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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12936/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12936/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARONI GIACOMO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE ANDREA COSTA 22 40026 IMOLA, presso il difensore avv.
TARONI GIACOMO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO NI IA, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO N. 43
20149 MILANO presso il difensore avv. FAGGELLA PELLEGRINO NI IA
OPPOSTA
SPORTING S. DONATO SRL
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3935/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 13/09/2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE
A) Respingere la richiesta di dichiarazione di improcedibilità della domanda perché infondata.
B) Respingere ogni eventuale domanda di esecutività del decreto opposto essendo documentalmente provata l'estraneità della RA al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio;
Parte_1
IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO
Respingere ogni eventuale istanza di pagamento somma rivolta, o da rivolgersi nei confronti della
RA in quanto infondata e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo qui Parte_1
opposto in quanto infondato ed indebitamente emesso.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle istanze di pagamento somma a qualsiasi titolo avanzate o da avanzarsi da parte di nei confronti della Controparte_1
signora , dichiarare tenuta e condannare la società SPORTING S. DONATO S.R.L. corrente in Pt_1
74123 Taranto, via Cavour n. 21 IT (cf n. ), in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, a mantenere indenne e manlevata la RA da tali Controparte_2
istanze.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare a in persona del suo leg. rap. p. t. ed a Controparte_1
corrente in Via Salvatore Cognetti, 36 - 70121 BARI, in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, la produzione in giudizio del nominativo del soggetto ovvero dei soggetti che nel periodo 2010 – 2020 hanno stipulato con esse contratti di fornitura di acqua
( ) e di luce ( ) relativamente all'immobile sito in Taranto Via Controparte_3 Controparte_1
Duca di Genova n. 65, piano 4.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, anche per la fase monitoria”.
Parte opposta chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti per l'importo di euro 7.606,76;
Nel merito, in via principale:
pagina 2 di 8 - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte e condannare parte opponente al pagamento dell'importo di euro 7.606,76.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di CP_1 CP_1 dell'importo di euro 7.606,76, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi esposti;
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 3935/2022, R.G. 9652/2022, emesso in data 13/09/2022, il Tribunale di
Bologna ha ingiunto a di pagare la somma di € 7.606,76 oltre interessi e spese di Parte_1
procedura in favore di a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale, Controparte_1
quale meglio descritta nelle allegate fatture.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato in data 4/11/2022 a mezzo PEC,
[...]
ha proposto formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando Parte_1 contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver sottoscritto con l'ingiungente alcun contratto e di non aver mai ricevuto le fatture relative al rapporto dedotto in fase monitoria;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata, poiché l'immobile all'indirizzo di via Duca di Genova n. 65 in Taranto, nel periodo di riferimento di cui alle fatture azionate in sede di procedimento monitorio – da ottobre 2012 ad agosto 2020 - era nella piena disponibilità della Sporting S. Donato s.r.l. o di qualsiasi altro e distinto soggetto che dallo stesso proprietario ne avesse ricevuto il possesso a seguito della riconsegna delle chiavi da parte dell'opponente nell'estate del 2009, non essendo dunque i consumi di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo ascrivibili all'utilizzo della parte opponente.
Parte opponente sosteneva, infatti, che per tutto il periodo di cui sopra aveva avuto domicilio pagina 3 di 8 ininterrotto in luoghi diversi da Taranto, ossia LL LA e IM, concludendo, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta si costituiva tardivamente con comparsa di costituzione e risposta in data Controparte_1
6/02/2023, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Con ordinanza in data 24/02/2023, il Giudice ha rigettato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, autorizzando contestualmente la chiamata in causa del terzo Sporting S. Donato
s.r.l.
Nessuno si costituiva per il predetto terzo chiamato, che era pertanto dichiarato contumace all'udienza del 23/11/2023.
La causa era istruita documentalmente e mediante assunzione di prova testimoniale. Il terzo chiamato poi non si presentava a rendere il deferito interrogatorio formale.
Infine, all'udienza del 16/01/2025 il Giudice sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti costituite, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione proposta da , alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia Parte_1
fondata e vada pertanto rigettata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da parte opposta in merito al mancato esperimento da parte dell'ingiunta del tentativo obbligatorio di conciliazione in quanto onere posto a carico esclusivo del Cliente finale.
Deve al riguardo rilevarsi che nelle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico soggette alla disciplina delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera del 5 maggio 2016, n. 209 dell'ARERA, l'obbligatorio tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve essere esperito da parte del cliente.
L'art. 6 del TICO, infatti, prevede chiaramente che debba essere il “Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura” a “presentare la domanda di conciliazione”, si deve pertanto rilevare che l'obbligo da parte del solo cliente finale di presentazione della domanda di conciliazione conferma che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale sia riferibile alle sole controversie promosse dal cliente.
Depone in tal senso anche l'art. 7 della medesima delibera, laddove prevede, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore pagina 4 di 8 con il quale si intende instaurare un contenzioso (cfr. Trib. Torino, sent. 06/10/2022, n. 3878; Trib. Di
Benevento, sent. 09/09/2022, n. 1996; Trib. Salerno, 29/08/2023, n. 3598).
Nel caso di specie, tale condizione di procedibilità non può operare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché gli stessi sono, al contrario, instaurati su iniziativa del fornitore.
A tal proposito si deve considerare che il giudizio ordinario instaurato a seguito di opposizione ex art. 645 c.p.c. costituisce la prosecuzione del procedimento monitorio configurandosi, pertanto, non come giudizio autonomo, bensì come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. S.U. n. 927 del 13/01/2022).
Nel consegue che il mancato esperimento da parte dell'opponente della procedura di conciliazione prevista dal TICO non può determinare l'improcedibilità della domanda.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Il rapporto contrattuale alla base dell'azionata pretesa creditoria ha ad oggetto il pagamento di fatture inerenti alla fornitura di gas domestico naturale sita in via Duca di Genova, 65, 74121, Taranto.
Parte opposta ha, al riguardo, sostenuto in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai sottoscritto alcun contratto con l'ingiungente, sostenendo invece che la fornitura di gas era stata assicurata da pur senza nulla allegare a riprova di ciò. Controparte_4
Nel merito sosteneva che, ad ogni modo, nell'estate del 2009 aveva riconsegnato al legittimo proprietario le chiavi dell'immobile che aveva tenuto in uso pur senza aver sottoscritto un regolare contratto di locazione.
Tale riconsegna, secondo prospettazione della parte ingiunta, si era resa necessaria in quanto il proprio compagno aveva trovato una nuova occupazione presso il comune di LL LA, nel quali pertanto si erano trasferiti, come attestato dal bollettino INPS contenente lo storico delle assunzioni
(doc.to 6 di parte opponente) e il CUD 2013 riferito all'anno 2012 (doc.to 7 parte opponente).
Parte opponente sosteneva, inoltre, di non aver potuto trasferire formalmente la propria residenza presso il comune di LL LA fino al 12 ottobre 2012 (doc.to 2 di parte opponente), in quanto le soluzioni abitative reperite fino a quel momento non glielo avevano permesso.
A partire dal 26 agosto 2019, riferiva l'ingiunta di avere trasferito la propria residenza presso IM.
In base alla prospettazione di parte opponente, pertanto, le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferiscono a un periodo temporale, da ottobre 2012 ad agosto 2020, durante il quale la stessa non occupava l'immobile cui era destinata la fornitura di gas, non essendo dunque a lei ascrivibili i relativi consumi fatturati.
Questi ultimi dovevano essere addebitati alla Sporting S. Donato s.r.l., proprietaria dell'immobile, che ne aveva conseguito nuovamente il possesso nell'estate del 2009, come sopra argomentato.
pagina 5 di 8 Parte opposta, costituendosi in giudizio, ha allegato il contratto stipulato tra le parti in data 7/01/2004,
(doc.to 6 di parte opposta) avente ad oggetto una fornitura di gas per l'immobile sito in via Duca di
Genova, 65, con offerta standard, successivamente convertita in regime di vendita di default a seguito della cessazione dello stesso contratto, quest'ultimo mai disdettato dall'opponente.
In base alla prospettazione di parte opposta, infatti, la pretesa creditoria è legittima in quanto le fatture sono state emesse per la vendita di gas in regime di Servizio di Default Distribuzione, servizio che è attivato dal distributore territorialmente competente ogni qualvolta un cliente si trovi senza fornitore, pur restando connesso alla rete e continuando pertanto a prelevare gas.
Tale fornitura era assegnata a un fornitore selezionato dall'Acquirente Unico attraverso gara e prescinde dalla sottoscrizione di un contratto, essendo l'assenza di un contratto, al contrario, condizione fisiologica per l'attivazione del servizio di default.
Parte opposta sostiene, inoltre, di poter richiedere il pagamento dell'importo insoluto unicamente nei confronti dell'opponente, in quanto unica intestataria della fornitura oggetto del giudizio, non avendo alcuna legittimazione ad agire nei confronti della Sporting S. Donato s.r.l., trattandosi di rapporti nettamente distinti e che, pertanto, il rilascio dell'immobile da parte dell'opponente a nulla rileva in ordine al diritto di credito della società opposta.
Deve anzitutto rilevarsi che parte opposta ha fornito la prova del contratto n. 4000035 stipulato tra le parti in data 7/01/2004 (doc.to 6 di parte opposta) avente ad oggetto la fornitura di gas naturale presso l'indirizzo via Duca di Genova, 65, 64100, Taranto e intestato all'opposta . Parte_1
È pacifico e non contestato che l'odierna attrice abbia avuto domicilio presso l'immobile ubicato all'indirizzo di cui sopra, seppur senza regolare contratto di locazione.
Parte opposta ha fornito adeguata prova del credito allegando nel procedimento monitorio n. 70 fatture insolute per fornitura di energia elettrica, emesse per il periodo da ottobre 2012 ad agosto 2020, rappresentando di essere subentrata nel contratto in precedenza stipulato e di avere gestito il rapporto in regime di cd. “default”.
Il Servizio di Default di distribuzione è attivato dal distributore territorialmente competente ogni qualvolta un cliente si trovi senza fornitore, pur restando collegato alla rete e continuando a prelevare gas. Tale servizio viene erogato, come nel caso di specie, ai clienti morosi per i quali non è stato possibile interrompere l'erogazione e il contratto venga cessato amministrativamente o, ancora, ai clienti finali che si trovino sprovvisti del fornitore per cause a loro non imputabili, ma che non hanno diritto all'attivazione del servizio di ultima istanza o ai clienti i quali abbiano diritto all'attivazione del servizio di ultima istanza, ma per i quali risulti impossibile procedere all'attivazione.
Il Servizio di Default non necessita né richiede la sottoscrizione di un contratto da parte del cliente,
pagina 6 di 8 poiché l'erogazione dello stesso è definita dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
La fornitura di gas, infatti, viene affidata ad un fornitore di default di distribuzione (FDD) tramite gara, il quale opera e applica le condizioni economiche stabilite dall'ARERA (cfr. Delibera 21 luglio 2011
ARG/gas 99/11, Delibera 03 agosto 2012 352/2012/R/gas, Delibera 13 dicembre 2012 540/2012/R/gas,
Delibera 14 giugno 2012 249/2012/R/gas ARERA).
Parte opposta ha poi fornito dimostrazione dei consumi fatturati producendo la certificazione dei consumi trasmessa dal distributore territorialmente competente. Tale soggetto, terzo ed imparziale rispetto alla controversia, opera in un regime di monopolio naturale e ha il compito di rilevare i dati relativi ai consumi energetici, trasmettendoli al fornitore per la successiva fatturazione. La correttezza di tali dati, provenienti da misurazioni effettuate secondo gli standard stabiliti da ARERA, è stata più volte confermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha riconosciuto il valore probatorio delle rilevazioni effettuate dai distributori (vedi doc.to 9 di parte opposta).
L'ingiungente ha, dunque, fornito prova, come era suo onere, del titolo azionato.
Parte opponente non ha fornito, dal canto suo, la prova di fatti estintivi e/o impedivi dell'allegato inadempimento.
In particolare, non ha provato di avere chiesto la cessazione della fornitura e/o la voltura in favore di altro soggetto, così restando titolare del rapporto in contestazione e, dunque, responsabile nei confronti del fornitore dei relativi consumi.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.
Venendo all'esame della domanda di garanzia avanzata da parte opponente nei confronti del terzo chiamato, deve rilevarsi che parte opponente ha provato il trasferimento presso altro comune - prima presso LL LA e successivamente presso IM – e allegato la riconsegna avvenuta nell'estate del 2009 dell'immobile di cui sopra, alla Sporting S. Donato s.r.l. in qualità di proprietaria (doc.to 4 di parte opponente) nella persona di (doc.to 5 di parte opponente) immettendola nel Controparte_5
materiale possesso dello stesso. L'immobile è stato successivamente concesso in uso a terzi con l'impegno – non rispettato - da parte della terza chiamata, di effettuare la voltura delle utenze a nome del nuovo inquilino e/o a sé.
Le risultanze istruttorie sopra descritte trovano implicito riconoscimento, e comunque, ulteriore supporto probatorio, ex art. 232 c.p.c., nel comportamento processuale posto in essere dalla terza chiamata contumace Sporting S. Donato s.r.l., posto che il suo legale rappresentante, senza giustificato motivo, ha omesso di comparire all'udienza appositamente fissata per rendere il deferito interrogatorio formale sulle circostanze di fatto in esame, che devono, dunque, darsi per ammesse.
pagina 7 di 8 In considerazione del fatto che le fatture allegate (doc.to 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) sono state emesse per consumi effettuati nel periodo compreso tra ottobre 2012 e agosto 2020
e pertanto successivi al rilascio dell'immobile avvenuto nell'estate del 2009, essi sono effettivamente ascrivibili alla Sporting S. Donato s.r.l. in qualità di proprietaria dell'immobile.
Ne consegue che la predetta terza chiamata va dichiarata tenuta e condannata a tenere indenne l'opponente di quanto questa è tenuta a versare, anche a titolo di spese di lite, in favore della ingiungente in base alla presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3935/2022 emesso in data 13 settembre 2022, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
5.077 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a.;
3) dichiara tenuta e condanna la terza chiamata Sporting S. Donato s.r.l. a manlevare e tenere indenne l'opponente da quanto questa è tenuta a versare in favore dell'opposta in esecuzione dei due punti che precedono;
2) condanna Sporting S. Donato s.r.l. a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 5.077 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a.,
c.p.a..
Bologna, 08/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12936/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARONI GIACOMO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE ANDREA COSTA 22 40026 IMOLA, presso il difensore avv.
TARONI GIACOMO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO NI IA, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO N. 43
20149 MILANO presso il difensore avv. FAGGELLA PELLEGRINO NI IA
OPPOSTA
SPORTING S. DONATO SRL
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3935/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 13/09/2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE
A) Respingere la richiesta di dichiarazione di improcedibilità della domanda perché infondata.
B) Respingere ogni eventuale domanda di esecutività del decreto opposto essendo documentalmente provata l'estraneità della RA al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio;
Parte_1
IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO
Respingere ogni eventuale istanza di pagamento somma rivolta, o da rivolgersi nei confronti della
RA in quanto infondata e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo qui Parte_1
opposto in quanto infondato ed indebitamente emesso.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle istanze di pagamento somma a qualsiasi titolo avanzate o da avanzarsi da parte di nei confronti della Controparte_1
signora , dichiarare tenuta e condannare la società SPORTING S. DONATO S.R.L. corrente in Pt_1
74123 Taranto, via Cavour n. 21 IT (cf n. ), in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, a mantenere indenne e manlevata la RA da tali Controparte_2
istanze.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare a in persona del suo leg. rap. p. t. ed a Controparte_1
corrente in Via Salvatore Cognetti, 36 - 70121 BARI, in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, la produzione in giudizio del nominativo del soggetto ovvero dei soggetti che nel periodo 2010 – 2020 hanno stipulato con esse contratti di fornitura di acqua
( ) e di luce ( ) relativamente all'immobile sito in Taranto Via Controparte_3 Controparte_1
Duca di Genova n. 65, piano 4.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, anche per la fase monitoria”.
Parte opposta chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti per l'importo di euro 7.606,76;
Nel merito, in via principale:
pagina 2 di 8 - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte e condannare parte opponente al pagamento dell'importo di euro 7.606,76.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di CP_1 CP_1 dell'importo di euro 7.606,76, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi esposti;
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 3935/2022, R.G. 9652/2022, emesso in data 13/09/2022, il Tribunale di
Bologna ha ingiunto a di pagare la somma di € 7.606,76 oltre interessi e spese di Parte_1
procedura in favore di a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale, Controparte_1
quale meglio descritta nelle allegate fatture.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato in data 4/11/2022 a mezzo PEC,
[...]
ha proposto formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando Parte_1 contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver sottoscritto con l'ingiungente alcun contratto e di non aver mai ricevuto le fatture relative al rapporto dedotto in fase monitoria;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata, poiché l'immobile all'indirizzo di via Duca di Genova n. 65 in Taranto, nel periodo di riferimento di cui alle fatture azionate in sede di procedimento monitorio – da ottobre 2012 ad agosto 2020 - era nella piena disponibilità della Sporting S. Donato s.r.l. o di qualsiasi altro e distinto soggetto che dallo stesso proprietario ne avesse ricevuto il possesso a seguito della riconsegna delle chiavi da parte dell'opponente nell'estate del 2009, non essendo dunque i consumi di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo ascrivibili all'utilizzo della parte opponente.
Parte opponente sosteneva, infatti, che per tutto il periodo di cui sopra aveva avuto domicilio pagina 3 di 8 ininterrotto in luoghi diversi da Taranto, ossia LL LA e IM, concludendo, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta si costituiva tardivamente con comparsa di costituzione e risposta in data Controparte_1
6/02/2023, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Con ordinanza in data 24/02/2023, il Giudice ha rigettato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, autorizzando contestualmente la chiamata in causa del terzo Sporting S. Donato
s.r.l.
Nessuno si costituiva per il predetto terzo chiamato, che era pertanto dichiarato contumace all'udienza del 23/11/2023.
La causa era istruita documentalmente e mediante assunzione di prova testimoniale. Il terzo chiamato poi non si presentava a rendere il deferito interrogatorio formale.
Infine, all'udienza del 16/01/2025 il Giudice sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti costituite, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione proposta da , alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia Parte_1
fondata e vada pertanto rigettata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da parte opposta in merito al mancato esperimento da parte dell'ingiunta del tentativo obbligatorio di conciliazione in quanto onere posto a carico esclusivo del Cliente finale.
Deve al riguardo rilevarsi che nelle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico soggette alla disciplina delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera del 5 maggio 2016, n. 209 dell'ARERA, l'obbligatorio tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve essere esperito da parte del cliente.
L'art. 6 del TICO, infatti, prevede chiaramente che debba essere il “Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura” a “presentare la domanda di conciliazione”, si deve pertanto rilevare che l'obbligo da parte del solo cliente finale di presentazione della domanda di conciliazione conferma che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale sia riferibile alle sole controversie promosse dal cliente.
Depone in tal senso anche l'art. 7 della medesima delibera, laddove prevede, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore pagina 4 di 8 con il quale si intende instaurare un contenzioso (cfr. Trib. Torino, sent. 06/10/2022, n. 3878; Trib. Di
Benevento, sent. 09/09/2022, n. 1996; Trib. Salerno, 29/08/2023, n. 3598).
Nel caso di specie, tale condizione di procedibilità non può operare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché gli stessi sono, al contrario, instaurati su iniziativa del fornitore.
A tal proposito si deve considerare che il giudizio ordinario instaurato a seguito di opposizione ex art. 645 c.p.c. costituisce la prosecuzione del procedimento monitorio configurandosi, pertanto, non come giudizio autonomo, bensì come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. S.U. n. 927 del 13/01/2022).
Nel consegue che il mancato esperimento da parte dell'opponente della procedura di conciliazione prevista dal TICO non può determinare l'improcedibilità della domanda.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Il rapporto contrattuale alla base dell'azionata pretesa creditoria ha ad oggetto il pagamento di fatture inerenti alla fornitura di gas domestico naturale sita in via Duca di Genova, 65, 74121, Taranto.
Parte opposta ha, al riguardo, sostenuto in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai sottoscritto alcun contratto con l'ingiungente, sostenendo invece che la fornitura di gas era stata assicurata da pur senza nulla allegare a riprova di ciò. Controparte_4
Nel merito sosteneva che, ad ogni modo, nell'estate del 2009 aveva riconsegnato al legittimo proprietario le chiavi dell'immobile che aveva tenuto in uso pur senza aver sottoscritto un regolare contratto di locazione.
Tale riconsegna, secondo prospettazione della parte ingiunta, si era resa necessaria in quanto il proprio compagno aveva trovato una nuova occupazione presso il comune di LL LA, nel quali pertanto si erano trasferiti, come attestato dal bollettino INPS contenente lo storico delle assunzioni
(doc.to 6 di parte opponente) e il CUD 2013 riferito all'anno 2012 (doc.to 7 parte opponente).
Parte opponente sosteneva, inoltre, di non aver potuto trasferire formalmente la propria residenza presso il comune di LL LA fino al 12 ottobre 2012 (doc.to 2 di parte opponente), in quanto le soluzioni abitative reperite fino a quel momento non glielo avevano permesso.
A partire dal 26 agosto 2019, riferiva l'ingiunta di avere trasferito la propria residenza presso IM.
In base alla prospettazione di parte opponente, pertanto, le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferiscono a un periodo temporale, da ottobre 2012 ad agosto 2020, durante il quale la stessa non occupava l'immobile cui era destinata la fornitura di gas, non essendo dunque a lei ascrivibili i relativi consumi fatturati.
Questi ultimi dovevano essere addebitati alla Sporting S. Donato s.r.l., proprietaria dell'immobile, che ne aveva conseguito nuovamente il possesso nell'estate del 2009, come sopra argomentato.
pagina 5 di 8 Parte opposta, costituendosi in giudizio, ha allegato il contratto stipulato tra le parti in data 7/01/2004,
(doc.to 6 di parte opposta) avente ad oggetto una fornitura di gas per l'immobile sito in via Duca di
Genova, 65, con offerta standard, successivamente convertita in regime di vendita di default a seguito della cessazione dello stesso contratto, quest'ultimo mai disdettato dall'opponente.
In base alla prospettazione di parte opposta, infatti, la pretesa creditoria è legittima in quanto le fatture sono state emesse per la vendita di gas in regime di Servizio di Default Distribuzione, servizio che è attivato dal distributore territorialmente competente ogni qualvolta un cliente si trovi senza fornitore, pur restando connesso alla rete e continuando pertanto a prelevare gas.
Tale fornitura era assegnata a un fornitore selezionato dall'Acquirente Unico attraverso gara e prescinde dalla sottoscrizione di un contratto, essendo l'assenza di un contratto, al contrario, condizione fisiologica per l'attivazione del servizio di default.
Parte opposta sostiene, inoltre, di poter richiedere il pagamento dell'importo insoluto unicamente nei confronti dell'opponente, in quanto unica intestataria della fornitura oggetto del giudizio, non avendo alcuna legittimazione ad agire nei confronti della Sporting S. Donato s.r.l., trattandosi di rapporti nettamente distinti e che, pertanto, il rilascio dell'immobile da parte dell'opponente a nulla rileva in ordine al diritto di credito della società opposta.
Deve anzitutto rilevarsi che parte opposta ha fornito la prova del contratto n. 4000035 stipulato tra le parti in data 7/01/2004 (doc.to 6 di parte opposta) avente ad oggetto la fornitura di gas naturale presso l'indirizzo via Duca di Genova, 65, 64100, Taranto e intestato all'opposta . Parte_1
È pacifico e non contestato che l'odierna attrice abbia avuto domicilio presso l'immobile ubicato all'indirizzo di cui sopra, seppur senza regolare contratto di locazione.
Parte opposta ha fornito adeguata prova del credito allegando nel procedimento monitorio n. 70 fatture insolute per fornitura di energia elettrica, emesse per il periodo da ottobre 2012 ad agosto 2020, rappresentando di essere subentrata nel contratto in precedenza stipulato e di avere gestito il rapporto in regime di cd. “default”.
Il Servizio di Default di distribuzione è attivato dal distributore territorialmente competente ogni qualvolta un cliente si trovi senza fornitore, pur restando collegato alla rete e continuando a prelevare gas. Tale servizio viene erogato, come nel caso di specie, ai clienti morosi per i quali non è stato possibile interrompere l'erogazione e il contratto venga cessato amministrativamente o, ancora, ai clienti finali che si trovino sprovvisti del fornitore per cause a loro non imputabili, ma che non hanno diritto all'attivazione del servizio di ultima istanza o ai clienti i quali abbiano diritto all'attivazione del servizio di ultima istanza, ma per i quali risulti impossibile procedere all'attivazione.
Il Servizio di Default non necessita né richiede la sottoscrizione di un contratto da parte del cliente,
pagina 6 di 8 poiché l'erogazione dello stesso è definita dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
La fornitura di gas, infatti, viene affidata ad un fornitore di default di distribuzione (FDD) tramite gara, il quale opera e applica le condizioni economiche stabilite dall'ARERA (cfr. Delibera 21 luglio 2011
ARG/gas 99/11, Delibera 03 agosto 2012 352/2012/R/gas, Delibera 13 dicembre 2012 540/2012/R/gas,
Delibera 14 giugno 2012 249/2012/R/gas ARERA).
Parte opposta ha poi fornito dimostrazione dei consumi fatturati producendo la certificazione dei consumi trasmessa dal distributore territorialmente competente. Tale soggetto, terzo ed imparziale rispetto alla controversia, opera in un regime di monopolio naturale e ha il compito di rilevare i dati relativi ai consumi energetici, trasmettendoli al fornitore per la successiva fatturazione. La correttezza di tali dati, provenienti da misurazioni effettuate secondo gli standard stabiliti da ARERA, è stata più volte confermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha riconosciuto il valore probatorio delle rilevazioni effettuate dai distributori (vedi doc.to 9 di parte opposta).
L'ingiungente ha, dunque, fornito prova, come era suo onere, del titolo azionato.
Parte opponente non ha fornito, dal canto suo, la prova di fatti estintivi e/o impedivi dell'allegato inadempimento.
In particolare, non ha provato di avere chiesto la cessazione della fornitura e/o la voltura in favore di altro soggetto, così restando titolare del rapporto in contestazione e, dunque, responsabile nei confronti del fornitore dei relativi consumi.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.
Venendo all'esame della domanda di garanzia avanzata da parte opponente nei confronti del terzo chiamato, deve rilevarsi che parte opponente ha provato il trasferimento presso altro comune - prima presso LL LA e successivamente presso IM – e allegato la riconsegna avvenuta nell'estate del 2009 dell'immobile di cui sopra, alla Sporting S. Donato s.r.l. in qualità di proprietaria (doc.to 4 di parte opponente) nella persona di (doc.to 5 di parte opponente) immettendola nel Controparte_5
materiale possesso dello stesso. L'immobile è stato successivamente concesso in uso a terzi con l'impegno – non rispettato - da parte della terza chiamata, di effettuare la voltura delle utenze a nome del nuovo inquilino e/o a sé.
Le risultanze istruttorie sopra descritte trovano implicito riconoscimento, e comunque, ulteriore supporto probatorio, ex art. 232 c.p.c., nel comportamento processuale posto in essere dalla terza chiamata contumace Sporting S. Donato s.r.l., posto che il suo legale rappresentante, senza giustificato motivo, ha omesso di comparire all'udienza appositamente fissata per rendere il deferito interrogatorio formale sulle circostanze di fatto in esame, che devono, dunque, darsi per ammesse.
pagina 7 di 8 In considerazione del fatto che le fatture allegate (doc.to 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) sono state emesse per consumi effettuati nel periodo compreso tra ottobre 2012 e agosto 2020
e pertanto successivi al rilascio dell'immobile avvenuto nell'estate del 2009, essi sono effettivamente ascrivibili alla Sporting S. Donato s.r.l. in qualità di proprietaria dell'immobile.
Ne consegue che la predetta terza chiamata va dichiarata tenuta e condannata a tenere indenne l'opponente di quanto questa è tenuta a versare, anche a titolo di spese di lite, in favore della ingiungente in base alla presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3935/2022 emesso in data 13 settembre 2022, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
5.077 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a.;
3) dichiara tenuta e condanna la terza chiamata Sporting S. Donato s.r.l. a manlevare e tenere indenne l'opponente da quanto questa è tenuta a versare in favore dell'opposta in esecuzione dei due punti che precedono;
2) condanna Sporting S. Donato s.r.l. a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 5.077 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a.,
c.p.a..
Bologna, 08/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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