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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente
IV NI, RE
DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 811/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101713 2023 IVAFE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101713 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101713 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101713 2023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 18/02/2025 proposto da
Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101584 2024 IVIE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101584 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101584 2024 IRPEF-ALTRO 2013
- sul ricorso n. 287/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ric_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IRROGAZIONE n. TW3IRP1000012025 QUADRO RW a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 506/2025 depositato il
10/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Ricorso n. 811/2024 depositato il 21/10/2024:
Voglia la Corte, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, Avviso di Accertamento n
TW301P101584/2024 per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare Agenzia Entrate all'annullamento e alla cancellazione dell'atto; - dichiarare l'annullamento di tutti gli effetti che ne derivano, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. - Con vittoria di spese e di onorari e con distrazione a favore dei difensori antistatari che dichiarano di averle anticipate.
Ricorso n. n. 287/2025 depositato il 11/04/2025:
Voglia la Corte, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, Avviso di Accertamento n
TW301P101584/2024 per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare Agenzia Entrate all'annullamento e alla cancellazione dell'atto; - dichiarare l'annullamento di tutti gli effetti che ne derivano, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. - Con vittoria di spese e di onorari e con distrazione a favore dei difensori antistatari che dichiarano di averle anticipate.
Ricorso n. 112/2025 depositato il 18/02/2025:
Voglia la Corte, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, Atto di Irrogazione Sanzioni n
TW3IRP100001 2005 per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare Agenzia Entrate all'annullamento e alla cancellazione dell'atto;
- dichiarare l'annullamento di tutti gli effetti che ne derivano, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge.
Con vittoria di spese e di onorari e con distrazione a favore dei difensori antistatari che dichiarano di averle anticipate.
Resistente/Appellato: Voglia la Corte rigettare i ricorsi e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti dell'odierno ricorrente, Ric_1, è stata svolta una verifica fiscale per gli anni 2012-2014 conclusa con l'emissione di due avvisi di accertamento (anni 2012 e 2013) ed un provvedimento di irrogazione di sanzioni.
Gli atti impositivi si fondavano sulla regolare iscrizione del contribuente all'anagrafe nazionale e sulla – pacifica – omessa corresponsione delle imposte dirette in ciascun anno oggetto di verifica.
Con separati ricorsi depositati nelle date indicate in epigrafe, l'Ric_1 ha impugnato tali atti svolgendo doglianze in larga parte coincidenti.
Sulla base della evidente connessione soggettiva e della identità della causa petendi, questa Corte ha disposto la riunione dei ricorsi, oggetto pertanto di trattazione congiunta.
Il ricorrente ha in fatto ricostruito il suo percorso formativo e la sua vita professionale, sostenendo e documentando di avere lavorato all'estero fin dal 1976: in Brasile, in Australia, per circa 12 anni, paese del quale ha acquisito la cittadinanza, nel quale si è laureato e specializzato, in Sud Africa, per circa 6 anni, in
Kyrgyzstan, in Nigeria, per circa 7 anni, ed infine in Bahrain, fino all'anno 2015, quando è tornato in Italia, nel paese natale, per assistere l'anziana madre.
Tutto ciò – anche tale dato è pacifico – senza aver mai provveduto alla sua iscrizione nello speciale registro anagrafico previsto per i cittadini residenti all'estero.
L'Ufficio lo ha, pertanto, considerato evasore totale negli anni di riferimento, accertando per il 2012 un reddito complessivo di € 75.480,57 (IRPEF € 15.061,00, Addizionale Regionale all'IRPEF € 612,00, Addizionale
Comunale € 249,00 ed Imposta sostitutiva sui redditi Esteri € 3.994,00 per un totale delle imposte accertate di € 19.916,00, oltre sanzioni ed interessi) e per il 2013 un reddito di € 24.390.92 (IRPEF € 2.192,00,
Addizionale Regionale all'IRPEF 132,00 ed Imposta sostitutiva sui redditi Esteri € 5.454,00 per un totale delle imposte accertate di € 7.778,00, oltre sanzioni ed interessi).
A sostegno della impugnazione il ricorrente ha, nel merito, lamentato con riferimento ad entrambe le annualità, l'errata interpretazione dell'art. 2 del DPR 917/1986 (TUIR) e della residenza in Italia del sig. Ric_1, oltre che l'omessa allegazione di documenti in violazione dell'art. 7, comma 1 della L 212/2000, con errori di calcolo e calcoli non sufficientemente motivati.
Per quanto attiene al solo avviso di accertamento riguardante il 2012 ha, poi, eccepito l'intervenuta decadenza del potere impositivo.
Il ricorso relativo all'accertamento del 2013 contiene, inoltre, un'ampia premessa a sostegno della eccezione di intervenuta prescrizione, con richiamo alla normativa e alla giurisprudenza europea dalla quale l'Ufficio avrebbe dovuto desumere l'inapplicabilità al caso di specie del raddoppio dei termini, in mancanza del quale la pretesa tributaria sarebbe estinta.
Con riguardo, infine, all'atto di irrogazione delle sanzioni, questo è stato censurato per sproporzione delle stesse rispetto alle imposte dovute, con richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione
Europea.
Ha, quindi, concluso per l'annullamento di tutti gli atti impugnati, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, contestando nel merito il fondamento dei ricorsi e concludendo per la loro reiezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere respinti. Per quanto attiene alla eccezione di decadenza svolta limitatamente all'accertamento relativo al 2012, occorre premettere che l'ufficio ha rilevato in quell'anno la percezione di redditi da parte del contribuente nel periodo compreso tra aprile e dicembre in Bahrein, Stato considerato a fiscalità privilegiata in quanto all'epoca non inserito in white list.
L'accertamento ha riguardato solo questo periodo e non quello antecedente (gennaio-marzo 2012) nel corso del quale i redditi da lavoro risultavano essere stati percepiti in Nigeria.
La valutazione del Bahrein quale stato a fiscalità privilegiata ha consentito il raddoppio dei termini raddoppio dei termini previsto dall'art.12, comma 2-ter del Decreto-legge n. 78 del 2009 (“Contrasto ai paradisi fiscali”), al quale si devono aggiungere sia i 120 giorni dalla data di notifica dell'invito a comparire (20.12.2023, dato pacifico in causa, v. ricorso, p. 3) ai sensi dell'art.
5-ter D.Lgs. n. 218 del 1997, sia – per giurisprudenza ormai consolidata – gli 85 giorni di sospensione previsti per dall'art. 67 D.L. n. 18/2020.
Per effetto della corretta applicazione delle norme sopra richiamate, è quindi tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento in esame, perfezionata il 4 luglio 2024 (dato pacifico in causa, v. ricorso, p. 3), posto che il termine di decadenza sarebbe scaduto il 12 luglio 2024 (120 giorni decorrenti dal 20 dicembre 2023 cui si aggiungono ulteriori 85 giorni).
Quanto al raddoppio dei termini, si tratta di regime derogatorio, correttamente applicato dall'Ufficio nel caso di specie, fondato sulla motivata esigenza, condivisa anche a livello di normativa sovranazionale, di non favorire paradisi fiscali. Non si ravvisa, pertanto, alcuna forma discriminatoria, né appare desumibile una conclusione di segno diverso dalla giurisprudenza invocata dal ricorrente.
Non solo la decadenza eccepita con specifico riferimento alla prima delle due annualità in esame, ma anche la prescrizione invocata con riguardo alla seconda annualità e alle sanzioni è, pertanto, insussistente.
Quanto al merito, occorre premettere che alla controversia si applica l'art. 2 del DPR 917/1986, nel suo testo in vigore in data antecedente al 29 dicembre 2023, ai sensi del quale “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Il dato formale posto dall'Agenzia delle Entrate a fondamento dell'accertamento e richiamato in questo giudizio quale principale ragione di infondatezza del ricorso appare insuperabile.
L'odierno ricorrente nel periodo in esame era iscritto all'anagrafe della popolazione residente ed era pertanto soggetto passivo delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ancorché di fatto dimorante per ragioni di lavoro all'estero, così come stabilito dalla pacifica giurisprudenza della Cassazione (v. Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 16634 del 25/06/2018 Rv. 649375 – 01 e successive conformi: “in tema di imposte dirette, le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, residenti in Italia e, pertanto, assoggettate alla relativa tassazione per tutti i redditi, ovunque prodotti, non assumendo peraltro rilevanza il trasferimento della residenza all'estero fino a quando non risulti la cancellazione del contribuente da detta anagrafe”).
Quanto alla esatta commisurazione del dovuto, correttamente l'Ufficio ha proceduto alla determinazione attraverso l'applicazione della retribuzione convenzionale così come previsto dall'art. 51, comma 8 bis del testo unico delle imposte sui redditi (“in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”) e sulla base di criteri esplicitati al contribuente fin dalla fase del contraddittorio.
Anche le censure svolte avverso la irrogazione delle sanzioni devono essere disattese, avendo l'Ufficio proceduto sulla base dell'art. 12 del Decreto legge 78/2009, espressamente contenente misure di “contrasto ai paradisi fiscali” e perciò non irragionevolmente contenente un inasprimento della misura ordinaria.
Si tratta di una scelta riconducibile alla discrezionalità del legislatore, esercitata senza alcun contrasto con il dettato costituzionale come integrato dai principi di diritto uniforme.
I ricorsi riuniti vanno, in definitiva, respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cagliari che liquida in complessivi euro 15.000,00
(quindicimila/00).
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente
IV NI, RE
DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 811/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101713 2023 IVAFE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101713 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101713 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101713 2023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 18/02/2025 proposto da
Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101584 2024 IVIE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101584 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301P101584 2024 IRPEF-ALTRO 2013
- sul ricorso n. 287/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ric_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IRROGAZIONE n. TW3IRP1000012025 QUADRO RW a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 506/2025 depositato il
10/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Ricorso n. 811/2024 depositato il 21/10/2024:
Voglia la Corte, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, Avviso di Accertamento n
TW301P101584/2024 per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare Agenzia Entrate all'annullamento e alla cancellazione dell'atto; - dichiarare l'annullamento di tutti gli effetti che ne derivano, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. - Con vittoria di spese e di onorari e con distrazione a favore dei difensori antistatari che dichiarano di averle anticipate.
Ricorso n. n. 287/2025 depositato il 11/04/2025:
Voglia la Corte, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, Avviso di Accertamento n
TW301P101584/2024 per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare Agenzia Entrate all'annullamento e alla cancellazione dell'atto; - dichiarare l'annullamento di tutti gli effetti che ne derivano, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. - Con vittoria di spese e di onorari e con distrazione a favore dei difensori antistatari che dichiarano di averle anticipate.
Ricorso n. 112/2025 depositato il 18/02/2025:
Voglia la Corte, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, Atto di Irrogazione Sanzioni n
TW3IRP100001 2005 per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare Agenzia Entrate all'annullamento e alla cancellazione dell'atto;
- dichiarare l'annullamento di tutti gli effetti che ne derivano, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge.
Con vittoria di spese e di onorari e con distrazione a favore dei difensori antistatari che dichiarano di averle anticipate.
Resistente/Appellato: Voglia la Corte rigettare i ricorsi e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti dell'odierno ricorrente, Ric_1, è stata svolta una verifica fiscale per gli anni 2012-2014 conclusa con l'emissione di due avvisi di accertamento (anni 2012 e 2013) ed un provvedimento di irrogazione di sanzioni.
Gli atti impositivi si fondavano sulla regolare iscrizione del contribuente all'anagrafe nazionale e sulla – pacifica – omessa corresponsione delle imposte dirette in ciascun anno oggetto di verifica.
Con separati ricorsi depositati nelle date indicate in epigrafe, l'Ric_1 ha impugnato tali atti svolgendo doglianze in larga parte coincidenti.
Sulla base della evidente connessione soggettiva e della identità della causa petendi, questa Corte ha disposto la riunione dei ricorsi, oggetto pertanto di trattazione congiunta.
Il ricorrente ha in fatto ricostruito il suo percorso formativo e la sua vita professionale, sostenendo e documentando di avere lavorato all'estero fin dal 1976: in Brasile, in Australia, per circa 12 anni, paese del quale ha acquisito la cittadinanza, nel quale si è laureato e specializzato, in Sud Africa, per circa 6 anni, in
Kyrgyzstan, in Nigeria, per circa 7 anni, ed infine in Bahrain, fino all'anno 2015, quando è tornato in Italia, nel paese natale, per assistere l'anziana madre.
Tutto ciò – anche tale dato è pacifico – senza aver mai provveduto alla sua iscrizione nello speciale registro anagrafico previsto per i cittadini residenti all'estero.
L'Ufficio lo ha, pertanto, considerato evasore totale negli anni di riferimento, accertando per il 2012 un reddito complessivo di € 75.480,57 (IRPEF € 15.061,00, Addizionale Regionale all'IRPEF € 612,00, Addizionale
Comunale € 249,00 ed Imposta sostitutiva sui redditi Esteri € 3.994,00 per un totale delle imposte accertate di € 19.916,00, oltre sanzioni ed interessi) e per il 2013 un reddito di € 24.390.92 (IRPEF € 2.192,00,
Addizionale Regionale all'IRPEF 132,00 ed Imposta sostitutiva sui redditi Esteri € 5.454,00 per un totale delle imposte accertate di € 7.778,00, oltre sanzioni ed interessi).
A sostegno della impugnazione il ricorrente ha, nel merito, lamentato con riferimento ad entrambe le annualità, l'errata interpretazione dell'art. 2 del DPR 917/1986 (TUIR) e della residenza in Italia del sig. Ric_1, oltre che l'omessa allegazione di documenti in violazione dell'art. 7, comma 1 della L 212/2000, con errori di calcolo e calcoli non sufficientemente motivati.
Per quanto attiene al solo avviso di accertamento riguardante il 2012 ha, poi, eccepito l'intervenuta decadenza del potere impositivo.
Il ricorso relativo all'accertamento del 2013 contiene, inoltre, un'ampia premessa a sostegno della eccezione di intervenuta prescrizione, con richiamo alla normativa e alla giurisprudenza europea dalla quale l'Ufficio avrebbe dovuto desumere l'inapplicabilità al caso di specie del raddoppio dei termini, in mancanza del quale la pretesa tributaria sarebbe estinta.
Con riguardo, infine, all'atto di irrogazione delle sanzioni, questo è stato censurato per sproporzione delle stesse rispetto alle imposte dovute, con richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione
Europea.
Ha, quindi, concluso per l'annullamento di tutti gli atti impugnati, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, contestando nel merito il fondamento dei ricorsi e concludendo per la loro reiezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere respinti. Per quanto attiene alla eccezione di decadenza svolta limitatamente all'accertamento relativo al 2012, occorre premettere che l'ufficio ha rilevato in quell'anno la percezione di redditi da parte del contribuente nel periodo compreso tra aprile e dicembre in Bahrein, Stato considerato a fiscalità privilegiata in quanto all'epoca non inserito in white list.
L'accertamento ha riguardato solo questo periodo e non quello antecedente (gennaio-marzo 2012) nel corso del quale i redditi da lavoro risultavano essere stati percepiti in Nigeria.
La valutazione del Bahrein quale stato a fiscalità privilegiata ha consentito il raddoppio dei termini raddoppio dei termini previsto dall'art.12, comma 2-ter del Decreto-legge n. 78 del 2009 (“Contrasto ai paradisi fiscali”), al quale si devono aggiungere sia i 120 giorni dalla data di notifica dell'invito a comparire (20.12.2023, dato pacifico in causa, v. ricorso, p. 3) ai sensi dell'art.
5-ter D.Lgs. n. 218 del 1997, sia – per giurisprudenza ormai consolidata – gli 85 giorni di sospensione previsti per dall'art. 67 D.L. n. 18/2020.
Per effetto della corretta applicazione delle norme sopra richiamate, è quindi tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento in esame, perfezionata il 4 luglio 2024 (dato pacifico in causa, v. ricorso, p. 3), posto che il termine di decadenza sarebbe scaduto il 12 luglio 2024 (120 giorni decorrenti dal 20 dicembre 2023 cui si aggiungono ulteriori 85 giorni).
Quanto al raddoppio dei termini, si tratta di regime derogatorio, correttamente applicato dall'Ufficio nel caso di specie, fondato sulla motivata esigenza, condivisa anche a livello di normativa sovranazionale, di non favorire paradisi fiscali. Non si ravvisa, pertanto, alcuna forma discriminatoria, né appare desumibile una conclusione di segno diverso dalla giurisprudenza invocata dal ricorrente.
Non solo la decadenza eccepita con specifico riferimento alla prima delle due annualità in esame, ma anche la prescrizione invocata con riguardo alla seconda annualità e alle sanzioni è, pertanto, insussistente.
Quanto al merito, occorre premettere che alla controversia si applica l'art. 2 del DPR 917/1986, nel suo testo in vigore in data antecedente al 29 dicembre 2023, ai sensi del quale “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Il dato formale posto dall'Agenzia delle Entrate a fondamento dell'accertamento e richiamato in questo giudizio quale principale ragione di infondatezza del ricorso appare insuperabile.
L'odierno ricorrente nel periodo in esame era iscritto all'anagrafe della popolazione residente ed era pertanto soggetto passivo delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ancorché di fatto dimorante per ragioni di lavoro all'estero, così come stabilito dalla pacifica giurisprudenza della Cassazione (v. Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 16634 del 25/06/2018 Rv. 649375 – 01 e successive conformi: “in tema di imposte dirette, le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, residenti in Italia e, pertanto, assoggettate alla relativa tassazione per tutti i redditi, ovunque prodotti, non assumendo peraltro rilevanza il trasferimento della residenza all'estero fino a quando non risulti la cancellazione del contribuente da detta anagrafe”).
Quanto alla esatta commisurazione del dovuto, correttamente l'Ufficio ha proceduto alla determinazione attraverso l'applicazione della retribuzione convenzionale così come previsto dall'art. 51, comma 8 bis del testo unico delle imposte sui redditi (“in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”) e sulla base di criteri esplicitati al contribuente fin dalla fase del contraddittorio.
Anche le censure svolte avverso la irrogazione delle sanzioni devono essere disattese, avendo l'Ufficio proceduto sulla base dell'art. 12 del Decreto legge 78/2009, espressamente contenente misure di “contrasto ai paradisi fiscali” e perciò non irragionevolmente contenente un inasprimento della misura ordinaria.
Si tratta di una scelta riconducibile alla discrezionalità del legislatore, esercitata senza alcun contrasto con il dettato costituzionale come integrato dai principi di diritto uniforme.
I ricorsi riuniti vanno, in definitiva, respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cagliari che liquida in complessivi euro 15.000,00
(quindicimila/00).