011 al 30.09.2011, e poi dal 01.04.2010 al 30.06.2010, dal 01.01.2014 al 31.12.2014, dal 01.01.2015 al 30.09.2015 il consulente evidenzia che manca il prospetto dei movimenti ma risulta essere in possesso degli estratti conto scalari. Evidenzia che l'unico periodo teoricamente sprovvisto di documentazione è quello dal 01.07.1994 al 31.12.1994. ma che con riferimento alla mancanza di continuità degli estratti conto per un determinato periodo
(solo tre mesi intermedi in un arco di tempo pluridecennale, perché gli altri periodi sono coperti dalla produzione degli e/c scalari), non possono far ritenere la domanda priva di adeguata prova.
La Corte ha disposto integrazione della CTU svolta in primo grado, assegnando al CTU il seguente quesito:
“1. Ricalcoli, per il solo conto corrente ordinario n. 2483-03, il saldo alla chiusura dello stesso, epurandolo da interessi anatocistici sia nel periodo ante 2000 che per il periodo successivo, operando secondo la metodologia di calcolo di cui alla ipotesi 2 della pag. 28 della CTU del 28.02.2019 [cioè, ricostruzione con frazionamento di tanti periodi dotati di continuità e riportando, infine, i vari saldi rettificati che scaturiscono dal ricalcolo di ogni singolo periodo NDR] e tenendo conto della prescrizione decennale in ordine ad evidenze da estratto conto di rimesse solutorie”.
In merito al primo motivo si rileva che l'attore ha dedotto, in citazione, la (sola) mancanza di clausole determinative del tasso di interesse ultralegale e delle ulteriori spese e costi addebitati anche con riferimento alla cms (letteralmente l'attore ha espressamente dedotto che “Nei contratti bancari che ci occupano non è dato rilevare quali condizioni contrattualmente stabilite dovessero essere applicate agli stessi, per la semplice considerazione che non mai intervenuta una specifica pattuizione.
Ne deriva che i tassi, le spese, le commissioni sono state determinate del tutto arbitrariamente dalla banca medesima, non essendo agganciati a criteri predeterminati. Come noto le clausole che facciano riferimento ad interessi determinati solo per rinvio agli usi o comunque senza un doveroso richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili,
pagina 4 di 12 che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale di interesse senza lasciarlo all'arbitrio del debitore o del creditore sono da considerare nulle e devono pertanto essere disattese;
in loro sostituzione si applicherà il solo tasso legale di interesse ovvero (ed in maniera invero recedente) il tasso di sostituzione previsto dall'art. 117 comma 7 lett. a) T.U. leggi bancarie. Conseguentemente, anche la mancata previsione di una commissione di massimo scoperto trimestrale, che pure è stata applicata, non si sottrae alla censura di indeterminatezza ed indeterminabilità, dato che non vi sono né elementi che ne giustificano la corresponsione, né criteri oggettivi per determinarla, essendo di fatto rimandata all'arbitrio della banca. Così come manca di determinatezza e determinabilità anche la regolamentazione delle spese (spese per operazione, per chiusura annuale, assicurazione, spese postali, istruttoria fidi, ecc..) comunque applicate”): l'attore, quindi, non ha affatto (tanto meno inequivocabilmente) allegato l'insussistenza di contratti in forma scritta, così come non ha allegato la stipula di un contratto meramente verbale o per fatto concludente (come sarebbe stato possibile, posto che all'epoca di apertura dei conti, almeno certamente del c/c n.002483- 03 acceso prima del
1975, non esisteva la previsione di cui all'art. 117, comma 1, TUB che prescrive la redazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità). Solo se il correntista deduce la mancata forma scritta del contratto di conto corrente ad essa non può richiedersi di produrre un documento che allega non esistere, e l'onere di produzione del contratto grava sulla banca;
mentre in difetto di tale allegazione, come nel caso che qui occupa, come da principi generali in punto di onere di allegazione prova del fatto costitutivo della domanda, la parte attrice era onerata della produzione dei contratti al fine di consentire il riscontro delle denunciate illiceità. Se, infatti, gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009), in applicazione del chiaro principio giurisprudenziale secondo cui “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa
pagina 5 di 12 dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare” (cfr. ex multis Cass. Cass., ord. n. 6480 del 9 marzo 2021.)
Il primo motivo è pertanto infondato.
Fondato, invece, è il secondo motivo.
L'assenza dei contratti non impedisce di valutare l'illiceità dell'addebito dell'anatocismo: il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs.
n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera
CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate — secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo — dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).
Per il periodo successivo spettava alla dimostrare l'esistenza di apposita pattuizione CP_8
scritta di adeguamento alla delibera CICR. Infatti, la Suprema Corte ha più volte affermato che « In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, non potendo assumere rilevanza la pregressa applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto approdo contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle previsioni contrattuali viziate da nullità, con la conseguenza che, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28609 del 29.10.2025; Sez. 1, Sentenza n.
28215 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13669 del 2025) . Pertanto, è irrilevante che la abbia CP_8
provveduto a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità con l'estratto conto del 30.6.2000 e pubblicato il relativo avviso anche sulla G.U. del 10.7.2000.
In conclusione, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto pagina 6 di 12 validamente contemplarla. Dunque in questo caso assume esclusivo rilievo, ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, il concreto addebito delle somme (nella specie: interessi capitalizzati) non dovute – riscontrato anche dal CTU.
Tuttavia, si osserva che con il terzo motivo di appello l'appellante ha specificamente contestato la ritenuta lacunosità degli estratti conto solo con riferimento al c/c 2483-03.
Dunque, non vi è specifica censura sulla motivazione che per il C/C n. 1011499 (che al CTU risulta ancora aperto alla data del 30.09.2015 con un saldo pari a Euro -92.582,07) ha ritenuto inidonea ai fini della verifica dell'addebito illegittimo la mera produzione dei conti scalari.
Si ribadisce in ogni caso che gli scalari non sono idonei a provare gli addebiti contestati.
I conti scalari sono uno strumento di calcolo, che mostra le giacenze, le valute, i numeri debitori/creditori, i totali per il calcolo interessi ma non indicano le operazioni dettagliate (movimenti contabili, tipologia di addebiti, natura delle spese, condizioni contrattuali applicate) e dunque non consentono di dare conto in modo puntuale, preciso ed analitico dell'esistenza di addebiti illeciti perché costituiscono solo una parte dell'estratto conto ordinario e hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente: essi contengono la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, cioè riportano valori aggregati e numeri, non le singole registrazioni che hanno generato tali valori e, quindi, non permettono l'individuazione dell'origine degli addebiti contestati e
(le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi, costi e spese) e di ricostruire le singole rimesse effettuate, la loro imputazione, l'interesse in concreto applicato, consentendo esclusivamente una ricostruzione sintetica, mentre tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato possono essere rilevati solo tramite gli estratti conto (cfr. App. Venezia sent. n. 575/2018 del 9.03.2018). Deve pertanto ritenersi che “i soli conti scalari non consentano di ricostruire esattamente tutti i movimenti considerati e dunque di individuare le operazioni che hanno dato luogo alle annotazioni di interessi e spese, pretesamente indebite” (Cfr. App Milano sent. n. 290/2019 del
21.01.2019).
E' pur vero che la Suprema Corte ha stabilito che “L'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può senza dubbio offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali, ma se tali movimentazioni sono ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile
pagina 7 di 12 accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”, tuttavia nel caso di specie il CTU ha espressamente dichiarato che per quanto attiene il conto corrente n. 1011499, la presenza del solo prospetto delle competenze ha indotto ad applicare la metodologia di ricalcolo di tipo “sintetico”, metodo che non può ricondurre ad una compiuta ricostruzione rispetto al metodo “analitico” soprattutto per quanto attiene l'effetto anatocistico prodotto dalla capitalizzazione composta degli interessi e delle competenze;
ciò non ha permesso, allo stesso, neppure di valutare se alcuni versamenti del correntista fossero stati effettuati quale rimessa solutoria o ripristinatoria.
Per il n. 2483-3 sono stati prodotti scalari ed estratti conto, ma senza continuità temporale.
Il CTU, nella prima relazione depositata il 28.2.2019 in primo grado, ha evidenziato che relativamente al rapporto di conto corrente n. 2483-3, la documentazione è mancante per i seguenti periodi che, quindi, non sono stati presi in considerazione nell'analisi:
1. Dall'anno 1975 al 3° trim 1978: l'intero periodo risulta sprovvisto del prospetto di liquidazione delle competenze;
2. Dal 01.07.1994 al 31.12.1994: intero periodo risulta sprovvisto di movimenti, prospetto scalare e di liquidazione competenze;
3. Dal 01.07.2011 al 30.09.2011: periodo incompleto per mancanza movimenti dal 06.09.2011 al 27.09.2011 oltre che prospetto scalare.
La documentazione versata in atti risulta, altresì, priva di movimenti per i periodi sotto indicati per i quali il CTU, attesa la presenza del conto scalare, è riuscito a ricostruire la movimentazione intercorsa durante il rapporto:
- Dal 01.04.2010 al 30.06.2010
- Dal 01.01.2014 al 31.12.2014
- Dal 01.01.2015 al 30.09.2015.
Inoltre il CTU dà atto che il conto risulta ancora aperto alla data del 30.09.2015 con un saldo pari a Euro -179.250,37
Come da costante orientamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 6983 del 15 marzo 2024; Ord. 21 dicembre 2020, n. 29190, 19 luglio 2021, n. 20621 e 18 aprile 2023 n. 10293), “ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde,
pagina 8 di 12 vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, ed anche ricorrendo all'ausilio di una consulenza d'ufficio”. Dunque, la mancanza di alcuni estratti conto non impedisce la ricostruzione degli addebiti illegittimi, allorché con altri strumenti, come nel caso di specie la consulenza tecnica, sia possibile colmare i vuoti. In effetti il CTU per ogni periodo ha provveduto a ricalcolare il saldo e ne ha tenuto conto per ogni periodo successivo imputandolo come saldo a riporto, così che i numeri iniziali venissero adeguati in funzione del ricalcolo dei periodi precedenti.
Quanto alla prescrizione, tenuto conto della data di notifica dell'atto di citazione avvenuta il 23 novembre 2016, per quanto concerne la rilevazione dell'affidato il CTU nella relazione del 25.5.2020 ha rilevato, in assenza di contratti di apertura di credito, che dall'esame degli estratti conto è stato possibile rilevare un affidamento di fatto solo a decorrere dal 4° Trim 2011 e, pertanto, il rapporto è stato trattato come conto non affidato sino al 2° trim 2011 (ed in effetti, a partire da tale data nelle tabelle riepilogative non si riscontra la presenza di addebiti illegittimi irripetibili dopo tale data); non è condivisibile l'argomento logico di considerare sin dal 1985 l'esatto ammontare del fido accordato pari a Euro 180.000 solo sulla base dell'esistenza di una comunicazione della Banca di revoca degli affidamenti datata, tra l'altro, 09.11.2015, perché la revoca consente di ritenere i conti affidati ma non di stabilire da quando lo fossero;
né è indicativa l'indicazione differenziata dei tassi entro e oltre il fido sin dal 1979, tenuto conto che l'impossibilità per il Consulente di ricostruire precedentemente al 2011
l'affidamento di fatto supera il principio enucleato dalla Suprema Corte secondo cui la tolleranza sistematica di uno scoperto da parte della banca, entro limiti di rischio pre-valutati, costituisce un forte indizio dell'esistenza di una volontà negoziale di concedere credito non essendo necessario che il limite massimo del fido sia predeterminato per iscritto: evidentemente il CTU non è stato, infatti, in grado di desumere una sistematica tolleranza ovvero un massimo scoperto “di fatto” consentito dalla banca nel periodo antecedente al 2011.
Anche tenuto conto della Cassazione che afferma che un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160 del 1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di
pagina 9 di 12 credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del 1992).
3.4.1. Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: vuol dire, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni……pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. 23 aprile 1996, n. 3842 del 1996, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 34997 del 2023). A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.
Sez. 1, Ordinanza n. 9712 del 2024
Si sottolinea, al riguardo, che il CTU ha operato un apposito accertamento demandato in tal senso, ma che soltanto a partire dal IV trimestre 2011 ha potuto ricavare l'esistenza di un fido di fatto,
e tale conclusione fondata sull'esame contabile degli estratti conto non viene specificamente contestata dall'appellante.
Il risultato finale del ricalcolo del CTU porta ad un saldo a credito del correntista di € 20.919,25 applicando la prescrizione al saldo rettificato, ipotesi che la Corte aveva espressamente indicato quale unico criterio di calcolo al CTU sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 15684 del 2025; Cass. n. 9141 del 2020;
Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025).
Rispetto alle censure mosse dall'appellante ai criteri e dati di ricalcolo, il CTU ha chiarito di avere indicato quale importo a credito di Euro 182.850,65 la differenza iniziale di ricalcolo (divenuta poi di Euro 204.107,41 a seguito del ricalcolo di cui si dirà in seguito) costituita dalla differenza tra il pagina 10 di 12 saldo ricalcolato ed il saldo bancario del periodo precedente ovvero della frazione di periodo in cui gli estratti conto sono dotati di continuità: il valore è la differenza a credito del correntista risultante a seguito del ricalcolo del 5° periodo in corrispondenza dell'ultima colonna del 4° Trim 2014.
Con riferimento, invece, al contestato rilievo di un saldo negativo ricalcolato maggiore del saldo banca di Lire -23.325.525, il CTU ha chiarito che ciò origina da una disomogeneità oggettiva tra i dati dei saldi bancari rilevati dagli estratti conto ed i saldi ricalcolati a causa della presenza di partite antergate ovvero di quei movimenti registrati nel trimestre successivo alla chiusura dell'estratto conto trimestrale ma con valuta riferita al trimestre precedente (il più tipico di tali movimenti è proprio quello relativo all'addebito delle competenza).
In conclusione, il CTU ha accertato con riferimento al conto corrente ordinario n. 2483-03 che le somme illegittimamente annotate ammontano ad € 200.169,62, valore calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -179.250,37 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di
€ 20.919,25.
L'attore ha chiesto in primo grado la condanna della convenuta alla restituzione delle CP_8
somme indebitamente addebitate e/o riscosse per tutti i titoli di cui alla domanda di accertamento di illecito addebito. Poiché risulta, all'esito del ricalcolo, tenuto conto della prescrizione, che il conto è a credito, la domanda può essere accolta nei limiti delle somme a credito risultanti dal ricalcolo, in quanto il saldo attivo è il quantum che la banca ha indebitamente trattenuto posto che l'addebito illegittimo che assorbe disponibilità del cliente costituisce un pagamento ai fini della ripetizione dell'indebito.
Pertanto, l'appellante vanta un credito di € 20.919,25.
Tuttavia la Banca ha eccepito in compensazione il proprio controcredito vantato nei confronti dello stesso , che almeno per l'importo relativo alle somme a debito sul conto Parte_2
n. 1011499 (che al CTU risulta ancora aperto alla data del 30.09.2015 con un saldo pari a Euro -
92.582,07) deve ritenersi comprovato
Pertanto deve accertarsi l'integrale compensazione del credito di con il Parte_2
maggior credito vantato dalla banca.
Per l'effetto la domanda di condanna non può essere accolta.
Atteso l'esito del giudizio, con reciproca soccombenza tra le parti, le spese di lite tra le parti costituite debbono essere integralmente compensate.
Nulla sulle spese tra le altre parti.
pagina 11 di 12 Le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio -quelle del presente grado liquidate con separato decreto- gravano per il 50% a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-accerta il saldo del conto corrente ordinario n. 2483-03 alla data del passaggio in sofferenza in €
20.919,25 a credito dell'appellante;
- dichiara compensate le somme a saldo ricalcolate con il controcredito per maggiori somme della
CP_8
- rigetta per il resto l'appello
-dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio,
-Nulla sulle spese tra le altre parti.
-spese di CTU del doppio grado a carico di ciascuna parte costituita nella misura del 50%
Perugia, 14/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11499 per € 180.000,00 e che con riferimento al conto corrente 2483 (oggetto di disamina da parte del CTU) sin dall'estratto conto al 31.3.79 è presente una differenziazione delle aliquote dei tassi
“entro e oltre il fido”.
Con il secondo motivo in merito ai ricalcoli effettuati dal C.T.U. con riferimento alla depurazione dell'anatocismo, l'appellante si duole che il Tribunale non si sia espresso se non per rilevare, anche sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova circa l'esistenza del contratto di conto corrente. Rileva che i conti correnti e le aperture di credito sono stati stipulati (seppur non in forma scritta) prima dell'anno 2000 e che successivamente al 2000 non vi è prova di accettazione per iscritto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, così come è certo che gli estratti conto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 380 /2021 promossa da:
CP_1 Parte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Emilio Lopoi e Paolo Cesarini del Foro di Viterbo, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Igino Garbini n. 51, presso e nello studio dell'Avv. Emilio Lopoi;
Indirizzo Telematico ndirizzi pec. e Email_1 Email_2
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
APPELLATO-CONTUMACE
e nei confronti di pagina 1 di 12 C.F. rappresentata da in persona del Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
procuratore Avv. Manuela Marzo, in virtù di procura con atto del Notaio di Milano del Persona_1
24 febbraio 2021 rep. 6084, elettivamente domiciliata in Foligno, via Cairoli n. 38 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Battisti (pec. che la rappresenta e difende Email_3
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
INTERVENUTA avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in Parte_2
giudizio la per l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative a Controparte_6
due rapporti di conto corrente, c/c n.002483- 03 presso la filiale di di CP_1 Controparte_7
e c/c n.1011499 acceso presso la filiale di di
[...] CP_1 Controparte_7
accesi rispettivamente prima del 1975 e prima del 1994 e segnalati a sofferenza il 4.8.2016, deducendo applicazione di interessi a tassi ultralegali non oggetto di specifica pattuizione e determinazione, interessi anatocistici trimestrali, CMS non contrattualizzate e indeterminata, oltre che applicazione in numerosi periodi di interessi risultati usurari, chiedendo la ripetizione di euro
520.305,71 quale “indebito oggettivo”.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio, la prescrizione delle rimesse, in ogni caso ha chiesto la compensazione di quanto eventualmente dovuto dall'istituto di credito con quanto dovuto da parte attrice.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'attore non avesse assolto lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto e gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Avverso detta sentenza propone oggi appello sulla scorta di tre motivi.
pagina 2 di 12 si è costituita quale cessionaria dei crediti dalle banche appartenenti al Gruppo CP_4
in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e Controparte_6
7.1 della legge 130/1999 concluso in data 20 aprile 2018, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
è rimasta contumace. Controparte_3
Con il primo motivo l'appellante sostiene di non aver mai contestato l'esistenza di un contratto di conto corrente e di apertura di credito ma ha solo dedotto che tale contratto non era assistito dalla forma scritta. Quindi il contratto esiste ma non è scritto. Evidenzia che i contratti di apertura di credito in conto corrente sono tutti precedenti al 1994, infatti in atti vi sono estratti conto risalenti a ben prima di quella data e che sino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (Legge 17 febbraio 1992, n. 154), l'apertura di credito è stata sempre qualificata come contratto a forma libera, quindi per i rapporti bancari che ci occupano (anteriori al 1994), non era prevista la forma scritta ad substantiam; poiché, tuttavia, l'art. 1284 c.c. impone di pattuire in forma scritta il tasso ultra legale così come l'art. 1389 c.c. impone la determinazione e determinabilità dell'oggetto del contratto e delle singole clausole contrattuale che prevedono applicazione di spese e commissioni di qualunque genere ivi inclusi i costi impliciti, la mancata determinazione per iscritto ne impedisce l'opponibilità al correntista. Contesta, quindi, l'impostazione della sentenza che sovverte i principi dell'onere della prova, poiché addossa al correntista l'onere di provare ciò che non esiste, mentre il corretto riparto dell'onere probatorio addossa necessariamente alla banca l'onere di provare la pattuizione scritta.
Evidenzia che sussistono elementi univoci per ritenere che sin dall'inizio i due conti correnti fossero assistiti da una pattuizione (non scritta) di “apercredito”, come si evince dalle comunicazioni della a mente delle quali i conti correnti risultano affidati, il conto corrente 2483 ed il conto corrente CP_8
pagina 3 di 12 documentano addebiti di interessi anatocistici;
pertanto il Tribunale doveva prendere in esame il ricalcolo dei conti correnti depurati dall'anatocismo.
Con il terzo motivo l'appellante censura la ritenuta lacunosità degli estratti conto, con particolare riferimento al conto corrente n. 2483-03, rilevando che dal 1 trimestre 1975 al 3 trimestre
1978, il consulente evidenzia l'assenza del prospetto delle competenze ma tale lacuna non ha impedito al CTU di effettuare il ricalcolo delle competenze avendo a disposizione i movimenti ed il saggio di interesse applicato dalla banca. Fa presente che era proprio la modulistica della banca di quel periodo a non contenere il riepilogo delle competenze e che dal 01.07.2011 al 30.09.2011, e poi dal 01.04.2010 al 30.06.2010, dal 01.01.2014 al 31.12.2014, dal 01.01.2015 al 30.09.2015 il consulente evidenzia che manca il prospetto dei movimenti ma risulta essere in possesso degli estratti conto scalari. Evidenzia che l'unico periodo teoricamente sprovvisto di documentazione è quello dal 01.07.1994 al 31.12.1994. ma che con riferimento alla mancanza di continuità degli estratti conto per un determinato periodo
(solo tre mesi intermedi in un arco di tempo pluridecennale, perché gli altri periodi sono coperti dalla produzione degli e/c scalari), non possono far ritenere la domanda priva di adeguata prova.
La Corte ha disposto integrazione della CTU svolta in primo grado, assegnando al CTU il seguente quesito:
“1. Ricalcoli, per il solo conto corrente ordinario n. 2483-03, il saldo alla chiusura dello stesso, epurandolo da interessi anatocistici sia nel periodo ante 2000 che per il periodo successivo, operando secondo la metodologia di calcolo di cui alla ipotesi 2 della pag. 28 della CTU del 28.02.2019 [cioè, ricostruzione con frazionamento di tanti periodi dotati di continuità e riportando, infine, i vari saldi rettificati che scaturiscono dal ricalcolo di ogni singolo periodo NDR] e tenendo conto della prescrizione decennale in ordine ad evidenze da estratto conto di rimesse solutorie”.
In merito al primo motivo si rileva che l'attore ha dedotto, in citazione, la (sola) mancanza di clausole determinative del tasso di interesse ultralegale e delle ulteriori spese e costi addebitati anche con riferimento alla cms (letteralmente l'attore ha espressamente dedotto che “Nei contratti bancari che ci occupano non è dato rilevare quali condizioni contrattualmente stabilite dovessero essere applicate agli stessi, per la semplice considerazione che non mai intervenuta una specifica pattuizione.
Ne deriva che i tassi, le spese, le commissioni sono state determinate del tutto arbitrariamente dalla banca medesima, non essendo agganciati a criteri predeterminati. Come noto le clausole che facciano riferimento ad interessi determinati solo per rinvio agli usi o comunque senza un doveroso richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili,
pagina 4 di 12 che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale di interesse senza lasciarlo all'arbitrio del debitore o del creditore sono da considerare nulle e devono pertanto essere disattese;
in loro sostituzione si applicherà il solo tasso legale di interesse ovvero (ed in maniera invero recedente) il tasso di sostituzione previsto dall'art. 117 comma 7 lett. a) T.U. leggi bancarie. Conseguentemente, anche la mancata previsione di una commissione di massimo scoperto trimestrale, che pure è stata applicata, non si sottrae alla censura di indeterminatezza ed indeterminabilità, dato che non vi sono né elementi che ne giustificano la corresponsione, né criteri oggettivi per determinarla, essendo di fatto rimandata all'arbitrio della banca. Così come manca di determinatezza e determinabilità anche la regolamentazione delle spese (spese per operazione, per chiusura annuale, assicurazione, spese postali, istruttoria fidi, ecc..) comunque applicate”): l'attore, quindi, non ha affatto (tanto meno inequivocabilmente) allegato l'insussistenza di contratti in forma scritta, così come non ha allegato la stipula di un contratto meramente verbale o per fatto concludente (come sarebbe stato possibile, posto che all'epoca di apertura dei conti, almeno certamente del c/c n.002483- 03 acceso prima del
1975, non esisteva la previsione di cui all'art. 117, comma 1, TUB che prescrive la redazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità). Solo se il correntista deduce la mancata forma scritta del contratto di conto corrente ad essa non può richiedersi di produrre un documento che allega non esistere, e l'onere di produzione del contratto grava sulla banca;
mentre in difetto di tale allegazione, come nel caso che qui occupa, come da principi generali in punto di onere di allegazione prova del fatto costitutivo della domanda, la parte attrice era onerata della produzione dei contratti al fine di consentire il riscontro delle denunciate illiceità. Se, infatti, gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009), in applicazione del chiaro principio giurisprudenziale secondo cui “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa
pagina 5 di 12 dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare” (cfr. ex multis Cass. Cass., ord. n. 6480 del 9 marzo 2021.)
Il primo motivo è pertanto infondato.
Fondato, invece, è il secondo motivo.
L'assenza dei contratti non impedisce di valutare l'illiceità dell'addebito dell'anatocismo: il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs.
n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera
CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate — secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo — dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).
Per il periodo successivo spettava alla dimostrare l'esistenza di apposita pattuizione CP_8
scritta di adeguamento alla delibera CICR. Infatti, la Suprema Corte ha più volte affermato che « In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, non potendo assumere rilevanza la pregressa applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto approdo contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle previsioni contrattuali viziate da nullità, con la conseguenza che, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28609 del 29.10.2025; Sez. 1, Sentenza n.
28215 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13669 del 2025) . Pertanto, è irrilevante che la abbia CP_8
provveduto a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità con l'estratto conto del 30.6.2000 e pubblicato il relativo avviso anche sulla G.U. del 10.7.2000.
In conclusione, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto pagina 6 di 12 validamente contemplarla. Dunque in questo caso assume esclusivo rilievo, ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, il concreto addebito delle somme (nella specie: interessi capitalizzati) non dovute – riscontrato anche dal CTU.
Tuttavia, si osserva che con il terzo motivo di appello l'appellante ha specificamente contestato la ritenuta lacunosità degli estratti conto solo con riferimento al c/c 2483-03.
Dunque, non vi è specifica censura sulla motivazione che per il C/C n. 1011499 (che al CTU risulta ancora aperto alla data del 30.09.2015 con un saldo pari a Euro -92.582,07) ha ritenuto inidonea ai fini della verifica dell'addebito illegittimo la mera produzione dei conti scalari.
Si ribadisce in ogni caso che gli scalari non sono idonei a provare gli addebiti contestati.
I conti scalari sono uno strumento di calcolo, che mostra le giacenze, le valute, i numeri debitori/creditori, i totali per il calcolo interessi ma non indicano le operazioni dettagliate (movimenti contabili, tipologia di addebiti, natura delle spese, condizioni contrattuali applicate) e dunque non consentono di dare conto in modo puntuale, preciso ed analitico dell'esistenza di addebiti illeciti perché costituiscono solo una parte dell'estratto conto ordinario e hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente: essi contengono la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, cioè riportano valori aggregati e numeri, non le singole registrazioni che hanno generato tali valori e, quindi, non permettono l'individuazione dell'origine degli addebiti contestati e
(le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi, costi e spese) e di ricostruire le singole rimesse effettuate, la loro imputazione, l'interesse in concreto applicato, consentendo esclusivamente una ricostruzione sintetica, mentre tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato possono essere rilevati solo tramite gli estratti conto (cfr. App. Venezia sent. n. 575/2018 del 9.03.2018). Deve pertanto ritenersi che “i soli conti scalari non consentano di ricostruire esattamente tutti i movimenti considerati e dunque di individuare le operazioni che hanno dato luogo alle annotazioni di interessi e spese, pretesamente indebite” (Cfr. App Milano sent. n. 290/2019 del
21.01.2019).
E' pur vero che la Suprema Corte ha stabilito che “L'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può senza dubbio offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali, ma se tali movimentazioni sono ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile
pagina 7 di 12 accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”, tuttavia nel caso di specie il CTU ha espressamente dichiarato che per quanto attiene il conto corrente n. 1011499, la presenza del solo prospetto delle competenze ha indotto ad applicare la metodologia di ricalcolo di tipo “sintetico”, metodo che non può ricondurre ad una compiuta ricostruzione rispetto al metodo “analitico” soprattutto per quanto attiene l'effetto anatocistico prodotto dalla capitalizzazione composta degli interessi e delle competenze;
ciò non ha permesso, allo stesso, neppure di valutare se alcuni versamenti del correntista fossero stati effettuati quale rimessa solutoria o ripristinatoria.
Per il n. 2483-3 sono stati prodotti scalari ed estratti conto, ma senza continuità temporale.
Il CTU, nella prima relazione depositata il 28.2.2019 in primo grado, ha evidenziato che relativamente al rapporto di conto corrente n. 2483-3, la documentazione è mancante per i seguenti periodi che, quindi, non sono stati presi in considerazione nell'analisi:
1. Dall'anno 1975 al 3° trim 1978: l'intero periodo risulta sprovvisto del prospetto di liquidazione delle competenze;
2. Dal 01.07.1994 al 31.12.1994: intero periodo risulta sprovvisto di movimenti, prospetto scalare e di liquidazione competenze;
3. Dal 01.07.2011 al 30.09.2011: periodo incompleto per mancanza movimenti dal 06.09.2011 al 27.09.2011 oltre che prospetto scalare.
La documentazione versata in atti risulta, altresì, priva di movimenti per i periodi sotto indicati per i quali il CTU, attesa la presenza del conto scalare, è riuscito a ricostruire la movimentazione intercorsa durante il rapporto:
- Dal 01.04.2010 al 30.06.2010
- Dal 01.01.2014 al 31.12.2014
- Dal 01.01.2015 al 30.09.2015.
Inoltre il CTU dà atto che il conto risulta ancora aperto alla data del 30.09.2015 con un saldo pari a Euro -179.250,37
Come da costante orientamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 6983 del 15 marzo 2024; Ord. 21 dicembre 2020, n. 29190, 19 luglio 2021, n. 20621 e 18 aprile 2023 n. 10293), “ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde,
pagina 8 di 12 vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, ed anche ricorrendo all'ausilio di una consulenza d'ufficio”. Dunque, la mancanza di alcuni estratti conto non impedisce la ricostruzione degli addebiti illegittimi, allorché con altri strumenti, come nel caso di specie la consulenza tecnica, sia possibile colmare i vuoti. In effetti il CTU per ogni periodo ha provveduto a ricalcolare il saldo e ne ha tenuto conto per ogni periodo successivo imputandolo come saldo a riporto, così che i numeri iniziali venissero adeguati in funzione del ricalcolo dei periodi precedenti.
Quanto alla prescrizione, tenuto conto della data di notifica dell'atto di citazione avvenuta il 23 novembre 2016, per quanto concerne la rilevazione dell'affidato il CTU nella relazione del 25.5.2020 ha rilevato, in assenza di contratti di apertura di credito, che dall'esame degli estratti conto è stato possibile rilevare un affidamento di fatto solo a decorrere dal 4° Trim 2011 e, pertanto, il rapporto è stato trattato come conto non affidato sino al 2° trim 2011 (ed in effetti, a partire da tale data nelle tabelle riepilogative non si riscontra la presenza di addebiti illegittimi irripetibili dopo tale data); non è condivisibile l'argomento logico di considerare sin dal 1985 l'esatto ammontare del fido accordato pari a Euro 180.000 solo sulla base dell'esistenza di una comunicazione della Banca di revoca degli affidamenti datata, tra l'altro, 09.11.2015, perché la revoca consente di ritenere i conti affidati ma non di stabilire da quando lo fossero;
né è indicativa l'indicazione differenziata dei tassi entro e oltre il fido sin dal 1979, tenuto conto che l'impossibilità per il Consulente di ricostruire precedentemente al 2011
l'affidamento di fatto supera il principio enucleato dalla Suprema Corte secondo cui la tolleranza sistematica di uno scoperto da parte della banca, entro limiti di rischio pre-valutati, costituisce un forte indizio dell'esistenza di una volontà negoziale di concedere credito non essendo necessario che il limite massimo del fido sia predeterminato per iscritto: evidentemente il CTU non è stato, infatti, in grado di desumere una sistematica tolleranza ovvero un massimo scoperto “di fatto” consentito dalla banca nel periodo antecedente al 2011.
Anche tenuto conto della Cassazione che afferma che un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160 del 1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di
pagina 9 di 12 credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del 1992).
3.4.1. Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: vuol dire, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni……pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. 23 aprile 1996, n. 3842 del 1996, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 34997 del 2023). A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.
Sez. 1, Ordinanza n. 9712 del 2024
Si sottolinea, al riguardo, che il CTU ha operato un apposito accertamento demandato in tal senso, ma che soltanto a partire dal IV trimestre 2011 ha potuto ricavare l'esistenza di un fido di fatto,
e tale conclusione fondata sull'esame contabile degli estratti conto non viene specificamente contestata dall'appellante.
Il risultato finale del ricalcolo del CTU porta ad un saldo a credito del correntista di € 20.919,25 applicando la prescrizione al saldo rettificato, ipotesi che la Corte aveva espressamente indicato quale unico criterio di calcolo al CTU sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 15684 del 2025; Cass. n. 9141 del 2020;
Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025).
Rispetto alle censure mosse dall'appellante ai criteri e dati di ricalcolo, il CTU ha chiarito di avere indicato quale importo a credito di Euro 182.850,65 la differenza iniziale di ricalcolo (divenuta poi di Euro 204.107,41 a seguito del ricalcolo di cui si dirà in seguito) costituita dalla differenza tra il pagina 10 di 12 saldo ricalcolato ed il saldo bancario del periodo precedente ovvero della frazione di periodo in cui gli estratti conto sono dotati di continuità: il valore è la differenza a credito del correntista risultante a seguito del ricalcolo del 5° periodo in corrispondenza dell'ultima colonna del 4° Trim 2014.
Con riferimento, invece, al contestato rilievo di un saldo negativo ricalcolato maggiore del saldo banca di Lire -23.325.525, il CTU ha chiarito che ciò origina da una disomogeneità oggettiva tra i dati dei saldi bancari rilevati dagli estratti conto ed i saldi ricalcolati a causa della presenza di partite antergate ovvero di quei movimenti registrati nel trimestre successivo alla chiusura dell'estratto conto trimestrale ma con valuta riferita al trimestre precedente (il più tipico di tali movimenti è proprio quello relativo all'addebito delle competenza).
In conclusione, il CTU ha accertato con riferimento al conto corrente ordinario n. 2483-03 che le somme illegittimamente annotate ammontano ad € 200.169,62, valore calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -179.250,37 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di
€ 20.919,25.
L'attore ha chiesto in primo grado la condanna della convenuta alla restituzione delle CP_8
somme indebitamente addebitate e/o riscosse per tutti i titoli di cui alla domanda di accertamento di illecito addebito. Poiché risulta, all'esito del ricalcolo, tenuto conto della prescrizione, che il conto è a credito, la domanda può essere accolta nei limiti delle somme a credito risultanti dal ricalcolo, in quanto il saldo attivo è il quantum che la banca ha indebitamente trattenuto posto che l'addebito illegittimo che assorbe disponibilità del cliente costituisce un pagamento ai fini della ripetizione dell'indebito.
Pertanto, l'appellante vanta un credito di € 20.919,25.
Tuttavia la Banca ha eccepito in compensazione il proprio controcredito vantato nei confronti dello stesso , che almeno per l'importo relativo alle somme a debito sul conto Parte_2
n. 1011499 (che al CTU risulta ancora aperto alla data del 30.09.2015 con un saldo pari a Euro -
92.582,07) deve ritenersi comprovato
Pertanto deve accertarsi l'integrale compensazione del credito di con il Parte_2
maggior credito vantato dalla banca.
Per l'effetto la domanda di condanna non può essere accolta.
Atteso l'esito del giudizio, con reciproca soccombenza tra le parti, le spese di lite tra le parti costituite debbono essere integralmente compensate.
Nulla sulle spese tra le altre parti.
pagina 11 di 12 Le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio -quelle del presente grado liquidate con separato decreto- gravano per il 50% a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-accerta il saldo del conto corrente ordinario n. 2483-03 alla data del passaggio in sofferenza in €
20.919,25 a credito dell'appellante;
- dichiara compensate le somme a saldo ricalcolate con il controcredito per maggiori somme della
CP_8
- rigetta per il resto l'appello
-dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio,
-Nulla sulle spese tra le altre parti.
-spese di CTU del doppio grado a carico di ciascuna parte costituita nella misura del 50%
Perugia, 14/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11499 per € 180.000,00 e che con riferimento al conto corrente 2483 (oggetto di disamina da parte del CTU) sin dall'estratto conto al 31.3.79 è presente una differenziazione delle aliquote dei tassi
“entro e oltre il fido”.
Con il secondo motivo in merito ai ricalcoli effettuati dal C.T.U. con riferimento alla depurazione dell'anatocismo, l'appellante si duole che il Tribunale non si sia espresso se non per rilevare, anche sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova circa l'esistenza del contratto di conto corrente. Rileva che i conti correnti e le aperture di credito sono stati stipulati (seppur non in forma scritta) prima dell'anno 2000 e che successivamente al 2000 non vi è prova di accettazione per iscritto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, così come è certo che gli estratti conto