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Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06318/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02555 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06318/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6318 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Caretta, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luciana Romeo, e
Renata Tomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Novelio Furin, Salvatore Alberto Romano e Marco Grotto, con N. 06318/2025 REG.RIC.
domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Salvatore Alberto Romano in Roma, viale
XXI Aprile n. 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
n. 1306/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio 'e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Giovanni
UM e uditi per le parti gli Avvocati Adriano Caretta, Emilia Favata (su delega dell'Avv. Luciana Romeo), Novelio Furin e Salvatore Alberto Romano;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante, già dipendente della -OMISSIS-, otteneva dall' Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (d'ora in avanti anche solo I.N.A.I.L.) il riconoscimento della natura professionale delle patologie da cui risultava affetta.
La predetta società domandava quindi l'accesso alla documentazione sanitaria relativa a tale pratica, motivando la richiesta di accesso sia per esigenze difensive, sia in relazione all'interesse a valutare la potenzialità dei propri processi produttivi rispetto all'insorgenza di possibili, futuri eventi analoghi in danno di altri lavoratori.
L'I.N.A.I.L., nonostante accoglieva l'istanza di accesso nonostante l'opposizione dell'interessata.
Quest'ultima impugnava il relativo provvedimento con ricorso al T.A.R. del Veneto, che con la sentenza n. 1306/2025 respingeva il ricorso, dichiarando “il diritto della - N. 06318/2025 REG.RIC.
OMISSIS- ad accedere alla documentazione richiesta, secondo le modalità e con i limiti indicati nel provvedimento in epigrafe indicato”.
2. L'indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti, per resistere al ricorso, l'I.N.A.I.L. e la -OMISSIS-
Con Decreto n. 2912 del 1° agosto 2025 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata, in considerazione dell'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado.
Alla camera di consiglio del 28 agosto 2025, fissata per l'esame in sede collegiale di tale domanda, l'appellante ha ribadito la rinuncia alla stessa già formalizzata nella memoria depositata il 7 agosto 2025.
Il ricorso è stato quindi definitivamente trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
3. Preliminarmente deve osservarsi che nella richiamata memoria del 7 agosto 2025
l'appellante ha dichiarato il proprio interesse alla decisione della causa, nonostante l'avvenuta esecuzione della sentenza impugnata, in relazione alla eventuale proposizione di domanda risarcitoria.
Tale dichiarazione configura la sussistenza di un valido interesse allo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, sia pure soltanto a fini dichiarativi, in base al principio affermato dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 8/2022.
Deve solo incidentalmente osservarsi – anche in relazione agli argomenti sviluppati sul punto dalle controparti - che la pretesa risarcitoria che giustifica l'interesse a tale scrutinio è connessa all'adozione di un provvedimento ostensivo in tesi illegittimo: non anche (se non quale mera conseguenza, e non come autonoma o concorrente condotta lesiva) alla sua esecuzione, come invece affermato nella citata memoria dell'appellante, posto che per effetto della disciplina recata dall'art. 33, comma 2, cod. N. 06318/2025 REG.RIC.
proc. amm., l'amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, ancorché non passata in giudicato, che non sia stata sospesa (nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 22 luglio 2025, il ricorso in appello – con domanda di sospensiva – è stato notificato il 29 luglio 2025 e depositato il giorno successivo: nonostante tale breve tempistica del gravame la parte controinteressata ha però opposto che l'I.N.A.I.L. aveva eseguito la sentenza del T.A.R. già in data 25 luglio 2025).
Per la medesima ragione devono respingersi gli argomenti sviluppati in memoria dalla difesa dell'Istituto appellato.
Sotto un primo profilo tale memoria deduce che “del tutto infondata e pretestuosa si appalesa anche la pretesa risarcitoria formulata dall'appellante, che in ogni caso, non può avere ingresso in questa sede per più che evidenti ragioni di rito e competenza”.
Sfugge a tale prospettazione che l'appellante non ha chiesto in questa sede una decisione sulla pretesa risarcitoria, ma unicamente lo scrutinio della legittimità del provvedimento in tesi lesivo, da far valere in separato giudizio.
Sotto un secondo profilo la stessa memoria deduce che “non si comprende la prospettazione dei danni irreversibili e irripetibili paventati da controparte, danni, che, per sua stessa ammissione, sarebbero paradossalmente derivati dalla esecuzione di una sentenza!”.
In realtà, come accennato, la qualificazione dell'interesse prescinde da tale profilo, posto che l'esecuzione della sentenza di primo grado è avvenuta in ragione della esecutività della stessa, e che sussiste l'interesse alla prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento della legittimità o meno del provvedimento della cui esecuzione si controverte.
4. Vendendo all'esame del merito, deve osservarsi che il T.A.R. ha accolto il ricorso di primo grado ritenendo che la -OMISSIS-avesse interesse all'acceso in quanto “la N. 06318/2025 REG.RIC.
documentazione richiesta è finalizzata a consentirle l'esercizio del diritto di difesa, a fronte dell'aumento del premio impostole dall'I.N.A.I.L. a seguito del riconoscimento della malattia professionale, nonché a prevenire per il futuro l'insorgenza di analoghe patologie a carico degli altri dipendenti, così preservandone la salute e l'integrità fisica attraverso l'individuazione delle cause scatenanti l'infermità”.
Il T.A.R. precisa che “è infondato il motivo con cui la ricorrente deduce che – ex art.
5 legge n. 300 del 1970 – al datore di lavoro è vietato compiere accertamenti sullo stato di salute del lavoratore. Difatti non è controverso che la ricorrente non fosse più dipendente della -OMISSIS-già prima dell'inoltro della richiesta di accesso”; ed aggiunge che “le ragioni offerte a sostegno dell'istanza di accesso non riguardano un intervento del datore di lavoro nel procedimento attivato dal lavoratore nei confronti dell'I.N.A.I.L., ma una sua futura opposizione alle conseguenze che da detto provvedimento sono derivate nei suoi confronti”.
5. L'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
5.1. “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 22 e 24 della L. 241/1990 per mancanza di un interesse legittimo, qualificato, diretto, concreto e attuale all'ostensione documentale”.
5.2. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 della L. 241/1990 per mancanza del requisito del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione sanitaria richiesta e le situazioni giuridiche dedotte dalla controinteressata. Motivazione meramente apparente”.
5.3. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 8 della L. 300/1970 - St. Lav., art. 25 - c. 1, lett. c, del D. Lgs. 81/2008 in combinato disposto con gli artt. 14 e 15 delle Preleggi in quanto sussiste il divieto da parte del datore di accedere alla documentazione sanitaria del lavoratore. Motivazione illogica e meramente apparente”. N. 06318/2025 REG.RIC.
6. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.
Gli stessi, ad avviso del Collegio, non superano le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, in punto di legittimità del provvedimento impugnato (in relazione ai vizi dedotti).
La vicenda involge un delicato confronto dialettico fra diritto alla riservatezza (legato a dati di natura sanitaria) e interesse a conoscere tali dati sia a fini difensivi che per prevenire ulteriori fenomeni patologici.
L'appellante afferma che “nessuna delle ragioni esposte dall'azienda è idonea a costituire quell'interesse giuridico, diretto, concreto e attuale che, secondo costante giurisprudenza, può giustificare una deroga alla riservatezza dei dati sanitari dell'appellante” (primo motivo); contesta il nesso di stretta indispensabilità o necessaria utilità fra i dati sanitari richiesti e le finalità indicate (secondo motivo); sostiene che l'accesso sarebbe precluso sia dal fatto che i dati sanitari in questione sarebbero “coperti ex lege dal segreto professionale”, e comunque vietato al datore di lavoro rispetto a dati del lavoratore dagli art. 5 e 8 della legge n. 300/1970, oltre che dall'art. 25 del d. lgs. n. 81/2008. (terzo motivo).
Va anzitutto osservato che, per costante e pacifico orientamento, “la giurisprudenza amministrativa ha anche espressamente delineato il rapporto tra "accesso difensivo" e tutela della "riservatezza", distinguendo tra dati e informazioni caratterizzati da una cd. riservatezza "semplice" (ad es. dati finanziari ed economici), in ordine ai quale l'interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente, e dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza "rafforzata" (dati "sensibili" e "supersensibili", come ad esempio i dati relativi a vicende giudiziarie, alla salute o all'orientamento sessuale), rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessari età, indispensabilità e parità di rango (cfr. ancora Consiglio di Stato,
IV, n. 10277/2022). In quest'ultima direzione “è essenziale dimostrare non già un N. 06318/2025 REG.RIC.
generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti” quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della ridetta documentazione per apprestare determinate difese all'interno di in uno specifico giudizio” (Consiglio di Stato, sez.
VII, sentenza n. 2773/2024).
Nel caso di specie la controinteressata ha in effetti indicato un rapporto di stretta indispensabilità fra la conoscenza dei dati controversi e da un lato lo specifico rapporto giuridico sul quale riversa i propri effetti la questione della dipendenza dell'infermità in questione; e, dall'altro, la necessità di prevenire ulteriori episodi nocivi.
Quest'ultimo elemento, in particolare, vede quale fondamento della pretesa ostensiva proprio la tutela del diritto alla salute dei lavoratori che potrebbero essere danneggiati dall'utilizzo di un processo produttivo già rivelatosi suscettibile di indurre patologie.
Dunque il bilanciamento avviene, per questa parte, fra esigenze – obiettivamente sussistenti, stante la motivazione del riconoscimento della natura professionale delle patologie - correlate alla tutela di diritti parimenti rilevanti; mentre, per la prima parte, la richiesta si fonda, per la medesima ragione, su di un plausibile collegamento diretto fra il riconoscimento della dipendenza della patologia e l'interesse difensivo della controinteressata in relazione all'incidenza dell'evento sull'aumento del premio
I.N.A.I.L. a carico dell'impresa.
7. L'appellante contesta che il tasso I.N.A.I.L. non dipenderebbe da singoli episodi ma da complessive valutazioni statistiche, e che le misure di prevenzione potrebbero essere comunque già adottate sulla base di una applicazione della normativa vigente,
e dunque prescindendo da profili concreti direttamente inerenti i processi produttivi applicati e le criticità degli stessi come applicate nel caso di specie.
Tali argomenti costituiscono tuttavia profili di critica inerenti non l'astratto collegamento fra la pretesa ostensiva e le astratte ragioni allegate a fondamento della stessa, ma piuttosto la concreta possibilità che il dato sanitario in tal modo ottenuto consenta la soddisfazione del sottostante interesse, come allegato. N. 06318/2025 REG.RIC.
Per costante giurisprudenza, però, “nel caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e della pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento in ordine alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante alla luce dei documenti acquisiti mediante l'accesso. Ciò che compete all'amministrazione e, successivamente, al giudice è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante
e gli scopi che questo intende perseguire per il tramite dell'accesso. Infatti il giudice dell'accesso non è e non deve essere il giudice della “pretesa principale” azionata, ovvero, da azionare” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5025/2022).
La prospettazione della controinteressata, come riconosciuta fondata dal T.A.R., risulta – come appena chiarito - astrattamente conforme allo schema normativo sopra richiamato, senza che il giudice possa, in sede di scrutinio della legittimità del provvedimento relativo all' accesso, operare una prognosi valutativa della relativa pretesa.
Risultano pertanto infondati i primi due motivi di appello, posto che essi si sforzano di dimostrare l'infondatezza, nel merito, di una simile prospettazione.
8. Quanto al terzo motivo, l'appellante tenta di superare l'affermazione del primo giudice, secondo la quale non essendo la ricorrente più dipendente della controinteressata gli invocati divieti normativi non operano, sostenendo che “Il divieto di accesso da parte del datore di lavoro alla documentazione sanitaria del lavoratore, sancito dall'art. 5 dello Statuto dei lavoratori e ribadito dall'art. 25 del D. Lgs. n.
81/2008, ha carattere assoluto e si fonda su principi inderogabili di tutela della dignità, della riservatezza e della salute della persona. Detto divieto, pertanto, opera tanto nella fase fisiologica del rapporto di lavoro quanto dopo la sua cessazione, non essendo in alcun modo circoscritto al solo arco temporale in cui il lavoratore sia formalmente alle dipendenze del datore di lavoro”. N. 06318/2025 REG.RIC.
Tale argomento non può essere condiviso, in quanto non autorizzato - né testualmente né da un punto di vista teleologico – dal regime posto dalle disposizioni invocate.
Queste hanno ad oggetto la tutela del lavoratore correlata alla funzione svolta nell'ambito dello specifico rapporto considerato, e non all'astratta qualifica, allo scopo di prevenire ed evitare un indebito esercizio dei poteri datoriali sul lavoratore.
L'art. 8 della legge n. 300 del 1970, invocato dall'appellante ancorché non riguardi i dati sanitari ma le “opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore”, limita espressamente il proprio ambito di operatività alle fasi di assunzione e di svolgimento del rapporto di lavoro.
L'art. 5 della stessa legge concerne il divieto di operare “accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”. Peraltro il terzo comma della medesima disposizione prevede che “Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”: il che è quanto accaduto nel caso di specie, e la pretesa ostensiva si riferisce proprio agli esiti di tale verifica.
La disposizione pertanto tutela il lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, e non può costituire motivo di preclusione dell'esercizio del diritto di accesso ai relativi dati ove ricorrano i presupposti precedentemente esaminati, e soprattutto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Identiche considerazioni valgono in merito al rilievo asseritamente ostativo del segreto professionale del medico competente, disciplinato dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 81 del 2008.
Tutte queste disposizioni si giustificano dunque in relazione all'esigenza di protezione del lavoratore rispetto allo specifico rapporto di lavoro in atto, e non hanno – pena uno svuotamento della relativa tutela - il significato di estenderne l'ultrattività oltre la cessazione di tale rapporto.
9. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto. N. 06318/2025 REG.RIC.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS De CT, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere N. 06318/2025 REG.RIC.
Giovanni UM, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni UM OS De CT
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02555 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06318/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6318 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Caretta, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luciana Romeo, e
Renata Tomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Novelio Furin, Salvatore Alberto Romano e Marco Grotto, con N. 06318/2025 REG.RIC.
domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Salvatore Alberto Romano in Roma, viale
XXI Aprile n. 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
n. 1306/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio 'e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Giovanni
UM e uditi per le parti gli Avvocati Adriano Caretta, Emilia Favata (su delega dell'Avv. Luciana Romeo), Novelio Furin e Salvatore Alberto Romano;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante, già dipendente della -OMISSIS-, otteneva dall' Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (d'ora in avanti anche solo I.N.A.I.L.) il riconoscimento della natura professionale delle patologie da cui risultava affetta.
La predetta società domandava quindi l'accesso alla documentazione sanitaria relativa a tale pratica, motivando la richiesta di accesso sia per esigenze difensive, sia in relazione all'interesse a valutare la potenzialità dei propri processi produttivi rispetto all'insorgenza di possibili, futuri eventi analoghi in danno di altri lavoratori.
L'I.N.A.I.L., nonostante accoglieva l'istanza di accesso nonostante l'opposizione dell'interessata.
Quest'ultima impugnava il relativo provvedimento con ricorso al T.A.R. del Veneto, che con la sentenza n. 1306/2025 respingeva il ricorso, dichiarando “il diritto della - N. 06318/2025 REG.RIC.
OMISSIS- ad accedere alla documentazione richiesta, secondo le modalità e con i limiti indicati nel provvedimento in epigrafe indicato”.
2. L'indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti, per resistere al ricorso, l'I.N.A.I.L. e la -OMISSIS-
Con Decreto n. 2912 del 1° agosto 2025 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata, in considerazione dell'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado.
Alla camera di consiglio del 28 agosto 2025, fissata per l'esame in sede collegiale di tale domanda, l'appellante ha ribadito la rinuncia alla stessa già formalizzata nella memoria depositata il 7 agosto 2025.
Il ricorso è stato quindi definitivamente trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
3. Preliminarmente deve osservarsi che nella richiamata memoria del 7 agosto 2025
l'appellante ha dichiarato il proprio interesse alla decisione della causa, nonostante l'avvenuta esecuzione della sentenza impugnata, in relazione alla eventuale proposizione di domanda risarcitoria.
Tale dichiarazione configura la sussistenza di un valido interesse allo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, sia pure soltanto a fini dichiarativi, in base al principio affermato dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 8/2022.
Deve solo incidentalmente osservarsi – anche in relazione agli argomenti sviluppati sul punto dalle controparti - che la pretesa risarcitoria che giustifica l'interesse a tale scrutinio è connessa all'adozione di un provvedimento ostensivo in tesi illegittimo: non anche (se non quale mera conseguenza, e non come autonoma o concorrente condotta lesiva) alla sua esecuzione, come invece affermato nella citata memoria dell'appellante, posto che per effetto della disciplina recata dall'art. 33, comma 2, cod. N. 06318/2025 REG.RIC.
proc. amm., l'amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, ancorché non passata in giudicato, che non sia stata sospesa (nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 22 luglio 2025, il ricorso in appello – con domanda di sospensiva – è stato notificato il 29 luglio 2025 e depositato il giorno successivo: nonostante tale breve tempistica del gravame la parte controinteressata ha però opposto che l'I.N.A.I.L. aveva eseguito la sentenza del T.A.R. già in data 25 luglio 2025).
Per la medesima ragione devono respingersi gli argomenti sviluppati in memoria dalla difesa dell'Istituto appellato.
Sotto un primo profilo tale memoria deduce che “del tutto infondata e pretestuosa si appalesa anche la pretesa risarcitoria formulata dall'appellante, che in ogni caso, non può avere ingresso in questa sede per più che evidenti ragioni di rito e competenza”.
Sfugge a tale prospettazione che l'appellante non ha chiesto in questa sede una decisione sulla pretesa risarcitoria, ma unicamente lo scrutinio della legittimità del provvedimento in tesi lesivo, da far valere in separato giudizio.
Sotto un secondo profilo la stessa memoria deduce che “non si comprende la prospettazione dei danni irreversibili e irripetibili paventati da controparte, danni, che, per sua stessa ammissione, sarebbero paradossalmente derivati dalla esecuzione di una sentenza!”.
In realtà, come accennato, la qualificazione dell'interesse prescinde da tale profilo, posto che l'esecuzione della sentenza di primo grado è avvenuta in ragione della esecutività della stessa, e che sussiste l'interesse alla prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento della legittimità o meno del provvedimento della cui esecuzione si controverte.
4. Vendendo all'esame del merito, deve osservarsi che il T.A.R. ha accolto il ricorso di primo grado ritenendo che la -OMISSIS-avesse interesse all'acceso in quanto “la N. 06318/2025 REG.RIC.
documentazione richiesta è finalizzata a consentirle l'esercizio del diritto di difesa, a fronte dell'aumento del premio impostole dall'I.N.A.I.L. a seguito del riconoscimento della malattia professionale, nonché a prevenire per il futuro l'insorgenza di analoghe patologie a carico degli altri dipendenti, così preservandone la salute e l'integrità fisica attraverso l'individuazione delle cause scatenanti l'infermità”.
Il T.A.R. precisa che “è infondato il motivo con cui la ricorrente deduce che – ex art.
5 legge n. 300 del 1970 – al datore di lavoro è vietato compiere accertamenti sullo stato di salute del lavoratore. Difatti non è controverso che la ricorrente non fosse più dipendente della -OMISSIS-già prima dell'inoltro della richiesta di accesso”; ed aggiunge che “le ragioni offerte a sostegno dell'istanza di accesso non riguardano un intervento del datore di lavoro nel procedimento attivato dal lavoratore nei confronti dell'I.N.A.I.L., ma una sua futura opposizione alle conseguenze che da detto provvedimento sono derivate nei suoi confronti”.
5. L'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
5.1. “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 22 e 24 della L. 241/1990 per mancanza di un interesse legittimo, qualificato, diretto, concreto e attuale all'ostensione documentale”.
5.2. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 della L. 241/1990 per mancanza del requisito del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione sanitaria richiesta e le situazioni giuridiche dedotte dalla controinteressata. Motivazione meramente apparente”.
5.3. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 8 della L. 300/1970 - St. Lav., art. 25 - c. 1, lett. c, del D. Lgs. 81/2008 in combinato disposto con gli artt. 14 e 15 delle Preleggi in quanto sussiste il divieto da parte del datore di accedere alla documentazione sanitaria del lavoratore. Motivazione illogica e meramente apparente”. N. 06318/2025 REG.RIC.
6. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.
Gli stessi, ad avviso del Collegio, non superano le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, in punto di legittimità del provvedimento impugnato (in relazione ai vizi dedotti).
La vicenda involge un delicato confronto dialettico fra diritto alla riservatezza (legato a dati di natura sanitaria) e interesse a conoscere tali dati sia a fini difensivi che per prevenire ulteriori fenomeni patologici.
L'appellante afferma che “nessuna delle ragioni esposte dall'azienda è idonea a costituire quell'interesse giuridico, diretto, concreto e attuale che, secondo costante giurisprudenza, può giustificare una deroga alla riservatezza dei dati sanitari dell'appellante” (primo motivo); contesta il nesso di stretta indispensabilità o necessaria utilità fra i dati sanitari richiesti e le finalità indicate (secondo motivo); sostiene che l'accesso sarebbe precluso sia dal fatto che i dati sanitari in questione sarebbero “coperti ex lege dal segreto professionale”, e comunque vietato al datore di lavoro rispetto a dati del lavoratore dagli art. 5 e 8 della legge n. 300/1970, oltre che dall'art. 25 del d. lgs. n. 81/2008. (terzo motivo).
Va anzitutto osservato che, per costante e pacifico orientamento, “la giurisprudenza amministrativa ha anche espressamente delineato il rapporto tra "accesso difensivo" e tutela della "riservatezza", distinguendo tra dati e informazioni caratterizzati da una cd. riservatezza "semplice" (ad es. dati finanziari ed economici), in ordine ai quale l'interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente, e dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza "rafforzata" (dati "sensibili" e "supersensibili", come ad esempio i dati relativi a vicende giudiziarie, alla salute o all'orientamento sessuale), rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessari età, indispensabilità e parità di rango (cfr. ancora Consiglio di Stato,
IV, n. 10277/2022). In quest'ultima direzione “è essenziale dimostrare non già un N. 06318/2025 REG.RIC.
generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti” quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della ridetta documentazione per apprestare determinate difese all'interno di in uno specifico giudizio” (Consiglio di Stato, sez.
VII, sentenza n. 2773/2024).
Nel caso di specie la controinteressata ha in effetti indicato un rapporto di stretta indispensabilità fra la conoscenza dei dati controversi e da un lato lo specifico rapporto giuridico sul quale riversa i propri effetti la questione della dipendenza dell'infermità in questione; e, dall'altro, la necessità di prevenire ulteriori episodi nocivi.
Quest'ultimo elemento, in particolare, vede quale fondamento della pretesa ostensiva proprio la tutela del diritto alla salute dei lavoratori che potrebbero essere danneggiati dall'utilizzo di un processo produttivo già rivelatosi suscettibile di indurre patologie.
Dunque il bilanciamento avviene, per questa parte, fra esigenze – obiettivamente sussistenti, stante la motivazione del riconoscimento della natura professionale delle patologie - correlate alla tutela di diritti parimenti rilevanti; mentre, per la prima parte, la richiesta si fonda, per la medesima ragione, su di un plausibile collegamento diretto fra il riconoscimento della dipendenza della patologia e l'interesse difensivo della controinteressata in relazione all'incidenza dell'evento sull'aumento del premio
I.N.A.I.L. a carico dell'impresa.
7. L'appellante contesta che il tasso I.N.A.I.L. non dipenderebbe da singoli episodi ma da complessive valutazioni statistiche, e che le misure di prevenzione potrebbero essere comunque già adottate sulla base di una applicazione della normativa vigente,
e dunque prescindendo da profili concreti direttamente inerenti i processi produttivi applicati e le criticità degli stessi come applicate nel caso di specie.
Tali argomenti costituiscono tuttavia profili di critica inerenti non l'astratto collegamento fra la pretesa ostensiva e le astratte ragioni allegate a fondamento della stessa, ma piuttosto la concreta possibilità che il dato sanitario in tal modo ottenuto consenta la soddisfazione del sottostante interesse, come allegato. N. 06318/2025 REG.RIC.
Per costante giurisprudenza, però, “nel caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e della pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento in ordine alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante alla luce dei documenti acquisiti mediante l'accesso. Ciò che compete all'amministrazione e, successivamente, al giudice è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante
e gli scopi che questo intende perseguire per il tramite dell'accesso. Infatti il giudice dell'accesso non è e non deve essere il giudice della “pretesa principale” azionata, ovvero, da azionare” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5025/2022).
La prospettazione della controinteressata, come riconosciuta fondata dal T.A.R., risulta – come appena chiarito - astrattamente conforme allo schema normativo sopra richiamato, senza che il giudice possa, in sede di scrutinio della legittimità del provvedimento relativo all' accesso, operare una prognosi valutativa della relativa pretesa.
Risultano pertanto infondati i primi due motivi di appello, posto che essi si sforzano di dimostrare l'infondatezza, nel merito, di una simile prospettazione.
8. Quanto al terzo motivo, l'appellante tenta di superare l'affermazione del primo giudice, secondo la quale non essendo la ricorrente più dipendente della controinteressata gli invocati divieti normativi non operano, sostenendo che “Il divieto di accesso da parte del datore di lavoro alla documentazione sanitaria del lavoratore, sancito dall'art. 5 dello Statuto dei lavoratori e ribadito dall'art. 25 del D. Lgs. n.
81/2008, ha carattere assoluto e si fonda su principi inderogabili di tutela della dignità, della riservatezza e della salute della persona. Detto divieto, pertanto, opera tanto nella fase fisiologica del rapporto di lavoro quanto dopo la sua cessazione, non essendo in alcun modo circoscritto al solo arco temporale in cui il lavoratore sia formalmente alle dipendenze del datore di lavoro”. N. 06318/2025 REG.RIC.
Tale argomento non può essere condiviso, in quanto non autorizzato - né testualmente né da un punto di vista teleologico – dal regime posto dalle disposizioni invocate.
Queste hanno ad oggetto la tutela del lavoratore correlata alla funzione svolta nell'ambito dello specifico rapporto considerato, e non all'astratta qualifica, allo scopo di prevenire ed evitare un indebito esercizio dei poteri datoriali sul lavoratore.
L'art. 8 della legge n. 300 del 1970, invocato dall'appellante ancorché non riguardi i dati sanitari ma le “opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore”, limita espressamente il proprio ambito di operatività alle fasi di assunzione e di svolgimento del rapporto di lavoro.
L'art. 5 della stessa legge concerne il divieto di operare “accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”. Peraltro il terzo comma della medesima disposizione prevede che “Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”: il che è quanto accaduto nel caso di specie, e la pretesa ostensiva si riferisce proprio agli esiti di tale verifica.
La disposizione pertanto tutela il lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, e non può costituire motivo di preclusione dell'esercizio del diritto di accesso ai relativi dati ove ricorrano i presupposti precedentemente esaminati, e soprattutto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Identiche considerazioni valgono in merito al rilievo asseritamente ostativo del segreto professionale del medico competente, disciplinato dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 81 del 2008.
Tutte queste disposizioni si giustificano dunque in relazione all'esigenza di protezione del lavoratore rispetto allo specifico rapporto di lavoro in atto, e non hanno – pena uno svuotamento della relativa tutela - il significato di estenderne l'ultrattività oltre la cessazione di tale rapporto.
9. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto. N. 06318/2025 REG.RIC.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS De CT, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere N. 06318/2025 REG.RIC.
Giovanni UM, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni UM OS De CT
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.