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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5732/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5732/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 ottobre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. MB NN , Parte_1
Per CP_1
L'avv. Giallombardo dichiara che la sig. ha anticipato le spese condominiali richieste, Pt_1 corrispondendo un primo bonifico di € 1551,24 e successivamente la somma di € 392,75,( nella date 17.06.2025 per € 140,46, 2.07.2025 per € 83,19 ed € 169,10 con bonifico del 4.09.2025) come da ricevute che esibisce e si riserva di depositare. Insiste nella convalida, nulla sul rilascio in quanto è stato rilasciato e nella condanna al pagamento dei canoni e degli oneri fino al rilascio, con vittoria di spese del giudizio.
Il G.I. alle ore 16,45, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5732/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MB NN , elettivamente domiciliato in VIA ROMA , 90
FICARAZZI presso il difensore avv. MB NN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha discusso la causa riportandosi alla memoria ed al verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pagina 2 di 6 dispone:
dichiara la contumacia di CP_1
accerta la risoluzione per grave inadempimento di del contratto di CP_1 locazione stipulato inter partes in data 1.06.2021;
condanna a corrispondere in favore di € 9351,24, di cui CP_1 Parte_1
€ 7800,00 a titolo di canoni per il periodo febbraio 2024-febbraio 2025 ed € 1551,24 per oneri, oltre canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio e gli interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 3387,00 per compensi , € 98,24 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 cpc in data 2.05.2025 Pt_1
, premesso di aver concesso in locazione per uso abitativo a
[...] CP_1
l'immobile sito in Palermo, via Falco di Benevento 2, posta al piano 11, int.26 scala c, per il canone di € 600,00 mensili, giusta contratto di locazione dell'1.06.2021, dedotto che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di febbraio 2024-febbraio 2025 per complessivi € 7800,00 e degli oneri condominiali ordinari pari ad € 1551,24, accumulando una morosità complessiva di € 9351,24, intimava a sfratto per morosità citandolo dinanzi al Tribunale di CP_1
Palermo per chiedere la convalida, la condanna al rilascio e l'emissione del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese del giudizio.
All'udienza fissata non si costituiva né compariva l'intimato e con ordinanza del
12.05.2025 veniva rilevata l'incompatibilità tra la notifica della citazione di sfratto ai sensi dell'art.143 cpc e la fase sommaria del procedimento e veniva altresì disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Parte attrice provvedeva, dunque, a notificare al convenuto l'ordinanza di mutamento di rito.
pagina 3 di 6 All'udienza del 17.10.2025, acquisita la documentazione prodotta la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.429 cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente citato in CP_1 giudizio e non costituitosi.
Ancora, in via preliminare, va rilevato che l'immobile è stato rilasciato spontaneamente dal convenuto, così come dichiarato a verbale da parte ricorrente, che non ha insistito nella condanna al rilascio.
Sul punto è, dunque, cessata la materia del contendere.
Va valutata la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
La domanda della ricorrente volta ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei conduttori è fondata e va, pertanto, accolta.
E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, ancorché tale decisione sia assunta come ricollegabile al fatto del locatore, atteso che l'art.1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte e quindi solo nell'ipotesi in cui il conduttore sia privato della disponibilità e della facoltà di godimento del bene, ipotesi che non ricorre certo nel caso in esame.
Nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione, deve quindi accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
pagina 4 di 6 Nel caso in esame, ha omesso di corrispondere i canoni relativi ai mesi CP_1 di febbraio 2024 – febbraio 2025, oltre gli oneri condominiali, accumulando una morosità pari ad € 9.351,24, così come precisato nella memoria integrativa del
30.06.2025(termine entro cui potevano essere integrate le domande introduttive).
Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per ben tredici mesi per il periodo febbraio 2024 – febbraio 2025, oltre oneri condominiali sicuramente integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché, a fronte della piena disponibilità dell'immobile, il conduttore ha omesso integralmente il pagamento di ben tredici canoni di locazione e oneri.
Il contratto inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento di CP_1 il quale va condannato anche al pagamento dei canoni per i mesi febbraio 2024-febbraio
2025 e oneri pari ad € 9.351,24 , oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri del d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, le fasi istruttoria e decisionale valori minimi ai sensi dell'art. 4 , comma 4, D.M. 55/2014) liquidate in € 3387,00 per compensi, € 98,24 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di CP_1
[...]
Palermo, 17.10.2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5732/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 ottobre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. MB NN , Parte_1
Per CP_1
L'avv. Giallombardo dichiara che la sig. ha anticipato le spese condominiali richieste, Pt_1 corrispondendo un primo bonifico di € 1551,24 e successivamente la somma di € 392,75,( nella date 17.06.2025 per € 140,46, 2.07.2025 per € 83,19 ed € 169,10 con bonifico del 4.09.2025) come da ricevute che esibisce e si riserva di depositare. Insiste nella convalida, nulla sul rilascio in quanto è stato rilasciato e nella condanna al pagamento dei canoni e degli oneri fino al rilascio, con vittoria di spese del giudizio.
Il G.I. alle ore 16,45, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5732/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MB NN , elettivamente domiciliato in VIA ROMA , 90
FICARAZZI presso il difensore avv. MB NN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha discusso la causa riportandosi alla memoria ed al verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pagina 2 di 6 dispone:
dichiara la contumacia di CP_1
accerta la risoluzione per grave inadempimento di del contratto di CP_1 locazione stipulato inter partes in data 1.06.2021;
condanna a corrispondere in favore di € 9351,24, di cui CP_1 Parte_1
€ 7800,00 a titolo di canoni per il periodo febbraio 2024-febbraio 2025 ed € 1551,24 per oneri, oltre canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio e gli interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 3387,00 per compensi , € 98,24 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 cpc in data 2.05.2025 Pt_1
, premesso di aver concesso in locazione per uso abitativo a
[...] CP_1
l'immobile sito in Palermo, via Falco di Benevento 2, posta al piano 11, int.26 scala c, per il canone di € 600,00 mensili, giusta contratto di locazione dell'1.06.2021, dedotto che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di febbraio 2024-febbraio 2025 per complessivi € 7800,00 e degli oneri condominiali ordinari pari ad € 1551,24, accumulando una morosità complessiva di € 9351,24, intimava a sfratto per morosità citandolo dinanzi al Tribunale di CP_1
Palermo per chiedere la convalida, la condanna al rilascio e l'emissione del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese del giudizio.
All'udienza fissata non si costituiva né compariva l'intimato e con ordinanza del
12.05.2025 veniva rilevata l'incompatibilità tra la notifica della citazione di sfratto ai sensi dell'art.143 cpc e la fase sommaria del procedimento e veniva altresì disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Parte attrice provvedeva, dunque, a notificare al convenuto l'ordinanza di mutamento di rito.
pagina 3 di 6 All'udienza del 17.10.2025, acquisita la documentazione prodotta la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.429 cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente citato in CP_1 giudizio e non costituitosi.
Ancora, in via preliminare, va rilevato che l'immobile è stato rilasciato spontaneamente dal convenuto, così come dichiarato a verbale da parte ricorrente, che non ha insistito nella condanna al rilascio.
Sul punto è, dunque, cessata la materia del contendere.
Va valutata la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
La domanda della ricorrente volta ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei conduttori è fondata e va, pertanto, accolta.
E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, ancorché tale decisione sia assunta come ricollegabile al fatto del locatore, atteso che l'art.1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte e quindi solo nell'ipotesi in cui il conduttore sia privato della disponibilità e della facoltà di godimento del bene, ipotesi che non ricorre certo nel caso in esame.
Nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione, deve quindi accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
pagina 4 di 6 Nel caso in esame, ha omesso di corrispondere i canoni relativi ai mesi CP_1 di febbraio 2024 – febbraio 2025, oltre gli oneri condominiali, accumulando una morosità pari ad € 9.351,24, così come precisato nella memoria integrativa del
30.06.2025(termine entro cui potevano essere integrate le domande introduttive).
Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per ben tredici mesi per il periodo febbraio 2024 – febbraio 2025, oltre oneri condominiali sicuramente integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché, a fronte della piena disponibilità dell'immobile, il conduttore ha omesso integralmente il pagamento di ben tredici canoni di locazione e oneri.
Il contratto inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento di CP_1 il quale va condannato anche al pagamento dei canoni per i mesi febbraio 2024-febbraio
2025 e oneri pari ad € 9.351,24 , oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri del d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, le fasi istruttoria e decisionale valori minimi ai sensi dell'art. 4 , comma 4, D.M. 55/2014) liquidate in € 3387,00 per compensi, € 98,24 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di CP_1
[...]
Palermo, 17.10.2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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