Articolo 21 della Legge 1 marzo 2001, n. 63
Articolo 20Articolo 22
Versione
6 aprile 2001
Art. 21. 1. All' articolo 384, secondo comma, del codice penale , la parola: "ovvero" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o".
Note all'art. 21:
- Il testo vigente dell' art. 384 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 384 (Casi di non punibilita'). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364. 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto (3074) da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.
- Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio (197 c.p.p. : 246, 247 c.p.c. ), perito, consulente tecnico (222 ss. c.p.p. ) o interprete (144 c.p.p. ), ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza (199 ss. c.p.p. ; 249 c.p.c. ), perizia (223 c.p.p. ; 192 c.p.c. ), consulenza o interpretazione (145 c.p.p. )".
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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