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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/11/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI AS all'udienza del 20/11/2025 nella causa n. 534/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. IALENTI FRANCESCA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: benefici amianto
Premesso che: con ricorso depositato in data 24.5.2024, agisce in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento in proprio favore dei benefici da esposizione ultradecennale all'amianto di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della nello stabilimento di Spinetta Marengo (AL), dal 20.1.1975 al Controparte_2
31.12.2001, con la mansione di operaio addetto al reparto CX, dove si svolgeva la confezione, finizione e cottura degli pneumatici, e di aver svolto contestualmente alle mansioni indicate nel curriculum professionale e per l'intera durata del rapporto lavorativo altresì attività di manutenzione ordinaria meccanica ed elettrica;
di essere stato esposto per oltre dieci anni, a causa delle mansioni svolte, al rischio di inalazioni di polveri di amianto, come è stato appurato nell'ambito di consulenze tecniche svolte in altri giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'esposizione alle polveri di amianto di dipendenti suoi colleghi di lavoro aventi le sue stesse Controparte_2 mansioni ed operanti anch'essi presso lo stabilimento di Spinetta Marengo, nei medesimi reparti, oppure presso gli stabilimenti di Cuneo e Torino, i quali hanno visto l'accoglimento delle proprie
1 RGL n. 534/2024
domande giudiziali;
di avere presentato domanda all per ottenere la certificazione CP_3 dell'esposizione al rischio amianto in data 23.8.2023 che è stata respinta;
di avere presentato in data 23.8.2023 altresì all domanda di rivalutazione contributiva per esposizione CP_1 ultradecennale ad amianto ex art. 13, comma 8, Legge 257/1992, anch'essa rigettata.
L , costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'intervenuta decadenza per CP_1 inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, ha eccepito la prescrizione del diritto e ha contestato, nel merito, il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
A seguito di un'istruttoria prettamente documentale, all'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa, che è così decisa.
Considerato che: emerge dagli atti che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa all avente ad CP_1 oggetto l'accredito dei contributi figurativi derivanti dal riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 in data 23.8.2023, nonchè domanda all di riconoscimento CP_3 dell'esposizione all'amianto in data 23.8.2023 (doc. 13 e 14 fasc. ric.).
Si premette che sulla questione della decadenza triennale prevista dall'articolo 47 d.p.r. 636/1970
e successive modificazioni in materia di benefici contributivi derivanti dall'esposizione all'amianto
(l'art. 47 cit. ha previsto che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_4 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione…”; l'art. 6 del d.l. 103/1991 ha disposto che “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”), nonché sulla questione presupposta della necessità di proposizione di un'apposita domanda amministrativa all' per essere ammessi a godere dei suddetti benefici, si è ormai formato un CP_1 consolidato orientamento della Corte di cassazione, il cui ragionamento si articola nei seguenti passaggi motivazionali:
a) il riconoscimento del diritto dei soggetti destinatari dell'incremento contributivo di cui si discute, essendo ancorato a un "fatto" (appunto, l'esposizione all'amianto) la cui esistenza è
2 RGL n. 534/2024
conosciuta (e conoscibile) soltanto dall'interessato, postula come necessaria la presentazione di un'apposita domanda rivolta all'ente previdenziale onerato della corresponsione del beneficio anche nel regime precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (che addirittura ha sanzionato la mancata presentazione della domanda entro l'ivi previsto termine con la decadenza dal diritto al beneficio de quo);
b) nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (prima e anche dopo la data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento;
analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento richiede un'apposita domanda amministrativa;
la stessa rideterminazione della pensione a seguito dell'eventuale giustificato sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea;
c) è jus receptum che il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dalla L. 27 marzo
1992, n. 257, art. 13, comma 8, come modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1993, n. 271, in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria;
d) ne consegue che - in base ad un orientamento altrettanto consolidato e condiviso della
Suprema Corte di Legittimità - la relativa tutela in sede giudiziaria è assoggettata alla decadenza, prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali e che, essendo dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, è, di conseguenza, sottratta alla disponibilità della parte, potendo essere rilevata anche d'ufficio;
e) in coerente applicazione dei suddetti principi, la Corte ha anche ripetutamente precisato che la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale
(nella specie, proprio la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto mira, come si è detto, a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e tale funzione verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (così a partire da Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
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3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass.
04/04/2014 n. 7934; Cass. 30/06/2015; n. 17433 del 2017).
Inoltre, è stato chiarito che, “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11201 del 31/05/2016) e che, “In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa CP_ all' , unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso CP_
, e non della data di inoltro della domanda all' (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17798 CP_4 del 08/09/2015).
Infatti, il lavoratore o pensionato che presenta una domanda amministrativa per vedersi riconoscere il diritto all'anzianità convenzionale non fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge a fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, poiché strumentale ad agevolarne l'accesso, ovvero, nel caso dei già pensionati, a ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia;
egli è pertanto esposto alla decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del CP_ 1970, decorrente dalla data della specifica istanza rivolta all per ottenere la maggiorazione contributiva.
Nel caso di specie, poiché la domanda amministrativa nei confronti dell è stata proposta in CP_1 data 23.8.2023, il provvedimento di reiezione risale al 2.11.2023 ed entro i successivi 90 giorni, in data 11.1.2024, è stato proposto ricorso amministrativo, che è stato deciso con provvedimento di diniego del 26.2.2024, ed essendo stata l'azione giudiziaria intrapresa mediante deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 24.5.2024, la decadenza di cui all'articolo 47 DPR
636/1970 e successive modificazioni non si è compiuta.
Va, poi, respinta l'eccezione di decadenza c.d. “speciale” per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003.
La citata disposizione prevede che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi quelli a cui era stata rilasciata certificazione dall prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede di CP_3 CP_3 residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
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interministeriale con il quale sarebbero state fissate le regole di attuazione della norma, “a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Per l'attuazione è stato emanato il d.m. 27 ottobre 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
17.12.2004; esso, oltre a stabilire l'ambito di applicazione dei benefici da esposizione ad amianto
(art. 1) ed i relativi criteri di accertamento (art. 2), ha dettagliatamente disciplinato la procedura per l'accesso (art. 3); il d.m. ha previsto che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto debbano essere accertate e certificate dall (comma 1) e che, a tale scopo la domanda di CP_3 certificazione dell'esposizione all'amianto vada presentata alla sede entro 180 giorni dalla CP_3 data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro il 15.6.2005), a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici (comma 2); il d.m. precisa inoltre che i lavoratori esposti ad amianto
“che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda”.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha affermato che la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgente di cui all'art 13, comma 8, della l. n.
257 del 1992; ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato (v. Cass. 14895/15).
Il comma 6bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit., nello specifico, prevede che “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”).
Con riguardo al caso che ci occupa, è pacifico e documentato che il ricorrente sia titolare di pensione con decorrenza dal mese di gennaio 2003 (doc. 4 fasc. res.). Pertanto, egli ha diritto all'applicazione della disciplina più favorevole stabilita dall'art. 13, co. 8, legge 27 marzo 1992 n.
257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169, in vigore prima della novella del
2003. Ne deriva che non trova applicazione il limite decadenziale del 15.6.2005 (né la riduzione da
1,5 a 1,25 del coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto).
Ancora, è infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente, posto che l'istante, fermo il limite massimo di anzianità contributiva valutabile, ben potrebbe ottenere la valorizzazione della contribuzione oggetto di rivalutazione ex L. 257/1992 rispetto ad altra, comunque accumulata, se utile a fargli conseguire una pensione di importo superiore.
5 RGL n. 534/2024
Dev'essere respinta, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata dall . CP_1
È pacifico in giurisprudenza che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui al L. n. 257 del
1992, art. 13, comma 8, sia soggetto a prescrizione, decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni (cfr. Cass.n. 29635/18; n. 2856/17;
Cass. n. 2351/15).
Nel caso in esame, non vi sono elementi che dimostrino l'esistenza della ricordata consapevolezza
(la quale non riguarda soltanto l'avvenuta esposizione ad amianto, bensì l'esposizione qualificata a tale materiale, ossia un dato che non è di immediata ed agevole percezione da parte del quisque de populo) anteriormente alla presentazione della domanda all' diretta all'accertamento CP_3 dell'esposizione, nella specie risalente al 23.8.2023; tale comportamento evidenzia l'acquisita consapevolezza della presenza del rischio ambientale nell'ambiente di lavoro e dell'esposizione qualificata all'amianto; del resto la Cassazione ha già affermato l'idoneità della domanda, inoltrata all' dall'assicurato, a dimostrare l'acquisizione della consapevolezza dell'esposizione (cfr. CP_3
Cass. n. 2586/17 e Corte appello Perugia n. 94/18).
Nè l' ha dedotto e provato circostanze diverse da cui poter desumere che il ricorrente avesse CP_1 acquisito detta consapevolezza in un momento anteriore.
Si rileva, poi, quanto alla prescrizione dei singoli ratei, ai sensi dell'art. 47 bis DPR 639/1970, che lo stesso ricorrente, che ha presentato domanda di ricostituzione della pensione in data 23.8.2023,
e quindi successivamente al 6.7.2016, ha considerato l'operatività del termine di prescrizione quinquennale come stabilito dal D.L. 98 del 6.7.2011.
Nel merito la domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che egli ha prestato attività lavorativa presso dal 20.1.1975 al 31.12.2001, per l'intero in qualità di operaio addetto al Controparte_2 reparto confezione, finizione e cottura pneumatici, con una parentesi di circa due anni in cui è stato addetto al reparto mescole. Trattasi di documentazione rilasciata dal datore di lavoro e sottoscritta dal responsabile del Servizio Personale (doc. 1 fasc. ric.). Il ricorrente ha altresì affermato di aver svolto, come tutti i colleghi addetti ai reparti, contestualmente alle mansioni formalmente riconosciute, altresì interventi di manutenzione ordinaria meccanica ed elettrica;
circostanza che appare confermata dai dati acquisiti nel corso degli accertamenti compiuti nell'ambito di CTU espletate in altri procedimenti, aventi ad oggetto l'esposizione ad amianto di dipendenti dello stesso stabilimento, operanti negli stessi reparti e nel medesimo arco temporale, svolti dinanzi a questo Tribunale ed acquisite agli atti al fine di non aggravare eccessivamente la durata del processo, avuto particolare riguardo alla CTU espletata nell'ambito del procedimento RG n. 7/2013 in cui si legge che “la manutenzione ordinaria su tutti i macchinari veniva effettuata
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necessariamente durante le lavorazioni con lo stabilimento in piena attività: gli operatori lavoravano e collaboravano con gli addetti alla manutenzione … gli interventi di manutenzione venivano effettuati dal personale suddiviso in squadre mediamente di cinque/sei persone CP_2
(che potevano arrivare a 15/16 a seconda degli interventi) tra addetti alla manutenzione ed operatori di reparti.”.
Dalle CTU licenziate nei procedimenti RG nn. 7/2013 e 1457/2009, che come anticipato sono acquisite agli atti, riguardando ex dipendenti della che hanno operato Controparte_2 presso il medesimo stabilimento di Spinetta Marengo, svolgendo mansioni analoghe a quelle ricorrente e nei medesimi reparti, emerge l'accertamento che i lavoratori, in posizione assimilabile a quella rivestita all'interno dell'azienda dall'odierno istante, sono stati esposti a fibre di amianto in concentrazione superiore ai limiti di cui all'art. 254 e seguenti del D. Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni, (artt. 24 e 31 del D. Lgs. 277/91 e s.m.i. ora abrogati), in periodi sovrapponibili a quello oggetto di causa. Appare pertanto altamente probabile che anche l'odierno ricorrente sia stato esposto in misura superiore alla soglia di legge a fibre di amianto.
Con riguardo al periodo temporale di esposizione, si specifica che, secondo le risultanze della relazione di CTU prodotta e acquisita relativa al procedimento RG n. 7/2013, risulta appurato quanto segue: “E' noto che la citata legge n. 257 del 1992, nel suo impianto originario, prevedeva un'eliminazione non immediata, ma progressiva dell'amianto … In merito e al riguardo della
HE IL e NT hanno indicato quanto segue: “a partire dal 1992 è avvenuta la sostituzione dell'amianto con altri materiali, per cui è possibile escludere, a partire da tale anno, una situazione espositiva che possa dar luogo al riconoscimento dei benefici in questione”. … Per quanto concerne il termine ultimo a cui fare riferimento per l'eventuale esposizione con riferimento specifico al ricorrente ed alle sue attività presso lo stabilimento , lo scrivente indica la data CP_2 del 31 dicembre 1992. Questo perché, a parere dello scrivente, i dati raccolti durante le operazioni peritali non portano elementi sufficienti a prolungare la valutazione dell'esposizione con riferimento alle attività specifiche dell'odierno ricorrente oltre tale data. Infatti, in mancanza di ulteriori dati, si può ipotizzare che, nel periodo successivo al 1992, le mansioni quali quelle svolte dal ricorrente venissero svolte in condizioni di maggiore sicurezza pur in presenza dei materiali indicati.”.
Si rileva poi come i periodi di cassa integrazione risultanti dall'estratto conto contributivo non appaiano idonei a pregiudicare il raggiungimento della soglia dell'ultradecennalità dell'esposizione.
Effettivamente il ricorrente è stato posto in CIG per un numero cospicuo di settimane nel corso delle annualità dal 1981 al 1985 (n. 8 settimane nel corso dell'anno 1981, 9 settimane nel corso dell'anno 1983, n. 7 settimane nell'anno 1984 e n. 7 settimane nell'anno 1985), tuttavia permangono prolungati intervalli, pari ad intere mensilità, tra un periodo di sospensione e l'altro, in cui il ricorrente ha regolarmente prestato attività lavorativa;
a partire dal 1986 i periodi di CIG sono di breve durata e del tutto sporadici e dai primi anni '90 cessano del tutto.
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Quanto alla decorrenza degli accessori sulle somme da corrispondersi a titolo di arretrati sui ratei di pensione, la Suprema Corte ha affermato che:
“In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, essendo necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre dal centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, all'esito dello "spatium deliberandi" assegnato all'”ente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma
6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo. (cfr. Cass. 8653/2016).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 e s.m., in considerazione nella natura e del valore della causa, nonché della serialità del contenzioso, e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- dichiara il diritto del ricorrente alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della legge n. 257/92, art. 13, comma 8 per il periodo dal 20.1.1975 al 31.12.1992
(esclusi i periodi di CIG indicati in motivazione), con applicazione del coefficiente 1,5, e, per l'effetto, condanna l ad adottare i provvedimenti conseguenti;
CP_1
- condanna l a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati di pensione derivanti dalla CP_1 ricostituzione contributiva di cui al punto che precede con decorrenza dal 23.8.2018, oltre interessi legali dal 121esimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (23.8.2023) fino al saldo;
- condanna l al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, oltre al CP_1 rimborso di spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. se versato, con distrazione in favore dell'avv. Ialenti Francesca.
Alessandria, 20.11.2025.
Il Giudice
VI AS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI AS all'udienza del 20/11/2025 nella causa n. 534/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. IALENTI FRANCESCA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: benefici amianto
Premesso che: con ricorso depositato in data 24.5.2024, agisce in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento in proprio favore dei benefici da esposizione ultradecennale all'amianto di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della nello stabilimento di Spinetta Marengo (AL), dal 20.1.1975 al Controparte_2
31.12.2001, con la mansione di operaio addetto al reparto CX, dove si svolgeva la confezione, finizione e cottura degli pneumatici, e di aver svolto contestualmente alle mansioni indicate nel curriculum professionale e per l'intera durata del rapporto lavorativo altresì attività di manutenzione ordinaria meccanica ed elettrica;
di essere stato esposto per oltre dieci anni, a causa delle mansioni svolte, al rischio di inalazioni di polveri di amianto, come è stato appurato nell'ambito di consulenze tecniche svolte in altri giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'esposizione alle polveri di amianto di dipendenti suoi colleghi di lavoro aventi le sue stesse Controparte_2 mansioni ed operanti anch'essi presso lo stabilimento di Spinetta Marengo, nei medesimi reparti, oppure presso gli stabilimenti di Cuneo e Torino, i quali hanno visto l'accoglimento delle proprie
1 RGL n. 534/2024
domande giudiziali;
di avere presentato domanda all per ottenere la certificazione CP_3 dell'esposizione al rischio amianto in data 23.8.2023 che è stata respinta;
di avere presentato in data 23.8.2023 altresì all domanda di rivalutazione contributiva per esposizione CP_1 ultradecennale ad amianto ex art. 13, comma 8, Legge 257/1992, anch'essa rigettata.
L , costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'intervenuta decadenza per CP_1 inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, ha eccepito la prescrizione del diritto e ha contestato, nel merito, il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
A seguito di un'istruttoria prettamente documentale, all'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa, che è così decisa.
Considerato che: emerge dagli atti che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa all avente ad CP_1 oggetto l'accredito dei contributi figurativi derivanti dal riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 in data 23.8.2023, nonchè domanda all di riconoscimento CP_3 dell'esposizione all'amianto in data 23.8.2023 (doc. 13 e 14 fasc. ric.).
Si premette che sulla questione della decadenza triennale prevista dall'articolo 47 d.p.r. 636/1970
e successive modificazioni in materia di benefici contributivi derivanti dall'esposizione all'amianto
(l'art. 47 cit. ha previsto che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_4 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione…”; l'art. 6 del d.l. 103/1991 ha disposto che “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”), nonché sulla questione presupposta della necessità di proposizione di un'apposita domanda amministrativa all' per essere ammessi a godere dei suddetti benefici, si è ormai formato un CP_1 consolidato orientamento della Corte di cassazione, il cui ragionamento si articola nei seguenti passaggi motivazionali:
a) il riconoscimento del diritto dei soggetti destinatari dell'incremento contributivo di cui si discute, essendo ancorato a un "fatto" (appunto, l'esposizione all'amianto) la cui esistenza è
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conosciuta (e conoscibile) soltanto dall'interessato, postula come necessaria la presentazione di un'apposita domanda rivolta all'ente previdenziale onerato della corresponsione del beneficio anche nel regime precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (che addirittura ha sanzionato la mancata presentazione della domanda entro l'ivi previsto termine con la decadenza dal diritto al beneficio de quo);
b) nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (prima e anche dopo la data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento;
analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento richiede un'apposita domanda amministrativa;
la stessa rideterminazione della pensione a seguito dell'eventuale giustificato sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea;
c) è jus receptum che il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dalla L. 27 marzo
1992, n. 257, art. 13, comma 8, come modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1993, n. 271, in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria;
d) ne consegue che - in base ad un orientamento altrettanto consolidato e condiviso della
Suprema Corte di Legittimità - la relativa tutela in sede giudiziaria è assoggettata alla decadenza, prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali e che, essendo dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, è, di conseguenza, sottratta alla disponibilità della parte, potendo essere rilevata anche d'ufficio;
e) in coerente applicazione dei suddetti principi, la Corte ha anche ripetutamente precisato che la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale
(nella specie, proprio la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto mira, come si è detto, a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e tale funzione verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (così a partire da Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
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3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass.
04/04/2014 n. 7934; Cass. 30/06/2015; n. 17433 del 2017).
Inoltre, è stato chiarito che, “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11201 del 31/05/2016) e che, “In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa CP_ all' , unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso CP_
, e non della data di inoltro della domanda all' (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17798 CP_4 del 08/09/2015).
Infatti, il lavoratore o pensionato che presenta una domanda amministrativa per vedersi riconoscere il diritto all'anzianità convenzionale non fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge a fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, poiché strumentale ad agevolarne l'accesso, ovvero, nel caso dei già pensionati, a ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia;
egli è pertanto esposto alla decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del CP_ 1970, decorrente dalla data della specifica istanza rivolta all per ottenere la maggiorazione contributiva.
Nel caso di specie, poiché la domanda amministrativa nei confronti dell è stata proposta in CP_1 data 23.8.2023, il provvedimento di reiezione risale al 2.11.2023 ed entro i successivi 90 giorni, in data 11.1.2024, è stato proposto ricorso amministrativo, che è stato deciso con provvedimento di diniego del 26.2.2024, ed essendo stata l'azione giudiziaria intrapresa mediante deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 24.5.2024, la decadenza di cui all'articolo 47 DPR
636/1970 e successive modificazioni non si è compiuta.
Va, poi, respinta l'eccezione di decadenza c.d. “speciale” per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003.
La citata disposizione prevede che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi quelli a cui era stata rilasciata certificazione dall prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede di CP_3 CP_3 residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
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interministeriale con il quale sarebbero state fissate le regole di attuazione della norma, “a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Per l'attuazione è stato emanato il d.m. 27 ottobre 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
17.12.2004; esso, oltre a stabilire l'ambito di applicazione dei benefici da esposizione ad amianto
(art. 1) ed i relativi criteri di accertamento (art. 2), ha dettagliatamente disciplinato la procedura per l'accesso (art. 3); il d.m. ha previsto che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto debbano essere accertate e certificate dall (comma 1) e che, a tale scopo la domanda di CP_3 certificazione dell'esposizione all'amianto vada presentata alla sede entro 180 giorni dalla CP_3 data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro il 15.6.2005), a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici (comma 2); il d.m. precisa inoltre che i lavoratori esposti ad amianto
“che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda”.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha affermato che la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgente di cui all'art 13, comma 8, della l. n.
257 del 1992; ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato (v. Cass. 14895/15).
Il comma 6bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit., nello specifico, prevede che “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”).
Con riguardo al caso che ci occupa, è pacifico e documentato che il ricorrente sia titolare di pensione con decorrenza dal mese di gennaio 2003 (doc. 4 fasc. res.). Pertanto, egli ha diritto all'applicazione della disciplina più favorevole stabilita dall'art. 13, co. 8, legge 27 marzo 1992 n.
257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169, in vigore prima della novella del
2003. Ne deriva che non trova applicazione il limite decadenziale del 15.6.2005 (né la riduzione da
1,5 a 1,25 del coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto).
Ancora, è infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente, posto che l'istante, fermo il limite massimo di anzianità contributiva valutabile, ben potrebbe ottenere la valorizzazione della contribuzione oggetto di rivalutazione ex L. 257/1992 rispetto ad altra, comunque accumulata, se utile a fargli conseguire una pensione di importo superiore.
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Dev'essere respinta, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata dall . CP_1
È pacifico in giurisprudenza che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui al L. n. 257 del
1992, art. 13, comma 8, sia soggetto a prescrizione, decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni (cfr. Cass.n. 29635/18; n. 2856/17;
Cass. n. 2351/15).
Nel caso in esame, non vi sono elementi che dimostrino l'esistenza della ricordata consapevolezza
(la quale non riguarda soltanto l'avvenuta esposizione ad amianto, bensì l'esposizione qualificata a tale materiale, ossia un dato che non è di immediata ed agevole percezione da parte del quisque de populo) anteriormente alla presentazione della domanda all' diretta all'accertamento CP_3 dell'esposizione, nella specie risalente al 23.8.2023; tale comportamento evidenzia l'acquisita consapevolezza della presenza del rischio ambientale nell'ambiente di lavoro e dell'esposizione qualificata all'amianto; del resto la Cassazione ha già affermato l'idoneità della domanda, inoltrata all' dall'assicurato, a dimostrare l'acquisizione della consapevolezza dell'esposizione (cfr. CP_3
Cass. n. 2586/17 e Corte appello Perugia n. 94/18).
Nè l' ha dedotto e provato circostanze diverse da cui poter desumere che il ricorrente avesse CP_1 acquisito detta consapevolezza in un momento anteriore.
Si rileva, poi, quanto alla prescrizione dei singoli ratei, ai sensi dell'art. 47 bis DPR 639/1970, che lo stesso ricorrente, che ha presentato domanda di ricostituzione della pensione in data 23.8.2023,
e quindi successivamente al 6.7.2016, ha considerato l'operatività del termine di prescrizione quinquennale come stabilito dal D.L. 98 del 6.7.2011.
Nel merito la domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che egli ha prestato attività lavorativa presso dal 20.1.1975 al 31.12.2001, per l'intero in qualità di operaio addetto al Controparte_2 reparto confezione, finizione e cottura pneumatici, con una parentesi di circa due anni in cui è stato addetto al reparto mescole. Trattasi di documentazione rilasciata dal datore di lavoro e sottoscritta dal responsabile del Servizio Personale (doc. 1 fasc. ric.). Il ricorrente ha altresì affermato di aver svolto, come tutti i colleghi addetti ai reparti, contestualmente alle mansioni formalmente riconosciute, altresì interventi di manutenzione ordinaria meccanica ed elettrica;
circostanza che appare confermata dai dati acquisiti nel corso degli accertamenti compiuti nell'ambito di CTU espletate in altri procedimenti, aventi ad oggetto l'esposizione ad amianto di dipendenti dello stesso stabilimento, operanti negli stessi reparti e nel medesimo arco temporale, svolti dinanzi a questo Tribunale ed acquisite agli atti al fine di non aggravare eccessivamente la durata del processo, avuto particolare riguardo alla CTU espletata nell'ambito del procedimento RG n. 7/2013 in cui si legge che “la manutenzione ordinaria su tutti i macchinari veniva effettuata
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necessariamente durante le lavorazioni con lo stabilimento in piena attività: gli operatori lavoravano e collaboravano con gli addetti alla manutenzione … gli interventi di manutenzione venivano effettuati dal personale suddiviso in squadre mediamente di cinque/sei persone CP_2
(che potevano arrivare a 15/16 a seconda degli interventi) tra addetti alla manutenzione ed operatori di reparti.”.
Dalle CTU licenziate nei procedimenti RG nn. 7/2013 e 1457/2009, che come anticipato sono acquisite agli atti, riguardando ex dipendenti della che hanno operato Controparte_2 presso il medesimo stabilimento di Spinetta Marengo, svolgendo mansioni analoghe a quelle ricorrente e nei medesimi reparti, emerge l'accertamento che i lavoratori, in posizione assimilabile a quella rivestita all'interno dell'azienda dall'odierno istante, sono stati esposti a fibre di amianto in concentrazione superiore ai limiti di cui all'art. 254 e seguenti del D. Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni, (artt. 24 e 31 del D. Lgs. 277/91 e s.m.i. ora abrogati), in periodi sovrapponibili a quello oggetto di causa. Appare pertanto altamente probabile che anche l'odierno ricorrente sia stato esposto in misura superiore alla soglia di legge a fibre di amianto.
Con riguardo al periodo temporale di esposizione, si specifica che, secondo le risultanze della relazione di CTU prodotta e acquisita relativa al procedimento RG n. 7/2013, risulta appurato quanto segue: “E' noto che la citata legge n. 257 del 1992, nel suo impianto originario, prevedeva un'eliminazione non immediata, ma progressiva dell'amianto … In merito e al riguardo della
HE IL e NT hanno indicato quanto segue: “a partire dal 1992 è avvenuta la sostituzione dell'amianto con altri materiali, per cui è possibile escludere, a partire da tale anno, una situazione espositiva che possa dar luogo al riconoscimento dei benefici in questione”. … Per quanto concerne il termine ultimo a cui fare riferimento per l'eventuale esposizione con riferimento specifico al ricorrente ed alle sue attività presso lo stabilimento , lo scrivente indica la data CP_2 del 31 dicembre 1992. Questo perché, a parere dello scrivente, i dati raccolti durante le operazioni peritali non portano elementi sufficienti a prolungare la valutazione dell'esposizione con riferimento alle attività specifiche dell'odierno ricorrente oltre tale data. Infatti, in mancanza di ulteriori dati, si può ipotizzare che, nel periodo successivo al 1992, le mansioni quali quelle svolte dal ricorrente venissero svolte in condizioni di maggiore sicurezza pur in presenza dei materiali indicati.”.
Si rileva poi come i periodi di cassa integrazione risultanti dall'estratto conto contributivo non appaiano idonei a pregiudicare il raggiungimento della soglia dell'ultradecennalità dell'esposizione.
Effettivamente il ricorrente è stato posto in CIG per un numero cospicuo di settimane nel corso delle annualità dal 1981 al 1985 (n. 8 settimane nel corso dell'anno 1981, 9 settimane nel corso dell'anno 1983, n. 7 settimane nell'anno 1984 e n. 7 settimane nell'anno 1985), tuttavia permangono prolungati intervalli, pari ad intere mensilità, tra un periodo di sospensione e l'altro, in cui il ricorrente ha regolarmente prestato attività lavorativa;
a partire dal 1986 i periodi di CIG sono di breve durata e del tutto sporadici e dai primi anni '90 cessano del tutto.
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Quanto alla decorrenza degli accessori sulle somme da corrispondersi a titolo di arretrati sui ratei di pensione, la Suprema Corte ha affermato che:
“In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, essendo necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre dal centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, all'esito dello "spatium deliberandi" assegnato all'”ente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma
6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo. (cfr. Cass. 8653/2016).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 e s.m., in considerazione nella natura e del valore della causa, nonché della serialità del contenzioso, e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- dichiara il diritto del ricorrente alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della legge n. 257/92, art. 13, comma 8 per il periodo dal 20.1.1975 al 31.12.1992
(esclusi i periodi di CIG indicati in motivazione), con applicazione del coefficiente 1,5, e, per l'effetto, condanna l ad adottare i provvedimenti conseguenti;
CP_1
- condanna l a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati di pensione derivanti dalla CP_1 ricostituzione contributiva di cui al punto che precede con decorrenza dal 23.8.2018, oltre interessi legali dal 121esimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (23.8.2023) fino al saldo;
- condanna l al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, oltre al CP_1 rimborso di spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. se versato, con distrazione in favore dell'avv. Ialenti Francesca.
Alessandria, 20.11.2025.
Il Giudice
VI AS
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