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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.: 3994/2019
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Edmondo Palmieri per delega dall'avv. Anna Viscido, il quale si riporta ai propri scritti e ne chiede l'accoglimento;
- per parte convenuta, l'avv. Carla Concilio, la quale si riporta alle note conclusionali ritualmente depositate chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CO RO
1 N. R.G.: 3994/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. CO RO, all'esito della discussione orale in data 10.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3994/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Anna Viscido e con questa domiciliata presso lo Studio in
Eboli (SA) alla via Pescara n.11;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carla Concilio, con il difensore domiciliato in alla piazza Aldo Moro presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale dell0udienza di discussione del 10.12.2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_2 dinnanzi al Tribunale di Salerno, il esponendo che: Controparte_2
2 - il giorno 27.09.2018 verso le ore 11,30 circa, mentre scendeva dal marciapiedi sito in via
Barassi nei pressi dello stadio Pastena in TI (SA) cadeva a causa di una buca al di sotto del predetto marciapiede;
- che la buca non era né segnalata né tantomeno visibile poiché ricoperta da fogliame e vegetazione;
- che immediatamente veniva soccorsa da alcune persone presenti sul luogo e contestualmente veniva allertata la Polizia Municipale;
- che essa attrice– in seguito alla caduta – accusava forti dolori all'arto inferiore sinistro e si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di
TI (SA), ove le veniva diagnosticato “distacco parcellare dell'epifisi distale perone sx”, per il quale si rendeva necessario una immobilizzazione gessata, con divieto di carico assoluto e successivi cicli di riabilitazione;
- che in seguito veniva inoltrata al Comune di a mezzo pec del 30.10.2018, messa in CP_1 mora ed invito alla negoziazione assistita con pec del 20.12.2018; tutte richieste rimaste inevase.
1.2. Pertanto, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare che l'incidente de quo è da ascriversi a responsabilità esclusiva del
[...]
, e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione stradale dei luoghi descritti in CP_2 narrativa, ai sensi dell'art.2051 c.c. cagionando così lesioni all'attrice; In via subordinata, accertare e dichiarare che l'incidente de quo è da ascriversi a responsabilità esclusiva del
, e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione stradale dei luoghi Controparte_2 descritti in narrativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c. cagionando così lesioni all'attrice. Per l'effetto condannare il al pagamento in favore attrice della somma determinata in Controparte_2
€ 10.500 (eurodiecimilacinquecento) comprensiva del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute o quella diversa che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il il quale Controparte_2 contestava la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in particolare, quanto alla descrizione dei fatti e dello stato dei luoghi, deduceva l'assenza di qualsivoglia ostacolo che avrebbe potuto impedire all'attrice di avvedersi della presenza della lamentata disconnessione;
ribadiva che l'evento dannoso era riconducibile esclusivamente alla disattenzione della , Pt_1
e che pertanto, non sussisteva alcuna responsabilità del CP_2
2.1. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale, dichiarare
l'esclusiva responsabilità dell'attrice, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta
3 colposa della stessa e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall'attrice, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la responsabilità dell'attrice per concorso di colpa ex art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente riduzione del quantum debeatur;
condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio.”
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 10.12.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
***
1. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n.
11016/2011).
1.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
1.2. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.”. In tal caso, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n. 12821/15, n. 15383/06).
1.3. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
4 (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
2. Venendo al merito l'istruttoria documentale e orale espletata consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
2.1. Può ritenersi accertato che in data 27.09.2018, alle ore 11,30 circa, , mentre Parte_1 si accingeva a scendere dal marciapiede di via Barassi nei pressi dello stadio “Pastena” in
, inciampava a causa di una buca posizionata a ridosso della discesa del marciapiede e CP_1 non visibile per la presenza di fogliame e vegetazione varia.
2.2. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa dal teste , Testimone_1 indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
In particolare, il teste , per conoscenza diretta confermava che l'attrice cadde a causa Tes_1 della presenza di una buca presente a ridosso della discesa del marciapiede.
Sul punto, il teste dichiarava: “sono a conoscenza dei fatti per cui è causa in quanto Tes_1 faccio il mercato settimanale con la mia bancarella in con la mia bancarella in CP_1
nei pressi dello stadio comunale era nel settembre del 2018 di giovedì mattina verso CP_1 le 11,30 quando ho visto una signora che scendendo dal marciapiede è finita in una buca ricoperta d'ebra che non si vedeva. Io l'ho soccorsa e ho chiamato subito la polizia municipale. la signora chiamò il marito e i familiari. La signora a seguito della caduta ha riportato lesioni alla gamba e al piede… a seguito della caduta la signora era seduta terra e non riusciva a camminare.”
Il teste ha dunque confermato lo stato dei luoghi al momento del sinistro dando atto che la buca si trovava a ridosso del marciapiede e che la stessa non era visibile poiché ricoperta d'erbaccia.
2.3. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti
(documentazione fotografica prodotta da parte attrice con l'atto di citazione oltre che dai rilievi fotografici allegati al verbale della polizia locale) si individua chiaramente il luogo del sinistro ed il punto esatto della buca a ridosso della discesa dal marciapiede;
si evince altresì che la stessa era ricoperta di fogliame vario certamente insidiosa in quanto non facilmente individuabile poiché posta al di sotto del marciapiede, di modeste dimensioni e poiché ricoperta da materiale vario che la rendevano poco visibile.
5 Inoltre, in loco è intervenuta la Polizia Municipale che ha redatto verbale ed ha constatato la presenza di una buca sul luogo del sinistro. Si riporta il dato testuale: “effettivamente sul posto veniva constata la presenza di un tale buca da rilievo fotografico che si allega”.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e le modeste dimensioni dell'insidia, non consentivano una piena visibilità alla . Pt_1
E' noto, con particolare riguardo alla cd. buca stradale, che le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verificazione del sinistro, a rendere poco visibile e non prevedibile la situazione di pericolo: tanto più la buca è di piccole/modeste dimensioni e poco visibile anche perché ricoperta da erbacce, tanto più lo stato di dissesto non sarà visibile e la situazione di pericolo non evitabile con ordinarie cautele.
2.4. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
3. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Parte_1 effettivamente caduta mentre si accingeva a scendere dal marciapiede sito in via Barassi, in
; nello specifico, cadeva a causa di una buca di piccole/medie dimensioni – resa CP_1 insidiosa dalla sua collocazione (a ridosso del marciapiede) e dallo stato dei luoghi (l'insidia si presentava ricoperta di fogliame e dunque non facilmente individuabile). Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il
[...]
, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di CP_2 appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità; c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento della suolo ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza della buca, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
3.1 La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva
6 che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
3.2. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_3 rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei pedoni (marciapiede) avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
L'assenza di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione.
Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta “normale” dell'attrice, non connotata da imprevedibilità né imprevenibilità (come specificato dai testi non correva ma camminava), ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art.2051 c.c.. CP_2
4.Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott. con motivazione Persona_1 sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 787,43.
4.1 Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. del dott. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente Persona_1 elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta ha riportato una Parte_1
“Frattura epifisi distale perone sin.” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 30 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 30 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%.
- 30 giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%.
Quanto al danno biologico, il CTU ha ritenuto una quantificazione pari al 5% del totale.
4.1. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la
7 strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del suolo del campetto comunale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (51 anni) avremo pertanto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
-Percentuale di invalidità permanente 5%
-Punto danno biologico € 1.654,52
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 30
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
- Danno non patrimoniale risarcibile € 6.531,00
-Invalidità temporanea totale € 3.450,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
-Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
-Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50
- Totale generale: € 12.568,50
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 13.355,93
(12.568,50+787,43).
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
8 5. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della somma di euro Controparte_2
13.355,93 in favore dell'attrice, oltre interessi da calcolarsi come sopra.
6. Non resta che disciplinare le spese di lite.
6.1. Le stesse atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico del
[...]
, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, CP_2 calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, stante l'assenza di particolari questioni e considerata l'attività espletata sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_2
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CO RO, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3994/2019 R.G. così provvede:
A) accerta la responsabilità del sinistro in capo al;
Controparte_2
B) per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Controparte_2 favore di della somma complessiva di euro 13.355,93 da considerarsi Parte_1 all'attualità, oltre agli interessi come da legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre ancora interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
C) condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_2 spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 264,00, per esborsi (di cui euro
237,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo) ed € 2.800,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del
[...]
. Dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Anna Viscido, CP_2 dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Salerno, in data 10.12.2025
Il Giudice
CO RO
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SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.: 3994/2019
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Edmondo Palmieri per delega dall'avv. Anna Viscido, il quale si riporta ai propri scritti e ne chiede l'accoglimento;
- per parte convenuta, l'avv. Carla Concilio, la quale si riporta alle note conclusionali ritualmente depositate chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CO RO
1 N. R.G.: 3994/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. CO RO, all'esito della discussione orale in data 10.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3994/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Anna Viscido e con questa domiciliata presso lo Studio in
Eboli (SA) alla via Pescara n.11;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carla Concilio, con il difensore domiciliato in alla piazza Aldo Moro presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale dell0udienza di discussione del 10.12.2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_2 dinnanzi al Tribunale di Salerno, il esponendo che: Controparte_2
2 - il giorno 27.09.2018 verso le ore 11,30 circa, mentre scendeva dal marciapiedi sito in via
Barassi nei pressi dello stadio Pastena in TI (SA) cadeva a causa di una buca al di sotto del predetto marciapiede;
- che la buca non era né segnalata né tantomeno visibile poiché ricoperta da fogliame e vegetazione;
- che immediatamente veniva soccorsa da alcune persone presenti sul luogo e contestualmente veniva allertata la Polizia Municipale;
- che essa attrice– in seguito alla caduta – accusava forti dolori all'arto inferiore sinistro e si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di
TI (SA), ove le veniva diagnosticato “distacco parcellare dell'epifisi distale perone sx”, per il quale si rendeva necessario una immobilizzazione gessata, con divieto di carico assoluto e successivi cicli di riabilitazione;
- che in seguito veniva inoltrata al Comune di a mezzo pec del 30.10.2018, messa in CP_1 mora ed invito alla negoziazione assistita con pec del 20.12.2018; tutte richieste rimaste inevase.
1.2. Pertanto, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare che l'incidente de quo è da ascriversi a responsabilità esclusiva del
[...]
, e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione stradale dei luoghi descritti in CP_2 narrativa, ai sensi dell'art.2051 c.c. cagionando così lesioni all'attrice; In via subordinata, accertare e dichiarare che l'incidente de quo è da ascriversi a responsabilità esclusiva del
, e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione stradale dei luoghi Controparte_2 descritti in narrativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c. cagionando così lesioni all'attrice. Per l'effetto condannare il al pagamento in favore attrice della somma determinata in Controparte_2
€ 10.500 (eurodiecimilacinquecento) comprensiva del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute o quella diversa che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il il quale Controparte_2 contestava la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in particolare, quanto alla descrizione dei fatti e dello stato dei luoghi, deduceva l'assenza di qualsivoglia ostacolo che avrebbe potuto impedire all'attrice di avvedersi della presenza della lamentata disconnessione;
ribadiva che l'evento dannoso era riconducibile esclusivamente alla disattenzione della , Pt_1
e che pertanto, non sussisteva alcuna responsabilità del CP_2
2.1. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale, dichiarare
l'esclusiva responsabilità dell'attrice, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta
3 colposa della stessa e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall'attrice, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la responsabilità dell'attrice per concorso di colpa ex art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente riduzione del quantum debeatur;
condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio.”
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 10.12.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
***
1. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n.
11016/2011).
1.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
1.2. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.”. In tal caso, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n. 12821/15, n. 15383/06).
1.3. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
4 (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
2. Venendo al merito l'istruttoria documentale e orale espletata consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
2.1. Può ritenersi accertato che in data 27.09.2018, alle ore 11,30 circa, , mentre Parte_1 si accingeva a scendere dal marciapiede di via Barassi nei pressi dello stadio “Pastena” in
, inciampava a causa di una buca posizionata a ridosso della discesa del marciapiede e CP_1 non visibile per la presenza di fogliame e vegetazione varia.
2.2. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa dal teste , Testimone_1 indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
In particolare, il teste , per conoscenza diretta confermava che l'attrice cadde a causa Tes_1 della presenza di una buca presente a ridosso della discesa del marciapiede.
Sul punto, il teste dichiarava: “sono a conoscenza dei fatti per cui è causa in quanto Tes_1 faccio il mercato settimanale con la mia bancarella in con la mia bancarella in CP_1
nei pressi dello stadio comunale era nel settembre del 2018 di giovedì mattina verso CP_1 le 11,30 quando ho visto una signora che scendendo dal marciapiede è finita in una buca ricoperta d'ebra che non si vedeva. Io l'ho soccorsa e ho chiamato subito la polizia municipale. la signora chiamò il marito e i familiari. La signora a seguito della caduta ha riportato lesioni alla gamba e al piede… a seguito della caduta la signora era seduta terra e non riusciva a camminare.”
Il teste ha dunque confermato lo stato dei luoghi al momento del sinistro dando atto che la buca si trovava a ridosso del marciapiede e che la stessa non era visibile poiché ricoperta d'erbaccia.
2.3. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti
(documentazione fotografica prodotta da parte attrice con l'atto di citazione oltre che dai rilievi fotografici allegati al verbale della polizia locale) si individua chiaramente il luogo del sinistro ed il punto esatto della buca a ridosso della discesa dal marciapiede;
si evince altresì che la stessa era ricoperta di fogliame vario certamente insidiosa in quanto non facilmente individuabile poiché posta al di sotto del marciapiede, di modeste dimensioni e poiché ricoperta da materiale vario che la rendevano poco visibile.
5 Inoltre, in loco è intervenuta la Polizia Municipale che ha redatto verbale ed ha constatato la presenza di una buca sul luogo del sinistro. Si riporta il dato testuale: “effettivamente sul posto veniva constata la presenza di un tale buca da rilievo fotografico che si allega”.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e le modeste dimensioni dell'insidia, non consentivano una piena visibilità alla . Pt_1
E' noto, con particolare riguardo alla cd. buca stradale, che le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verificazione del sinistro, a rendere poco visibile e non prevedibile la situazione di pericolo: tanto più la buca è di piccole/modeste dimensioni e poco visibile anche perché ricoperta da erbacce, tanto più lo stato di dissesto non sarà visibile e la situazione di pericolo non evitabile con ordinarie cautele.
2.4. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
3. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Parte_1 effettivamente caduta mentre si accingeva a scendere dal marciapiede sito in via Barassi, in
; nello specifico, cadeva a causa di una buca di piccole/medie dimensioni – resa CP_1 insidiosa dalla sua collocazione (a ridosso del marciapiede) e dallo stato dei luoghi (l'insidia si presentava ricoperta di fogliame e dunque non facilmente individuabile). Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il
[...]
, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di CP_2 appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità; c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento della suolo ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza della buca, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
3.1 La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva
6 che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
3.2. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_3 rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei pedoni (marciapiede) avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
L'assenza di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione.
Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta “normale” dell'attrice, non connotata da imprevedibilità né imprevenibilità (come specificato dai testi non correva ma camminava), ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art.2051 c.c.. CP_2
4.Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott. con motivazione Persona_1 sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 787,43.
4.1 Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. del dott. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente Persona_1 elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta ha riportato una Parte_1
“Frattura epifisi distale perone sin.” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 30 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 30 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%.
- 30 giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%.
Quanto al danno biologico, il CTU ha ritenuto una quantificazione pari al 5% del totale.
4.1. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la
7 strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del suolo del campetto comunale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (51 anni) avremo pertanto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
-Percentuale di invalidità permanente 5%
-Punto danno biologico € 1.654,52
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 30
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
- Danno non patrimoniale risarcibile € 6.531,00
-Invalidità temporanea totale € 3.450,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
-Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
-Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50
- Totale generale: € 12.568,50
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 13.355,93
(12.568,50+787,43).
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
8 5. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della somma di euro Controparte_2
13.355,93 in favore dell'attrice, oltre interessi da calcolarsi come sopra.
6. Non resta che disciplinare le spese di lite.
6.1. Le stesse atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico del
[...]
, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, CP_2 calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, stante l'assenza di particolari questioni e considerata l'attività espletata sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_2
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CO RO, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3994/2019 R.G. così provvede:
A) accerta la responsabilità del sinistro in capo al;
Controparte_2
B) per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Controparte_2 favore di della somma complessiva di euro 13.355,93 da considerarsi Parte_1 all'attualità, oltre agli interessi come da legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre ancora interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
C) condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_2 spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 264,00, per esborsi (di cui euro
237,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo) ed € 2.800,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del
[...]
. Dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Anna Viscido, CP_2 dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Salerno, in data 10.12.2025
Il Giudice
CO RO
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