Articolo 17 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 16Articolo 18
Versione
6 marzo 1992
Art. 17. (Assistenza a chi versa in stato di bisogno). 1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno puo' essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:
a) iscritti alla Cassa; b) avvocati o procuratori che, pur senza esere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti; c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa; d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e gia' iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto gia' mantenuti dal defunto, indicati nell' articolo 433 del codice civile . 2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno e' erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio puo' deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che e' stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. 3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non puo' provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno puo' essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.
Nota all'art. 17:
- Per il testo degli articoli 10 e 11 della legge n. 576/1980 si vedano, rispettivamente, le precedenti note agli articoli 5 e 6.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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