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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 1101/2022
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 19.02.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
11.02.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
19.02.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1101/2022 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. G. Giovetti -
contro
sede Controparte_1
di Modena
- resistente, con l'Avv. G. Basile e l'Avv. O. Manzi -
Controparte_2
- contumace -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2022
00021098 15 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.10.2022 e notificato tramite PEC in data 30.10.2022, dell'importo complessivo di € 31.235,74 a titolo di contributi e somme aggiuntive
“Gestione aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo gennaio 2016 –
luglio 2020.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 29.11.2022, la Società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
370 2022 00021098 15 000, formato presso la sede di Modena in CP_1
data 24.10.2022 e notificato tramite PEC in data 30.10.2022, dell'importo complessivo di € 31.235,74 a titolo di contributi e somme aggiuntive
“Gestione aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo gennaio 2016 –
luglio 2020, derivato dal verbale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Modena n. MO00000-2021-727-01, a sua volta scaturente da una richiesta d'intervento del lavoratore SI. dipendente della ricorrente dal CP_3
13.04.2015 al giorno 08.07.2020.
La Società ricorrente contestava l'avviso di addebito opposto per insussistenza delle pretese, in quanto fondato su un'erronea considerazione della realtà e per illegittimità della richiesta di restituzione degli sgravi contributivi goduti;
chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in oggetto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 1101/2022 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Andrea Marangoni fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 13.07.2023, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato per l'importo eccedente la somma di € 4.698,54, fino all'udienza suddetta.
Alla sopra menzionata udienza parte ricorrente si riportava al ricorso.
Nessuno compariva per parti resistenti, non costituite. Il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell' e rinviava, CP_1
previa ammissione delle istanze istruttorie attoree, al giorno 04.04.2024 per le prove testimoniali.
3 All'udienza suddetta, delegata al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, terminata l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva rinviata per decisione al 17.09.2024, previa concessione di termine per il deposito di note.
In data 07.08.2024 si costituiva, tardivamente, parte resistente insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed CP_1
in diritto, dando atto trattarsi di accertamento totalmente basato sulla visione, esame e verifica della documentazione aziendale e riportandosi,
comunque, a quanto esposto nel verbale ispettivo.
La causa veniva assegnata al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo.
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note scritte tempestivamente depositate unicamente dal procuratore di parte ricorrente,
la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 13.11.2024.
All'udienza sopra menzionata, tenutasi con la modalità ex art. 127 bis
c.p.c. e, quindi, tramite video collegamento da remoto, il procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso ed insisteva nelle conclusioni ivi rassegnate;
nessuno si collegava per l' resistente. La causa veniva CP_1
rinviata per decisione al 19.02.2025, previa concessione di termine per il deposito di note.
All'udienza di cui sopra, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c.
e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note scritte tempestivamente depositate da entrambi i procuratori delle parti, il Giudice
Onorario, sulle conclusioni dalle stesse formulate, si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve disporsi la carenza di legittimazione passiva di posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
(art. 13 della Legge 448/1998 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 CP_1
settembre 1999, n.308, convertito dalla Legge 5 novembre, n. 402)
riguarda solo i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 dicembre
2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo. L'avviso di addebito è relativo a contributi anni 2016-2017-2018-2019 e 2020, per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_4
2. Sempre preliminarmente, poi, occorre rilevare che, per principio
[...]
consolidato, il presente giudizio, promosso per accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base del verbale ispettivo CP_1
in contestazione, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova.
Ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n.
5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
22862 del 10.11.2010).
Quanto sopra esposto viene, appunto, anche rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità allorquando afferma che “In tema di riparto dell'onere della
prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del
5 diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo
dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_1
verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 12108/2010).
A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche altro consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che la prova della fondatezza delle richieste contributive avanzate dagli Istituti
previdenziali incombe sugli Istituti medesimi, i quali, in caso di impugnazione, devono fornire al Giudice la rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
3. In merito, poi, alla documentazione prodotta dall' resistente CP_1
all'atto della costituzione (tardiva), parte ricorrente deduce l'inutilizzabilità
di quanto prodotto ai fini della decisione per inammissibilità della produzione, giacché preclusa dalla decadenza intervenuta per la violazione dell'art. 416 c.p.c. in occasione ed a causa della costituzione dell' CP_1
oltre i termini di legge.
Ebbene, se è vero che sul punto deve essere tenuta in debito conto la giurisprudenza più recente (ex multis, Cassazione 05.11.2019, n. 28439)
che così si esprime “....Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte
nella sentenza 20.04.2005, n. 8202 - cui hanno fatto seguito numerose
altre decisioni fra le quali, più di recente, Cassazione 06.10.2016, n. 20055
e Cassazione 16.05.2018, n. 11994 -, il deposito di documenti in momento
successivo al deposito della memoria di costituzione è ammesso quando la
produzione abbia ad oggetto circostanze decisive”, è anche vero che nel rito
6 del lavoro, in base al combinato disposto dell'art. 416, comma 3, c.p.c. che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare (onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977), e dell'art. 437, comma 2, c.p.c., consegue che l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto,
determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi,
salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.
Tale rigoroso sistema di preclusioni, poi, trova un contemperamento ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è
doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento, nei poteri d'ufficio del Giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, comma 2,
c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa. Poteri
questi, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse, rilevandosi, quindi, un principio di apertura alla produzione tardiva di atti e documenti ritenuti necessari per la decisione, ma solo ed unicamente qualora per gli stessi “la produzione non sia giustificata dal
tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale
successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione … pur sempre
con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito
7 del contraddittorio delle parti stesse e pur sempre entro il limite delle
insuperabili preclusioni e decadenze già verificatesi”. Quanto sopra, però,
sempre comunque partendo dal presupposto che sia tardiva soltanto la produzione documentale, ma non anche la costituzione in giudizio.
La costituzione meramente tardiva in giudizio con la produzione di documenti risalenti nel tempo e di molto precedenti alla costituzione del contraddittorio, pertanto, non sembrerebbero quindi rientrare tra le ipotesi percorribili di esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., tesi alla ricerca della “verità materiale”, ma costituirebbe, viceversa, senza dubbio la surrogazione d'ufficio dell'onere ricadente sulla parte e non assolto per fatto imputabile unicamente ed esclusivamente a se stessa e non scusabile.
Ancora sul punto vedasi quanto asserito dalla Suprema Corte laddove afferma “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la costituzione in
giudizio tardiva determina una preclusione assoluta processuale tanto in
merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di
documenti ai sensi dell'art. 416 c.p.c.” ed ancora "Nelle controversie
soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre
tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone,
ex art. 420, comma quinto, cod. proc. civ., che si tratti di documenti
sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si
tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416 n. 3
cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive
tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione
documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a
seguito di costituzione tardiva" (ex plurimis, Cassazione – Sezione Lavoro,
n. 14110 del giorno 01.10.2002)“.
8 Ebbene, come detto, si ritiene, condividendo l'orientamento dominante, che a tale limite preclusivo non possa sopperire il potere istruttorio del Giudice ai sensi dell'artt. 421 c.p.c., non potendo il Giudice
dare ingresso alle difese proposte in violazione del contraddittorio processuale laddove, come nel caso in esame, la produzione documentale consegue alla tardiva costituzione dell per cause unicamente allo CP_1
stesso imputabili e per essere la documentazione de qua, di data bene antecedente al deposito della costituzione stessa.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, vista anche la regolarità della notifica del ricorso all visto che non può qualificarsi come scusabile CP_1
la costituzione tardiva dello stesso, deve necessariamente dichiararsi l'inutilizzabilità di tutta la produzione allegata alla costituzione tardiva dell'Istituto medesimo, per la decadenza comminata dall'art. 416 c.p.c.,
essendo la documentazione allegata costituita da atti già in possesso dell'opposto medesimo prima del deposito addirittura del ricorso e non ritualmente prodotta a seguito dell'opposizione; ciò anche in ragione della espressa contestazione della parte ricorrente che ne impedisce comunque l'acquisizione al processo.
4. Nel merito, deve essere rilevato che l'impugnato avviso di addebito trae origine da un verbale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena
che, a sua volta, scaturisce da una richiesta di intervento del lavoratore SI.
dipendente a tempo pieno ed indeterminato della Società CP_3
ricorrente dal 13.04.2015 al giorno 08.07.2020.
Ebbene, quanto ivi riportato non ha trovato né conferme, né riprove univoche nel presente giudizio non solo (e non tanto) per l'intervenuta decadenza nella quale è incorsa l' costituitosi tardivamente, ma CP_1
anche (e soprattutto) per l'istruttoria compiuta in corso di causa che
9 indiscutibilmente ed in maniera dirimente ha avvalorato la tesi propugnata da parte ricorrente, non potendosi certamente il supporto probatorio essere costituito solamente ed esclusivamente dalla richiesta di intervento del lavoratore, che, se anche fosse stata acquisita “perché avente ad oggetto
circostanze decisive”, neppure è stata confermata in udienza, né tanto meno comprovata da documentazione in atti.
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge. Orbene, per quanto detto sopra, anche le risultanze del verbale di accertamento ispettivo non possono ritenersi incontestabili proprio perché non attinenti a circostanze direttamente accertate dagli Ispettori ed avvenute in loro presenza.
Per quanto attiene, inoltre, all'istruttoria compiuta, si consideri che tutti i testi hanno confermato pienamente quanto propugnato da parte ricorrente.
All'udienza del giorno 04.04.2024, infatti, il teste SI. , Testimone_1
Consulente del Lavoro, oltre a confermare che il verbale dell'Ispettorato
perveniva solamente in data 24.01.2022, che il ricorrente si recava a lavorare in cantieri ubicati al di fuori del Comune dove la Società ricorrente ha la sede e che il fatto che la Società ricorrente mettesse a disposizione dei propri dipendenti dei furgoni aziendali, faceva sì che alla mattina i lavoratori passassero a prendersi a vicenda con il mezzo aziendale, senza usare propri veicoli, oltre a tutte le prospettazioni attoree in merito ai permessi non
10 retribuiti, alle assenze ed alle richieste di aspettativa riguardo al lavoratore
SI. anche asseriva “…il lavoratore tutti gli anni, CP_3 CP_3
chiedeva e gli veniva concesso, un periodo per recarsi al suo paese,
generalmente tra la fine e l'inizio dell'anno; se erano sufficienti le ferie,
detto periodo di assenza veniva coperto con quelle, altrimenti le restanti
giornate venivano coperte con l'aspettativa…Sono a conoscenza delle
circostanze suddette perché, oltre a predisporre i cedolini paga mensili del
lavoratore, ricevevamo la documentazione, in questo caso l'aspettativa ed i
giorni di non lavoro, direttamente dall'azienda e nella fase di ispezione,
tutta la documentazione è stata da noi depositata e c'è stata anche una fase
di contraddittorio con gli Ispettori, proprio per evidenziare le incongruenze
che loro avevano sollevato”. Ed ancora “Per quanto riguarda le ferie
quantificate come non godute dall'Ispettorato, preciso che la maggior
fruizione dell'anno precedente riporta un dato negativo del saldo ferie da
decurtare alla maturazione dell'anno successivo e non da sommare, mentre
gli hanno fatto la somma”. CP_5
Di tenore analogo anche la testimonianza della SI.ra , Testimone_2
dal novembre 2020 dipendente della Società ricorrente quale impiegata,
che, escussa sempre all'udienza del giorno 04.04.2024, conferma la data di ricevimento del verbale ispettivo come indicato dalla difesa attorea.
Anche il teste SI. fratello della Legale Testimone_3
Rappresentante della Società ricorrente, da marzo/aprile 2015 dipendente e capo-squadra, oltre a confermare quanto argomentato da parte ricorrente sul fatto che il lavoratore SI. si recasse al lavoro presso cantieri CP_3
ubicati fuori dal Comune ove la Società ha sede, afferma “Ne sono a
conoscenza perché essendo io il capo-squadra, sono ed ero io a portare i
lavoratori, con un mezzo della società, sui vari cantieri e, quindi, ero io a
11 portare il lavoratore nei cantieri”. Ed ancora, in merito al fatto CP_3
che lo stesso lavoratore fosse in Pakistan nel periodo 17.12.2015-
19.01.2016 ed in merito ai permessi ed alla aspettativa, oltre a confermare le prospettazioni attoree, asserisce “Ne sono a conoscenza perché il
lavoratore in questione, da sempre, chiedeva aspettativa per andare in
Pakistan ed il periodo era, circa, sempre quello a fine anno-inizio anno
nuovo o i primi mesi dell'anno. Preciso anche che ne sono a conoscenza
perché ero io che trasmettevo le ore al Consulente del Lavoro insieme alla
documentazione del cantiere…ero io a comunicare le ore di assenza al
Consulente del Lavoro…essendo io il capo-squadra, passavo a prendere gli
altri lavoratori, compreso, e li portavo sui vari cantieri, sempre CP_3
con un mezzo aziendale”. Un cenno va dato a quest'ultima testimonianza,
stante il vincolo di parentela esistente con la Legale rappresentante della
Società ricorrente.
Ebbene, in merito occorre ricordare che il mero vincolo di parentela, affinità
o dipendenza, non deve ritenersi, di per sé solo, idoneo a rendere inattendibile la relativa deposizione, come rimarcato dalla suprema Corte di
Cassazione allorquando, nella sentenza n. 25358 del 17 dicembre 2015 ha affermato “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di
necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o
coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare
previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei
predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di
ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di
credibilità”.
12 Dunque, alla luce di tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, non può che giungersi alla conclusione che l'onere probatorio gravante sull' resistente certamente non può dirsi espletato e che anche le CP_1
prove orali assunte hanno fornito elementi sufficienti e concordanti in maniera assolutamente univoca con la documentazione prodotta e comprovante la fondatezza della tesi della Società ricorrente e, pertanto, da ciò non può che necessariamente ed inevitabilmente discendere la fondatezza del ricorso.
Per le suddette ragioni, pertanto, l'avviso di addebito non può che essere annullato e deve essere dichiarato insussistente il diritto azionato per mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, quindi,
conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.
5. Si evidenzia, inoltre, per quanto riguarda le ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente (illegittimità della richiesta di restituzione degli sgravi contributivi goduti), come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida”. Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cassazione, ordinanza, 09.01.2019, n. 363 e
Cassazione, sentenza, 11.05.2018, n. 11458).
13 Ciò è, infatti, anche suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è
altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale,
intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cassazione, Sezioni Unite, n.
24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della
14 controversia, per la fase introduttiva, per quella istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 e €
52.000,00), e si determina in € 3.942,30 il compenso complessivo, a fronte della riduzione del 15% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, non modificato in parte qua). A
questo si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● ACCOGLIE il ricorso proposto dalla Società ricorrente Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 370 2022 00021098 15 000, formato
[...]
presso la sede di Modena in data 24.10.2022 e notificato tramite CP_1
PEC in data 30.10.2022, che, per l'effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente e dichiara non dovuti dalla Società ricorrente all' i contributi. CP_1
• DISPONE l'estromissione di Controparte_2
• CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
in favore della Società ricorrente, liquidate in € 3.942,30 per compensi,
oltre contributo unificato, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovuti.
Così deciso in Modena il giorno 26 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
15
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 19.02.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
11.02.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
19.02.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1101/2022 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. G. Giovetti -
contro
sede Controparte_1
di Modena
- resistente, con l'Avv. G. Basile e l'Avv. O. Manzi -
Controparte_2
- contumace -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2022
00021098 15 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.10.2022 e notificato tramite PEC in data 30.10.2022, dell'importo complessivo di € 31.235,74 a titolo di contributi e somme aggiuntive
“Gestione aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo gennaio 2016 –
luglio 2020.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 29.11.2022, la Società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
370 2022 00021098 15 000, formato presso la sede di Modena in CP_1
data 24.10.2022 e notificato tramite PEC in data 30.10.2022, dell'importo complessivo di € 31.235,74 a titolo di contributi e somme aggiuntive
“Gestione aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo gennaio 2016 –
luglio 2020, derivato dal verbale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Modena n. MO00000-2021-727-01, a sua volta scaturente da una richiesta d'intervento del lavoratore SI. dipendente della ricorrente dal CP_3
13.04.2015 al giorno 08.07.2020.
La Società ricorrente contestava l'avviso di addebito opposto per insussistenza delle pretese, in quanto fondato su un'erronea considerazione della realtà e per illegittimità della richiesta di restituzione degli sgravi contributivi goduti;
chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in oggetto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 1101/2022 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Andrea Marangoni fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 13.07.2023, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato per l'importo eccedente la somma di € 4.698,54, fino all'udienza suddetta.
Alla sopra menzionata udienza parte ricorrente si riportava al ricorso.
Nessuno compariva per parti resistenti, non costituite. Il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell' e rinviava, CP_1
previa ammissione delle istanze istruttorie attoree, al giorno 04.04.2024 per le prove testimoniali.
3 All'udienza suddetta, delegata al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, terminata l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva rinviata per decisione al 17.09.2024, previa concessione di termine per il deposito di note.
In data 07.08.2024 si costituiva, tardivamente, parte resistente insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed CP_1
in diritto, dando atto trattarsi di accertamento totalmente basato sulla visione, esame e verifica della documentazione aziendale e riportandosi,
comunque, a quanto esposto nel verbale ispettivo.
La causa veniva assegnata al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo.
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note scritte tempestivamente depositate unicamente dal procuratore di parte ricorrente,
la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 13.11.2024.
All'udienza sopra menzionata, tenutasi con la modalità ex art. 127 bis
c.p.c. e, quindi, tramite video collegamento da remoto, il procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso ed insisteva nelle conclusioni ivi rassegnate;
nessuno si collegava per l' resistente. La causa veniva CP_1
rinviata per decisione al 19.02.2025, previa concessione di termine per il deposito di note.
All'udienza di cui sopra, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c.
e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note scritte tempestivamente depositate da entrambi i procuratori delle parti, il Giudice
Onorario, sulle conclusioni dalle stesse formulate, si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve disporsi la carenza di legittimazione passiva di posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
(art. 13 della Legge 448/1998 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 CP_1
settembre 1999, n.308, convertito dalla Legge 5 novembre, n. 402)
riguarda solo i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 dicembre
2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo. L'avviso di addebito è relativo a contributi anni 2016-2017-2018-2019 e 2020, per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_4
2. Sempre preliminarmente, poi, occorre rilevare che, per principio
[...]
consolidato, il presente giudizio, promosso per accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base del verbale ispettivo CP_1
in contestazione, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova.
Ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n.
5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
22862 del 10.11.2010).
Quanto sopra esposto viene, appunto, anche rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità allorquando afferma che “In tema di riparto dell'onere della
prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del
5 diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo
dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_1
verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 12108/2010).
A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche altro consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che la prova della fondatezza delle richieste contributive avanzate dagli Istituti
previdenziali incombe sugli Istituti medesimi, i quali, in caso di impugnazione, devono fornire al Giudice la rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
3. In merito, poi, alla documentazione prodotta dall' resistente CP_1
all'atto della costituzione (tardiva), parte ricorrente deduce l'inutilizzabilità
di quanto prodotto ai fini della decisione per inammissibilità della produzione, giacché preclusa dalla decadenza intervenuta per la violazione dell'art. 416 c.p.c. in occasione ed a causa della costituzione dell' CP_1
oltre i termini di legge.
Ebbene, se è vero che sul punto deve essere tenuta in debito conto la giurisprudenza più recente (ex multis, Cassazione 05.11.2019, n. 28439)
che così si esprime “....Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte
nella sentenza 20.04.2005, n. 8202 - cui hanno fatto seguito numerose
altre decisioni fra le quali, più di recente, Cassazione 06.10.2016, n. 20055
e Cassazione 16.05.2018, n. 11994 -, il deposito di documenti in momento
successivo al deposito della memoria di costituzione è ammesso quando la
produzione abbia ad oggetto circostanze decisive”, è anche vero che nel rito
6 del lavoro, in base al combinato disposto dell'art. 416, comma 3, c.p.c. che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare (onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977), e dell'art. 437, comma 2, c.p.c., consegue che l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto,
determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi,
salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.
Tale rigoroso sistema di preclusioni, poi, trova un contemperamento ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è
doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento, nei poteri d'ufficio del Giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, comma 2,
c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa. Poteri
questi, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse, rilevandosi, quindi, un principio di apertura alla produzione tardiva di atti e documenti ritenuti necessari per la decisione, ma solo ed unicamente qualora per gli stessi “la produzione non sia giustificata dal
tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale
successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione … pur sempre
con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito
7 del contraddittorio delle parti stesse e pur sempre entro il limite delle
insuperabili preclusioni e decadenze già verificatesi”. Quanto sopra, però,
sempre comunque partendo dal presupposto che sia tardiva soltanto la produzione documentale, ma non anche la costituzione in giudizio.
La costituzione meramente tardiva in giudizio con la produzione di documenti risalenti nel tempo e di molto precedenti alla costituzione del contraddittorio, pertanto, non sembrerebbero quindi rientrare tra le ipotesi percorribili di esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., tesi alla ricerca della “verità materiale”, ma costituirebbe, viceversa, senza dubbio la surrogazione d'ufficio dell'onere ricadente sulla parte e non assolto per fatto imputabile unicamente ed esclusivamente a se stessa e non scusabile.
Ancora sul punto vedasi quanto asserito dalla Suprema Corte laddove afferma “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la costituzione in
giudizio tardiva determina una preclusione assoluta processuale tanto in
merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di
documenti ai sensi dell'art. 416 c.p.c.” ed ancora "Nelle controversie
soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre
tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone,
ex art. 420, comma quinto, cod. proc. civ., che si tratti di documenti
sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si
tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416 n. 3
cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive
tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione
documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a
seguito di costituzione tardiva" (ex plurimis, Cassazione – Sezione Lavoro,
n. 14110 del giorno 01.10.2002)“.
8 Ebbene, come detto, si ritiene, condividendo l'orientamento dominante, che a tale limite preclusivo non possa sopperire il potere istruttorio del Giudice ai sensi dell'artt. 421 c.p.c., non potendo il Giudice
dare ingresso alle difese proposte in violazione del contraddittorio processuale laddove, come nel caso in esame, la produzione documentale consegue alla tardiva costituzione dell per cause unicamente allo CP_1
stesso imputabili e per essere la documentazione de qua, di data bene antecedente al deposito della costituzione stessa.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, vista anche la regolarità della notifica del ricorso all visto che non può qualificarsi come scusabile CP_1
la costituzione tardiva dello stesso, deve necessariamente dichiararsi l'inutilizzabilità di tutta la produzione allegata alla costituzione tardiva dell'Istituto medesimo, per la decadenza comminata dall'art. 416 c.p.c.,
essendo la documentazione allegata costituita da atti già in possesso dell'opposto medesimo prima del deposito addirittura del ricorso e non ritualmente prodotta a seguito dell'opposizione; ciò anche in ragione della espressa contestazione della parte ricorrente che ne impedisce comunque l'acquisizione al processo.
4. Nel merito, deve essere rilevato che l'impugnato avviso di addebito trae origine da un verbale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena
che, a sua volta, scaturisce da una richiesta di intervento del lavoratore SI.
dipendente a tempo pieno ed indeterminato della Società CP_3
ricorrente dal 13.04.2015 al giorno 08.07.2020.
Ebbene, quanto ivi riportato non ha trovato né conferme, né riprove univoche nel presente giudizio non solo (e non tanto) per l'intervenuta decadenza nella quale è incorsa l' costituitosi tardivamente, ma CP_1
anche (e soprattutto) per l'istruttoria compiuta in corso di causa che
9 indiscutibilmente ed in maniera dirimente ha avvalorato la tesi propugnata da parte ricorrente, non potendosi certamente il supporto probatorio essere costituito solamente ed esclusivamente dalla richiesta di intervento del lavoratore, che, se anche fosse stata acquisita “perché avente ad oggetto
circostanze decisive”, neppure è stata confermata in udienza, né tanto meno comprovata da documentazione in atti.
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge. Orbene, per quanto detto sopra, anche le risultanze del verbale di accertamento ispettivo non possono ritenersi incontestabili proprio perché non attinenti a circostanze direttamente accertate dagli Ispettori ed avvenute in loro presenza.
Per quanto attiene, inoltre, all'istruttoria compiuta, si consideri che tutti i testi hanno confermato pienamente quanto propugnato da parte ricorrente.
All'udienza del giorno 04.04.2024, infatti, il teste SI. , Testimone_1
Consulente del Lavoro, oltre a confermare che il verbale dell'Ispettorato
perveniva solamente in data 24.01.2022, che il ricorrente si recava a lavorare in cantieri ubicati al di fuori del Comune dove la Società ricorrente ha la sede e che il fatto che la Società ricorrente mettesse a disposizione dei propri dipendenti dei furgoni aziendali, faceva sì che alla mattina i lavoratori passassero a prendersi a vicenda con il mezzo aziendale, senza usare propri veicoli, oltre a tutte le prospettazioni attoree in merito ai permessi non
10 retribuiti, alle assenze ed alle richieste di aspettativa riguardo al lavoratore
SI. anche asseriva “…il lavoratore tutti gli anni, CP_3 CP_3
chiedeva e gli veniva concesso, un periodo per recarsi al suo paese,
generalmente tra la fine e l'inizio dell'anno; se erano sufficienti le ferie,
detto periodo di assenza veniva coperto con quelle, altrimenti le restanti
giornate venivano coperte con l'aspettativa…Sono a conoscenza delle
circostanze suddette perché, oltre a predisporre i cedolini paga mensili del
lavoratore, ricevevamo la documentazione, in questo caso l'aspettativa ed i
giorni di non lavoro, direttamente dall'azienda e nella fase di ispezione,
tutta la documentazione è stata da noi depositata e c'è stata anche una fase
di contraddittorio con gli Ispettori, proprio per evidenziare le incongruenze
che loro avevano sollevato”. Ed ancora “Per quanto riguarda le ferie
quantificate come non godute dall'Ispettorato, preciso che la maggior
fruizione dell'anno precedente riporta un dato negativo del saldo ferie da
decurtare alla maturazione dell'anno successivo e non da sommare, mentre
gli hanno fatto la somma”. CP_5
Di tenore analogo anche la testimonianza della SI.ra , Testimone_2
dal novembre 2020 dipendente della Società ricorrente quale impiegata,
che, escussa sempre all'udienza del giorno 04.04.2024, conferma la data di ricevimento del verbale ispettivo come indicato dalla difesa attorea.
Anche il teste SI. fratello della Legale Testimone_3
Rappresentante della Società ricorrente, da marzo/aprile 2015 dipendente e capo-squadra, oltre a confermare quanto argomentato da parte ricorrente sul fatto che il lavoratore SI. si recasse al lavoro presso cantieri CP_3
ubicati fuori dal Comune ove la Società ha sede, afferma “Ne sono a
conoscenza perché essendo io il capo-squadra, sono ed ero io a portare i
lavoratori, con un mezzo della società, sui vari cantieri e, quindi, ero io a
11 portare il lavoratore nei cantieri”. Ed ancora, in merito al fatto CP_3
che lo stesso lavoratore fosse in Pakistan nel periodo 17.12.2015-
19.01.2016 ed in merito ai permessi ed alla aspettativa, oltre a confermare le prospettazioni attoree, asserisce “Ne sono a conoscenza perché il
lavoratore in questione, da sempre, chiedeva aspettativa per andare in
Pakistan ed il periodo era, circa, sempre quello a fine anno-inizio anno
nuovo o i primi mesi dell'anno. Preciso anche che ne sono a conoscenza
perché ero io che trasmettevo le ore al Consulente del Lavoro insieme alla
documentazione del cantiere…ero io a comunicare le ore di assenza al
Consulente del Lavoro…essendo io il capo-squadra, passavo a prendere gli
altri lavoratori, compreso, e li portavo sui vari cantieri, sempre CP_3
con un mezzo aziendale”. Un cenno va dato a quest'ultima testimonianza,
stante il vincolo di parentela esistente con la Legale rappresentante della
Società ricorrente.
Ebbene, in merito occorre ricordare che il mero vincolo di parentela, affinità
o dipendenza, non deve ritenersi, di per sé solo, idoneo a rendere inattendibile la relativa deposizione, come rimarcato dalla suprema Corte di
Cassazione allorquando, nella sentenza n. 25358 del 17 dicembre 2015 ha affermato “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di
necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o
coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare
previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei
predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di
ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di
credibilità”.
12 Dunque, alla luce di tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, non può che giungersi alla conclusione che l'onere probatorio gravante sull' resistente certamente non può dirsi espletato e che anche le CP_1
prove orali assunte hanno fornito elementi sufficienti e concordanti in maniera assolutamente univoca con la documentazione prodotta e comprovante la fondatezza della tesi della Società ricorrente e, pertanto, da ciò non può che necessariamente ed inevitabilmente discendere la fondatezza del ricorso.
Per le suddette ragioni, pertanto, l'avviso di addebito non può che essere annullato e deve essere dichiarato insussistente il diritto azionato per mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, quindi,
conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.
5. Si evidenzia, inoltre, per quanto riguarda le ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente (illegittimità della richiesta di restituzione degli sgravi contributivi goduti), come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida”. Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cassazione, ordinanza, 09.01.2019, n. 363 e
Cassazione, sentenza, 11.05.2018, n. 11458).
13 Ciò è, infatti, anche suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è
altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale,
intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cassazione, Sezioni Unite, n.
24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della
14 controversia, per la fase introduttiva, per quella istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 e €
52.000,00), e si determina in € 3.942,30 il compenso complessivo, a fronte della riduzione del 15% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, non modificato in parte qua). A
questo si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● ACCOGLIE il ricorso proposto dalla Società ricorrente Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 370 2022 00021098 15 000, formato
[...]
presso la sede di Modena in data 24.10.2022 e notificato tramite CP_1
PEC in data 30.10.2022, che, per l'effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente e dichiara non dovuti dalla Società ricorrente all' i contributi. CP_1
• DISPONE l'estromissione di Controparte_2
• CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
in favore della Società ricorrente, liquidate in € 3.942,30 per compensi,
oltre contributo unificato, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovuti.
Così deciso in Modena il giorno 26 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
15