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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
ER IE, EL
CHIANURA PIETRO VITO, GI
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5386/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003284000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6008/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione
Resistente:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
ll sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500003284000 del 30.05.2025 di euro 73.807,53 – fascicolo
2025/34013, limitatamente alla parte in cui si richiede la somma a titolo di imposta irpef anno 2016 e sanzioni.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza dell'atto prodromico.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, valutate le ragioni del ricorrente, ha proceduto, con provvedimento n. 2025S392532, allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo di cui all'atto presupposto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In considerazione di quanto precede, ex art. 46 del d.lgs. 546/92, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. In ossequio al principio secondo cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio in base al criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n.
3148 del 2016), deve disporsi la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi come da dispositivo. Le ragioni della decisione, avente ad oggetto unicamente la legittimità e la validità del ruolo affidato al concessionario, giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate- Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1000,00 (mille,00) oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti, con attribuzione al difensore del ricorrente che si
è dichiarato antistatario. Spese di lite compensate tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Salerno il 05/12/2025
Il EL Il Presidente
Dott. Daniele Perna Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
ER IE, EL
CHIANURA PIETRO VITO, GI
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5386/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003284000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6008/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione
Resistente:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
ll sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500003284000 del 30.05.2025 di euro 73.807,53 – fascicolo
2025/34013, limitatamente alla parte in cui si richiede la somma a titolo di imposta irpef anno 2016 e sanzioni.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza dell'atto prodromico.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, valutate le ragioni del ricorrente, ha proceduto, con provvedimento n. 2025S392532, allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo di cui all'atto presupposto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In considerazione di quanto precede, ex art. 46 del d.lgs. 546/92, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. In ossequio al principio secondo cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio in base al criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n.
3148 del 2016), deve disporsi la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi come da dispositivo. Le ragioni della decisione, avente ad oggetto unicamente la legittimità e la validità del ruolo affidato al concessionario, giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate- Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1000,00 (mille,00) oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti, con attribuzione al difensore del ricorrente che si
è dichiarato antistatario. Spese di lite compensate tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Salerno il 05/12/2025
Il EL Il Presidente
Dott. Daniele Perna Dott.ssa Filomena Egidia Cervino