Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 446/2021
La Corte di Appello di Bari Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati: Filippo LABELLARTE Presidente Luciano GUAGLIONE Consigliere Concetta POTITO Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 446 dell'anno 2021, avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
T R A
, nato a Bari, il [...], in [...], quale l.r.p.t. Parte_1 della società e quale fideiussore, , nata a [...], CP_1 Parte_2 il 13.05.1976 in proprio e quale fideiussore, rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Frontino e dall'Avv. Filippo Cusanno ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Sardi e Cristian Sgaramella, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATO
Nel merito: - disporre CTU per la doverosa integrazione della perizia effettuata in primo grado sui seguenti punti: a) calcolare il saldo finale dei rapporti bancari n.09/4203682, n.09/4203690 e anticipo fatture per €.200.000,00 collegato al precedente conto ordinario, inserendo anche le CMS;
per l'effetto in caso di sforamento del Tasso soglia, rideterminare il rapporto dare avere, partendo dal saldo zero eliminando tutti gli interessi, le spese e le cms ex art. 1815, comma II. c.c. b) ricalcolare il rapporto di mutuo inserendo anche il tasso mora e la commissione di estinzione anticipata;
in caso di sforamento del Tasso soglia rideterminare il nuovo piano di ammortamento, riportando tutti gli interessi a capitale, ai sensi dell'art. 1815 comma II, c.c.; verificando così se al tempo della risoluzione del contratto il mutuatario era a debito oppure a credito. c) revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari, avente RG n.1858/2014 del 12.04.2014. Per l'effetto: - accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato, con carente e/o omessa motivazione, le domande e le eccezioni ritualmente sollevate dagli odierni appellanti sulla invalidità dei rapporti contrattuali, in merito all'errata applicazione degli interessi, delle cms e delle spese mai validamente pattuite, con restituzione delle stesse, previa rinnovazione della CTU alla luce delle osservazioni disattese dal Giudice di primo grado;
- porre le spese di CTU a carico della nella misura CP_2 liquidata in corso di causa;
- condannare la al pagamento delle CP_2 spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via gradata: - accertare e dichiarare che la è creditrice della minor somma, rispetto a quanto CP_2 statuito nella sentenza appellata, come statuito in seno alla CTU, ovvero pag. 2/3 rideterminare: sul contratto di mutuo un nuovo saldo ricalcolato di -
€.643.078,24, su un saldo banca richiesto nel d.i. di -€.980.691,19. In ogni caso con: - condanna della banca alla restituzione della fideiussione in originale a firma dei garanti;
- porre le spese di CTU a carico della CP_2 nella misura liquidata in corso di causa;
- condanna la banca al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si è costituita in giudizio la appellata che ha chiesto di rigettare CP_2
l'appello. Nel corso del giudizio, con note ex art. 127 ter c.p.c., in vista dell'udienza del 20 giugno 2025, gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare agli atti e la banca appellata ha accettato la rinuncia, il tutto con compensazione delle spese di lite. E' documentata la rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con la compensazione delle spese di lite, con la conseguenza che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2772/2020, emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, depositata in data 22 settembre 2020, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) revoca il decreto ingiuntivo 1858/2014 del 12.4.2014, Tribunale di Bari. Così deciso in Bari, il 20 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Concetta Potito Filippo Labellarte
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