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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di LL, prima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2574 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
(C.F./P.IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Dario CP_1 C.F._1
APPELLATA (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e CP P.IVA_2 rina APPELLATA
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Antonio Pagnotta;
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
PPE ACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 169/2021 del Giudice di Pace di LL, depositata il 22.01.2021, non notificata
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.02.25
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ha proposto opposizione avverso il CP_1 preavviso di fermo amministrativo n. 097 516000, notificato in data 12.10.2019, per un importo di € 7.172,81, di cui € 1.735,00 per il mancato pagamento di n. 5 cartelle esattoriali, aventi ad oggetto sanzioni amministrative. L'opponente eccepiva in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa e, in subordine, l'omessa notifica delle cartelle sottese e dei verbali prodromici, con conseguente carenza di titolo esecutivo. Si costituivano in primo grado e contestava le domande attoree, CP_5 CP_3 CP_5 sostenendo la regolare notifica ar erruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179020607828000. CP_3 evidenziava la legittimità della propria pretesa, attribuendo a la respo CP_5
pagina1 di 4 l'eventuale mancata notifica della cartella esattoriale. Restavano contumaci e la CP
. Controparte_4 di LL accoglieva la domanda, dichiarava la nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e condannava al CP_5 pagamento delle spese di lite. Con atto di citazione in appello, l' ha impugnato la sentenza Parte_2
n. 169/2021, emessa dal Giudi .07.2020 e depositata il 22.01.2021 L' ha chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendo, in via preliminare, CP_5
l'inammissibilità dell'opposizione originaria per tardività e per la mancata impugnazione dell'avviso di intimazione n. 09720179020607828000, regolarmente notificato in data 13.02.2018, che avrebbe reso definitiva la pretesa. Nel merito, ha eccepito l'erronea esclusione del principio del c.d. "doppio termine di notifica" per gli atti interruttivi della prescrizione;
la contraddittorietà della motivazione sulla valenza dell'intimazione di pagamento quale atto interruttivo;
l'erroneità della declaratoria di prescrizione per la cartella n. 09720140052342826000 (credito , non eccepita specificamente dalla parte;
CP_3
l'erroneità della pronuncia per aver dic la nullità totale del preavviso di fermo anziché limitarla alle sole cartelle contestate;
l'erroneità della condanna alle spese a carico esclusivo di , stante la responsabilità degli enti impositori per i vizi degli atti presupposti. CP_5
C asi in giudizio, ha contestato le argomentazioni avversarie, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello e la a sentenza di primo grado. Si è costituita , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto CP
l'attività di riscossione coattiva è di esclusiva competenza dell'agente di riscossione. Si è costituita altresì l' la quale ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
La , pur ritualmente citata, non si è Controparte_6 cos rato la contumacia. Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 17.02.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . L'appellata , nel giudizio di primo grado, ha fondato CP CP_1 la propria o e sulla man ei “pregressi verbali iscritti a ruolo”. In fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (cfr. Cass. Sez. 3, 30/04/2024, n. 11661). Ne consegue la corretta evocazione in giudizio di . CP
Sempre in via preliminare va ammissibilità, ai sensi dell'art 345 c.p.c., dell'eccezione dell'appellante in ordine alla presunta tardività dell'opposizione originaria per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di appello. Ciò detto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, deve osservarsi che “il preavviso di fermo, che fa seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per quelli relativi all'atto presupposto, salvo che il pagina2 di 4 contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con la notificazione dell'atto impugnato”. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “è difatti consolidato nella riflessione della Corte il principio secondo cui se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, tra cui – nella specie - la prescrizione del credito intimato” (Cass., sez. V, ord. 25 marzo 2025, n. 16878). È stato, in particolare, chiarito che “è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335, tutte già citate). Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” (così Cass., Sez. Un., n. 23397/2016 e nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 5574/2024; Cass. n. 8972/2024; Cass. n. 11800/2018; Cass. n. 11760/2019; Cass. n. 33797/2019). Tale principio si applica “con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via” (Cass., Sez. Un., n. 23397/2016). Nella fattispecie in esame, emerge documentalmente che l'avviso di intimazione n. 09720179020607828000 è stato regolarmente notificato. La relativa notifica si è perfezionata il 13 febbraio 2018. Inoltre, in atti vi è l'estratto ruolo che dimostra la riferibilità dell'avviso di pagamento alle cartelle oggetto di causa. In particolare, l'estratto di ruolo indica che il suddetto avviso di intimazione è stato emesso in relazione, tra le altre, alle cartelle di pagamento nn. 09720120287949969000, 09720130191886717001, 09720130251157536000, 09720130269776742000 e 09720140052342826000. Pertanto, le doglianze sollevate dalla contribuente nell'atto di opposizione al preavviso di fermo, quali l'asserita intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa e l'omessa notifica delle cartelle sottese e dei verbali prodromici, avrebbero dovuto essere sollevate impugnando l'avviso di intimazione, quale primo atto successivo idoneo a consentire la contestazione della pretesa. La mancata impugnazione dell'avviso di intimazione ha determinato la definitività e l'irretrattabilità della pretesa creditoria, rendendo inammissibili le censure relative a vizi degli atti presupposti, sollevate per la prima volta in sede di opposizione al preavviso di fermo. L'accoglimento del primo motivo d'appello assorbe l'esame degli altri motivi di gravame proposti. La sentenza di primo grado va, pertanto, interamente riformata e conseguentemente rigettata l'opposizione originaria proposta da . CP_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di ono la soccombenza e sono poste a carico di e liquidate in favore dell' , come da dispositivo CP_1 Parte_1 ei parametri di cui al D dal D.M. 147/2022)
pagina3 di 4 tenuto conto del valore della controversia al di sotto dei valori medi stante l'assenza di particolari questioni e la ridotta attività processuale. All'esito della lite, le spese tra e e le spese tra e CP_1 CP CP_1 vanno interament , a della decisi o CP_3
e preliminare di difetto di legittimazione passiva di CP
P.Q.M.
Il Tribunale di LL, prima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2. condanna al elle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_1 in favore , che si liquidano per il primo grado, in Parte_1
€ 633,00 per io spese generali, IVA e CPA come per legge e per il presente grado di appello, in € 100,50 per spese ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite tra e;
CP_1 CP
4. compensa integralmente le spese di lite e tr CP_1 CP_3
LL, 11 settembre 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina4 di 4
Il Tribunale di LL, prima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2574 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
(C.F./P.IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Dario CP_1 C.F._1
APPELLATA (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e CP P.IVA_2 rina APPELLATA
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Antonio Pagnotta;
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
PPE ACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 169/2021 del Giudice di Pace di LL, depositata il 22.01.2021, non notificata
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.02.25
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ha proposto opposizione avverso il CP_1 preavviso di fermo amministrativo n. 097 516000, notificato in data 12.10.2019, per un importo di € 7.172,81, di cui € 1.735,00 per il mancato pagamento di n. 5 cartelle esattoriali, aventi ad oggetto sanzioni amministrative. L'opponente eccepiva in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa e, in subordine, l'omessa notifica delle cartelle sottese e dei verbali prodromici, con conseguente carenza di titolo esecutivo. Si costituivano in primo grado e contestava le domande attoree, CP_5 CP_3 CP_5 sostenendo la regolare notifica ar erruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179020607828000. CP_3 evidenziava la legittimità della propria pretesa, attribuendo a la respo CP_5
pagina1 di 4 l'eventuale mancata notifica della cartella esattoriale. Restavano contumaci e la CP
. Controparte_4 di LL accoglieva la domanda, dichiarava la nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e condannava al CP_5 pagamento delle spese di lite. Con atto di citazione in appello, l' ha impugnato la sentenza Parte_2
n. 169/2021, emessa dal Giudi .07.2020 e depositata il 22.01.2021 L' ha chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendo, in via preliminare, CP_5
l'inammissibilità dell'opposizione originaria per tardività e per la mancata impugnazione dell'avviso di intimazione n. 09720179020607828000, regolarmente notificato in data 13.02.2018, che avrebbe reso definitiva la pretesa. Nel merito, ha eccepito l'erronea esclusione del principio del c.d. "doppio termine di notifica" per gli atti interruttivi della prescrizione;
la contraddittorietà della motivazione sulla valenza dell'intimazione di pagamento quale atto interruttivo;
l'erroneità della declaratoria di prescrizione per la cartella n. 09720140052342826000 (credito , non eccepita specificamente dalla parte;
CP_3
l'erroneità della pronuncia per aver dic la nullità totale del preavviso di fermo anziché limitarla alle sole cartelle contestate;
l'erroneità della condanna alle spese a carico esclusivo di , stante la responsabilità degli enti impositori per i vizi degli atti presupposti. CP_5
C asi in giudizio, ha contestato le argomentazioni avversarie, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello e la a sentenza di primo grado. Si è costituita , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto CP
l'attività di riscossione coattiva è di esclusiva competenza dell'agente di riscossione. Si è costituita altresì l' la quale ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
La , pur ritualmente citata, non si è Controparte_6 cos rato la contumacia. Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 17.02.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . L'appellata , nel giudizio di primo grado, ha fondato CP CP_1 la propria o e sulla man ei “pregressi verbali iscritti a ruolo”. In fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (cfr. Cass. Sez. 3, 30/04/2024, n. 11661). Ne consegue la corretta evocazione in giudizio di . CP
Sempre in via preliminare va ammissibilità, ai sensi dell'art 345 c.p.c., dell'eccezione dell'appellante in ordine alla presunta tardività dell'opposizione originaria per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di appello. Ciò detto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, deve osservarsi che “il preavviso di fermo, che fa seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per quelli relativi all'atto presupposto, salvo che il pagina2 di 4 contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con la notificazione dell'atto impugnato”. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “è difatti consolidato nella riflessione della Corte il principio secondo cui se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, tra cui – nella specie - la prescrizione del credito intimato” (Cass., sez. V, ord. 25 marzo 2025, n. 16878). È stato, in particolare, chiarito che “è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335, tutte già citate). Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” (così Cass., Sez. Un., n. 23397/2016 e nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 5574/2024; Cass. n. 8972/2024; Cass. n. 11800/2018; Cass. n. 11760/2019; Cass. n. 33797/2019). Tale principio si applica “con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via” (Cass., Sez. Un., n. 23397/2016). Nella fattispecie in esame, emerge documentalmente che l'avviso di intimazione n. 09720179020607828000 è stato regolarmente notificato. La relativa notifica si è perfezionata il 13 febbraio 2018. Inoltre, in atti vi è l'estratto ruolo che dimostra la riferibilità dell'avviso di pagamento alle cartelle oggetto di causa. In particolare, l'estratto di ruolo indica che il suddetto avviso di intimazione è stato emesso in relazione, tra le altre, alle cartelle di pagamento nn. 09720120287949969000, 09720130191886717001, 09720130251157536000, 09720130269776742000 e 09720140052342826000. Pertanto, le doglianze sollevate dalla contribuente nell'atto di opposizione al preavviso di fermo, quali l'asserita intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa e l'omessa notifica delle cartelle sottese e dei verbali prodromici, avrebbero dovuto essere sollevate impugnando l'avviso di intimazione, quale primo atto successivo idoneo a consentire la contestazione della pretesa. La mancata impugnazione dell'avviso di intimazione ha determinato la definitività e l'irretrattabilità della pretesa creditoria, rendendo inammissibili le censure relative a vizi degli atti presupposti, sollevate per la prima volta in sede di opposizione al preavviso di fermo. L'accoglimento del primo motivo d'appello assorbe l'esame degli altri motivi di gravame proposti. La sentenza di primo grado va, pertanto, interamente riformata e conseguentemente rigettata l'opposizione originaria proposta da . CP_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di ono la soccombenza e sono poste a carico di e liquidate in favore dell' , come da dispositivo CP_1 Parte_1 ei parametri di cui al D dal D.M. 147/2022)
pagina3 di 4 tenuto conto del valore della controversia al di sotto dei valori medi stante l'assenza di particolari questioni e la ridotta attività processuale. All'esito della lite, le spese tra e e le spese tra e CP_1 CP CP_1 vanno interament , a della decisi o CP_3
e preliminare di difetto di legittimazione passiva di CP
P.Q.M.
Il Tribunale di LL, prima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2. condanna al elle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_1 in favore , che si liquidano per il primo grado, in Parte_1
€ 633,00 per io spese generali, IVA e CPA come per legge e per il presente grado di appello, in € 100,50 per spese ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite tra e;
CP_1 CP
4. compensa integralmente le spese di lite e tr CP_1 CP_3
LL, 11 settembre 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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