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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2581/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
DE STEFANO ARTURO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18128/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025NA0189284 RENDITA CATASTA
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025NA0189284 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1972/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: 'E presente in udienza ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1
Difensore_1, l'avviso di accertamento catastale n. 202NA0189284, notificato in data 3/7/2025, con cui in seguito alla DOCFA n. 050692.001/2024 (prot. n. NA0050692) presentata in data 15/02/2024, avente ad oggetto
“Divisione –Diversa distribuzione degli spazi interni”, veniva variata la categoria catastale dell'immobile sito in Napoli alla Traversa Nominativo_1 n. 16 p.1 (sez. SCA foglio 19, particella 486, sub 4) dalla categoria catastale proposta A/2 così come proposto dal tecnico incaricato, alla categoria A/1.
Espone il ricorrente che su indicata denuncia DOCFA era stata presentata in seguito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla Traversa Nominativo_1 diversa distribuzione dei spazi ed eccepiva l'erroneità della nuova categoria catastale, così come attribuita, in quanto inconferente con lo stato dei luoghi,
l'ubicazione dell'immobile sito in zona di scarso pregio, il suo stato di vetustà e di degrado per cui contesta la legittimità dell'atto accertativo eccependo:
la carenza di motivazione, la genericità degli elementi di valutazione, il difetto probatorio dell'avviso di accertamento e carente sotto il profilo sia metodologico che motivazionale poiché non richiama i presupposti di fatto e diritto, le metodologie operative applicate per la determinazione delle rendita catastale limitandosi ad indicare solo la rendita catastale ricalcolata e mancante dei riferimenti comparativi con immobili analoghi laddove nella perizia tecnica depositata agli atti del procedimento, viene dimostrato l'effettivo stato di fatto esistente del tutto incompatibile con l'accertata categoria così come attribuita.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Territorio che ha preso atto della documentazione depositata ed ha rilevato la necessità del suo esame rinviando ad un successivo atto l'eventuale sua contestazione.
Con successive memorie del 19/1/2026 l'Agenziza del Territorio depositava il verbale di conciliazione sottoscritto dal ricorrente e dichiarava che l'accertamento si era definito in sede di conciliazione extragiudiziale cui il ricorrente ha aderito e chiedeva l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorso è stato discusso, sentite la parti in causa alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026 ove è stata trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preso atto del deposito documentale effettuato dalla Parte resistente Agenzia delle Entrate
Territorio con cui viene attestata l'avvenuta conciliazione intervenuta fra le parti, deve essere preso, inoltre, atto con esse che esse hanno concordato l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere con reciproca compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
DE STEFANO ARTURO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18128/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025NA0189284 RENDITA CATASTA
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025NA0189284 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1972/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: 'E presente in udienza ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1
Difensore_1, l'avviso di accertamento catastale n. 202NA0189284, notificato in data 3/7/2025, con cui in seguito alla DOCFA n. 050692.001/2024 (prot. n. NA0050692) presentata in data 15/02/2024, avente ad oggetto
“Divisione –Diversa distribuzione degli spazi interni”, veniva variata la categoria catastale dell'immobile sito in Napoli alla Traversa Nominativo_1 n. 16 p.1 (sez. SCA foglio 19, particella 486, sub 4) dalla categoria catastale proposta A/2 così come proposto dal tecnico incaricato, alla categoria A/1.
Espone il ricorrente che su indicata denuncia DOCFA era stata presentata in seguito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla Traversa Nominativo_1 diversa distribuzione dei spazi ed eccepiva l'erroneità della nuova categoria catastale, così come attribuita, in quanto inconferente con lo stato dei luoghi,
l'ubicazione dell'immobile sito in zona di scarso pregio, il suo stato di vetustà e di degrado per cui contesta la legittimità dell'atto accertativo eccependo:
la carenza di motivazione, la genericità degli elementi di valutazione, il difetto probatorio dell'avviso di accertamento e carente sotto il profilo sia metodologico che motivazionale poiché non richiama i presupposti di fatto e diritto, le metodologie operative applicate per la determinazione delle rendita catastale limitandosi ad indicare solo la rendita catastale ricalcolata e mancante dei riferimenti comparativi con immobili analoghi laddove nella perizia tecnica depositata agli atti del procedimento, viene dimostrato l'effettivo stato di fatto esistente del tutto incompatibile con l'accertata categoria così come attribuita.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Territorio che ha preso atto della documentazione depositata ed ha rilevato la necessità del suo esame rinviando ad un successivo atto l'eventuale sua contestazione.
Con successive memorie del 19/1/2026 l'Agenziza del Territorio depositava il verbale di conciliazione sottoscritto dal ricorrente e dichiarava che l'accertamento si era definito in sede di conciliazione extragiudiziale cui il ricorrente ha aderito e chiedeva l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorso è stato discusso, sentite la parti in causa alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026 ove è stata trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preso atto del deposito documentale effettuato dalla Parte resistente Agenzia delle Entrate
Territorio con cui viene attestata l'avvenuta conciliazione intervenuta fra le parti, deve essere preso, inoltre, atto con esse che esse hanno concordato l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere con reciproca compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.