Articolo 1036 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1036.

(Attraversamento di fiumi o di strade).

Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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