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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1048/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4287/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017126826000 TARI 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249014080062000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 10 ottobre 2024, impugnava le intimazioni di pagamento a lui notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 14 giugno 2024, a titolo di omesso versamento della TARI richiesta dal Comune di Palermo relativamente agli anni 2014, 2015, 2016 e 2019, sulla scorta di due cartelle esattoriali e di un avviso di accertamento, lamentando l'omessa notifica di questi ultimi atti e la prescrizione delle pretese in questione, e deducendo, in subordine, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione sia il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso. In data odierna, questo Giudice monocratico ha deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ne aveva l'onere, ha invero documentalmente dimostrato (vedi relate in atti) di avere notificato le due cartelle rispettivamente sottese alle due intimazioni impugnate: in data 26 maggio 2023, quanto alla cartella n.29620190026638502000 avente ad oggetto la TARI relativa agli anni 2014, 2015 e 2019, ed in data 26 aprile 2022, con riguardo alla cartella n.296202000048876805000 recante la TARI 2016. Il Comune di Palermo ha, da parte sua, provato di avere notificato gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle. E' conseguentemente infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, posto che alla data di notifica delle intimazioni ( 14 giugno 2024) non era certamente decorso il quinquennio di legge, calcolato a partire dalla notifica delle cartelle di cui si è detto. Infondata è inoltre la censura subordinata, relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, trattandosi di interessi già determinati con gli atti impositivi e con le cartelle già notificate al contribuente (cfr. Cass. ord. n.27504/2024). Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 400,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle parti resistenti. Palermo, 24 febbraio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4287/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017126826000 TARI 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249014080062000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 10 ottobre 2024, impugnava le intimazioni di pagamento a lui notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 14 giugno 2024, a titolo di omesso versamento della TARI richiesta dal Comune di Palermo relativamente agli anni 2014, 2015, 2016 e 2019, sulla scorta di due cartelle esattoriali e di un avviso di accertamento, lamentando l'omessa notifica di questi ultimi atti e la prescrizione delle pretese in questione, e deducendo, in subordine, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione sia il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso. In data odierna, questo Giudice monocratico ha deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ne aveva l'onere, ha invero documentalmente dimostrato (vedi relate in atti) di avere notificato le due cartelle rispettivamente sottese alle due intimazioni impugnate: in data 26 maggio 2023, quanto alla cartella n.29620190026638502000 avente ad oggetto la TARI relativa agli anni 2014, 2015 e 2019, ed in data 26 aprile 2022, con riguardo alla cartella n.296202000048876805000 recante la TARI 2016. Il Comune di Palermo ha, da parte sua, provato di avere notificato gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle. E' conseguentemente infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, posto che alla data di notifica delle intimazioni ( 14 giugno 2024) non era certamente decorso il quinquennio di legge, calcolato a partire dalla notifica delle cartelle di cui si è detto. Infondata è inoltre la censura subordinata, relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, trattandosi di interessi già determinati con gli atti impositivi e con le cartelle già notificate al contribuente (cfr. Cass. ord. n.27504/2024). Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 400,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle parti resistenti. Palermo, 24 febbraio 2026.