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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.12.2024, vertente tra
C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Bixio n.1, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Costantino che la rappresenta e difende come da procura in atti
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Muggiò (MB) Parte_2 C.F._2 in Via Vittorio Veneto n.25, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo Grassi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
CONCLUSIONI
“In via principale:
1) a parziale modifica delle condizioni indicate nella Sentenza di divorzio n.714/2017, emessa dal Tribunale di Monza in data 2.03.2017, in relazione ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e Persona_1 Pt_2
pagina 1 di 3 CO i genitori convengono, previa revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, che il mantenimento ordinario della figlia sarà a carico della madre e del padre nella misura pari al 50% ciascuno, mentre il Persona_1 mantenimento ordinario del figlio sarà totalmente a carico del padre. Persona_2
2) I genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 40% la Signora nella misura del 60% il Signor Pt_1 Pt_2
a sostenere le spese straordinarie dei figli tra cui le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e quelle scolastiche che dovranno essere previamente concordate ed approvate, nonché quelle per le attività ricreative e sportive, anch'esse preventivamente concordate tra i genitori nei termini di cui sopra, in considerazione delle attitudini ed aspirazioni dei figli, sempre nel rispetto del Protocollo di Intesa del Tribunale di Monza.
Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha eventualmente anticipate entro il dieci del mese successivo alla comunicazione da effettuarsi a mezzo posta elettronica e dietro giustificativo scritto.
Il Signor i impegna ad estinguere, a proprie cure e spese, il mutuo sottoscritto in data 28.11.2015 con Banco BPM Pt_2
S.p.a. (già Banca Popolare di Milano entro e non oltre un mese dal perfezionamento della vendita dell'immobile sito in Sesto
San AN (MI) via Pisa n. 84.
Spese legali compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 20.9.2003; Parte_1 Parte_2
- dalla loro unione sono nati e (21.4.2006) oggi maggiorenni economicamente non Per_1 Per_2 autosufficienti;
- è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 714/2017 (R.G.
14461/2016) emessa dal Tribunale di Monza il 2.3.2017 e pubblicata il 9.3.2017;
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della sentenza n.
714/2017 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede, a modifica della sentenza Tribunale di Monza nr. 714/2017: Parte_2
pagina 2 di 3 1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 13 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.12.2024, vertente tra
C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Bixio n.1, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Costantino che la rappresenta e difende come da procura in atti
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Muggiò (MB) Parte_2 C.F._2 in Via Vittorio Veneto n.25, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo Grassi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
CONCLUSIONI
“In via principale:
1) a parziale modifica delle condizioni indicate nella Sentenza di divorzio n.714/2017, emessa dal Tribunale di Monza in data 2.03.2017, in relazione ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e Persona_1 Pt_2
pagina 1 di 3 CO i genitori convengono, previa revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, che il mantenimento ordinario della figlia sarà a carico della madre e del padre nella misura pari al 50% ciascuno, mentre il Persona_1 mantenimento ordinario del figlio sarà totalmente a carico del padre. Persona_2
2) I genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 40% la Signora nella misura del 60% il Signor Pt_1 Pt_2
a sostenere le spese straordinarie dei figli tra cui le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e quelle scolastiche che dovranno essere previamente concordate ed approvate, nonché quelle per le attività ricreative e sportive, anch'esse preventivamente concordate tra i genitori nei termini di cui sopra, in considerazione delle attitudini ed aspirazioni dei figli, sempre nel rispetto del Protocollo di Intesa del Tribunale di Monza.
Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha eventualmente anticipate entro il dieci del mese successivo alla comunicazione da effettuarsi a mezzo posta elettronica e dietro giustificativo scritto.
Il Signor i impegna ad estinguere, a proprie cure e spese, il mutuo sottoscritto in data 28.11.2015 con Banco BPM Pt_2
S.p.a. (già Banca Popolare di Milano entro e non oltre un mese dal perfezionamento della vendita dell'immobile sito in Sesto
San AN (MI) via Pisa n. 84.
Spese legali compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 20.9.2003; Parte_1 Parte_2
- dalla loro unione sono nati e (21.4.2006) oggi maggiorenni economicamente non Per_1 Per_2 autosufficienti;
- è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 714/2017 (R.G.
14461/2016) emessa dal Tribunale di Monza il 2.3.2017 e pubblicata il 9.3.2017;
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della sentenza n.
714/2017 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede, a modifica della sentenza Tribunale di Monza nr. 714/2017: Parte_2
pagina 2 di 3 1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 13 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3