TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/12/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2927 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa ON D'AN, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor ON D'AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2927/2025 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MARILENA ANGILERI
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
uff.legale 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2025 parte ricorrente lamenta il mancato accoglimento della domanda di ADI, deducendo di possederne tutti i requisiti, in particolare la condizione di svantaggio. Ha chiesto pertanto l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell' al pagamento della provvidenza economica da CP_1
calcolarsi con CTU.
Si è costituito l' in data 1.12.2025 chiedendo la cessazione della materia del CP_2
contendere avendo provveduto a riconoscere la prestazione richiesta con compensazione delle spese di lite”.
Parte ricorrente ha aderito alla cessazione della materia del contendere con condanna alle spese e la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Riconosciuta in maniera incontestata la cessazione della lite, va osservato che la domanda avanzata da parte ricorrente merita in effetti accoglimento, alla luce della incontestata insussistenza dei presupposti che legittimano la domanda del ricorrente;
va,
d'altra parte, rilevato come sia un dato processualmente certo la circostanza che, solo in epoca successiva all'instaurazione della causa, parte convenuta ha provveduto a rimuovere la situazione antigiuridica derivante dall'impugnato provvedimento, riconoscendo così la legittima pretesa del ricorrente.
Ciò posto, in base a quanto rappresentato e documentato dall' si ritiene equo CP_1
compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate le spese di giudizio.
Marsala, 23.12.2025
Il Giudice
ON D'AN
SEZIONE LAVORO
RG. 2927 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa ON D'AN, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor ON D'AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2927/2025 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MARILENA ANGILERI
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
uff.legale 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2025 parte ricorrente lamenta il mancato accoglimento della domanda di ADI, deducendo di possederne tutti i requisiti, in particolare la condizione di svantaggio. Ha chiesto pertanto l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell' al pagamento della provvidenza economica da CP_1
calcolarsi con CTU.
Si è costituito l' in data 1.12.2025 chiedendo la cessazione della materia del CP_2
contendere avendo provveduto a riconoscere la prestazione richiesta con compensazione delle spese di lite”.
Parte ricorrente ha aderito alla cessazione della materia del contendere con condanna alle spese e la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Riconosciuta in maniera incontestata la cessazione della lite, va osservato che la domanda avanzata da parte ricorrente merita in effetti accoglimento, alla luce della incontestata insussistenza dei presupposti che legittimano la domanda del ricorrente;
va,
d'altra parte, rilevato come sia un dato processualmente certo la circostanza che, solo in epoca successiva all'instaurazione della causa, parte convenuta ha provveduto a rimuovere la situazione antigiuridica derivante dall'impugnato provvedimento, riconoscendo così la legittima pretesa del ricorrente.
Ciò posto, in base a quanto rappresentato e documentato dall' si ritiene equo CP_1
compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate le spese di giudizio.
Marsala, 23.12.2025
Il Giudice
ON D'AN