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6 marzo 1992
6 marzo 1992
Art. 17. (Assistenza a chi versa in stato di bisogno). 1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno puo' essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:
a) iscritti alla Cassa; b) avvocati o procuratori che, pur senza esere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti; c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa; d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e gia' iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto gia' mantenuti dal defunto, indicati nell' articolo 433 del codice civile . 2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno e' erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio puo' deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che e' stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. 3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non puo' provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno puo' essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.
Nota all'art. 17:
- Per il testo degli articoli 10 e 11 della legge n. 576/1980 si vedano, rispettivamente, le precedenti note agli articoli 5 e 6.
a) iscritti alla Cassa; b) avvocati o procuratori che, pur senza esere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti; c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa; d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e gia' iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto gia' mantenuti dal defunto, indicati nell' articolo 433 del codice civile . 2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno e' erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio puo' deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che e' stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. 3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non puo' provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno puo' essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.
Nota all'art. 17:
- Per il testo degli articoli 10 e 11 della legge n. 576/1980 si vedano, rispettivamente, le precedenti note agli articoli 5 e 6.
Commentari • 4
- 1. Cassa Forense, se l’avvocato non esercita la professione i contributi non valgonoAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Corte appello L'Aquila, sez. lav., 17 dicembre 2015, n. 1365 L'iscrizione alla Cassa Forense deve essere «effettiva», come espressamente prevede la l. 20 settembre 1980 n. 576, per cui, a fronte del dato storico della formale iscrizione, deve comunque ricorrere il concreto e protratto esercizio dell'attività professionale: in altri termini, è richiesta l'autenticità della situazione sottesa all'iscrizione, desumibile anche attraverso presunzioni semplici, quali la percezione di un reddito professionale minimo ai fini dell'IRPEF ovvero l'esistenza di un minimo volume d'affari ai fini dell'IVA, sicché legittimamente la Cassa può neutralizzare la contribuzione del professionista che, pur …
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Giurisprudenza • 18
- 1. Trib. Rovigo, sentenza 01/04/2022, n. 57Provvedimento: […] nonché dello stato di bisogno in cui il ricorrente è venuto a trovarsi, a causa ed in conseguenza del fatto accaduto in data 22.10.2020 e successivamente, riconoscere allo stesso il diritto alla provvidenza assistenziale per bisogno individuale di cui all'art. 17 della legge n.141/1992 e successivi regolamenti e delibere in premessa citati, nella misura proposta dal […] rientrava l'assistenza in caso di bisogno a favore di avvocati che nel corso della loro vita professionale versino in una situazione di grave difficoltà economica, come previsto dall'art. 17 della legge n. 141/1992 e dal Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, approvato conLeggi di più...
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