Decreto cautelare 12 maggio 2025
Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Decreto presidenziale 29 maggio 2025
Decreto decisorio 14 ottobre 2025
Decreto presidenziale 14 ottobre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2025, proposto da
RI FR UR, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Alleruzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CL MA RU, rappresentata e difesa dagli avvocati Melita Manola, Alessandro Ammatuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
degli atti – indicati in ricorso – relativi alla procedura concorsuale per la copertura di quattro posti di funzionario amministrativo presso la Città Metropolitana di Catania, ivi inclusa la deliberazione di approvazione della graduatoria definitiva del concorso (determinazione n. 4146 del 24 dicembre 2024).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Catania e di CL MA RU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa NA NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura concorsuale per la copertura di quattro posti di funzionario amministrativo presso la Città Metropolitana di Catania, chiedendo l’annullamento della graduatoria definitiva, la rivalutazione della propria prova scritta da parte di una nuova commissione e, in subordine, la rivalutazione di tutti gli elaborati nonché dei titoli del ricorrente e degli altri candidati.
In particolare, sono stati impugnati i verbali della commissione, le determinazioni dirigenziali relative all’approvazione della graduatoria e lo scorrimento della stessa, nonché
il bando di concorso nella parte in cui (artt. 1 e 6) equipara il diploma di laurea o laurea magistrale alla laurea triennale, attribuendo ai diversi titoli il medesimo punteggio, in contrasto con quanto stabilito dalla disciplina statale sui diplomi universitari contenuta nel D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) il ricorrente ha partecipato al concorso di cui si tratta, superando la prova preselettiva e la prova orale con il massimo dei voti; b) alla prova scritta l’interessato ha ottenuto il punteggio minimo di 21/30 ed è stato, quindi, collocato in graduatoria al quindicesimo posto; c) a seguito di accesso agli atti il ricorrente ha potuto verificare l’attribuzione dei punteggi e rilevare disparità di trattamento e illogicità nella valutazione, soprattutto in relazione al quesito n. 1 concernente il ruolo del Segretario Comunale; d) l’Amministrazione ha violato i principi di imparzialità, parità di trattamento e buon andamento, facendo erronea applicazione dell’art. 1, sesto comma, del D.P.R. n. 487/1994; e) altri candidati, pur avendo offerto risposte meno complete e articolate, hanno ricevuto punteggi superiori rispetto al ricorrente; f) l’Amministrazione ha applicato i criteri di valutazione in modo disomogeneo e irrazionale; g) il ricorrente ha ricevuto valutazioni minime su parametri come l’“ordine logico”, la “coerenza” e la “correttezza grammaticale”, nonostante le sue risposte fossero articolate, ordinate e con dettagliati approfondimenti normativi; h) le griglie di valutazione, che prevedevano punteggi da 0 a 2, sono state utilizzate in modo arbitrario e incoerente, favorendo candidati che avevano reso risposte più sintetiche e incomplete; i) nessuna annotazione è stata apposta sugli elaborati, rendendo così impossibile la comprensione delle motivazioni sottese ai punteggi attribuiti; l) tale condotta integra anche il vizio di difetto di istruttoria; m) in particolare, sul quesito n. 1 (ruolo del Segretario Comunale) il ricorrente ha ricevuto un punteggio di 5/10, nonostante la sua risposta fosse ampia, corretta e completa, mentre altri candidati, che avevano offerto risposte più concise, imprecise e senza riferimenti normativi adeguati, hanno ricevuto voti da 7/10 a 10/10; n) sono stati premiati candidati che hanno persino commesso errori; o) sul quesito n. 2 (diritto di accesso) il ricorrente ha ottenuto 8/10, con un punteggio irragionevolmente basso quanto ad “esaustività e approfondimento” (1/2), mentre altri candidati, con trattazioni equivalenti o inferiori, hanno ottenuto il punteggio massimo; p) anche per il quesito n. 3 (principi generali del codice di comportamento dei dipendenti pubblici) la valutazione del ricorrente è stata penalizzante nonostante la completezza e correttezza delle risposte; q) i criteri di valutazione di cui al verbale n. 7 non sono stati correttamente applicati e la valutazione resa dalla commissione è stata puramente numerica, senza alcun riscontro oggettivo in relazione alle griglie o negli elaborati; r) sono stati violati gli artt. 5 e 6 del bando, che imponevano la valutazione degli elaborati sulla base di parametri oggettivi (ordine logico, coerenza, indicazione normativa, esaustività e correttezza grammaticale); s) le clausole contenute all’art. 1 e all’art. 6 del bando ed il conseguente operato dell’Amministrazione devono considerarsi illegittimi poiché violano la normativa statale (D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e successivo D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) sull’equipollenza dei titoli di studio universitari.
Con memoria in data 3 aprile 2025 la Città Metropolitana di Catania ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorrente ha evocato in giudizio soltanto due controinteressati, senza estendere la notifica del ricorso a tutti i candidati collocati in graduatoria in posizione utile rispetto a quella occupata dal ricorrente; b) la censura relativa alla equiparazione tra diploma di laurea o laurea magistrale e laurea triennale risulta tardiva, poiché l’interessato avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando; c) il punteggio numerico è idoneo a esprimere la motivazione del giudizio tecnico-discrezionale della commissione, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata (sul punto, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7/2017); d) i criteri di valutazione erano stati predeterminati, come risulta dal verbale n. 7 in data 8 novembre 2024, e sono stati applicati in modo uniforme; e) il ricorrente pretende che il Tribunale effettui un sindacato su una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, il quale può aver luogo solo nell’ipotesi di obiettiva irragionevolezza, che non emerge nel caso di specie; f) la motivazione è implicita nel punteggio numerico, attribuito nel caso di specie secondo criteri predeterminati, senza che siano necessarie annotazioni, glosse o commenti sugli elaborati (cfr. Cons. Stato, n. 4367/2021 e n. 5743/2021).
Con memoria in data 30 aprile 2025 la controinteressata RU ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) risulta omessa la notifica del ricorso a tutti i candidati che potrebbero essere superati in graduatoria per effetto dell’eventuale accoglimento del gravame; b) le doglianze del ricorrente sono inammissibili in quanto si risolvono in un sindacato sulle valutazioni tecnico/discrezionali riservate all’Amministrazione, in mancanza di qualsivoglia seria eccezione di logicità e ragionevolezza; c) tali doglianze sono, in ogni caso, infondate, non prestandosi a censure l’operato valutativo della commissione; d) quanto al secondo motivo di ricorso, il bando ha posto ragionevolmente sullo stesso piano, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i titoli per l’accesso, indipendentemente dal fatto che si tratti di un titolo di laurea di primo livello (laurea triennale) o di secondo livello (laurea magistrale o vecchio ordinamento), proprio in ragione della loro identica idoneità a consentire l’ammissione alla procedura di reclutamento, differenziando il punteggio attribuibile al candidato per i predetti titoli di accesso solo in base al voto di laurea; e) deve trattarsi, in ogni caso, di un “titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per l’ammissione ” mentre il ricorrente poteva vantare il solo titolo speso ai fini della sua partecipazione al concorso, ossia la laurea magistrale a ciclo unico; f) l’attribuzione del punteggio aggiuntivo non consentirebbe, comunque, al ricorrente di raggiungere una posizione utile in graduatoria.
Con memoria in data 16 maggio 2025 il ricorrente ha ribadito e ulteriormente precisato le proprie difese.
Con ordinanza n. 1710 in data 28 maggio 2025 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria.
Il contraddittorio è stato ritualmente e tempestivamente integrato con notifica a mezzo p.e.c. del ricorso a tutti i controinteressati.
Con memoria in data 14 ottobre 2025 la controinteressata RU ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse.
Con memoria in data 27 ottobre 2025 la Città Metropolitana di Catania ha dedotto quanto segue: a) per consolidata giurisprudenza, il sindacato nei confronti degli atti di correzione delle prove concorsuali è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività (profili non riscontrabili nel caso di specie); b) anche la determinazione dei requisiti di accesso ad un concorso pubblico, inclusa l’eventuale equiparazione tra titoli di studio, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione che bandisce il concorso; c) nel caso di specie l’Amministrazione ha valutato la coerenza dei titoli richiesti con le mansioni previste dal profilo professionale oggetto di selezione, con l’obiettivo di garantire una più ampia partecipazione alla selezione, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente, effettuato un raffronto tra il proprio elaborato scritto e le prove degli altri candidati, censura la valutazione operata dalla commissione sia sul piano della non adeguatezza della motivazione sia in quanto “ viziata per eccesso di potere, sotto i profili sintomatici dell’ingiustizia manifesta, dell’illogicità, dell’arbitrarietà, dell’erroneità ed irragionevolezza manifeste e della disparità di trattamento ”.
La commissione ha proceduto all’attribuzione di punteggi numerici secondo i criteri valutativi predeterminati nel verbale n. 7, consistenti in: 1) ordine logico nella trattazione dell’argomento; 2) coerenza ed attinenza delle risposte rispetto al quesito; 3) indicazione dettagliata della normativa rispetto all’argomento trattato; 4) correttezza formale e grammaticale delle risposte; 5) esaustività e approfondimento dell’argomento; ed ha graduato il punteggio attribuibile a ciascuno di tali aspetti in una scala da 0 a 2 (0 insufficiente, 1 sufficiente, 1,5 buono e 2 ottimo).
Le prove scritte consistevano in tre quesiti a “risposta aperta” (1. “ Il candidato illustri il ruolo del segretario comunale o provinciale” ; 2. “ Il candidato illustri il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990, delineando le differenze con il diritto di accesso civico semplice e generalizzato ”; 3. “ Il candidato descriva i principi generali del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ”.)
Il ricorrente sostiene che il vizio di eccesso di potere si appalesa evidente soprattutto con riguardo alla valutazione delle risposte date al quesito n. 1, per il quale il ricorrente ha riportato il punteggio minimo di 5/10, e lamenta una “ manifesta disparità di trattamento ” a proprio danno in quanto, a fronte di scritti ritenuti “ non disomogenei ” o “ non dissimili ” o “ non difformi ” o perfino “ sovrapponibili ”, emergerebbe una “ sproporzione negativa ” e una “ illogicità ” nell’attribuzione del punteggio minimo al ricorrente.
In primo luogo, con riferimento al dedotto vizio di motivazione, va rilevato che l’attribuzione di un punteggio in forma esclusivamente numerica, previa determinazione dei criteri di valutazione e di assegnazione dei punteggi, come avvenuto nel caso di specie, soddisfa pienamente l’obbligo di trasparenza e di motivazione gravante sull’Amministrazione, anche in assenza di indicazioni valutative puntuali riferite ai singoli elaborati.
La giurisprudenza, invero, si è più volte ed univocamente pronunciata sull’adeguatezza della motivazione dei giudizi valutativi delle prove concorsuali espressa con l’attribuzione del voto numerico, affermando i seguenti principi: - “ deve essere riconosciuta all’amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste ” (Cons. Stato, Sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3235; Sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3889); - “ Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica ” (Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2019, n. 2573; cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7/2017); - va riconosciuta l’adeguatezza della motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici espressa dall’attribuzione del voto numerico “ senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazione e segni grafici di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi ” (Cons. Stato, Sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3226).
Va, inoltre, richiamato il consolidato “ principio dell’autonomia valutativa della commissione, rispetto al cui giudizio il sindacato giurisdizionale è consentito esclusivamente nei casi di illogicità manifesta e contraddittorietà rilevabile ictu oculi ”; ne deriva che il giudizio di legittimità non può “ trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una - preclusa - cognizione del merito della questione ” (Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2025, n. 116; Cons. Stato, Sez. VII, 9 agosto 2022, n. 7063).
In altri termini, “ In ogni caso è precluso al giudice sostituire le valutazioni opinabili della Commissione con le proprie altrettanto opinabili ” (Cons. Stato, Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568).
Il ricorrente riporta per esteso i propri elaborati e li confronta con le risposte ai quesiti fornite dagli altri candidati, la cui valutazione, da parte della commissione di concorso, ritiene sia affetta da irragionevolezza e arbitrarietà, per avere la stessa commissione attribuito al ricorrente un punteggio inferiore, benché gli elaborati siano, sostanzialmente, non difformi - per tenore della trattazione, approfondimento ed esaustività, attinenza al quesito, indicazione della normativa di riferimento e correttezza grammaticale - da quelli degli altri concorrenti valutati più favorevolmente.
Nondimeno, il sindacato invocato dal ricorrente si risolve in un inammissibile rifacimento del giudizio espresso dalla commissione, al fine di misurare, punto per punto, la correttezza della valutazione operata e della graduazione del punteggio assegnato, chiedendosi di verificare se gli elaborati del ricorrente siano più o meno esaustivi e coerenti, più o meno approfonditi, più o meno grammaticalmente corretti rispetto a quelli redatti dagli altri candidati.
Si chiede, in sostanza, al Tribunale di esprimere un giudizio tecnico-discrezionale da sovrapporre a quello della commissione, in violazione del sopra richiamato principio dell’autonomia valutativa dell’organo amministrativo deputato alla selezione di merito dei candidati.
Invero, va ribadito che non spetta al giudice stabilire se le valutazioni espresse dalla commissione siano nel merito corrette e condivisibili, dovendosi salvaguardare l’autonoma discrezionalità tecnica di tale organo; ciò che nel giudizio di legittimità è demandato al giudice, invece, consiste unicamente nella verifica che l’operato della commissione non abbia travalicato i propri limiti sconfinando nell’arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza manifeste.
Nel caso di specie, non sembra potersi riscontrare, con riferimento alla valutazione tanto del primo elaborato scritto quanto delle risposte ai quesiti n. 2 e n. 3, alcun vizio di macroscopica illogicità o irragionevolezza nei giudizi espressi dalla commissione di concorso mediante l’attribuzione dei voti numerici.
Il Collegio non trascura di considerare (esclusivamente) con riferimento al primo elaborato scritto riportato in ricorso, svolto dal candidato con codice 0865698622, al quale la commissione ha attribuito un punteggio di poco superiore (7/10) rispetto a quello del ricorrente (5/10), che la risposta al quesito si presenta effettivamente molto sintetica (“ Il Segretario Comunale o provinciale la cui figura è disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), agli art. 97 e successivi è colui che controlla la legittimità dell’azione amministrativa dell’ente locale, ovvero la rispondenza dell’azione dell’ente alla legge; controlla la regolarità amministrativa e contabile degli atti; partecipa alle deliberazioni dell’organo consiliare e della Giunta curandone la verbalizzazione; svolge una funzione consultiva ove vengono ad esso richiesti dei pareri Svolge la funzione di notaio dell’ente locale; Dirige e coordina l’attività dei dirigenti in quegli enti locali in cui manca la figura del Direttore generale ”).
In ricorso si espone che da un’attenta lettura di tale scritto risulterebbe “ evidente l’incoerenza nella valutazione degli elaborati redatti dall’odierno ricorrente. Non solo il ricorrente non ha mancato di ordine logico e coerenza nella trattazione, restando coerente nelle risposte richieste, rispettando il linguaggio giuridico e grammaticale ma ha oggettivamente approfondito gli argomenti in modo maggiormente capillare, non mancando di ulteriori collegamenti logici ad altri istituti ”.
Nondimeno, se pure per la sinteticità dell’elaborato sopra trascritto potrebbe ritenersi che lo stesso sia stato “sopravvalutato” dalla commissione, ciò, per le ragioni già esposte, non consente automaticamente di giungere alla conclusione che vi sia stata una manifesta e macroscopica arbitrarietà o illogicità nella valutazione della prova svolta dal ricorrente, rispetto alla quale non si evidenziano i denunciati vizi.
Si tratta, peraltro, di un candidato collocatosi nella graduatoria finale in posizione deteriore rispetto a quella del ricorrente, il quale non trarrebbe giovamento dal (solo) ridimensionamento del punteggio assegnato all’altro concorrente.
Con riferimento agli ulteriori elaborati scritti richiamati in ricorso, oltre a quanto già osservato in via generale, può aggiungersi che, proprio perché si tratta di scritti “non dissimili” nell’argomentazione e nella trattazione, lo scostamento di alcuni punti nella valutazione dei vari elaborati da parte della commissione costituisce l’esito di una ponderazione caso per caso volta ad assegnare rilievo a taluni aspetti dell’elaborato ritenuti, di volta in volta, maggiormente meritevoli di valorizzazione; valutazione che non trasmoda nell’arbitrarietà denunciata dal ricorrente, dovendosi, altrimenti, giungere alla conclusione che tutti i candidati sarebbero meritevoli di un identico punteggio solo perché abbiano impostato in modo simile e (più o meno) grammaticalmente corretto il tema assegnato (cfr., sul punto, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 24 marzo 2025, n. 5913, secondo cui non “ può ravvisarsi la contestata disparità di trattamento rispetto alla correzione di altri elaborati. Deve ricordarsi il granitico orientamento, secondo cui ogni valutazione è a sé stante, perché ogni prova scritta presenta una sua singolarità non comparabile con le altre. Tal che è ontologicamente non professabile una disparità di trattamento tra le valutazioni dei vari compiti, salvo casi limite di coincidenza assoluta, che però non ricorrono nella vicenda in esame ”).
Con il ricorso, infine, si contestano le clausole del bando (artt. 1 e 6) che equiparano il diploma di laurea o laurea magistrale alla laurea triennale, attribuendo ai diversi titoli il medesimo punteggio.
In particolare, si deduce “ l’illegittimità nella valutazione dei titoli del ricorrente nella parte in cui il titolo di laurea magistrale LMG/01 non è stato considerato “titolo di studio superiore” non attribuendo dunque 1 punto ulteriore. Per quanto detto, si chiede l’annullamento della graduatoria finale e la rivalutazione dei titoli dell’odierno ricorrente, attribuendo 1 punto aggiuntivo al ricorrente poiché in possesso di “titolo di studio superiore” ”.
Il motivo di ricorso è infondato.
Invero, il bando (art. 1) prevede, quali titoli per l’accesso, indistintamente: - diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, o lauree equipollenti dichiarate tali da disposizioni legislative (conseguite con il vecchio ordinamento degli studi universitari oppure con omologhe lauree specialistiche o di secondo livello secondo le disposizioni del nuovo ordinamento universitario); - lauree triennali in materia giuridica, economica, sociologia, scienze della politica.
L’art. 6 del bando, sulla valutazione dei titoli di studio, prevede per il titolo di studio “richiesto per l’accesso al posto” max punti 5 e per il titolo di studio “superiore” max punti 1, e poi specifica che “ Titolo di studio richiesto. Diploma di Laurea: Punti 0,11 per ogni punto superiore a 66/110 – punti 0,16 per la lode; … Al titolo di studio superiore a quello richiesto per l’ammissione, indipendentemente dal punteggio, saranno attribuiti punti 0,50 se non pertinente al profilo professionale, punto 1 se pertinente ”.
La previsione relativa al titolo superiore appare riferirsi, secondo una lettura coordinata delle disposizioni contenute agli artt. 1 (sui requisiti per l’ammissione) e 6 (sulla valutazione dei titoli), ai titoli di studio post-lauream . E, in questo senso, deve ritenersi ragionevole e non censurabile la scelta (discrezionale) dell’Amministrazione di distinguere tra titoli per l’accesso (lauree), da un lato, e titoli superiori ( post-lauream ), dall’altro lato, ai fini della diversa valutazione qualitativa dei percorsi di studio dei concorrenti.
Va soggiunto che, in ogni caso, anche a voler riconoscere al ricorrente, per la laurea magistrale in giurisprudenza posseduta, in quanto “titolo di studio superiore”, il punteggio aggiuntivo richiesto (pari ad 1), a prescindere dal merito della questione, non sarebbe superata la prova di resistenza, atteso che l’attribuzione di un solo ulteriore punto non avrebbe, comunque, consentito al ricorrente di raggiungere la nona posizione, per la quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria (con punti 57,2, contro i 54,74 del ricorrente).
Né può darsi rilievo al generico interesse, vantato dal ricorrente, ad un qualunque migliorativo posizionamento in graduatoria, in vista di eventuali, ulteriori, scorrimenti futuri, auspicati in ricorso (“ in considerazione dei futuri scorrimenti previsti dall’Ente, coerentemente al PIAO, e all’utilizzo della presente graduatoria da parte dell’Amministrazione, un posizionamento migliore di quello inizialmente attribuito al ricorrente permetterebbe a quest’ultimo di avere un accesso più immediato all’impiego ”), anche perché il richiamato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato dall’Amministrazione, non è stato prodotto in giudizio.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2025, 15 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
NI BU, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
NA NS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NS | NI BU |
IL SEGRETARIO