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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/09/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Emanuela FAVARA Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1650/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, trasformata in consensuale, promossa
da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marilena D'Amico, giusta C.F._2 procure in atti, e con l'intervento del P.M. in sede (che nulla ha opposto) -
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.6.2024 e successivamente notificato, Parte_1 chiedeva la pronuncia della sua separazione personale da con la quale si era Parte_2 unito in matrimonio in Vittoria, il 15.5.1999, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 28, p. II, S. A, Uff. 1 dell'anno 1999. Per_ Precisava che dal matrimonio erano nati due figli, la prima ( 1.7.2004) ormai maggiorenne, ma economicamente non ancora indipendente e, il secondo ( , 28.10.2006), Per_2 minore.
Chiedeva al Tribunale di volere:
“confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Vittoria (RG), alla via Duca D'Aosta, n. 309/A, alla
Sig.ra (moglie/resistente) in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_2
pagina 1 di 3 d) stabilire a carico del Sig. (marito/ricorrente) un assegno di Parte_1 mantenimento in favore di ciascun figlio minore e/o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 150,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate”.
Validamente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 24.10.2024, la resistente, sebbene non costituitasi in giudizio, compariva personalmente innanzi al giudice delegato e veniva da questi sentita, al pari del ricorrente.
In data 23.2.2025 si costituiva in giudizio a mezzo di apposita comparsa, Parte_2 con la quale aderiva alle richieste del ricorrente e, in primo luogo, alla domanda di separazione personale. In data 26.2.2025, le parti, rappresentate dall'unico difensore, depositavano memoria contenente le condizioni concordate della loro separazione personale, di seguito riportate:
Atteso l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni della loro separazione, non essendosi provveduto prima, va disposto il mutamento del rito in quello previsto per i procedimenti su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c..
Ciò posto, va anzitutto pronunciata la separazione tra e Parte_1 [...]
alla luce dell'adesione a tale domanda da parte della seconda e del fatto che è Parte_2 pacificamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
inoltre, le parti, nella memoria congiunta del 26.2.2025, hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare.
Può pertanto pronunciarsi la separazione personale dei predetti.
Le condizioni di separazione concordate dai coniugi, siccome sopra riportate, appaiono – anche alla luce della documentazione in atti - conformi all'interesse dei figli ed alla legge e possono quindi essere omologate da questo Tribunale;
in proposito, si evidenzia che, in corso di causa, anche il figlio secondogenito ( ) è divenuto maggiorenne, sicchè nulla è Per_2
pagina 2 di 3 disposto in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita di alcuno dei figli della coppia in lite.
Il Tribunale, poi, prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, tra cui l'accordo relativo al trasferimento della quota di ½ della proprietà dell'autovettura, sopra meglio specificata, da a (quest'ultima già Parte_1 Parte_2 comproprietaria in ragione di ½), accordo da reputarsi in sé valido ed efficace (v. visura al
P.R.A. del 9.2.2024 in atti), a fortiori se si considera che è pacifico che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestati;
invero, l'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al P.R.A., la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere i contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore, nonché ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo.
Dato l'accordo raggiunto dalle parti, si giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, previo mutamento del rito in quello previsto per i procedimenti su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1650/2024 R.G. sulla domanda di separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
PRONUNCIA la separazione personale dei predetti, unitisi in matrimonio in Vittoria, in data 15.5.1999, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 28, p. II, S. A, Uff. 1 dell'anno 1999, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni della separazione concordate tra le parti, riportate in motivazione.
Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti stesse.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 9.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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