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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2024, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
Dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Beneduce Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta ex art. 221 del D.L. 34/20 convertito in Legge 77/20, prorogato dal DL 105/2021 e della successiva camera di consiglio, del 1.07.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2590/2021 RG.
TRA
nato a [...], il [...], domiciliato in Perugia, Via Parte_1
Campo di Marte, 8/B, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bartoli che lo rappresenta e difende.
Appellante
E in persona del suo Direttore e legale Controparte_1 rappresentante protempore,
Appellato
OGGETTO: riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice Unico del Lavoro, del 17.03.2021, n. 201, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.03.2020 adiva il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice Parte_1
Unico del Lavoro affinché venisse accertato e dichiarato che il credito di € 9.132,00 vantato da nei suoi confronti, contenuto Controparte_1 nell'intimazione di pagamento n. 08020199008739706/000 relativa alla la cartella esattoriale n.
08020090038850159000 emessa da e notificatagli in data Controparte_2
15.01.2020, fosse estinto perchè decorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge e per l'effetto che venisse annullata l'intimazione di pagamento n. 08020199008739706/000 nella parte relativa al credito emessa dal concessionario e dunque annullata la cartella di pagamento numero CP_1
08020090038850159000 emessa dal concessionario.
Con memoria del 15.03.2021 si costituiva l Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo
[...] preliminarmente che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
; in subordine e nel merito che venisse respinto il ricorso proposto dal Controparte_4
perché infondato in fatto ed in diritto e, nel caso in cui venisse accolta la domanda del Pt_1 ricorrente, che venisse tenuta indenne dalle spese di lite, traendo origine il giudizio CP_1
de quo dalla notifica da parte di , dell'intimazione di pagamento Controparte_4 contestata, a distanza di oltre dieci anni dall'emissione della cartella esattoriale. Con sentenza n. 201 del 17.03.2021 il Giudice Unico del Lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente non aveva convenuto in giudizio l' , ma Controparte_4 soltanto l'ente creditore, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente.
Avverso la sentenza proponeva impugnazione il lamentando l'errata ricostruzione degli Pt_1 elementi di fatto e di diritto così come operata dal giudice di prime cure, frutto di una non approfondita valutazione delle prove dedotte;
e chiedendo, così, a riforma integrale della sentenza di primo grado, di accogliere domanda vinte spese del doppio grado.
L'appellato si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata, vinte spese.
All'esito delle note di trattazione scritta all'esito della camera di consiglio la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico ed articolato motivo di appello ha impugnato la sentenza avendo Parte_1 erroneamente il giudice di prime cure dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata vocatio in ius della ritenendola unica legittimata a provare la regolare Controparte_5 notifica della cartella.
L'assunto è fondato.
In diritto l'orientamento giurisprudenziale consolidato ed univoco, confermato anche da pronunce recenti, afferma che in tema di riscossione di crediti mediante ruolo si configura un litisconsorzio facoltativo e non necessario tra i predetti soggetti per cui la presenza o meno di entrambi rappresenta una condizione meramente eventuale e facoltativa (cfr Commissione Tributaria
Regionale di Puglia, sezione I, con la sentenza 26 agosto 2020, n. 1654).
Le S.U. della Suprema Corte di Cassazione ( cfr. sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007) aveva affermato il principio secondo cui, in caso di opposizione volta a far valere la nullità della notifica di una cartella esattoriale o l'infondatezza della pretesa con la stessa azionata, la legittimazione passiva spettasse all'ente titolare del credito e non già al concessionario, escludendo altresì la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Oltre a ciò, però, le Sezioni Unite rilevarono che nel caso in cui il concessionario fosse l'unico soggetto destinatario dell'impugnazione, allora sullo stesso sarebbe ricaduto l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore onde evitare di subire le conseguenze del processo.
In sostanza la Sezioni Unite con questo primo orientamento ritennero non configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario salvo poi ritenere applicabile l'art. 39 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112
(norma prettamente tributaria), che impone all'ente concessionario, che sia stato citato in giudizio, di chiamare in causa il “vero legittimato passivo” e che in mancanza risponde delle conseguenze della lite (cfr art. 39 cit.).
Nel caso in esame la circostanza che il debitore abbia individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda (ancora Sez. Un. del 25 luglio 2007, n. 16412), sicché l'interessato potrà proporre l'azione indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto, senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. dell'11 luglio 2016, n. 14125).
Recentemente con ordinanza n. 2480 del 04 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente in merito alla necessità o meno del litisconsorzio tra ente impositore e concessionario nell'ipotesi di impugnazione di una cartella esattoriale ed ha ribadito “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario" (cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8370 del
24/04/2015; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8295 del
04/05/2018).
Recentemente la Cassazione ( cfr. ordinanza 28222/2022 ) ha statuito che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n.
209/2002 (conv. con I. n. 265/2002)„ prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022). Nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il §
12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito mentre "deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve ai contempo escludersi che ricorra
"un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto (incaricato dai creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa").
Nel merito parte opponente ha dedotto la prescrizione del credito contenuto nell' intimazione di pagamento n. 08020199008739706/000 relativa alla la cartella esattoriale n.
08020090038850159000 emessa da . Controparte_2
Il rilievo, osserva la Corte, è fondato.
Infatti il credito di € 9.317,93 contenuto nell' intimazione di pagamento impugnata dal (n. Pt_1
08020199008739706/000 relativa alla la cartella esattoriale n. 08020090038850159000 emessa da ), relativo al presunto omesso pagamento di somme dovute Controparte_2 all' sede di Avellino per gli anni 2007-2008-2009, deve considerarsi estinto perchè decorsi CP_1
i termini di prescrizione previsti dalla legge.
Infatti dalla data dell'asserita notifica del 17.03.2010 al 15.01.2020, data della notifica dell'intimazione impugnata, né l'ente di riscossione, né l'ente creditore Sede di Avellino) CP_1 hanno intrapreso nei confronti del alcuna azione volta al recupero del credito contenuto Pt_1
nella cartella.
Ad abundantiam si osserva che anche se fosse effettivamente accertata la regolare notifica della cartella n. 08020090038850159000 al in data 17.03.2010, come affermato Pt_1 [...]
di Perugia, è certo che da tale data al 15.01.2020 alcuna azione di recupero Controparte_4 del credito in questione è stata posta in essere. Pertanto anche qualora risultasse regolare l'asserita notifica della cartella esattoriale n.
08020090038850159000 in data 17.03.2010 ad oggi il credito di € 9.312,05 per regolazione rate premio asseritamente dovuti all' sede di Avellino contenuto nella suddetta cartella è CP_1 estinto per intervenuta prescrizione.
Infatti, in base all'orientamento giurisprudenziale definitivamente consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 17.11.2016 n. 23397 le pretese della CP_ CP_ Pubblica Amministrazione ( , , Comuni, Regioni etc.) si prescrivono Controparte_2 nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte, infatti, nella sentenza richiamata, ha affermato che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”
Anche di recente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1652 del 2020, ha ribadito i corretti termini di prescrizione dei crediti previdenziale ( o ): dopo che la cartella di pagamento è CP_1 CP_6 divenuta definitiva, il credito non si prescrive in 10 anni, bensì in 5 anni.
Per tutte le considerazioni di cui sopra l'appello va accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza accoglie la opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 08020199008739706/000 nella parte relativa al credito emessa dal concessionario nei confronti di e CP_1 Parte_1 conseguenzialmente annulla la cartella di pagamento numero 08020090038850159000 emessa dal concessionario nei confronti del . Pt_1 CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite del doppio grado liquidate per il primo grado in euro 1300,00 ex DM 55/2014 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge ed in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, per l'appello in euro 1983,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 1.07.2024
Il Presidente
Dott.ssa Mariavittoria Papa
Il Consigliere estensore
D.ssa Anna Maria Beneduce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
Dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Beneduce Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta ex art. 221 del D.L. 34/20 convertito in Legge 77/20, prorogato dal DL 105/2021 e della successiva camera di consiglio, del 1.07.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2590/2021 RG.
TRA
nato a [...], il [...], domiciliato in Perugia, Via Parte_1
Campo di Marte, 8/B, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bartoli che lo rappresenta e difende.
Appellante
E in persona del suo Direttore e legale Controparte_1 rappresentante protempore,
Appellato
OGGETTO: riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice Unico del Lavoro, del 17.03.2021, n. 201, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.03.2020 adiva il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice Parte_1
Unico del Lavoro affinché venisse accertato e dichiarato che il credito di € 9.132,00 vantato da nei suoi confronti, contenuto Controparte_1 nell'intimazione di pagamento n. 08020199008739706/000 relativa alla la cartella esattoriale n.
08020090038850159000 emessa da e notificatagli in data Controparte_2
15.01.2020, fosse estinto perchè decorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge e per l'effetto che venisse annullata l'intimazione di pagamento n. 08020199008739706/000 nella parte relativa al credito emessa dal concessionario e dunque annullata la cartella di pagamento numero CP_1
08020090038850159000 emessa dal concessionario.
Con memoria del 15.03.2021 si costituiva l Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo
[...] preliminarmente che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
; in subordine e nel merito che venisse respinto il ricorso proposto dal Controparte_4
perché infondato in fatto ed in diritto e, nel caso in cui venisse accolta la domanda del Pt_1 ricorrente, che venisse tenuta indenne dalle spese di lite, traendo origine il giudizio CP_1
de quo dalla notifica da parte di , dell'intimazione di pagamento Controparte_4 contestata, a distanza di oltre dieci anni dall'emissione della cartella esattoriale. Con sentenza n. 201 del 17.03.2021 il Giudice Unico del Lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente non aveva convenuto in giudizio l' , ma Controparte_4 soltanto l'ente creditore, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente.
Avverso la sentenza proponeva impugnazione il lamentando l'errata ricostruzione degli Pt_1 elementi di fatto e di diritto così come operata dal giudice di prime cure, frutto di una non approfondita valutazione delle prove dedotte;
e chiedendo, così, a riforma integrale della sentenza di primo grado, di accogliere domanda vinte spese del doppio grado.
L'appellato si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata, vinte spese.
All'esito delle note di trattazione scritta all'esito della camera di consiglio la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico ed articolato motivo di appello ha impugnato la sentenza avendo Parte_1 erroneamente il giudice di prime cure dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata vocatio in ius della ritenendola unica legittimata a provare la regolare Controparte_5 notifica della cartella.
L'assunto è fondato.
In diritto l'orientamento giurisprudenziale consolidato ed univoco, confermato anche da pronunce recenti, afferma che in tema di riscossione di crediti mediante ruolo si configura un litisconsorzio facoltativo e non necessario tra i predetti soggetti per cui la presenza o meno di entrambi rappresenta una condizione meramente eventuale e facoltativa (cfr Commissione Tributaria
Regionale di Puglia, sezione I, con la sentenza 26 agosto 2020, n. 1654).
Le S.U. della Suprema Corte di Cassazione ( cfr. sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007) aveva affermato il principio secondo cui, in caso di opposizione volta a far valere la nullità della notifica di una cartella esattoriale o l'infondatezza della pretesa con la stessa azionata, la legittimazione passiva spettasse all'ente titolare del credito e non già al concessionario, escludendo altresì la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Oltre a ciò, però, le Sezioni Unite rilevarono che nel caso in cui il concessionario fosse l'unico soggetto destinatario dell'impugnazione, allora sullo stesso sarebbe ricaduto l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore onde evitare di subire le conseguenze del processo.
In sostanza la Sezioni Unite con questo primo orientamento ritennero non configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario salvo poi ritenere applicabile l'art. 39 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112
(norma prettamente tributaria), che impone all'ente concessionario, che sia stato citato in giudizio, di chiamare in causa il “vero legittimato passivo” e che in mancanza risponde delle conseguenze della lite (cfr art. 39 cit.).
Nel caso in esame la circostanza che il debitore abbia individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda (ancora Sez. Un. del 25 luglio 2007, n. 16412), sicché l'interessato potrà proporre l'azione indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto, senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. dell'11 luglio 2016, n. 14125).
Recentemente con ordinanza n. 2480 del 04 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente in merito alla necessità o meno del litisconsorzio tra ente impositore e concessionario nell'ipotesi di impugnazione di una cartella esattoriale ed ha ribadito “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario" (cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8370 del
24/04/2015; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8295 del
04/05/2018).
Recentemente la Cassazione ( cfr. ordinanza 28222/2022 ) ha statuito che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n.
209/2002 (conv. con I. n. 265/2002)„ prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022). Nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il §
12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito mentre "deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve ai contempo escludersi che ricorra
"un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto (incaricato dai creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa").
Nel merito parte opponente ha dedotto la prescrizione del credito contenuto nell' intimazione di pagamento n. 08020199008739706/000 relativa alla la cartella esattoriale n.
08020090038850159000 emessa da . Controparte_2
Il rilievo, osserva la Corte, è fondato.
Infatti il credito di € 9.317,93 contenuto nell' intimazione di pagamento impugnata dal (n. Pt_1
08020199008739706/000 relativa alla la cartella esattoriale n. 08020090038850159000 emessa da ), relativo al presunto omesso pagamento di somme dovute Controparte_2 all' sede di Avellino per gli anni 2007-2008-2009, deve considerarsi estinto perchè decorsi CP_1
i termini di prescrizione previsti dalla legge.
Infatti dalla data dell'asserita notifica del 17.03.2010 al 15.01.2020, data della notifica dell'intimazione impugnata, né l'ente di riscossione, né l'ente creditore Sede di Avellino) CP_1 hanno intrapreso nei confronti del alcuna azione volta al recupero del credito contenuto Pt_1
nella cartella.
Ad abundantiam si osserva che anche se fosse effettivamente accertata la regolare notifica della cartella n. 08020090038850159000 al in data 17.03.2010, come affermato Pt_1 [...]
di Perugia, è certo che da tale data al 15.01.2020 alcuna azione di recupero Controparte_4 del credito in questione è stata posta in essere. Pertanto anche qualora risultasse regolare l'asserita notifica della cartella esattoriale n.
08020090038850159000 in data 17.03.2010 ad oggi il credito di € 9.312,05 per regolazione rate premio asseritamente dovuti all' sede di Avellino contenuto nella suddetta cartella è CP_1 estinto per intervenuta prescrizione.
Infatti, in base all'orientamento giurisprudenziale definitivamente consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 17.11.2016 n. 23397 le pretese della CP_ CP_ Pubblica Amministrazione ( , , Comuni, Regioni etc.) si prescrivono Controparte_2 nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte, infatti, nella sentenza richiamata, ha affermato che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”
Anche di recente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1652 del 2020, ha ribadito i corretti termini di prescrizione dei crediti previdenziale ( o ): dopo che la cartella di pagamento è CP_1 CP_6 divenuta definitiva, il credito non si prescrive in 10 anni, bensì in 5 anni.
Per tutte le considerazioni di cui sopra l'appello va accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza accoglie la opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 08020199008739706/000 nella parte relativa al credito emessa dal concessionario nei confronti di e CP_1 Parte_1 conseguenzialmente annulla la cartella di pagamento numero 08020090038850159000 emessa dal concessionario nei confronti del . Pt_1 CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite del doppio grado liquidate per il primo grado in euro 1300,00 ex DM 55/2014 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge ed in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, per l'appello in euro 1983,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 1.07.2024
Il Presidente
Dott.ssa Mariavittoria Papa
Il Consigliere estensore
D.ssa Anna Maria Beneduce