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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/07/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 66 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Titoli di credito, discussa e decisa ex art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 18/03/2025 e vertente
TRA nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. FARINA PIETRO, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del riscorso introduttivo;
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pt., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. DELLI CARRI CINZIA, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in esame chiedeva di: Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rimborso dei buoni postali fruttiferi per cui è causa (n. 368613 di € 2.500,00, n. 368614 di € 2.500,00, n. 224994 di
€ 10.000,00, n. 224995 di € 10.000,00 e n. 224996 di € 10.000,00, debitamente allegati al ricorso introduttivo) siccome non prescritti, condannando al Controparte_1 pagamento della somma di € 35.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi commisurati al tasso convenzionale dei titoli dalla data di emissione sino al reale pagamento, ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà di liquidare;
2) in via subordinata, previa declaratoria di responsabilità contrattuale di
[...]
[. per aver trasgredito ai principi di correttezza, di trasparenza, di Controparte_2 informazione (avendo omesso la consegna del F.I.A. di cui all'art. 6 del D.M.
19.12.2000) ed alle norme comportamentali imposte dal principio di tutela dell'affidamento nei confronti del consumatore (che trovano origine nella clausola generale di buona fede), condannarla al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di € 35.000,00 per la perdita del capitale investito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dell'investimento da calcolare sul capitale rivalutato anno per anno trattandosi di debito di valore (cfr.: Corte di
Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022), ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà di liquidare, oltre – naturalmente - al rimborso delle spese di lite.
, costituitasi in giudizio, contestava fermamente l'avversa Controparte_1 domanda evidenziando – in particolare – che trattandosi di buoni postali fruttiferi a termine della serie AA5 sottoscritti il 20.12.2002, gli stessi dovevano essere riscossi dopo 7 anni e, quindi, erano irrimediabilmente prescritti alla data 21.12.2019, mentre il ricorrente ne chiedeva il rimborso solo a ridosso del 27.9.2023 (data del reclamo in atti);
– inoltre – contestava specificamente anche la domanda risarcitoria CP_1 spiegata in subordine preliminarmente eccependone la prescrizione, quindi contestandola anche nel merito.
Alla luce della documentazione acquisita e delle difese esplicate dalle parti, deve ritenersi fondata la domanda risarcitoria formulata in subordine.
Sui titoli azionati, infatti, è chiaramente stampata la dicitura “a termine” sia sulla parte frontale che su quella di retro.
Sulla parte di dietro, inoltre, è anche scritto: “gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione”.
Come è noto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza a S. U. n. 3963 dell'11.02.2019 – in particolare – ha avuto modo di chiarire che sono da CP_3 qualificarsi come titoli di legittimazione e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti istitutivi di tutte le nuove emissione di buoni postali fruttiferi assume valore di conoscenza legale nei confronti dei risparmiatori.
Stante l'espresso richiamo al DM di riferimento, quindi, sarebbe stato onere del ricorrente procedere alla sua consultazione;
in particolare, per pacifica ammissione di entrambe le parti, i buoni postali azionati devono ritenersi regolati dal D.M. del
2 12.09.2002 (allegato da parte resistente).
Orbene, il citato D.M. istituiva due tipi di buoni postali fruttiferi: quelli ordinari rientranti nella serie A5, liquidabili entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione e per i quali venivano applicati gli interessi come da tabella allegata (cfr. art. 4) e quelli a termine, che – invece – venivano denominati AA5, per i quali gli interessi erano ben più elevati (pari al 35% del capitale sottoscritto), ma che potevano essere liquidati solo al termine del settimo anno successivo a quello di emissione (cfr. art. 8), con la precisazione che – in caso di richiesta prima del citato termine – gli interessi da applicarsi sarebbero stati quelli previsti per la serie A5.
Nel caso in esame, l'utilizzo dei buoni con la stampigliatura sia sulla parte frontale che su quella di retro della dicitura “a termine” comporta chiaramente la sussunzione dei buoni nella serie AA5, di talchè gli stessi devono considerarsi irrimediabilmente prescritti al momento in cui ne veniva richiesto il rimborso per la prima volta nel 2023, essendo a tale data già decorso il decennio di cui all'art. 8, comma 1, del DM del 19 dicembre 2000 (“I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.”).
Ai fini del decorso della prescrizione, eventuali impedimenti di fatto, imputabili peraltro al sottoscrittore dei titoli (per quanto evidenziato), non appaiono rilevanti, dovendo interpretare l'art. 2935 c.c. nel senso che rilevino solo gli impedimenti di natura giuridica che precludano alla parte di esercitare il proprio diritto (ex multis, Cass. sez. 3 sent. n. 21026 del 06.10.20141).
La giurisprudenza citata dal ricorrente a sostegno della propria tesi, invece, non è confacente al caso in esame facendo riferimento a casi in cui sui Buoni Postali non era presente la dicitura “A TERMINE”.
La violazione dell'obbligo di consegna del FIA, però, rende fondata la domanda risarcitoria spiegata in subordine dall'odierno ricorrente.
Come noto, infatti, i rapporti tra investitore e intermediario “sono caratterizzati da
3 un'asimmetria informativa fisiologica tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale” (Corte d'Appello di Napoli, sez. VII, 24.09.2024, n. 3719). Al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale nel rispetto dell'art. 47 della nostra
Costituzione, quindi, l'ordinamento pone in capo alla parte meglio organizzata
(l'intermediario) l'adempimento di obblighi informativi, che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte debole può evincere le condizioni dell'investimento. L'art. 3 del D.M. Tesoro del 19.12.2000, in particolare (ma obblighi simili si rinvengono anche nel T.U.F. e nel T.U.B.), impone a la consegna CP_1 al sottoscrittore del titolo e del foglio informativo contenente le caratteristiche dell'investimento. Nel caso di specie, invece, tale circostanza non pare essersi verificata, giacché il ricorrente già in sede di reclamo denunciava l'omessa consegna dei
F.I.A. e nulla risulta in merito sui buoni, né in atti.
Costituendosi in giudizio, contestava anche detta deduzione riferendo di CP_1 aver regolarmente consegnato il F.I.A., pur precisando anche che, comunque, il Pt_2
Informativo era stato messo a disposizione ed esposto presso tutti gli uffici postali e Part precisando, altresì, che - all'epoca della sottoscrizione dei in esame - gli obblighi informativi erano espletati attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Part ministeriale di emissione e regolamentazione dei , pubblicazione che aveva efficacia di pubblicità legale, come precisato di recente dalla Corte di Cassazione, SS
UU, sentenza n. 3963/2019, laddove, tra l'altro, chiarisce che tale conoscenza deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale mediante la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
In sede di note autorizzate – poi - evidenziava che il decorso del CP_1 decennio l'esimeva da ogni responsabilità in ordine all'omessa conservazione della documentazione attestante l'avvenuta consegna del F.I.A., precisando – altresì - che in ogni caso sarebbe stato onere del consumatore informarsi sulle specifiche caratteristiche dei buoni sottoscritti, stante la chiara indicazione della dicitura “A TERMINE” stampata sui buoni, nonché l'indicazione della serie di appartenenza riportata sui buoni (AA5), chiedendo quindi di imputare l'intervenuta prescrizione all'inerzia del ricorrente, che avrebbe potuto informarsi in ogni momento in ordine all'effettiva scadenza dei buoni sottoscritti.
L'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra investitore e intermediario, però, come già anticipato richiede una effettiva tutela della piena consapevolezza nel
4 primo anche della scadenza dell'investimento, nonché del relativo regime giuridico prescrizionale;
la presenza della dicitura “A TERMINE” e l'indicazione (sia pure a penna) della serie di appartenenza, pur non consentendo di ritenere superata l'intervenuta prescrizione del titolo, non esimono dal risarcire il danno CP_1 causato dall'omessa consegna del FIA.
Non merita – infatti – accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, giacchè in materia di intermediazione finanziaria la Cassazione ha avuto più volte modo di precisare che il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento decorre non dal momento in cui è stato posto in essere l'inadempimento, ma dal momento in cui il cliente realizza di aver subito il danno a causa dell'altrui inadempimento (cfr. ex multis Cass. n. 32226 del 12.12.20242), quindi – nel caso in esame – dal momento in cui veniva negato il rimborso per intervenuta prescrizione dei buoni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M.
147/22.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda spiegata in subordine ricorso, CONDANNA
al pagamento in favore del ricorrente di € 35.000,00, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dell'investimento da calcolare sul capitale rivalutato anno per anno;
2) CONDANNA al rimborso direttamente in favore Controparte_1 dell'Avv. FARINA PIETRO (dichiaratosi antistatario) delle spese di lite che si
5 liquidano in € 545,00 per C.U. e diritti ed € 4.365,00 per onorari (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva ed € 1.460,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Benevento, 17/07/2025
Il Giudice (dott. ssa. Ida Moretti)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. 2 “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente).”