Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 220/2023 R.G., vertente TRA
, nato in [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi, alla via Rocco Pugliese n. 26, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Sprizzi, CF , dalla quale è rappresentato e difeso C.F._2 unitamente all'Avv. Maria Guerrisi, CF , telefax 0966/22194, pec C.F._3 e Email_1 Email_2 appellante CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, C.F.
Dirigente dell'Ufficio Legale, elettivamente domiciliata presso la C.F._4 Contr sede legale dell' sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Anna sede legale dell' CP_1
, tel./fax 0964/399066, Email_3
Email_4 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 26.03.2021, esponeva di essere Parte_1 dipendente dell' di , in servizio presso il reparto di Anestesia di Gioia CP_1 Controparte_1 Tauro, a partire dal 20.02.1979, con inquadramento del livello 7.mo e mansioni di
“collaboratore professioni sanitarie-infermiere”. Lamentava l'omessa corresponsione della “indennità di divisa”, cioè la liquidazione economica del tempo extra impiegato, ad inizio e fine turno, per indossare e svestire la divisa, indumento necessario per lo svolgimento della prestazione professionale. In ragione di ciò, doveva recarsi sul posto di lavoro almeno dieci minuti prima per indossare la divisa e, successivamente, a fine turno, dopo aver risposto l'indumento nell'apposito armadietto, lasciare il posto di lavoro, impiegando generalmente ulteriori dieci minuti, per circa 20 minuti per ciascun turno, tale che, per tale tempo, aveva svolto gratuitamente la propria prestazione professionale. La vestizione presso la sede di lavoro non era una scelta personale, bensì un obbligo imposto dalla natura dell'attività a presidio dei superiori valori di sicurezza ed igiene pubblica
e, solo dopo avere effettuato la vestizione, poteva accedere al reparto ed entrare a contatto con i degenti. L'unità operativa presso la quale prestava servizio era inizialmente sprovvista di cartellino marcatempo di cui si era dotata soltanto nell'anno 2017. Nel periodo antecedente, la presenza in turno veniva attestata mediante fogli di servizio sottoscritti in entrata ed in uscita. Aveva richiesto all' , nel mese dicembre 2017, la copia dei Controparte_1 menzionati fogli presenza, senza tuttavia ottenere riscontro. Contestualmente, aveva interrotto, con la medesima diffida, i termini di prescrizione. Rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il tempo impiegato dal ricorrente per recarsi presso gli spogliatoi, indossare e dismettere la Parte_1 divisa di lavoro e recarsi al reparto, che si quantifica in 20 minuti per ciascun turno o altra misura ritenuta di giustizia, deve rientrare nell'orario di lavoro ed essere retribuito ex art.36 Cost.; - per l'effetto, condannare la resistente in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore a corrispondere al ricorrente per le Parte_1 causali appena sopra espresse e per il periodo dicembre 2012 sino al dicembre 2020 la somma di € € 7.299,14 o altra ritenuta di giustizia, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente ricorso, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di
€ 7299,14 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo;
- in ogni caso, condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari ex art.93 c.p.c”.
Costituitasi, l' eccepiva la prescrizione per il periodo dicembre Controparte_1 2012 – 25.01.2017, per insussistenza di alcun atto interruttivo. In via ancora preliminare, lamentava la violazione dell'art.414 c.p.c. per estrema genericità dell'atto introduttivo. La domanda era inammissibile perché generica, in quanto fondata sulle previsioni contenute nel contratto collettivo di categoria senza tuttavia “calarle” nella realtà aziendale, che solo nell'anno 2017 si era dotata di regolamento aziendale che disciplinava la materia. Stante l'assenza di espressa previsione, l'attività svolta dal ricorrente doveva essere ricondotta nell'alveo della diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione lavorativa principale, potendo dare luogo ad autonomo corrispettivo solo se imposta dall'azienda (c.d.
“eterodirezione”). Inoltre, non era stato offerto adeguato compendio probatorio dal quale risultasse la presenza in servizio nei dieci minuti antecedenti all'inizio del turno e nei dieci minuti successivi alla cessazione. Tale circostanza era dirimente poiché, in ogni caso, il c.d. “tempo tuta”, in assenza di prova espressa e di disposizione aziendale in tal senso, era da considerarsi attività non remunerabile autonomamente.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1578/2022 pubblicata il 10.11.2022, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Individuato il thema decidendum nella retribuibilità del c.d. “tempo tuta”, il Tribunale ricostruiva il dibattito giurisprudenziale, che aveva dapprima ricondotto l'istituto alla diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione professionale principale, o, in presenza di precise direttive datoriali, all'eterodirezione “esplicita” (Cass. n. 9215/2012; Cass. 692/2014) e, successivamente, all'eterodirezione “implicita” (Cass. 7738/2018). 3
Con particolare riguardo alla categoria professionale dell'infermiere, veniva richiamata la giurisprudenza eurounitaria in materia (Corte di Giustizia UE 10 settembre 2015 in C- 266/2014 ripresa da Cass. 1352/2016), secondo la quale: “l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno”. Quindi: “l'attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro deve essere quindi retribuita sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione della stessa) sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l'obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del datore - c.d. “eterodirezione implicita”. Ciò che occorreva verificare, osservava il tribunale, era se tale tempo di vestizione si fosse svolto al di fuori dell'orario di lavoro già retribuito dal datore e, più precisamente, se il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa fosse o meno incluso nella prestazione lavorativa. La prova di tale circostanza incombeva sulla parte ricorrente che non la aveva offerta. In particolare, vi era un grave difetto di allegazione con riguardo a circostanze determinanti: non era stato allegato se gli indumenti dovessero o meno essere indossati prima della timbratura o della firma in entrata e dismessi dopo la timbratura o la firma in uscita. Non era stato indicato il luogo presso cui si trovava il sistema di rilevazione digitale delle presenze o il foglio firme che i lavoratori dovevano sottoscrivere in entrata ed in uscita. Il vuoto probatorio impediva inoltre di valutare se vi fosse stata imposizione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di indossare gli indumenti di lavoro prima dell'inizio della prestazione lavorativa e di svestirli dopo la fine della prestazione lavorativa. L'accoglimento delle richieste istruttorie non poteva colmare tale vulnus in quanto l'acquisizione dei fogli di presenza, “non essendo noto il dato se gli stessi riportino l'orario di ingresso e di uscita dal singolo reparto o di ingresso e di uscita dalla struttura ospedaliera, non avrebbe apportato alcun elemento utile ai fini della decisione. Parimenti irrilevanti i capitoli di prova, riguardando o fatti pacifici (es. l'obbligo di indossare la divisa sul lavoro) o fatti inconferenti, cosicché i poteri officiosi istruttori del giudice si sarebbero tradotti in inammissibili poteri di indagine”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la Pt_1 riforma. Lamentava che, dopo avere accuratamente descritto il dibattito giurisprudenziale, il Tribunale era giunto ad una decisione irragionevole a causa dell'errata valutazione del compendio probatorio prodotto. Ribadiva che, per ciascun turno di servizio, era costretto a recarsi presso il luogo di lavoro dieci minuti prima dell'inizio del turno (per i turni mattutini dieci minuti prima delle sette, per quelli pomeridiani dieci minuti prima delle due) ed era costretto a lasciare il medesimo luogo nei dieci minuti successivi alla cessazione del turno (ore 14.10 per il turno mattutino, ore 21.10 per il turno pomeridiano). Non poteva entrare, all'inizio del turno (ore 7.00 o ore 14.00) presso l'unità operativa senza indossare la divisa e non poteva allontanarsi da questa senza averla dismessa;
doveva già essere pronto e disponibile per i pazienti, così consentendo anche ai colleghi di potere smontare dal proprio turno di lavoro. 4
Ne conseguiva che i dieci minuti di cui si discorreva non potevano che essere extra rispetto all'orario di lavoro previsto dal contratto. Data la natura dell'attività, non potevano crearsi vuoti di tutela ed assistenza dei pazienti, che si sarebbero certamente verificati se la vestizione e la svestizione fossero avvenute nel corso del turno (7.00 – 14.00/ 14.00 – 21.00). Il tempo impiegato in tale attività di vestizione e svestizione eccedeva la prestazione lavorativa retribuita e ciò in ragione delle risultanze dell'ampio dibattito giurisprudenziale, dell'espressa previsione contenuta nell'art. 27 del CCNL e del Regolamento aziendale in vigore dall'ottobre 2016. Il Tribunale si era contraddetto perché, dapprima aveva riconosciuto la spettanza delle somme e, successivamente l'aveva negata ritenendo la causa non adeguatamente istruita sotto il profilo probatorio. Nel rigettare tutte le richieste di prova, il Tribunale aveva arrecato un grave vulnus al diritto di difesa. Infatti, le circostanze che il giudice di primo grado aveva ritenuto non provate, emergevano chiaramente dai capitoli di prova formulati, già in primo grado. In particolare, dai capitoli numeri 5 e 6 emergevano elementi dirimenti ai fini della giusta decisione della questione: “cap.
5. vero che il ricorrente ha l'obbligo di trovarsi in reparto già con la divisa indossata sin dal primo minuto dell'inizio del proprio turno e deve restarvi sino alla scadenza del turno?; cap. 6- “vero che non può arrivare in ritardo rispetto all'inizio del turno perché deve indossare la predetta divisa, né può allontanarsi dal reparto prima della fine del turno per potersi andare a cambiare?”. Analogamente, per il rigetto della richiesta di ottenere copia dei fogli presenza dai quali sarebbero emerse circostanze decisive, quali, ad esempio l'entrata prima dell'ora di inizio servizio e l'uscita almeno dieci minuti dopo la cessazione dello stesso.
L , costituitasi, rinnovava l'eccezione di prescrizione;
si Controparte_1 opponeva ai reiterati mezzi istruttori e insisteva nel rigetto dell'appello. Affermava che il Tribunale aveva adeguatamente rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio, poiché parte ricorrente non aveva provato il principale fatto posto a fondamento della propria pretesa e cioè l'essersi recato sul luogo di lavoro in anticipo rispetto alla fine del turno e di essere uscito in ritardo in seguito alla cessazione dello stesso, per via della necessità di indossare e svestire l'abbigliamento di servizio. E, soprattutto, non aveva fornito prova se la sottoscrizione dei fogli presenza prima e la timbratura del badge poi, fossero avvenute prima dello svolgimento delle menzionate operazioni propedeutiche all'accesso al reparto o successivamente;
non aveva indicato dove erano collocati i suddetti fogli di presenza ed il badge; il regolamento aziendale che l'appellante aveva ritenuto disciplinare la vicenda, non solo non la contemplava nello specifico, ma non era efficace poiché non deliberato dal Dirigente, che con nota aziendale n. 3766 del 27.06.2017 disponeva che doveva differirsi “ad altra data la messa a regime, per il quale resta confermata la fase sperimentale ma con riferimento alle indicazioni dell'ultima versione del regolamento aziendale, predisposta in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti, e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale”. Né potevano rilevare le previsioni contenute nell'art. 27 del CCNL di categoria e quelle contenute nel D.lgs. n. 66/2003, di recepimento delle Direttive nn. 93/2004/CE e 2004/34/CE poiché la parte aveva omesso di allegare fatti e prove sufficienti alla determinazione dell'an della pretesa. Tali fatti non potevano emergere neppure dall'esperimento, la cui richiesta era stata rinnovata in appello, della prova testimoniale, perché questa era formulata in maniera generica, tale da risultare non conducente e non probante. 5
Per tali ragioni, il gravame doveva essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Avuto riguardo alle questioni dedotte dalle parti in punto di inquadramento del tempo di vestizione e svestizione e sulla riconducibilità dello stesso alla retribuzione dell'orario di lavoro, il primo fondamento va rinvenuto già nell'art. 3 del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692 secondo cui: "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa". L'art. 1, comma 2, lett. a D. Lgs. 66/2003, nell'offrire la definizione di orario di lavoro, dispone: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. L'art. 27 comma 3 CCNL del comparto sanità del 2001 prevede: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Assumono rilevanza in subiecta materia due provvedimenti normativi eurounitari (le Direttive nn. 93/104/CE e 2000/34/CE), cui è stata data attuazione con il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 che, all'art. 1, c. 2, con cui è stato disposto: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni: b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3; … f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”. Con riguardo a particolari categorie di lavoratori, sono emersi, negli anni, taluni profili di necessario approfondimento. In particolare, già nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del citato corpo normativo, si è posta la questione se l'indefettibilità degli indumenti necessari ai fini dello svolgimento della prestazione, laddove implicasse l'utilizzo di un tempo ulteriore rispetto a quello previsto in contratto, rientrasse nell'ordinaria diligenza del lavoratore ovvero, ex art. 1, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 66/2003, nel tempo lavorato e, quindi, oggetto di retribuzione. Uno dei primi approdi giurisprudenziali, in merito al tempo di vestizione, ha affermato:
“se tale operazione è diretta dal datore di lavoro (che ne disciplina, ad esempio, il luogo di esecuzione, rientra nel concetto di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario deve essere retribuito” (Cass. 15734/2003). Sussistendo tale obbligo imposto dal datore di lavoro, il tempo necessario doveva essere economicamente liquidato sotto forma di retribuzione aggiuntiva, diversamente dagli altri casi in cui, trattandosi di attività attinente alla diligenza preparatoria rispetto allo svolgimento della prestazione professionale, non andava remunerata. 6
“Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (Cass. n. 9215 del 07/06/2012 richiamata da Cass. 692/2014). Nelle successive pronunce del giudice di legittimità è via via emerso il concetto di
“eterodirezione implicita”, essendosi ritenuto che, in talune ipotesi, l'obbligo datoriale potesse desumersi in via implicita ed indiretta o dalla natura dell'attività professionale svolta o, in alcuni casi, dalla natura stessa degli indumenti da lavoro.
“Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. 7738/2018 richiamata da Cass. n. 12935/2018). Nell'ambito di tale “eterodirezione implicita”, con particolare riguardo alla figura dell'operatore sanitario ospedaliero, è stato osservato che: “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono CP_1 ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
- per il lavoro all'interno CP_1 delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. 17635/2019 che richiama Cass. 11 febbraio 2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799). Deve ritenersi, dunque, che, in ambito sanitario, data la peculiare natura dell'attività, posta a presidio del diritto alla salute, la distinzione tra “eterodirezione implicita” ed
“esplicita” si assottiglia, poiché l'obbligo di indossare la divisa deriva da superiori esigenze di tutela dell'igiene, tanto da ritenersi comunque implicitamente autorizzata/imposta dal datore di lavoro: “In materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. Cass. Civ. sez. lav., 11/02/2019, n. 3901). Tali decisioni sono in perfetta coerenza con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui: “il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno” (sentenza Dellas e a., C-14/04, p. 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, p. 28, e Grigore, C258/10, p. 63). Non può, pertanto, essere revocato in dubbio che il tempo che il lavoratore impiega per indossare e svestire gli indumenti di lavoro debba essere retribuito e il fondamento di tale diritto si rinviene nella legge e, ove presente, nella contrattazione collettiva che può fornire prescrizioni maggiormente dettagliate. Nel settore sanitario e con particolare riguardo alla figura dell'infermiere professionale, i menzionati principi si atteggiano in maniera peculiare: l'atto di direzione datoriale sull'obbligo di indossare la divisa, in ragione del quale si legittima la retribuzione del tempo 7
impiegato dal lavoratore, è da ritenersi implicito o, comunque, coincidente con le superiori esigenze di tutela della salute e dell'igiene, sia con riguardo all'assistenza dei degenti, sia con riguardo alla salute dell'operatore sanitario, anche a prescindere da eventuali disposizioni della contrattazione collettiva: “Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione” (Cassazione civile sez. lav., 08/07/2024, n.18612). Tanto ritenuto, il tema dedotto in giudizio e che è realmente controverso è costituito, non dall'obbligo di indossare la divisa, ricondotto alla nozione di eterodirezione implicita in quanto insito nella natura stessa dell'attività sanitaria che deve presidiare le superiori esigenze di igiene e salute, bensì dai tempi in cui tale l'obbligo è stato adempiuto. Tale tempistica non è insita nelle superiori esigenze di igiene, essendo ad esse meramente consequenziale e rispondendo all'interesse aziendale ed alla relativa organizzazione, tale che non può ritenersi ricompresa nell'eterodirezione implicita.
5. Operata come sopra la ricostruzione dell'istituto ed in esito alla disamina dei motivi di impugnazione, l'appello si rivela infondato e deve essere rigettato, poiché l'appellante, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, non ha offerto un adeguato compendio di allegazioni e prove a supporto della pretesa azionata in giudizio. L'insegnamento del giudice di legittimità, si è visto, afferma il riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione del personale sanitario come attività lavorativa da retribuire autonomamente, ove eseguita prima dell'inizio e dopo la fine del turno e ciò per direzione datoriale. Affinché tale tempo sia retribuito, infatti, è necessario che questo sia impiegato al di fuori dei confini della prestazione professionale già retribuita, non sussistendo altrimenti alcuna ragione di liquidazione e, anzi, incorrendo nel rischio di duplicazione della retribuzione. Quanto agli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte richiedente, già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024) ha affermato che è “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita
o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente. Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato. Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva. Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di 8
iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi."( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023). In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”. I principi affermati nella sentenza emessa da questa Corte vanno applicati alla presente fattispecie, anche perché confermati dall'insegnamento della Suprema Corte, Cass. civ. sez. lav., 18/02/2025, n. 4249, che, in motivazione, ha evidenziato: “ … per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro
- di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata). È stato ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015). Sul punto nulla parte ricorrente ha dedotto, né ha offerto di provare.
5.1. Invero, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si è limitata ad affermare: “prima di poter accedere ai locali dove svolge la propria attività lavorativa deve indossare obbligatoriamente, per motivi di tutela dell'igiene e quindi della salute propria e dei pazienti e per tutta la durata dell'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che gli viene fornita, lavata e stirata dall' datrice CP_1 di lavoro;
il ricorrente è quindi di fatto obbligato a giungere in azienda in anticipo rispetto all'orario di inizio del proprio turno – cosa che fa ovviamente indossando i propri indumenti
– perché, prima di prendere servizio, deve recarsi presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, e solo dopo recarsi in reparto, dove inizia il proprio turno lavorativo: il tutto, ripetendo le medesime operazioni in senso inverso (recarsi nell'apposito locale per dismettere la divisa, consegnarla per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riporla nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi), lasciando il luogo di lavoro solo dopo aver ultimato tali operazioni;
che il ricorrente non può, come detto, accedere all'unità operativa senza aver indossato tali indumenti e non può neppure allontanarsi dalla stessa prima della fine del turno di lavoro per potersi svestire;
che tali operazioni richiedono, in media, dieci minuti per la vestizione e dieci minuti per la svestizione, per un totale di venti minuti in ragione di singolo turno”. Quale motivo di appello ha lamentato che il Tribunale non aveva ammesso il compendio probatorio richiesto ed aveva reiterato le medesime richieste istruttorie. È giudizio di questa Corte che il Tribunale abbia assunto una corretta determinazione. 9
Dall'esame dei capitoli di prova, infatti, non emerge alcuna circostanza dirimente al fine di comprendere: 1) se, effettivamente, il tempo impiegato per le operazioni di vestizione/svestizione fosse stato ulteriore rispetto a quello già retribuito e 2) ciò fosse avvenuto per atto di direzione datoriale. Tali dirimenti circostanze risulterebbero non provate anche se si procedesse all'assunzione delle richieste istruttorie articolate dalla parte, poiché sul punto vi è un evidente difetto di allegazione e prova. È necessario richiamare, infatti, i principi affermati dalla Suprema Corte, Cass., Sez. lav., sent. n. 24198/2020, secondo cui: “costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. - 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n. 11353/2004 cit., cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20/4/2005 n. 8202). In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso….Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova
- oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (cfr. ex aliis, Cass. 24/2/2003 n. 2802, Cass. S.U. n. 11353/2004 cit., Cass. 24/10/2017 n. 25148). I fatti posti a fondamento della richiesta che la parte rivolge al giudice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c., comma 3 (cfr. al riguardo Cass. 17/4/2002 n. 5526). Il tema controverso, come correttamente rilevato dal Tribunale, non è costituito dalla astratta remunerabilità del tempo destinato alle vestizione/svestizione, bensì all'effettiva sussistenza, nel caso concreto, degli elementi costitutivi della fattispecie e nessuna delle richieste istruttorie articolate si sarebbe rivelata e si rivela idonea a colmare l'iniziale carenza di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto. A nulla rileva, nel caso in esame, la previsione contenuta nel CCNL di categoria (art. 27) e nel Regolamento Aziendale: non è infatti in discussione l'astratta spettanza del diritto in capo all'appellante, bensì l'effettivo accertamento della ricorrenza dei presupposti per la remunerazione aggiuntiva. Non solo non è stata offerta la prova che il tempo per lo svolgimento delle attività propedeutiche e successive alla prestazione lavorativa fosse stato speso al di fuori del monte ore lavorato - giacché in caso contrario l'attività sarebbe già remunerata – ma non è stato neanche allegato che ciò fosse avvenuto per espressa disposizione datoriale. 10
Anche questo costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto, avuto riguardo ai principi affermati dalla già citata Cass. civ. sez. lav., 18/02/2025, n. 4249, secondo cui è necessario accertare se sussistesse “l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata)” e se l'attività di vestizione svestizione dovesse svolgersi nei limiti stabiliti “dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015)”. Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisare - a Contr fronte di esplicita contestazione da parte dell' - la fonte di tale dovere e senza allegare alcun indice sintomatico (possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende), dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavore di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per esser più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge. Tale principio di diritto è quello già applicato da questa Corte nel citato precedente, sent. n. 192/2024, laddove, lo si è riportato, è stato ritenuto che grava sul lavoratore l'onere di allegare a provare “anche il fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023). In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro”. Né potrebbe argomentarsi che l'avvicendamento del personale nei turni implicasse necessariamente lo sforamento dall'orario - pena la possibile commissione di reati quali l'interruzione di pubblico servizio o l'abbandono di persone incapaci - posto che, e tanto si afferma sempre in via argomentativa, l'avvicendamento sarebbe potuto avvenire ove tali operazioni fossero state consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentisse di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili. Confermato che il ricorrente non ha assolto gli oneri di allegazione e prova sullo gravanti, l'appello va rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. In ragione della complessità della questione dell'evoluzione dell'insegnamento del giudice di legittimità, le spese di questo grado di giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1578/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 10.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'appellata sentenza.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. 11
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti