TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6532
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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Sentenza 10 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di trasparenza, concorrenza, legalità, ragionevolezza, legittimo affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback è una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento, pertanto non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Il payback è estraneo alle procedure di affidamento e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di trasparenza, concorrenza, legalità, ragionevolezza, legittimo affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback è una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento, pertanto non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Il payback è estraneo alle procedure di affidamento e non altera l'esito delle gare.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback è una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento, pertanto non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Il payback è estraneo alle procedure di affidamento e non altera l'esito delle gare.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback è una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento, pertanto non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Il payback è estraneo alle procedure di affidamento e non altera l'esito delle gare.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback è una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento, pertanto non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Il payback è estraneo alle procedure di affidamento e non altera l'esito delle gare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6532
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6532
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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