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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 2783/2022
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PISANO GIAMPAOLO attore e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. GAIA ANTONIO convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: A)
Accertata e dichiarata l'insussistenza di un valido titolo per detenere in via esclusiva l'immobile sito nel Comune di Monserrato (CA), Via Tonara, 37, condannare il convenuto al pagamento dei frutti civili percepiti e percipiendi che risulteranno dovuti all'attrice, oltre gli interessi e rivalutazione, con decorrenza dal 26/6/17 (data di omologa delle condizioni di separazione), ovvero, in subordine dalla data della domanda di mediazione, ovvero, in ulteriore subordine, dalla data della presente domanda, fino a quando persisterà l'occupazione esclusiva;
B) Rigettare tutte le avverse domande, sia principali che subordinate, in quanto infondate in fatto e diritto. C) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, ivi comprese le competenze relative al procedimento di mediazione, da liquidarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della
Sig.ra al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”; Pt_1
per parte convenuta: “l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: -Rigettare l'avversa domanda perché totalmente infondata in fatto e in diritto. - Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad abitare nell'immobile sito in Monserrato nella CP_1
Via Tonara 37. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse riconoscere il diritto dell'attrice all'indennità di occupazione: - Accertare e dichiarare che la signora è tenuta Parte_1
a corrispondere in favore del sig. nella misura del 50% le CP_1
somme da quest'ultimo anticipate per il pagamento delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Monserrato nella
Via Tonara 37. - Per l'effetto provvedere alla determinazione e liquidazione del relativo conguaglio a favore della sig.ra decurtate Pt_1
le somme dovute anticipate a vario titolo come in espositiva dal sig. . CP_1
In ogni caso -Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre gli accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponendo di Parte_1
essersi unita in matrimonio con , e di essere comproprietaria, CP_1
insieme al medesimo, di un immobile ad uso abitativo sito in Monserrato
(CA), Via Tonara, 37, distinto al N.C.E.U. del Comune di Monserrato, al pag. 2/6 foglio 25, particella 1856, sub. 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, appartenente a ciascuno dei coniugi nella quota ideale pari ad un mezzo del totale, edificato in costanza di matrimonio su terreno di proprietà della medesima attrice, che lo avevano donato, su richiesta della figlia, ad entrambi i coniugi in parti uguali. L'unione matrimoniale era poi entrata in crisi ed i coniugi si erano separati consensualmente con accordo omologato il 26.6.2017, prevedente, tra l'altro, che "Il Signor continuerà a CP_1
dimorare nella casa familiare in attesa che la medesima venga venduta;
la signora unitamente al figlio trasferirà altrove la propria Pt_1 Per_1
residenza". L'attrice esponeva ancora che il convenuto aveva disatteso il suddetto accordo, rifiutandosi di porre in vendita l'ex casa coniugale, nella quale aveva continuato ad abitare, mantenendone la disponibilità esclusiva, nonostante detto immobile fosse in comproprietà con la moglie e non fosse stato oggetto di assegnazione in suo favore. A fronte del detto esclusivo godimento dell'immobile, l'attrice chiedeva condannarsi l' al CP_1
pagamento dei frutti civili del cespite oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda ed eccependo che la mancata vendita dell'immobile ex-familiare non era dipesa da fatto imputabile al medesimo convenuto, bensì all'esistenza di abusi edilizi non sanabili sullo stesso, ben noti alla Il convenuto Pt_1
esponeva ancora di aver proposto alla moglie di cederle la sua quota di comproprietà del cespite controverso, o in alternativa di dividerlo in due unità autonome, ma che entrambe dette ipotesi erano state rifiutate.
Eccepiva poi di non aver mai impedito alla di accedere al bene di Pt_1
cui è causa e chiedeva quindi rigettarsi la domanda proposta dalla stessa, con accertamento del suo diritto di continuare a vivere nell'immobile ex-
pag. 3/6 familiare. Nel caso di accoglimento della domanda della chiedeva Pt_1
inoltre condannarsi la medesima al rimborso della metà delle spese da lui anticipate per la manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali è stata ammessa C.T.U. per la quantificazione dei frutti prodotti dall'immobile per cui è causa (nella misura di ½), prendendo come riferimento i canoni locatizi praticati nel territorio in cui è situato l'immobile, dal 15 marzo 2022 fino alla data di deposito della consulenza.
Con successivo provvedimento del 6.11.2023 il giudice istruttore, dato atto che il convenuto nelle note depositate in data 31 ottobre 2023 aveva, tra l'altro, chiesto “che il Giudice adito voglia disporre il godimento dell'immobile in oggetto mediante avvicendamento con uso turnario da parte dei comproprietari” così manifestando disponibilità all'uso dell'immobile anche da parte dell'attrice, riteneva opportuno esperire un tentativo di conciliazione, invitando le parti medio tempore ad accordarsi per l'uso turnario dell'immobile, e rinviava per l'incombente all'udienza del 26 febbraio 2024, alla quale tuttavia compariva il solo convenuto, che si dichiarava disposto a consegnare le chiavi dell'immobile all'attrice, facendo presente che lo stesso era in quel momento occupato dalla nipote
A seguito di ulteriori rinvii, la causa perveniva all'udienza Controparte_2
del 16 gennaio, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., prima della quale la parte attrice non depositava le proprie note scritte.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 gennaio
2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo pag. 4/6 stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. La sola parte convenuta ha depositato note scritte, insistendo per la condanna dell'attrice alla refusione delle spese del giudizio anche nel caso di rinuncia all'azione.
La domanda della è infondata. Pt_1
Nelle condizioni di separazione sottoscritte consensualmente dai due coniugi è previsto che "Il Signor continuerà a dimorare nella casa CP_1
familiare in attesa che la medesima venga venduta;
la signora Pt_1
unitamente al figlio trasferirà altrove la propria residenza". Non è Per_1
indicato alcun termine per l'uso della casa familiare da parte dell , né CP_1
sono specificati i tempi e le modalità in cui la vendita di detto bene avrebbe dovuto avvenire. Il convenuto ha chiesto, nelle note depositate in data 31 ottobre 2023 “che il Giudice adito voglia disporre il godimento dell'immobile in oggetto mediante avvicendamento con uso turnario da parte dei comproprietari”, così manifestando la sua disponibilità all'uso dell'immobile anche da parte dell'attrice, ed ha successivamente offerto banco iudicis le chiavi del bene oggetto di causa. La da canto suo, Pt_1
non ha provato di esser stata completamente privata della disponibilità dell'alloggio del quale è comproprietaria, unitamente al convenuto, né che le concrete modalità dell'utilizzo del bene realizzato dal secondo le abbiano, nei fatti, impedito di esercitare un pari godimento del bene stesso.
Poiché la corresponsione di una indennità per l'occupazione di un bene in comproprietà tra più persone presuppone che una di esse ne usi, in concreto, escludendo dal godimento della res gli altri contitolari, non risultano dimostrati i presupposti della domanda azionata dalla Pt_1
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile basso (da pag. 5/6 € 5.200,01 ad € 26.000), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella istruttoria, € 840,00 per quella di trattazione ed € 851,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , la Parte_1 CP_1
rigetta. Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
30/10/2025.
Il giudice
FA IV
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 2783/2022
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PISANO GIAMPAOLO attore e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. GAIA ANTONIO convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: A)
Accertata e dichiarata l'insussistenza di un valido titolo per detenere in via esclusiva l'immobile sito nel Comune di Monserrato (CA), Via Tonara, 37, condannare il convenuto al pagamento dei frutti civili percepiti e percipiendi che risulteranno dovuti all'attrice, oltre gli interessi e rivalutazione, con decorrenza dal 26/6/17 (data di omologa delle condizioni di separazione), ovvero, in subordine dalla data della domanda di mediazione, ovvero, in ulteriore subordine, dalla data della presente domanda, fino a quando persisterà l'occupazione esclusiva;
B) Rigettare tutte le avverse domande, sia principali che subordinate, in quanto infondate in fatto e diritto. C) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, ivi comprese le competenze relative al procedimento di mediazione, da liquidarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della
Sig.ra al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”; Pt_1
per parte convenuta: “l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: -Rigettare l'avversa domanda perché totalmente infondata in fatto e in diritto. - Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad abitare nell'immobile sito in Monserrato nella CP_1
Via Tonara 37. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse riconoscere il diritto dell'attrice all'indennità di occupazione: - Accertare e dichiarare che la signora è tenuta Parte_1
a corrispondere in favore del sig. nella misura del 50% le CP_1
somme da quest'ultimo anticipate per il pagamento delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Monserrato nella
Via Tonara 37. - Per l'effetto provvedere alla determinazione e liquidazione del relativo conguaglio a favore della sig.ra decurtate Pt_1
le somme dovute anticipate a vario titolo come in espositiva dal sig. . CP_1
In ogni caso -Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre gli accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponendo di Parte_1
essersi unita in matrimonio con , e di essere comproprietaria, CP_1
insieme al medesimo, di un immobile ad uso abitativo sito in Monserrato
(CA), Via Tonara, 37, distinto al N.C.E.U. del Comune di Monserrato, al pag. 2/6 foglio 25, particella 1856, sub. 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, appartenente a ciascuno dei coniugi nella quota ideale pari ad un mezzo del totale, edificato in costanza di matrimonio su terreno di proprietà della medesima attrice, che lo avevano donato, su richiesta della figlia, ad entrambi i coniugi in parti uguali. L'unione matrimoniale era poi entrata in crisi ed i coniugi si erano separati consensualmente con accordo omologato il 26.6.2017, prevedente, tra l'altro, che "Il Signor continuerà a CP_1
dimorare nella casa familiare in attesa che la medesima venga venduta;
la signora unitamente al figlio trasferirà altrove la propria Pt_1 Per_1
residenza". L'attrice esponeva ancora che il convenuto aveva disatteso il suddetto accordo, rifiutandosi di porre in vendita l'ex casa coniugale, nella quale aveva continuato ad abitare, mantenendone la disponibilità esclusiva, nonostante detto immobile fosse in comproprietà con la moglie e non fosse stato oggetto di assegnazione in suo favore. A fronte del detto esclusivo godimento dell'immobile, l'attrice chiedeva condannarsi l' al CP_1
pagamento dei frutti civili del cespite oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda ed eccependo che la mancata vendita dell'immobile ex-familiare non era dipesa da fatto imputabile al medesimo convenuto, bensì all'esistenza di abusi edilizi non sanabili sullo stesso, ben noti alla Il convenuto Pt_1
esponeva ancora di aver proposto alla moglie di cederle la sua quota di comproprietà del cespite controverso, o in alternativa di dividerlo in due unità autonome, ma che entrambe dette ipotesi erano state rifiutate.
Eccepiva poi di non aver mai impedito alla di accedere al bene di Pt_1
cui è causa e chiedeva quindi rigettarsi la domanda proposta dalla stessa, con accertamento del suo diritto di continuare a vivere nell'immobile ex-
pag. 3/6 familiare. Nel caso di accoglimento della domanda della chiedeva Pt_1
inoltre condannarsi la medesima al rimborso della metà delle spese da lui anticipate per la manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali è stata ammessa C.T.U. per la quantificazione dei frutti prodotti dall'immobile per cui è causa (nella misura di ½), prendendo come riferimento i canoni locatizi praticati nel territorio in cui è situato l'immobile, dal 15 marzo 2022 fino alla data di deposito della consulenza.
Con successivo provvedimento del 6.11.2023 il giudice istruttore, dato atto che il convenuto nelle note depositate in data 31 ottobre 2023 aveva, tra l'altro, chiesto “che il Giudice adito voglia disporre il godimento dell'immobile in oggetto mediante avvicendamento con uso turnario da parte dei comproprietari” così manifestando disponibilità all'uso dell'immobile anche da parte dell'attrice, riteneva opportuno esperire un tentativo di conciliazione, invitando le parti medio tempore ad accordarsi per l'uso turnario dell'immobile, e rinviava per l'incombente all'udienza del 26 febbraio 2024, alla quale tuttavia compariva il solo convenuto, che si dichiarava disposto a consegnare le chiavi dell'immobile all'attrice, facendo presente che lo stesso era in quel momento occupato dalla nipote
A seguito di ulteriori rinvii, la causa perveniva all'udienza Controparte_2
del 16 gennaio, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., prima della quale la parte attrice non depositava le proprie note scritte.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 gennaio
2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo pag. 4/6 stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. La sola parte convenuta ha depositato note scritte, insistendo per la condanna dell'attrice alla refusione delle spese del giudizio anche nel caso di rinuncia all'azione.
La domanda della è infondata. Pt_1
Nelle condizioni di separazione sottoscritte consensualmente dai due coniugi è previsto che "Il Signor continuerà a dimorare nella casa CP_1
familiare in attesa che la medesima venga venduta;
la signora Pt_1
unitamente al figlio trasferirà altrove la propria residenza". Non è Per_1
indicato alcun termine per l'uso della casa familiare da parte dell , né CP_1
sono specificati i tempi e le modalità in cui la vendita di detto bene avrebbe dovuto avvenire. Il convenuto ha chiesto, nelle note depositate in data 31 ottobre 2023 “che il Giudice adito voglia disporre il godimento dell'immobile in oggetto mediante avvicendamento con uso turnario da parte dei comproprietari”, così manifestando la sua disponibilità all'uso dell'immobile anche da parte dell'attrice, ed ha successivamente offerto banco iudicis le chiavi del bene oggetto di causa. La da canto suo, Pt_1
non ha provato di esser stata completamente privata della disponibilità dell'alloggio del quale è comproprietaria, unitamente al convenuto, né che le concrete modalità dell'utilizzo del bene realizzato dal secondo le abbiano, nei fatti, impedito di esercitare un pari godimento del bene stesso.
Poiché la corresponsione di una indennità per l'occupazione di un bene in comproprietà tra più persone presuppone che una di esse ne usi, in concreto, escludendo dal godimento della res gli altri contitolari, non risultano dimostrati i presupposti della domanda azionata dalla Pt_1
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile basso (da pag. 5/6 € 5.200,01 ad € 26.000), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella istruttoria, € 840,00 per quella di trattazione ed € 851,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , la Parte_1 CP_1
rigetta. Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
30/10/2025.
Il giudice
FA IV
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