Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 81/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gaetano Maccarrone, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
[...]
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Giammaria e Iolanda Gentile, per procura generale alle liti;
Appellata
OGGETTO: appello -opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4522/2022 del 23.12.2022, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento Parte_1
[...]
(di seguito ) Controparte_2 CP_1
aveva intimato il pagamento dell'importo di euro 10.271,15 a titolo di contributi integrativi, interessi e sanzioni, per gli anni dal 2000 al 2012 e per l'annualità 2016.
Il tribunale, in particolare, accoglieva l'eccezione di giudicato sollevata da
, dando atto che sulla medesima causa petendi e sul medesimo petitum CP_1
(eccettuato l'anno 2016) l'ufficio - decidendo sulla domanda proposta dal
[...]
di accertamento negativo del credito vantato da a titolo di Pt_1 CP_1
contributi integrativi, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2000 al 2014 - aveva emesso sentenza n. 2916/2019, pubblicata il 14.06.2019, passata in giudicato, che
(statuendo sulle medesime eccezioni proposte da nel presente giudizio), Parte_1
aveva dichiarato la legittimità della pretesa creditoria vantata da e CP_1
respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Parte_1
Con la pronuncia impugnata il tribunale, in applicazione del principio del ne bis in idem, dichiarava di non potere statuire nulla in merito al periodo coperto dal giudicato (anni 2000-2014); per ciò che riguardava l'annualità 2016, riteneva che la prescrizione non si era compiuta, in quanto il termine decorrente dal giorno successivo per l'invio a delle comunicazioni reddituali, era stato CP_1
validamente interrotto dalla notifica della cartella esattoriale impugnata, avvenuta il 23.05.2022.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 2.2.2023.
si costituiva in giudizio resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6.2.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., e deduce che il tribunale, limitandosi a statuire sulla preliminare eccezione di prescrizione, nulla ha detto in ordine alla sussistenza dei tre requisiti necessari per la sussistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi ad CP_1
(costituiti dall'iscrizione all'albo degli ingegneri, dal possesso di partita iva e dal non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto lavorativo subordinato).
L'appellante aggiunge che tali requisiti devono esistere contemporaneamente;
che la mancanza di uno solo di essi esclude l'obbligo contributivo;
che in base alla normativa di riferimento occorre “che l'ingegnere debba svolgere la libera professione con carattere di continuità ed in modo prevalente”; che è circostanza incontestata che il sia stato un dipendente dell' Parte_1 [...]
(ora in pensione), soggetto alla contribuzione Controparte_3
INPS; che lo stesso statuto di Inarcassa prevede la non assoggettabilità all'obbligo contributivo di coloro che non sono sottoposti ad altra forma di previdenza.
Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarato che esso appellante non è soggetto alla contribuzione , con condanna di CP_1
quest'ultima alla refusione delle spese dei due gradi del giudizio.
2. L'appello è infondato.
Le doglianze poste alla base del gravame del sono inammissibili Parte_1
per l'esistenza di un giudicato intervenuto sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio.
Come già rilevato nella decisione impugnata, in ordine alle questioni su cui
[...]
ha fondato l'opposizione alla cartella di pagamento oggetto del Pt_1
presente giudizio è già intervenuta la sentenza n. 2916/2019 emessa il
14.06.2019 dal Tribunale di Catania, divenuta definitiva.
Detta sentenza - decidendo sulla domanda del di accertamento Parte_1
negativo del credito vantato da a titolo di contributi integrativi, CP_1
sanzioni ed interessi per gli anni dal 2000 al 2014 – ha dichiarato che il predetto, in quanto iscritto all'Albo degli Ingegneri di dall'1.2.1979 e titolare di CP_3
partita IVA, è tenuto alla corresponsione dell'obbligazione contributiva integrativa ad per le annualità sopra indicate dal 2000 al 2014. CP_1
In particolare, la sentenza passata in giudicato ha evidenziato che Parte_1
pur non essendo iscritto alla Cassa per l'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (INPS) in conseguenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell , aveva comunque Controparte_3
l'obbligo, per le annualità sopra indicate, di inviare annualmente le comunicazioni dei redditi IRPEF e dei volumi d'affari IVA, nonché l'obbligo di versare ad i contributi integrativi nella misura stabilita dalla legge. CP_1
La medesima sentenza ha altresì evidenziato che in ordine alle annualità sopra indicate nessuna prescrizione è maturata avendo validamente CP_1
interrotto il termine di legge.
Osserva il collegio che l'esistenza di tale giudicato è preclusiva ad una disamina delle doglianze formulate dall'appellante nell'atto di gravame
(relative ad un'asserita violazione dell'art.112 c.p.c., per mancata valutazione dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per la sussistenza dell'obbligo contributivo).
Per il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, qualsiasi questione inerente alla sussistenza dell'obbligo contributivo e alla debenza dei contributi integrativi in favore di per gli anni dal 2000 al CP_1
2014, andava posta nel precedente giudizio conclusosi con la citata sentenza passata in giudicato.
Va pertanto confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l'opposizione proposta da avverso la cartella n. 293 2022 00258502 Parte_1
3. Per ciò che riguarda invece le somme relative all'anno 2016, il collegio dà atto che in corso di causa ha rideterminato la misura della CP_1
contribuzione oggetto della cartella impugnata, per avere accertato che per l'anno d'imposta 2016 aveva dichiarato un volume di affari Parte_1
riferito ad attività agricola e non professionale.
A seguito di ciò, nel corso del primo grado, con le note cartolari depositate per l'udienza del 23.12.2022, aveva fatto presente che la somma di euro CP_1
1.021,38, richiesta a titolo di contributi integrativi e sanzioni per l'anno 2016, non era dovuta, rideterminando la contribuzione dovuta dall'ing. Parte_1
nella minore somma di € 8.934,78.
Nel presente grado, tenuto conto che nella sentenza impugnata il CP_1
tribunale ha confermato la cartella di pagamento per l'importo originariamente iscritto a ruolo - ha dichiarato di rinunciare alla pretesa azionata per l'anno
2016, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento della suddetta minor somma di € 8.934,78.
Pertanto, in conformità a quanto richiesto dall'appellata, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto si conferma, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla somma di euro 1.021,38 e va dichiarata dovuta da in relazione alla cartella n. 293 2022 00258502 Parte_1 dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla somma di euro 1.021,38
e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara dovuta da in relazione alla cartella n. 293 2022 00258502 Parte_1
54 000, la somma di € 8.934,78.
Condanna al pagamento delle spese processuali del grado Parte_1
che liquida in €. 3.900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
54 000 relativamente ai contributi integrativi dovuti per le annualità dal 2000 al 2005, e per gli anni 2008, 2011, 2012 e per sanzioni e interessi dovuti per le annualità dal 2000 al 2012.
54 000, la somma di € 8.934,78.
4. Le spese seguono la soccombenza;
la statuizione del tribunale sulle spese processuali del primo grado va confermata essendo congrua rispetto al valore della causa;
le spese del grado sono liquidate come in dispositivo anch'esse sulla base del valore della causa nonché dell'attività difensiva svolta.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,