TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 118 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. residente in [...] C.F._1
Guglielmo Marconi, Traversa II, n. 132, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Cristoforo Colombo n. 88, presso lo studio dell'Avv. Marco Matarazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-Opponente-
CONTRO
n persona del l.r.p.t., p.i. , quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del l.r.p.t., p.i. con sede in Milano alla Via San CP_2 P.IVA_2
Prospero n.4, domiciliata in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'Avv.
Gianluca de Lima Souza, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito per Notar Dott. in Milano, Repertorio. n. 45616, Raccolta n. 14719 del Persona_1
17/02/2021 registrata a Milano in data 24/02/2021;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha spiegato opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 388/2023, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme all'esito del n. R.G. 1214/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 13.878,58, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di sorte capitale residua non corrisposta, inerente ad un contratto di prestito finalizzato, stipulato in data 19.04.2006.
Deduce l'opponente: a) la prescrizione del diritto di credito;
b) l'inesistenza del credito medesimo.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta mediante il deposito della comparsa di risposta, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza dell'11.03.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190, co. 2, c.p.c., scaduti i quali la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, trattandosi di controversia inerente a contratti bancari, deve essere rilevata la procedibilità della domanda, atteso che, dalla disamina degli atti e documenti di causa, risulta essere stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente stante il mancato accordo tra le parti (cfr. verbale di mediazione allegato alle note a trattazione scritta di parte opposta del 4.12.2024).
2. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi come parte opposta abbia dato prova di essere legittimata attiva a richiedere il pagamento delle predette somme, avendo versato in atti tutta la documentazione idonea ad attestare le intercorse cessioni del credito da AN
CO S.p.a. (erogatore originario del finanziamento) a (cfr. all.ti Controparte_2
da 1 a 10 comparsa di risposta).
Inoltre, la titolarità del lato attivo dell'obbligazione in capo a non è Controparte_2 oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e, dunque, non potrà che trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
3. Ciò premesso, è possibile esaminare il merito della controversia.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
3.1. Deduce l'opponente la prescrizione del diritto di credito, facendo risalire il dies a quo del termine prescrizionale al 19.04.2006 (data della conclusione del contratto).
Dunque, assume l'opponente che alla data del 14.12.2018 (data della notifica del primo atto interruttivo), il termine di prescrizione sia interamente decorso.
L'assunto risulta essere infondato e privo di pregio giuridico.
Come è noto, i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. III,
Sent., 30/08/2011, n. 17798).
Infatti, il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento e, conseguentemente, per i ratei già scaduti nonché per gli interessi corrispettivi o moratori, non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. concernente le prestazioni periodiche ma il termine decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali di adempimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui sopra si è dato atto, per tali tipologie di rapporti contrattuali, la periodicità del pagamento delle rate
è solo “apparente", trattandosi invero del frazionamento temporale di una medesima ed unitaria obbligazione.
Tanto premesso, il dies a quo della prescrizione decennale è da individuarsi dunque nella data prevista per l'ultima rata del finanziamento.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta essere evidente come, il dies a quo debba essere individuato nella data del 01.05.2010 (data di scadenza dell'ultima rata) e, pertanto, il termine prescrizionale sarebbe interamente decorso giorno 01.05.2020.
Tuttavia, detto termine è stato interrotto dalla comunicazione di cessione del credito e formale messa in mora notificata dalla al sig. , notificata Controparte_2 Parte_1
in data 21.01.2019 (cfr. all. 10 fasc. monitorio e all. 10 comparsa di risposta).
Da tutto ciò consegue che, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, il termine di prescrizione non era integralmente decorso.
Ne deriva, in via ulteriore, l'infondatezza dell'eccezione ed il conseguente rigetto.
3.2. Deduce altresì l'opponente l'inesistenza del credito vantato dall'opposta, asserendo che “il sig. non ha mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento, non ha mai Pt_1 ricevuto alcuna documentazione, avvisi” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
Anche tale lagnanza risulta essere totalmente destituita di fondamento. Parte opposta ha versato in atti (peraltro, già in sede monitoria) copia del contratto di finanziamento e copia delle condizioni generali di contratto (cd. informativa), regolarmente sottoscritte dall'opponente.
Ne consegue che risulta essere provata la conclusione del contratto medesimo.
Ciò sarebbe sufficiente, in re ipsa, a giustificare il rigetto della doglianza.
Tuttavia, appare opportuno evidenziare come, in ragione della disciplina generale in tema di onere della prova, a fronte della allegazione del contratto, spetterebbe a parte opponente l'onere della prova contraria.
Invece, parte opponente si è limitata a deduzioni generiche ed apodittiche, non confortate da alcun riscontro documentale (anzi, confutate dalla documentazione versata in atti da parte opposta).
A ciò si aggiunga necessariamente che il “disconoscimento” operato da parte opponente in sede di atto di citazione è totalmente privo di alcun valore giuridico, in quanto generico e totalmente indeterminato.
Si evidenzia come, a norma dell'art. 214 c.p.c., “il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire
i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 35290 del
18 dicembre 2023).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il disconoscimento di parte opponente, operato sulla scorta della seguente formulazione “si evidenzia sin da ora che
l'unico documento riferibile all'odierno opponente è la richiesta di finanziamento, null'altro, risultando assolutamente assente ogni altra documentazione riferibile alla richiesta stessa, come ad es: copia sottoscritta dal contratto di finanziamento;
copia dei documenti del richiedente (carta di identità, codice fiscale) copia della distinta di versamento delle somme concesse al venditore del bene, il c.d. convenzionato;
copia di avvisi, diffide” (cfr. atto di citazione), mai può rivestire i caratteri di specificità e determinatezza di cui all'art. 214 c.p.c., posto che lo stesso risulta essere formulato in maniera assolutamente astratta e, con specifico riferimento al contratto di finanziamento, a puro titolo di esempio.
Da tutto ciò deriva l'infondatezza della lagnanza ed il conseguente rigetto.
4. Da tutto quanto esposto consegue, in definitiva, il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 118/2024, pendente tra -opponente- contro in persona Parte_1 Controparte_1
del l.r.p.t., quale mandataria di in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni Controparte_2
altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n.
388/2023, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
b) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 27.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 118 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. residente in [...] C.F._1
Guglielmo Marconi, Traversa II, n. 132, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Cristoforo Colombo n. 88, presso lo studio dell'Avv. Marco Matarazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-Opponente-
CONTRO
n persona del l.r.p.t., p.i. , quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del l.r.p.t., p.i. con sede in Milano alla Via San CP_2 P.IVA_2
Prospero n.4, domiciliata in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'Avv.
Gianluca de Lima Souza, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito per Notar Dott. in Milano, Repertorio. n. 45616, Raccolta n. 14719 del Persona_1
17/02/2021 registrata a Milano in data 24/02/2021;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha spiegato opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 388/2023, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme all'esito del n. R.G. 1214/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 13.878,58, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di sorte capitale residua non corrisposta, inerente ad un contratto di prestito finalizzato, stipulato in data 19.04.2006.
Deduce l'opponente: a) la prescrizione del diritto di credito;
b) l'inesistenza del credito medesimo.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta mediante il deposito della comparsa di risposta, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza dell'11.03.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190, co. 2, c.p.c., scaduti i quali la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, trattandosi di controversia inerente a contratti bancari, deve essere rilevata la procedibilità della domanda, atteso che, dalla disamina degli atti e documenti di causa, risulta essere stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente stante il mancato accordo tra le parti (cfr. verbale di mediazione allegato alle note a trattazione scritta di parte opposta del 4.12.2024).
2. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi come parte opposta abbia dato prova di essere legittimata attiva a richiedere il pagamento delle predette somme, avendo versato in atti tutta la documentazione idonea ad attestare le intercorse cessioni del credito da AN
CO S.p.a. (erogatore originario del finanziamento) a (cfr. all.ti Controparte_2
da 1 a 10 comparsa di risposta).
Inoltre, la titolarità del lato attivo dell'obbligazione in capo a non è Controparte_2 oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e, dunque, non potrà che trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
3. Ciò premesso, è possibile esaminare il merito della controversia.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
3.1. Deduce l'opponente la prescrizione del diritto di credito, facendo risalire il dies a quo del termine prescrizionale al 19.04.2006 (data della conclusione del contratto).
Dunque, assume l'opponente che alla data del 14.12.2018 (data della notifica del primo atto interruttivo), il termine di prescrizione sia interamente decorso.
L'assunto risulta essere infondato e privo di pregio giuridico.
Come è noto, i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. III,
Sent., 30/08/2011, n. 17798).
Infatti, il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento e, conseguentemente, per i ratei già scaduti nonché per gli interessi corrispettivi o moratori, non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. concernente le prestazioni periodiche ma il termine decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali di adempimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui sopra si è dato atto, per tali tipologie di rapporti contrattuali, la periodicità del pagamento delle rate
è solo “apparente", trattandosi invero del frazionamento temporale di una medesima ed unitaria obbligazione.
Tanto premesso, il dies a quo della prescrizione decennale è da individuarsi dunque nella data prevista per l'ultima rata del finanziamento.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta essere evidente come, il dies a quo debba essere individuato nella data del 01.05.2010 (data di scadenza dell'ultima rata) e, pertanto, il termine prescrizionale sarebbe interamente decorso giorno 01.05.2020.
Tuttavia, detto termine è stato interrotto dalla comunicazione di cessione del credito e formale messa in mora notificata dalla al sig. , notificata Controparte_2 Parte_1
in data 21.01.2019 (cfr. all. 10 fasc. monitorio e all. 10 comparsa di risposta).
Da tutto ciò consegue che, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, il termine di prescrizione non era integralmente decorso.
Ne deriva, in via ulteriore, l'infondatezza dell'eccezione ed il conseguente rigetto.
3.2. Deduce altresì l'opponente l'inesistenza del credito vantato dall'opposta, asserendo che “il sig. non ha mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento, non ha mai Pt_1 ricevuto alcuna documentazione, avvisi” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
Anche tale lagnanza risulta essere totalmente destituita di fondamento. Parte opposta ha versato in atti (peraltro, già in sede monitoria) copia del contratto di finanziamento e copia delle condizioni generali di contratto (cd. informativa), regolarmente sottoscritte dall'opponente.
Ne consegue che risulta essere provata la conclusione del contratto medesimo.
Ciò sarebbe sufficiente, in re ipsa, a giustificare il rigetto della doglianza.
Tuttavia, appare opportuno evidenziare come, in ragione della disciplina generale in tema di onere della prova, a fronte della allegazione del contratto, spetterebbe a parte opponente l'onere della prova contraria.
Invece, parte opponente si è limitata a deduzioni generiche ed apodittiche, non confortate da alcun riscontro documentale (anzi, confutate dalla documentazione versata in atti da parte opposta).
A ciò si aggiunga necessariamente che il “disconoscimento” operato da parte opponente in sede di atto di citazione è totalmente privo di alcun valore giuridico, in quanto generico e totalmente indeterminato.
Si evidenzia come, a norma dell'art. 214 c.p.c., “il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire
i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 35290 del
18 dicembre 2023).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il disconoscimento di parte opponente, operato sulla scorta della seguente formulazione “si evidenzia sin da ora che
l'unico documento riferibile all'odierno opponente è la richiesta di finanziamento, null'altro, risultando assolutamente assente ogni altra documentazione riferibile alla richiesta stessa, come ad es: copia sottoscritta dal contratto di finanziamento;
copia dei documenti del richiedente (carta di identità, codice fiscale) copia della distinta di versamento delle somme concesse al venditore del bene, il c.d. convenzionato;
copia di avvisi, diffide” (cfr. atto di citazione), mai può rivestire i caratteri di specificità e determinatezza di cui all'art. 214 c.p.c., posto che lo stesso risulta essere formulato in maniera assolutamente astratta e, con specifico riferimento al contratto di finanziamento, a puro titolo di esempio.
Da tutto ciò deriva l'infondatezza della lagnanza ed il conseguente rigetto.
4. Da tutto quanto esposto consegue, in definitiva, il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 118/2024, pendente tra -opponente- contro in persona Parte_1 Controparte_1
del l.r.p.t., quale mandataria di in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni Controparte_2
altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n.
388/2023, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
b) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 27.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone