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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello 06 febbraio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2036/2023 R.G. lavoro.
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Anna Maria Vittoria Vecchione, elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Fra
Scipione Bellabona n.11, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Valerio e Carmen Iorio ed elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso G.
Garibaldi n. 8, giusta mandato come in atti;
Parte_2
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Giordano ed C.F._3
elettivamente domiciliato in Angri, alla via Semetelle n. 20, giusta mandato come in atti;
( ), Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
( ) nella persona dei legali rappresentanti p.t rappresentate e difese dagli P.IVA_2
Avv.ti Prof. Felice Testa, Francesca Spirito e Sergio Perotta con domicilio eletto in
Avellino alla via Fioretti, n. 10, giusta mandato in atti;
[...]
(p.iva ) Controparte_4 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t (contumace)
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto innanzi al Tribunale Parte_1
Civile di Avellino le parti in epigrafe indicate, al fine di vederne affermata la 1 responsabilità per i fatti descritti ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. I convenuti, tranne la (notifica del 27.12.2022), si sono Controparte_5
costituiti.
Trasmesso il fascicolo, per competenza, alla sezione Lavoro, e disposto il mutamento del rito, la causa era fissata per la decisione.
La domanda va rigettata.
, dipendente della dal 2003, Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
rivendica il diritto al risarcimento del danno conseguente alle condotte descritte, attribuite, a vario titolo, ai convenuti.
Secondo parte ricorrente, il licenziamento disposto in data 08 gennaio 2014 sarebbe stato strumentale alla volontà datoriale di escludere dal proprio organigramma il
[...]
, al fine di poter operare una cessione di ramo di azienda per la quale si era in Pt_1
trattativa.
Il licenziamento è stato già oggetto di impugnazione con ricorso ex legge 92/2012, impugnazione respinta con ordinanza del 20.9.2014 depositata il 23.9.2014.
La parte ha intrapreso, sempre al fine di contestare il licenziamento, ulteriore giudizio, con domanda ancora rigettata dal Tribunale di Avellino, con sentenza
415/2019 pubblicata il 12.6.2019 e confermata dalla successiva n.4155/2024 della
Corte di Appello di Napoli.
La Corte di Appello di Napoli conferma che la originaria Ordinanza del 20.9.2014 depositata il 23.9.2014 pronunciata nel cd, rito Fornero non è stata opposta, e che pertanto quella decisione ha determinato “il giudicato esterno sulla domanda di illegittimità del licenziamento oggetto anche del presente giudizio…”.
La mancata opposizione della Ordinanza resa ex art. 1 co. 49 legge 92/2012 determina la definitività della pronuncia, con impossibilità di riproporre la medesima domanda ancorché fondata su altri aspetti.
L'esistenza del giudicato sulla questione della legittimità del licenziamento è più che sufficiente a determinare il rigetto della domanda proposta nel presente giudizio laddove si vuole o si volesse far valere un diritto ad un risarcimento dei danni che sarebbero derivati dal licenziamento, evidentemente sul presupposto della illegittimità di questo.
Nelle note di trattazione con data 01.10.2024 parte ricorrente esclude che la questione posta a fondamento della domanda sia la liceità del licenziamento, e insiste nel fatto che “l'azione giudiziaria è … su tutti gli atti illeciti che hanno posto in
2 essere tutti i convenuti”, perché a causa di tali atti illeciti il “non ha potuto Pt_1 usufruire dell'esodo … “ e “non ha potuto procedere con il pensionamento”.
Nelle note, tali atti illeciti sono individuati nella omissione relativa all'attività preliminare per la procedura di esodo per l'ammissione al sostegno legato all'accordo di solidarietà; omissione di ignorare la procedura di ammissione, nonostante le deliberazioni, e previsto dal contratto”; violazione della normativa del commissariamento: laddove era previsti solo gli atti legati alla funzionalità dell'istituto di credito;
divieto assoluto di atti straordinari”.
La questione è quindi ricondotta all'art. 2043 c.c.
L'eccezione di prescrizione proposta dai resistenti è fondata.
A mente dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Tutti i fatti addebitati ai resistenti si collocano al più prima e non dopo il licenziamento dello 08 gennaio 2014.
Nelle note di trattazione dello 01.10 2024 il ricorrente sostiene che il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato impedito dalla mancata conoscenza degli atti deliberativi, conoscenza che sarebbe emersa solo a seguito dell'operato di un Ctp designato in un procedimento iscritto al Tribunale di Napoli sez. Imprese
26260/2015, a seguito di incarico formalizzato alla udienza del 19 maggio 2021. La prescrizione decorrerebbe comunque non già dal momento della lesione ma dal
“momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile”.
Il riferimento, per come individuato, è alla documentazione allegata alle note del
15.5.2023, prodotte innanzi al Giudice Civile, e consistenti in una dichiarazione con data 11.5.2023 a firma dott. il quale conferma di aver svolto Persona_1 ricerche “aventi ad oggetto gli atti deliberativi afferenti gli organi di amministrazione e controllo della … Banca BCCC Irpina relativi al periodo indicato, ossia da 2006 a
2013, ed una relazione dello stesso tecnico con data 29.12.2021.
La parte non esplicita quali atti avrebbe conosciuto per la prima volta a seguito della attività di ricerca del tecnico incaricato, e quindi in che modo gli esiti delle ricerche da questi effettuate abbiano potuto incidere sulla conoscenza o conoscibilità degli illeciti asseritamente perpetrati.
3 Va ribadito che il danno che si vuole essere risarcito consisterebbe nelle conseguenze, patrimoniali e non, derivanti dalla impossibilità di “fruire dell'esodo …
“ e di “procedere con il pensionamento”.
Come già detto, gli atti illeciti sono individuati nella omissione relativa all'attività preliminare per la procedura di esodo per l'ammissione al sostegno legato all'accordo di solidarietà; omissione di ignorare la procedura di ammissione, nonostante le deliberazioni, e previsto dal contratto”; violazione della normativa del commissariamento: laddove era previsti solo gli atti legati alla funzionalità dell'istituto di credito;
divieto assoluto di atti straordinari”.
Ebbene, quanto alla richiesta di accedere all'esodo, funzionale alla erogazione di
“pensione” dal successivo primo luglio 2013, è lo stesso ricorrente ad affermare di aver presentato domanda sin dal 27.02.2012, e che da allora la datrice non ha dato riscontro alcuno. L'illecito consisterebbe quindi in una omissione, e non si comprende in che modo possa aver influito sulla conoscenza o conoscibilità dell'illecito omissivo la successiva emersione di qualsivoglia documento.
Comunque, a fronte del perdurare della condotta omissiva, e della impossibilità di accedere al trattamento conseguente all'esodo dal primo luglio 2013, non si ravvisa alcun impedimento per il all'esercizio del diritto vuoi ad accedere all'esodo Pt_1
stesso, vuoi a far valere una pretesa risarcitoria anche a seguito del licenziamento dello 08 gennaio 2014.
La questione del difetto di poteri in capo ai dirigenti indicati in ricorso ed attuali convenuti, e , afferisce solo alla questione della Controparte_1 Parte_2
legittimità del licenziamento, della quale si è già detto.
Allo stesso modo, è alla questione del licenziamento che sembrano riferirsi le contestazioni all'operato di CP_6
Per mera completezza, va altresì rilevato come, a tutto concedere, non vi sono negli atti difensivi adeguate indicazioni che permettano l'individuazione del danno, che sarebbe derivato, così nell'atto introduttivo, dall'accesso non già al prepensionamento ma allo stato di disoccupazione “per oltre un biennio” , danno che sarebbe quindi consistito nell'impossibilità di far fronte alle spese per un mutuo su una abitazione di proprietà, abitazione andata perduta a seguito di procedura esecutiva intrapresa dalla stessa BCC Irpina;
l'insorgenza di un debito erariale per
“un importo superiore ai 25.000 euro”; la necessità di far ricorso a prestiti da amici e parenti;
danni nella vita relazionale.
4 Quanto alla disciplina delle spese, nel rapporto tra e Parte_1 Pt_2
, e
[...] Controparte_7 Controparte_3
in ragione della totale soccombenza, va
[...] Parte_1
condannato al pagamento delle spese in toto a favore, nella somma che, in base ai criteri di cui al D.M 147/2022 si determina, a favore di ciascuno dei resistenti indicati, nella somma di €#7.647# (settemilaseicentoquarantasette), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione nella quota relativa all'Avv.to Salvatore Giordano dichiaratosi anticipatario.
La e la hanno chiesto l'accertamento della responsabilità CP_3 CP_7
aggravata del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La specifica ipotesi di responsabilità è rimessa alla valutazione ex officio del Giudice, il quale non è tenuto ad esplicitare la mancata applicazione di tale previsione né tampoco i motivi di tale valutazione, pur laddove la parte intenda in qualche modo a ciò sollecitarlo. ha proposto domanda ai sensi dell'art. 96 Cpc per il risarcimento dei Controparte_1
danni, con riferimento quindi al comma 1) della disposizione.
La domanda va rigettata perché colui che chiede la condanna per lite temeraria ha l'onere di allegare, in termini chiari e circostanziati, gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche equitativa, del danno, allegazione che nel caso di specie è omessa. Il rigetto della domanda proposta ex art. 96 co. 1 Cpc comporta la compensazione per la metà delle spese di lite.
Tanto, in consapevole contrasto con il principio espresso tra le altre da
Cass.20317/2022 e Cass.9532/2017, a mutamento di contrario orientamento, quanto alla rilevanza ai fini della disciplina delle spese del rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art.96 c.p.c.
La domanda, ritiene il Tribunale, impone alla parte che la avanza la specifica allegazione dei dati fattuali, finalizzati alla emersione dei presupposti della mala fede o della colpa grave, e che non coincidono con le ragioni giustificatrici delle altre domande;
alla controparte, l'onere di allegare fatti contrari a tale ricostruzione;
al
Giudice, l'onere di valutazione della fondatezza di tutto quanto esposto, con valutazione anche di dati estranei al thema decidendum introdotto con le altre domande. Essa, quindi, secondo questo Tribunale, determina la introduzione di una domanda vera e propria, con dovere per il Giudice di pronuncia motivata, rilevante ai fini della valutazione della soccombenza.
5 Nel rapporto tra e appare quindi corretto disporre Parte_1 Controparte_1
la compensazione per la metà delle spese di lite;
va condannato al Parte_1
pagamento a favore di della restante metà delle spese di lite, metà Controparte_1
che, in base ai criteri di cui al D.M 147/2022, va liquidata nella somma di
€#3.823,50# (tremilaottocentoventitre,50), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale con la parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al nr. 2036/2023 R.G. lavoro proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
e
[...] Parte_2 [...]
, ogni contraria eccezione Controparte_4
e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 Pt_2
, e
[...] Controparte_2 [...]
, spese che liquida a favore di Controparte_3 ciascuno nella somma di €#7.647# (settemilaseicentoquarantasette), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione nella quota parte all'Avv.to Salvatore Giordano dichiaratosi anticipatario;
3) Compensa le spese di lite per la metà nel rapporto tra e Parte_1 [...]
e condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 Controparte_1 della restante metà, che liquida nella somma di €#3.823,50#
(tremilaottocentoventitre,50), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
4) Nulla sulle spese nel rapporto processuale con la parte contumace.
Avellino, udienza dello 06 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello 06 febbraio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2036/2023 R.G. lavoro.
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Anna Maria Vittoria Vecchione, elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Fra
Scipione Bellabona n.11, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Valerio e Carmen Iorio ed elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso G.
Garibaldi n. 8, giusta mandato come in atti;
Parte_2
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Giordano ed C.F._3
elettivamente domiciliato in Angri, alla via Semetelle n. 20, giusta mandato come in atti;
( ), Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
( ) nella persona dei legali rappresentanti p.t rappresentate e difese dagli P.IVA_2
Avv.ti Prof. Felice Testa, Francesca Spirito e Sergio Perotta con domicilio eletto in
Avellino alla via Fioretti, n. 10, giusta mandato in atti;
[...]
(p.iva ) Controparte_4 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t (contumace)
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto innanzi al Tribunale Parte_1
Civile di Avellino le parti in epigrafe indicate, al fine di vederne affermata la 1 responsabilità per i fatti descritti ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. I convenuti, tranne la (notifica del 27.12.2022), si sono Controparte_5
costituiti.
Trasmesso il fascicolo, per competenza, alla sezione Lavoro, e disposto il mutamento del rito, la causa era fissata per la decisione.
La domanda va rigettata.
, dipendente della dal 2003, Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
rivendica il diritto al risarcimento del danno conseguente alle condotte descritte, attribuite, a vario titolo, ai convenuti.
Secondo parte ricorrente, il licenziamento disposto in data 08 gennaio 2014 sarebbe stato strumentale alla volontà datoriale di escludere dal proprio organigramma il
[...]
, al fine di poter operare una cessione di ramo di azienda per la quale si era in Pt_1
trattativa.
Il licenziamento è stato già oggetto di impugnazione con ricorso ex legge 92/2012, impugnazione respinta con ordinanza del 20.9.2014 depositata il 23.9.2014.
La parte ha intrapreso, sempre al fine di contestare il licenziamento, ulteriore giudizio, con domanda ancora rigettata dal Tribunale di Avellino, con sentenza
415/2019 pubblicata il 12.6.2019 e confermata dalla successiva n.4155/2024 della
Corte di Appello di Napoli.
La Corte di Appello di Napoli conferma che la originaria Ordinanza del 20.9.2014 depositata il 23.9.2014 pronunciata nel cd, rito Fornero non è stata opposta, e che pertanto quella decisione ha determinato “il giudicato esterno sulla domanda di illegittimità del licenziamento oggetto anche del presente giudizio…”.
La mancata opposizione della Ordinanza resa ex art. 1 co. 49 legge 92/2012 determina la definitività della pronuncia, con impossibilità di riproporre la medesima domanda ancorché fondata su altri aspetti.
L'esistenza del giudicato sulla questione della legittimità del licenziamento è più che sufficiente a determinare il rigetto della domanda proposta nel presente giudizio laddove si vuole o si volesse far valere un diritto ad un risarcimento dei danni che sarebbero derivati dal licenziamento, evidentemente sul presupposto della illegittimità di questo.
Nelle note di trattazione con data 01.10.2024 parte ricorrente esclude che la questione posta a fondamento della domanda sia la liceità del licenziamento, e insiste nel fatto che “l'azione giudiziaria è … su tutti gli atti illeciti che hanno posto in
2 essere tutti i convenuti”, perché a causa di tali atti illeciti il “non ha potuto Pt_1 usufruire dell'esodo … “ e “non ha potuto procedere con il pensionamento”.
Nelle note, tali atti illeciti sono individuati nella omissione relativa all'attività preliminare per la procedura di esodo per l'ammissione al sostegno legato all'accordo di solidarietà; omissione di ignorare la procedura di ammissione, nonostante le deliberazioni, e previsto dal contratto”; violazione della normativa del commissariamento: laddove era previsti solo gli atti legati alla funzionalità dell'istituto di credito;
divieto assoluto di atti straordinari”.
La questione è quindi ricondotta all'art. 2043 c.c.
L'eccezione di prescrizione proposta dai resistenti è fondata.
A mente dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Tutti i fatti addebitati ai resistenti si collocano al più prima e non dopo il licenziamento dello 08 gennaio 2014.
Nelle note di trattazione dello 01.10 2024 il ricorrente sostiene che il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato impedito dalla mancata conoscenza degli atti deliberativi, conoscenza che sarebbe emersa solo a seguito dell'operato di un Ctp designato in un procedimento iscritto al Tribunale di Napoli sez. Imprese
26260/2015, a seguito di incarico formalizzato alla udienza del 19 maggio 2021. La prescrizione decorrerebbe comunque non già dal momento della lesione ma dal
“momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile”.
Il riferimento, per come individuato, è alla documentazione allegata alle note del
15.5.2023, prodotte innanzi al Giudice Civile, e consistenti in una dichiarazione con data 11.5.2023 a firma dott. il quale conferma di aver svolto Persona_1 ricerche “aventi ad oggetto gli atti deliberativi afferenti gli organi di amministrazione e controllo della … Banca BCCC Irpina relativi al periodo indicato, ossia da 2006 a
2013, ed una relazione dello stesso tecnico con data 29.12.2021.
La parte non esplicita quali atti avrebbe conosciuto per la prima volta a seguito della attività di ricerca del tecnico incaricato, e quindi in che modo gli esiti delle ricerche da questi effettuate abbiano potuto incidere sulla conoscenza o conoscibilità degli illeciti asseritamente perpetrati.
3 Va ribadito che il danno che si vuole essere risarcito consisterebbe nelle conseguenze, patrimoniali e non, derivanti dalla impossibilità di “fruire dell'esodo …
“ e di “procedere con il pensionamento”.
Come già detto, gli atti illeciti sono individuati nella omissione relativa all'attività preliminare per la procedura di esodo per l'ammissione al sostegno legato all'accordo di solidarietà; omissione di ignorare la procedura di ammissione, nonostante le deliberazioni, e previsto dal contratto”; violazione della normativa del commissariamento: laddove era previsti solo gli atti legati alla funzionalità dell'istituto di credito;
divieto assoluto di atti straordinari”.
Ebbene, quanto alla richiesta di accedere all'esodo, funzionale alla erogazione di
“pensione” dal successivo primo luglio 2013, è lo stesso ricorrente ad affermare di aver presentato domanda sin dal 27.02.2012, e che da allora la datrice non ha dato riscontro alcuno. L'illecito consisterebbe quindi in una omissione, e non si comprende in che modo possa aver influito sulla conoscenza o conoscibilità dell'illecito omissivo la successiva emersione di qualsivoglia documento.
Comunque, a fronte del perdurare della condotta omissiva, e della impossibilità di accedere al trattamento conseguente all'esodo dal primo luglio 2013, non si ravvisa alcun impedimento per il all'esercizio del diritto vuoi ad accedere all'esodo Pt_1
stesso, vuoi a far valere una pretesa risarcitoria anche a seguito del licenziamento dello 08 gennaio 2014.
La questione del difetto di poteri in capo ai dirigenti indicati in ricorso ed attuali convenuti, e , afferisce solo alla questione della Controparte_1 Parte_2
legittimità del licenziamento, della quale si è già detto.
Allo stesso modo, è alla questione del licenziamento che sembrano riferirsi le contestazioni all'operato di CP_6
Per mera completezza, va altresì rilevato come, a tutto concedere, non vi sono negli atti difensivi adeguate indicazioni che permettano l'individuazione del danno, che sarebbe derivato, così nell'atto introduttivo, dall'accesso non già al prepensionamento ma allo stato di disoccupazione “per oltre un biennio” , danno che sarebbe quindi consistito nell'impossibilità di far fronte alle spese per un mutuo su una abitazione di proprietà, abitazione andata perduta a seguito di procedura esecutiva intrapresa dalla stessa BCC Irpina;
l'insorgenza di un debito erariale per
“un importo superiore ai 25.000 euro”; la necessità di far ricorso a prestiti da amici e parenti;
danni nella vita relazionale.
4 Quanto alla disciplina delle spese, nel rapporto tra e Parte_1 Pt_2
, e
[...] Controparte_7 Controparte_3
in ragione della totale soccombenza, va
[...] Parte_1
condannato al pagamento delle spese in toto a favore, nella somma che, in base ai criteri di cui al D.M 147/2022 si determina, a favore di ciascuno dei resistenti indicati, nella somma di €#7.647# (settemilaseicentoquarantasette), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione nella quota relativa all'Avv.to Salvatore Giordano dichiaratosi anticipatario.
La e la hanno chiesto l'accertamento della responsabilità CP_3 CP_7
aggravata del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La specifica ipotesi di responsabilità è rimessa alla valutazione ex officio del Giudice, il quale non è tenuto ad esplicitare la mancata applicazione di tale previsione né tampoco i motivi di tale valutazione, pur laddove la parte intenda in qualche modo a ciò sollecitarlo. ha proposto domanda ai sensi dell'art. 96 Cpc per il risarcimento dei Controparte_1
danni, con riferimento quindi al comma 1) della disposizione.
La domanda va rigettata perché colui che chiede la condanna per lite temeraria ha l'onere di allegare, in termini chiari e circostanziati, gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche equitativa, del danno, allegazione che nel caso di specie è omessa. Il rigetto della domanda proposta ex art. 96 co. 1 Cpc comporta la compensazione per la metà delle spese di lite.
Tanto, in consapevole contrasto con il principio espresso tra le altre da
Cass.20317/2022 e Cass.9532/2017, a mutamento di contrario orientamento, quanto alla rilevanza ai fini della disciplina delle spese del rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art.96 c.p.c.
La domanda, ritiene il Tribunale, impone alla parte che la avanza la specifica allegazione dei dati fattuali, finalizzati alla emersione dei presupposti della mala fede o della colpa grave, e che non coincidono con le ragioni giustificatrici delle altre domande;
alla controparte, l'onere di allegare fatti contrari a tale ricostruzione;
al
Giudice, l'onere di valutazione della fondatezza di tutto quanto esposto, con valutazione anche di dati estranei al thema decidendum introdotto con le altre domande. Essa, quindi, secondo questo Tribunale, determina la introduzione di una domanda vera e propria, con dovere per il Giudice di pronuncia motivata, rilevante ai fini della valutazione della soccombenza.
5 Nel rapporto tra e appare quindi corretto disporre Parte_1 Controparte_1
la compensazione per la metà delle spese di lite;
va condannato al Parte_1
pagamento a favore di della restante metà delle spese di lite, metà Controparte_1
che, in base ai criteri di cui al D.M 147/2022, va liquidata nella somma di
€#3.823,50# (tremilaottocentoventitre,50), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale con la parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al nr. 2036/2023 R.G. lavoro proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
e
[...] Parte_2 [...]
, ogni contraria eccezione Controparte_4
e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 Pt_2
, e
[...] Controparte_2 [...]
, spese che liquida a favore di Controparte_3 ciascuno nella somma di €#7.647# (settemilaseicentoquarantasette), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione nella quota parte all'Avv.to Salvatore Giordano dichiaratosi anticipatario;
3) Compensa le spese di lite per la metà nel rapporto tra e Parte_1 [...]
e condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 Controparte_1 della restante metà, che liquida nella somma di €#3.823,50#
(tremilaottocentoventitre,50), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
4) Nulla sulle spese nel rapporto processuale con la parte contumace.
Avellino, udienza dello 06 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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