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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 26/11/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E d i FERMO VERBALE di UDIENZA
R.G.1923/2020 All'udienza del 26/11/2025 ore 9.00 Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti Per la Parte Attrice: avv. BACALINI PAOLO Per la Parte Convenuta avv. Stefano Orena in sost. dell'avv. MEI CATIA CP_1
Per altre parti convenute: avv. Daniele NI anche in sost. dell'avv. TO NI e avv. NG NI per il convenuto dr. CP_2
l'avv. Bacalini si riporta agli atti ed in particolare alla comparsa conclusionale, facendo rilevare che solo in detta sede la difesa ha operato una analitica e dettagliata contestazione documento per documento senza alcuna previa deduzione specifica e ciò rende il contradditorio sul punto menomato atteso anche il tenore dell'ordinanza istruttoria del 19.07.2023 con cui i capitoli di prova articolati a conferma delle spese non vennero ritenuti ammissibili in quanto documentali;
l'avv. Orena si riporta alle difese in atti contesta le avverse deduzioni ed in particolare la quantificazione e le voci di danno indicate anche in rilievo al danno morale ed alle spese mediche siccome integralmente contestate ab origine e prive di riscontro probatorio e non riconducibili al sinistro per cui +è causa, quanto alle odierne osservazioni rileva che l'onere probatorio ricade su parte attrice che ha anche onere di depositare la documentazione necessaria, insiste nella richiesta di di ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse con particolare CP_3 riferimento alla CTU medico legale;
l'avv. Daniele NI si riporta alle difese in atti e alle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. insistendo in via preliminare e in via istruttoria nella inutilizzabilità dell'elaborato in sede id ATP e per lo svolgimento di una nuova CTU o di una CTU integrativa sviste le carenze dell'elaborato in sede di ATP;
IL GO di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 18.40, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1
TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1923/2020 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente a Parte_1 C.F._1
Porto San Giorgio, Via Trevisani n. 79/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bacalini del Foro di Fermo (C.F.: ) – fax: 0734/228387 – PEC: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Email_1
Fermo, Via Giovanni Agnelli n. 22/24 attore
C O N T R O
con sede in Fermo, Piazzale Kennedy, n. 2 (Cf e P. Iva. in persona del CP_1 P.IVA_1 presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dott. Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Catia Mei (C.F: - fax 0733 271523, pec: C.F._3
e domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Orena, in Porto San Email_2
Giorgio, Via Giordano Bruno, n.90 ( Fax 0735 252769 – pec: , al Email_3 quale è estesa la rappresentanza;
convenuto
2 E CONTRO
(c.f. nato a [...] il [...]) rappresentato e Controparte_5 C.F._4 difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Daniele NI (c.f. pec. C.F._5
, NG NI (c.f. , pec Email_4 C.F._6
e TO NI (c.f. , pec Email_5 C.F._7
tutti del Foro di Fermo, quali procuratori e difensori in Email_6 virtù di procura depositata telematicamente, con domicilio eletto presso il loro Studio sito in Fermo
- Via Ognisanti n. 51; altro convenuto
Oggetto: Responsabilità professionale medica.
Conclusioni: come da verbale di udienza del giorno 10.09.2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ. introdotto con la riforma del processo civile (L. 18.6.2009 n° 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con Con ricorso ex art. 702 c.p.c. del 24.11.2020 conveniva in giudizio Parte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro-tempore e il , per ivi sentire accogliere le trascritte conclusioni: Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui alla superiore narrativa, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti rispetto alle lesioni residuate all'attore, sig. Pt_1
in ragione degli errati trattamenti sanitari allo stesso somministrati in occasione
[...] dell'intervento chirurgico eseguito in data 09/04/2015 presso la Casa di Cura convenuta e per Co l'effetto condannare la ( ”) nonché il Dr. CP_7 Controparte_7 CP_5
in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore
[...] in conseguenza e per effetto del predetto trattamento sanitario mediante condanna al pagamento in favore dello stesso delle somme di danaro che risulteranno dovute e di giustizia all'esito dell'istruttoria, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi di natura compensativa del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria dal 09/04/2015 al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.”
3 Deduceva l'attore di essersi sottoposto a esami tecnico strumentali e a visita specialistica con l'ortopedico, Dr. in esito alla quale lo specialista poneva diagnosi di “Alluce Controparte_5 rigido grado 2° avampiede sin” e consigliava intervento chirurgico correttivo;
in data 09/04/2015, veniva ricoverato presso la di Fermo, ove veniva sottoposto ad CP_7 CP_7 intervento di “osteotomia di retroposizione della testa del 1° metatarso e cheilotomia per alluce rigido a sin.”, eseguito dal predetto sanitario ortopedico;
il “””decorso post-operatorio era caratterizzato da dolore intenso e persistente;
in data 10/04/2015 si eseguiva medicazione della ferita operatoria e si procedeva alla rimozione del drenaggio ed il paziente, il giorno successivo
11/04, veniva dimesso dalla Cassa di Cura “ di Fermo con prescrizione di cure CP_7 farmacologiche, “non carico dell'arto per 20 gg, medicazione della ferita chirurgica tra 8 gg. e rimozione punti sutura tra 15 gg.”; durante il decorso del periodo post dimissione persisteva il dolore intenso e ribelle al piede sinistro, ed un severo impaccio deambulatorio, pertanto in data
26/04/2016 il si sottoponeva a visita ortopedica dallo specialista in chirurgia del piede Dr. Pt_1
Milano presso il suo studio sito a Torino, ove veniva certificato: “… Dopo l'intervento Per_1 peggioramento della rigidità alla MF e IF che presenta anchilosi in flessione, MF mobile per 10-15° in FP ed ED. Sintomatico prevalentemente per dolore articolare e metatarsalgia I. Problemi attuali: -
Anchilosi in flessione e valgismo della IF. - Plantarizzazione di M1. - Impingment sesamoideo da osteofiti cefalici plantari” e consigliato un programma chirurgico consistente in “artrodesi in posizione funzionale della IF + lisi dei sesamoidi e cheilotomia + osteotomia di estensione di M1 per portare l'arco di movimento in un settore utile di flessione dorsale”; in data 13/06/2016 il veniva ricoverato presso la Clinica “Humanitas Cellini” di Torino, veniva sottoposto al Pt_1 programmato intervento chirurgico e il giorno 14/06/2016 veniva dimesso con la diagnosi di:
“Grave artropatia IF e MF1 (con importante condropatia e limitazione articolare MF per osteofitosi, condropatia e aderenze intrarticolari) in esiti di osteotomia distale M1 per alluce rigido a sin.”; dopo le dimissioni proseguiva con le terapie ed i controlli post intervento;
in data 24/01/2018 veniva nuovamente ricoverato presso il Servizio di Chirurgia del Piede e della Caviglia della “Humanitas
Cellini” di Torino ove veniva annotata quale anamnesi patologica prossima: Permane, anche se migliorata, metatarsalgia I (plantareflessiine M1 in piede cavo) piede sin. Ha eseguito terapia conservativa senza beneficio. Visto da uno specialista, si da indicazione ad intervento chirurgico.”; nella stessa giornata, veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico correttivo ed il giorno
25/01/2018 veniva dimesso con diagnosi di :“Metatarsalgia M1 piede sinistro in esiti chirurgici”.
Esponeva l'attore la “”persistenza dei seguenti disturbi: Dolore ribelle sulla regione dorsale della regione metatarsale del piede sinistro, specialmente a livello del 3° e 4° raggio;
Deformazione del profilo anatomico del piede sinistro, per accorciamento del 1° metatarso;
Rigidità della
4 articolazione 1° metatarso-falangea; Uso obbligato di due plantari;
Dolore sotto carico al retropiede sinistro, alla caviglia sinistra, al ginocchio sinistro e al rachide lombare (sintomatologia insorta secondariamente, a causa all'alterato assetto posturale assunto)””. Deduceva di essersi sottoposto a valutazione medico legale dal Dr. Specialista in Ortopedia e Traumatologia, nonché Persona_2 dal Dr. specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, che redigevano Persona_3 due perizie in suo favore, nelle quali si evidenzia: “Dalla disamina della vicenda appaiono identificabili dei colposi profili di responsabilità professionale (per imprudenza, imperizia e negligenza) nella persona del Dr. sulla base delle seguenti osservazioni critiche: - Controparte_5
1) Scorretta applicazione del filo di IR lungo il 1° raggio MT (peraltro non specificatamente prevista nella metodica di Weil modificata da e , che ha provocato l'insorgenza di CP_8 CP_9 un vizioso atteggiamento rigido in flessione e deviazione in valgismo dell'articolazione interfalangea dell'alluce, con precoce comparsa di locali disturbi a carattere algodistrofico
(evidenziati nella Rxgrafia di controllo eseguita in data 14.05.2015, ossia a distanza di circa 35 giorni dall'intervento); - 2) Mancata liberazione dei sesamoidi plantari della testa del 1° metatarso, con conseguente persistenza di un “impingment” (conflitto) doloroso con gli osteofiti cefalici;
- 3)
Eccessiva dislocazione plantare del 1° metatarso a seguito della osteotomia di retroposizione, con conseguente vizioso atteggiamento di flessione della 1° MTF e precoce insorgenza di una molesta metatarsalgia I da sovraccarico e deviazione in pronazione del piede.”. Deduceva parte attrice la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta imprudente, imperita e negligente tenuta dal Dr.
e i gravi postumi invalidanti permanenti residuati all'attore, da cui scaturiva Controparte_5 responsabilità professionale medica del Dr. e conseguentemente della struttura sanitaria, CP_2 [...]
di Fermo, che dell'operato dello stesso si era avvalsa;
tale accertamento della CP_7 CP_7 CP_7 responsabilità professionale veniva effettuato mediante CTU medico legale nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n. 1261/2019 R. G., introdotto dal Pt_1 nell'ambito del procedimento per ATP venivano nominati i C.T.U Dr. e Dr. Persona_4 che depositavano in data 27/03/2020 consulenza medico-legale definitiva, con la Persona_5 quale i Consulenti del Giudice riscontravano una responsabilità professionale nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, evidenziando, specificatamente che “Per quanto concerne la modalità di esecuzione dell'intervento possiamo formulare una critica che si focalizza sulla componente plantarizzante della tecnica e sull'esecuzione di tempi accessori”. Deduceva parte attrice che secondo i CTU, sulla base della documentazione medico-sanitaria esaminata e della visita effettuata sul periziato, risulta “… che sia stata sottostimata la condizione clinica della interfalangea dell'alluce la quale aveva invece notevole importanza nella genesi della sintomatologia dolorosa e che in più è stata interessata dalla stabilizzazione articolare temporanea in distrazione della MF e
5 quindi bloccata mediante filo di K per 4 settimane (un tempo maggiore delle tre settimane previste); tale tempo chirurgico può aver contribuito al peggioramento della rigidità dolorosa della interfalangea. Prova ne è che il successivo intervento praticato dal Dr. Milano è consistito proprio nell'artrodesi di tale articolazione”; in particolare, i consulenti del Giudice sottolineavano che “La artrodiatasi è un tempo accessorio non descritto nella tecnica originale né citato nel consenso informato. Il filo di K utilizzato per la sua realizzazione è stato applicato per via transarticolare, ma solo a livello della MF, dove si è ottenuta una diastasi e quindi una distrazione capsulare di circa 8-
10 mm, ma attraversando la IF già gravemente artrosica con blocco della stessa per 4 settimane e questo può aver accentuato la rigidità e l'artropatia” e affermavano che “La tecnica osteotomica scelta ha determinato una plantarizzazione della testa metatarsale che può aver generato conflitto con l'articolazione sesamoidea artrosica e con presenza di osteofiti plantari della testa. Non risulta dalla descrizione dell'intervento che tale articolazione sia stata tratta con tempo accessorio di artrolisi. Verosimilmente sarebbe stata indicata una tecnica di accorciamento senza o con minore plantarizzazione. Infatti il terzo intervento praticato al periziato, che ha riportato sensibile miglioramento nella condizione clinica del è consistito in una osteotomia prossimale in Pt_1 estensione del metatarso I, e quindi dorsalizzante, associata a nuova cheilotomia e artrolisi”.
Richiamava parte attrice quanto evidenziato dai CTU in relazione al consenso informato evidenziavando che lo stesso veniva prestato dal per un intervento diverso da quello cui Pt_1 venne sottoposto in quanto, in luogo del consenso prestato per la correzione chirurgica di alluce valgo e patologie associate, seguito dalla relativa informativa sull'intervento correttivo di alluce valgo (con indicata la risoluzione del dolore come primo beneficio, oltre alla percentuale di successo del 85%), venne sottoposto a intervento correttivo dell'alluce rigido;
i C.T.U. evidenziavano che “Formalmente però il consenso non riguarda strettamente la patologia sofferta dal e tutte le osservazioni del Prof. relative al consenso informato sono inerenti a Pt_1 CP_9 informativa per alluce valgo. Per certa letteratura la percentuale di successo nel trattamento dell'alluce rigido è minore (75%) di quella riferita nel consenso per alluce valgo”. Richiamava in relazione al quantum debeatur gli accertamenti dei CTU che: affermavano: “Per quanto riguarda le conseguenze, appare giustificato quantificare, tenuto conto non solo delle certificazioni mediche ma soprattutto della tipologia delle menomazioni, un maggior danno di natura iatrogena di ordine temporaneo, che si compendia in un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10.
Successivamente in ha dovuto accusare un lungo periodo di sofferenza, da intendersi come Pt_1 ulteriore danno biologico temporaneo, dovuto all'evoluzione dello stato di malattia e valutabile in ulteriori 150 giorni di inabilità temporanea parziale, da suddividersi in giorni 30 al 75%, giorni 60 al
50% e giorni 60 al 25%, duranti i quali non ha potuto attendere ai suoi doveri e alle sue abituali
6 attività ricreative, che costituiscono parte integrante della sua vita di relazione”e, per quanto riguarda il danno biologico “dobbiamo dire che all'attuale indagine si riscontra un quadro obiettivo deficitario caratterizzato a livello del piede sinistro da un IFD bloccata, una MF con escursione di
10-15% ed un minus perimetrico del polpaccio sinistro di 1 cm. L'odierno quadro individua per riferimento diretto le infermità di cui alla voce tabellare S.I.M.L.A. 2016, utilizzato quale valido bareme di riferimento, Anchilosi della I metatarso-falangea (7%) e anchilosi dell'interfalangea del I dito (3%). Posto che l'attuale quadro è stimabile in IFD bloccata, MF con escursione di 10-15° ne deriva una compromissione dell'integrità biologica del in misura che, alla luce della Pt_1 richiamata criteriologia di riferimento, appare equo ritenere pari al 8% (otto per cento) del suo valore globale”. Affermavano i CCTTTUU: “(…) è ragionevole affermare come l'esito atteso avrebbe determinato una compromissione dell'integrità biologica del in misura pari al 3% Pt_1
(tre per cento) del suo valore globale” e che pertanto, nel caso di specie, vi è stato “…un maggior danno in misura pari al 5% (cinque per cento) che deve essere calcolato come differenziale dal 3% all'8%”, così concludendo: “Il quadro attualmente obiettivabile evidenza (…) delle difficoltà funzionali che non sono emendabili con cicli di fisioterapia o altro intervento chirurgico, considerato che lo stesso distretto ha subito 3 interventi chirurgici;
si ritiene, pertanto, che non si rendono necessarie spese mediche future. Le spese sostenute dal appaiono congrue”. Pt_1
Procedeva a quantificare il danno nella misura di euro 15.597,32.
Instava inoltre per il rimborso di tutte le spese mediche, di cura e di trasferte sostenute in occasione dei diversi periodi di ospedalizzazione, interventi chirurgici, visite specialistiche e di consulenza medico-legale e specialistica per complessivi €. 19.514,43, ritenute congrue dai CTU, per quelle sostenute nel procedimento di ATP: - €. 610,00 per assistenza Dr. (medico legale) - €. Per_3
610,00 per assistenza Dr. (specialista ortopedico) - €. 1.524,39 CC.TT.UU. Dr. e Per_2 Per_5
Dr. oltre al danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria da Per_4 compensare mediante riconoscimento di un saggio di interessi, pari almeno a quello legale, sugli importi liquidati a far data dall'evento lesivo fino al saldo effettivo secondo i principi di consolidata giurisprudenza (Cassazione, Sezioni Unite, n. 1712/95).
Si costituiva in giudizio la convenuta (in Controparte_10 seguito per brevità ) impugnando e contestando le deduzioni, eccezioni, richieste di parte CP_1 attrice. Contestava in via preliminare, nel rito, l'introduzione del giudizio ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. non sussistendone i presupposti, chiedendo il mutamento del rito sommario in quello ordinario. CE l'assenza di responsabilità da parte dei sanitari della casa di cura evidenziando
7 in primo luogo che il non lamentava nei confronti della alcuna carenza Pt_1 CP_1 strutturale né inadempienze professionali da parte del personale medico dipendente ivi operante, ma ricollegava le proprie doglianze unicamente all'attività del dott. che avrebbe Controparte_5 erroneamente eseguito l'intervento de quo. CE l'infondatezza delle doglianze di parte attrice per difetto di nesso di causalità tra le presunte lesioni e le cure a cui il veniva sottoposto Pt_1 presso la come evincibile dalla documentazione prodotta. CE che il in CP_1 Pt_1 data 9 aprile 2015, dopo essere stato sottoposto ai necessari accertamenti clinici e radiografici da parte del Dottor veniva ricoverato presso la casa di cura privata ” di Controparte_5 CP_7
Fermo con diagnosi di “alluce rigido sinistro”, confermata dall'esame obiettivo locale eseguito all'ingresso nella casa di cura. Che in data 9 aprile 2015, il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “correzione alluce mediante osteotomia di retroposizione e cheilectomia sec Per_6
; che l'intervento, eseguito in anestesia spinale ed assenza di complicanze, è stato così
[...] descritto “laccio emostatico alla radice dell'arto. Incisione laterale dell'alluce. Incisione capsulare si reperta articolazione della prima MF che appare degenerata ed artrosica con assottigliamento ed erosioni della cartilagine articolare. E con perdita della cartilagine per 1/3. Abbondante cheilectomia ed osteotomia della testa del primo metatarsale di retroposizione sec Parte_2 che viene fissata con due viti di Hebert e filo di K in distrazione. Verificata la buona escursione articolare si effettua sutura capsulare. Rimozione laccio. Sutura per piani. Applicato un drenaggio in aspirazione. Medicazione e bendaggio.”; che in data 11 aprile 2015 quindi, in assenza di complicanze peri e post operatorie, il paziente veniva dimesso con prescrizione farmacologica ed indicazione di una medicazione ambulatoriale a distanza di otto giorni, rimozione dei punti di sutura dopo 15 giorni e rimozione del filo di kirshner a distanza di tre settimane;
veniva, inoltre, indicato un controllo radiografico a distanza di 40 giorni;
che venivano così eseguiti i necessari controlli del
Dott. in particolare, il 14 maggio 2015 l'esame radiografico del piede sinistro Controparte_5 evidenziava “esiti recenti di pregresso intervento chirurgico con due viti metalliche a livello della testa del primo metatarso. Algodistrofia distrettuale a livello delle falangi del I raggio.”; che il controllo radiografico eseguito il 20 luglio 2015 rilevava “esiti di osteotomia devalgizzante con viti metalliche in sede metatarsale. Si evidenzia una minima rarefazione ossea sul margine interno articolare della testa metatarsale del 1 dito associato ad osteofiti della falange. Fenomeni artrosici interfalangea distale del 1° dito”; che al controllo clinico del 25 luglio 2015, eseguito dal Dott.
veniva segnalata la presenza di artrosi a carico dell'interfalangea, dolorosa e Controparte_5 limitativa, ed artrosi della scafo cuneiforme;
lo specialista prescriveva l'applicazione di plantari per sostegno della volta, cicli di magnetoterapia;
che l'esame RMN del piede sinistro eseguito il 14 settembre 2015 confermava la presenza di “(…) Discrete manifestazioni artrosiche locoregionali;
si
8 associa modesto ispessimento della capsula articolare. Nella norma le restanti componenti ossee e le formazioni tendine della regione esaminata”; che nell'esame radiografico del piede sinistro del 31 dicembre 2015 veniva confermata della presenza di manifestazioni artrosiche interfalangee distali, più evidenti a livello del primo raggio ed intertarsali;
che analoghe manifestazioni artrosiche venivano riscontrate nel medesimo esame radiografico alla valutazione comparativa con il piede destro;
che al successivo controllo effettuato dal Dott. in data 15 gennaio 2016 Controparte_5 veniva prescritto un esame tac per lo studio della articolazione metacarpo-falangea del primo dito, al fine di valutare la presenza di una eventuale artropatia degenerativa dei sesamoidi o, in alternativa per la sporgenza della vite posta plantarmente;
che anche l'esame tac piede sinistro, eseguito il 17 febbraio 2016, metteva in evidenza la presenza di “discrete manifestazioni artrosiche locoregionali ed evidenza di aree geodico-cistiche sub-condrali sulla testa metatarsale;
si associa modesta sinovite ad impronta ipertrofica della capsula articolare stessa”, mentre correttamente posizionate risultavano le viti di osteosintesi;
che sussisteva di fatto una iniziale artrosi sesamoidea, maggiore a carico del sesamoide mediale;
ulteriori manifestazioni artrosiche erano presenti a livello delle articolazioni interfalangee distali del primo raggio, unitamente ad altre alterazioni degenerative dei capi articolari;
che dall'esame degli atti si rilevava che il in data Parte_1
13 giugno 2016 veniva ricoverato presso la casa di cura di Torino dove veniva Controparte_11 sottoposto ad intervento chirurgico di artrodesi interfalangea, cheilectomia e liberazione dei sesamoidi;
che un ulteriore intervento chirurgico, nella medesima casa di cura privata, veniva eseguito in data 24 gennaio 2018 con cui il paziente veniva sottoposto ad intervento di osteotomia di estensione di M1, artrolisi e resezione di esostosi dorsale e mediale;
che alla stregua della documentazione sanitaria esibita dal parte convenuta affermava: “a) - in primo luogo la Pt_1 piena sussistenza dell'indicazione al trattamento chirurgico eseguito presso la casa di cura CP_7
infatti, il trattamento di elezione nell'alluce rigido di I e II grado, con una superficie
[...] articolare sufficientemente conservata, è indicata l'osteotomia dorsale a cuneo in chiusura della falange prossimale, mentre la cheilectomia della prima testa metatarsale viene effettuata, appunto, nella malattia di I e II grado, laddove non vi sia una evidente coinvolgimento dei sesamoidi. b)- le successive prevedibili, ma non prevenibili, complicanze manifestatesi dopo l'intervento chirurgico del 9 aprile 2015, unitamente alla componente algica, rappresentano un corteo fenomenologico riconducibili alla malattia di base, ma non evitabile né eziopatogeneticamente riconducibili all'intervento chirurgico. Di fatto, la algodistrofia evidenziata radiograficamente poco più di un mese dopo l'intervento chirurgico ha una genesi multifattoriale, potendo ricondurre all'assenza di carico uno dei fattori scatenanti. Peraltro, la evidente artrosi locale evidenziata agli esami radiografici eseguiti dopo l'intervento chirurgico del 9 aprile 2015 eseguito presso la casa di cura
9 , da ultimo l'esame tac del 17 febbraio 2016, rendono ragione dei plurimi interventi che CP_7 si sono susseguiti, ultimo quello del 24 gennaio 2018, per il trattamento della patologia di cui è portatore c)- la patologia di cui è portatore è tendenzialmente Parte_1 Parte_1 evolutiva e, nel caso di specie, essa è riconducibile per lo più a fenomeni degenerativi artrosici dell'articolazione metatarsofalangeae che nelle forme di II grado, quale quella che affliggeva il sig. al momento del ricovero presso la casa di cura tali fenomeni artrosici Pt_1 CP_7 degenerativi influenzano negativamente gli esiti dell'intervento, indipendentemente dalla tecnica chirurgica adottata”. CE l'esclusione di ogni profilo di responsabilità nei confronti del dott. il quale eseguiva l'intervento nel pieno rispetto delle reguale artis;
a confermare tale CP_2 circostanza la sussistenza degli attuali esiti algico-disfunzionali, nonostante gli ulteriori tentativi chirurgici di trattamento della patologia primaria. CE l'inammissibilità della produzione documentale di cui al procedimento ex art. 696 BIS. C.P.C. , N. 1261/2019 R.G. la cui acquisizione doveva essere sottoposta all'autorizzazione del Giudice ai sensi del comma 5 dell'art. 696 bis c.p.c., negando valenza istruttoria nel procedimento di merito. Contestava il contenuto della relazione dei
C. T.U. Dott. e dott. di cui al predetto giudizio ex art. 696 bis Persona_5 Persona_7
c.p.c., ritenendo le conclusioni cui pervenivano ingiustificate e non corrette;
eccepiva la necessità di considerare che alla luce della storia clinica del ricorrente e dato atto che successivamente all'intervento chirurgico di “correzione di alluce rigido mediante osteotomia di retroposizione e cheilectomia sec Malerba-Ronconi”, eseguito dal Dott. il 9 aprile 2015, il paziente Controparte_5 veniva sottoposto presso altra struttura sanitaria ad ulteriori due interventi chirurgici, il primo in data 13 giugno 2016 ed il secondo il 24 gennaio 2018, la valutazione degli esiti dell'intervento del 9 aprile 2015, così come operata dai CTU, appariva sommaria ed in alcun modo comprensibile;
in quanto i CTU, a fronte di una attuale menomazione globale rilevata a carico del piede sinistro, pari al 8 %, attribuivano al primo intervento chirurgico, quello eseguito dal Dott. un Controparte_5 residuo disfunzionale pari al 5 %, quale danno differenziale, mentre andava osservato che la maggior quota di danno lamentato dal paziente, per quanto documentato in atti e rilevato all'esame clinico, È DA RICONDURRE AD UNA SINTOMATOLOGIA ALGICA, SOSTENUTA DA UNA
GRAVE DEGENERAZIONE ARTROSICA PRIMARIA PRESENTE A LIVELLO DEL PIEDE
SINISTRO, PREESISTENTE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO DEL 9 APRILE 2015.
Affermava che “di fatto i CTU, OMETTENDO IL DOVEROSO RAGIONAMENTO
SCIENTIFICO, non hanno in alcun modo valutato l'incidenza disfunzionale della grave degenerazione artrosica del piede sinistro, preesistente all'intervento chirurgico in argomento;
degenerazione artrosica che ha inciso ed incide tuttora nel determinismo sia della attuale menomazione sia in ordine all'effettivo guadagno funzionale che l'intervento chirurgico ha
10 prodotto.” Riteneva parte convenuta “dato rilevante ai fini della valutazione degli esiti dell'intervento chirurgico del 9 aprile 2015, avendo in tale contesto degenerativo anatomico- funzionale il subito altri due interventi chirurgici che hanno ulteriormente Parte_1 modificato il precedente assetto statico e dinamico del piede sinistro. Rilevava che gli stessi CTU avevano ravvisato l'indicazione all'intervento chirurgico e l'idoneità della tecnica adottata dal Dott. in data 9 aprile 2015 e riconoscendo l'aspetto conservativo dell'intervento Controparte_5 chirurgico eseguito dal Dott. rispetto ad altri interventi più aggressivi, ME CP_2
ESPLICITAMENTE CHE NESSUN INTERVENTO CHIRURGICO DI CORREZIONE DI
ALLUCE RIGIDO PUÒ ASSICURARE UN RISULTATO DI CORREZIONE CON
RESTITUITIO ALLE PRECEDENTI ATTIVITÀ PARI AL 100 %, essendo invece altamente probabile una possibilità di successo pari al 75 %; tale possibilità di successo si riduce ulteriormente in presenza di una grave degenerazione artrosica”. Contestava la valutazione del danno biologico temporaneo in misura pari a giorni 150, senza in alcun modo tener conto che, comunque, un periodo di inabilità temporanea variabile tra 40 e 60 giorni consegue a qualsiasi intervento di tale natura, ritenendo tale valutazione, non fondata su alcuna metodologia medico legale, essendo priva del carattere della oggettività che richiede, invece, un rigoroso riscontro documentale e scientifico, completamente assente nel caso in esame. Contestava gli addebiti in punto al consenso informato, richiamando le affermazioni dei CTU secondo i quali: “ Non si esprimono dubbi sul fatto che il P abbia compreso di essere affetto da alluce rigido e non da alluce valgo come si è dedotto dalla visita di inizio di operazioni peritali, né del fatto che il dott. abbia spiegato verbalmente la CP_2 differenza tra le due problematiche, riportando nel consenso informato il nome della tecnica chirurgica che avrebbe eseguito ( e che il P abbia compreso correttamente visto Persona_6 anche che i rischi sono praticamente gli stessi.” Nel quantum contestava la quantificazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, lamentato dal per essere la stessa del tutto Pt_1 ingiustificata e priva di ogni riscontro probatorio. Riteneva inaccettabile la determinazione del danno non patrimoniale formulata sulla base della relazione dei CTU dott. e dott. Per_5 resa in altro procedimento, contestata, prodotta senza autorizzazione del Giudicante, la Per_7 quantificazione del danno formulata sulla base della relazione de dott. e del medico legale Per_2 del dott. contestandone l'intero contenuto trattandosi di mere allegazioni difensive. Per_3
Contestava la richiesta di refusione di spese mediche pari ad € 19.514,43, eccependo la produzione con il documento nr. 36 di 53 pagine senza una numerazione in cui risulta inserita documentazione anteriore all'intervento del 09.04.2015, documentazione non riconducibile alla questione per cui è processo e fatture per spese coperte dal fondo di assistenza sanitaria – contestava nello specifico le singole voci di danno;
quanto alle plurime fatture per massoterapia, eccepiva non emergere alcuna
11 relazione con l'intervento chirurgico al piede sinistro. Contestava la richiesta di rimborso di tutti costi (dalle spese per il bed and breakfast sino all'intervento) sostenuti per l'intervento chirurgico del 13.06.2016, eseguito in regime privatistico, presso la Controparte_12
ritenendo trattarsi di costi che il ricorrente avrebbe potuto integralmente evitare poiché la
[...] struttura è accreditata con il SSN aut. DGR n. 54 – 34 675 del 16.01.1990, come indicato in calce al preventivo prodotto, richiamando a conferma l'intervento del gennaio 2018 presso la medesima
Casa di Cura avvenuto con spese a carico del SSN. Riteneva inoltre verosimile “che il sig. Pt_1 abbia visto una copertura delle spese dal parte del fondo di assistenza sanitaria FASCHIM, considerato che la è convenzionata con il fondo di Controparte_12 assistenza sanitaria FASCHIM, e nel preventivo della Controparte_12 del 09.05.2016 è stata indicato, per il pagamento, l'intervento della Assicurazione indiretta.”
[...]
Contestava l'incongruenza tra il preventivo per l'intervento pari ad € 6.500,00 e le fatture prodotte per € 13.063,23, ritenendo verosimile “che il Fondo di assistenza sanitaria – Faschim abbia coperto anche i costi per esami e prestazioni che il sig. ha effettuato presso il Pt_1 CP_13
poiché struttura convenzionata il predetto fondo”. Contestava la richiesta di
[...] refusione per i compensi per i CTU incaricati nel corso del corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. così come dei compensi asseritamente corrisposti ai propri consulenti dott. e dott. Per_3
rilevando il difetto di una ricevuta di pagamento. Così concludeva: Per_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa o rigettata, per tutte e per ciascuna delle ragioni spiegate in atti, in via principale, nel merito, mandare la convenuta pienamente assolta da ogni CP_1 domanda proposta dal sig. poiché infondata in fatto e in diritto e comunque perché Parte_1 non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del sig. Parte_1 graduare rispetto ai fatti per cui è causa l'eventuale responsabilità della rispetto alla CP_1 responsabilità ascrivibile al dott. anche ai fini di una eventuale azione di regresso. Controparte_5
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio.”
Si costituiva in giudizio il convenuto dr. impugnando e contestando le deduzioni, Controparte_5 allegazioni e richieste di parte attrice. CE in via preliminare l'omesso rispetto del termine di cui risulta onerata la parte che non intenda perdere gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale depositato in fase di ATP e l'impossibilità del giudizio di procedere secondo le forme e le modalità del rito sommario e la necessità di mutamento del rito e di integrazione istruttoria stante l'incompletezza dell'a.t.p.
12 conciliativa rispetto ai quesiti posti dal Tribunale di Fermo. CE le lacune dell'elaborato peritale conciliativo: “- è stata omessa la risposta al quesito “specifichino se gli eventuali comportamenti non conformi a diligenza siano causalmente ricollegabili all'evento lesivo dedotto in causa” con riferimento all'indagine su eventuali errori di diagnosi, impostazione o esecuzione di interventi;
- è stata omessa la risposta ed esame del quesito “specifichino se gli interventi effettuati dai sanitari implicassero la risoluzione di problemi di speciale difficoltà”; - è stata omessa la risposta con riferimento al quesito “indichino le lesioni all'integrità psico – fisica del ricorrente eziologicamente collegabili ed [“ad” rectius] eventuali errori dei sanitari e l'esistenza di periodi di incapacità temporanea, totale o parziale, conseguenti a detti errori, specificando anche se vi sia incidenza sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente”, che richiedeva la specifica ed esclusiva verifica ed affermazione del nesso di causalità tra lesioni dedotte o comunque rilevate e gli eventuali errori sanitari;
- sono state omesse verifiche necessarie in punto di danno biologico temporaneo e danno materiale (con riguardo alle spese mediche richieste a risarcimento dal sig.
”. CE essere l'elaborato peritale “affetto da un problema di obiettività giacché la Pt_1 stessa viene incentrata sull'esito finale dei vari interventi successivi subiti dal Dott. e non Pt_1 riferibili a quello del dott. Gli stessi CTU riportano quello che descrive il Dott. Milano CP_2 esecutore dei due interventi successivi dove in un suo articolo specifico scientifico recita: "non sembrano essere disponibili ad oggi studi che dimostrino la reale validità nel tempo di questi interventi nel rallentare l'artrosi, nel controllare la sintomatologia soggettiva e nel recupero dell'articolarità"; - fa uso esclusivamente di una terminologia possibilistica, che si riflette nel contenuto del ricorso avversario, ontologicamente incompatibile con qualsiasi accertamento di responsabilità e che non consente di individuare con certezza la sussistenza di un nesso di causalità diretto tra lesione e gli errori o comportamenti contrari a diligenza eventualmente accertati a carico del sanitario, nesso che non soltanto non è stato provato dal ricorrente, ma è comunque escluso;
- non chiarisce se l'intervento effettuato implicasse nel caso in esame la risoluzione di problemi di speciale difficoltà; - si pone in contraddizione con le premesse assunte laddove, in difetto della certa riconducibilità causale dei danni all'operato del sanitario, giunge ad individuare il quantum di danno permanente risarcibile;
- non individua l'invalidità permanente del paziente preesistente all'intervento (dovuta all'elevato grado della patologia all'origine dell'intervento), né distingue nella complessiva stima dell'invalidità permanente quella dovuta agli altri interventi svolti e quella conseguente agli esiti inevitabili della patologia stessa, che peraltro è di per sé evolutiva e degenerativa;
- non esamina analiticamente (come previsto dal quesito) le spese del ricorrente – e non esclude quelle all'evidenza non riconducibili all'operato del sanitario – giungendo a ritenere la congruità della totalità delle spese addotte dal ricorrente soltanto con petizione generica e senza
13 adeguata motivazione in punto sia all'an che al quantum (requisito imprescindibile al fine di valutare la correttezza logica e tecnica di tale valutazione)”. Sosteneva la piena correttezza dell'operato del dr. e l'esclusione di responsabilità, avendo eseguito l'intervento “sulla base CP_2 della espressa richiesta e volontà del sig. al fine di tentare di ricostituire le possibilità di un Pt_1 futuro ritorno all'attività motoria-sportiva del paziente, su tutte la corsa (attività sportiva che in ogni caso era già stata sospesa da mesi, a causa del dolore e del secondo grado della patologia preesistente all'intervento); tale attività invece, come allo stesso illustrato, sarebbe stata ulteriormente compromessa dall'utilizzo della tecnica di artrodesi (bloccaggio permanente) della prima metatarso falangea – alternativamente proposta dal dr. per rimediare alla problematica CP_2 dolorosa – e che veniva rifiutata dal paziente”. Riteneva tali affermazioni del dr. nella propria CP_2 comparsa di costituzione in a.t.p. non contestati e dunque da ritenersi provati anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc.. Esponeva che l'indicazione al trattamento e con le modalità effettuate risultava confermata dal prof. dr. ideatore della tecnica stessa e CP_9 ctp. del dr. “il quale ha affermato che in ipotesi come quella in esame andrebbe preferita la CP_2 soluzione in oggetto ad un intervento ad effetti permanenti come l'artrodesi. L'obiettivo che la tecnica eseguita si prefigura è infatti quello di rallentare la naturale evoluzione della patologia degenerativa, rinviando così altri importanti interventi chirurgici, come protesi o artrodesi. È utile ricordare che la tecnica svolta non poteva offrire alcuna garanzia di successo al 100%, sia per le numerose variabili in essere, sia perché, come anche confermato dal Prof. dr. non esistono CP_9
a tutt'oggi tecniche chirurgiche di rigenerazione tessutale capaci di dare una percentuale di successo del 100% …. le deformità artrosiche causate dall'assottigliamento della cartilagine e da danni anatomici esistenti quali erosioni e perdita di cartilagine non possono essere corrette mediante l'intervento de quo. È la stessa consulenza tecnica di parte allegata dal ricorrente a riferire che il trattamento chirurgico in oggetto può dare l'80 % circa di risultati positivi e che l'intervento alternativo di artrodesi consente la “scomparsa del dolore ma al prezzo di un non trascurabile impaccio deambulatorio””. Contestava la sussistenza di profili di responsabilità ascrivibili al dr. poiché il paziente, con l'intervento, entrava nella percentuale di insuccesso non ascrivibile CP_2 all'operatore, descritta in letteratura, e di cui era stato edotto, ovvero si verificava nel caso di specie una situazione di impossibilità di conseguire l'esito favorevole dell'intervento e lo stato attuale lamentato dall'attore rappresentava il risultato della evoluzione della patologia stessa cui era portatore sin da prima dell'intervento, costituendone una conferma il riconoscimento del grado 2 della patologia di alluce rigido presente al momento dell'intervento. Richiamava quanto affermato dal c.t.p. di parte attrice dr. secondo il quale tale patologia provoca (tra l'altro) “dolore Per_2 anche a riposo - difficoltà ad indossare scarpe - dolore anche a carico della caviglia, del ginocchio,
14 dell'anca e del rachide lombare (a causa della postura assunta durante il cammino) - zoppia di fuga ingravescente” . Assumeva che la patologia evolutiva in oggetto era dovuta a fenomeni degenerativi artrosici dell'articolazione metatarso-falangea che nelle forme del ridetto secondo grado, influenzano negativamente gli esiti dell'intervento, indipendentemente dalla tecnica chirurgica adottata e che, come anche confermato dai rilievi svolti dal consulente tecnico di parte e allegati, le complicanze manifestatesi in seguito all'intervento chirurgico unitamente alla componente algica, rappresentano un corteo fenomenologico riconducibile alla malattia di base ma non evitabile né exiopatogeneticamente riconducibile all'intervento chirurgico attuato dal dr. CP_2
In relazione alle criticità lamentate dal in ordine alla prestazione del consenso informato Pt_1
CP_1 rilevava trattarsi di profilo non dedotto con l'atto introduttivo di e senza essere dedotto alcuno specifico e concreto pregiudizio ne eccepiva la tardività e infondatezza in quanto il veniva Pt_1 compiutamene edotto della illustrata tecnica Malerba-Ronconi - che è specifica del trattamento in oggetto - come confermato dalla circostanza che sia stato lo stesso ricorrente a preferire tale tecnica all'intervento di bloccaggio permanente, allo scopo di tentare un recupero di una pur limitata attività sportiva già interrotta prima dell'intervento. Inoltre eccepiva che qualsiasi denegata violazione in punto al consenso non avrebbe avuto comunque alcun riflesso causale sulle conseguenze lamentate dal paziente in virtù dell'onere probatorio del danneggiato circa le specifiche conseguenze dannose dovute all'asserita erronea o omessa prestazione del consenso informato.
In relazione alle criticità tecniche rivolte al dr. dal eccepiva l'infondatezza ed CP_2 Pt_1 irrilevanza, respingeva ogni critica riferita all'applicazione del filo di IR lungo il 1° raggio
MT che secondo quanto sostenuto dall'attore avrebbe “provocato l'insorgenza di un vizioso atteggiamento rigido in flessione e deviazione in valgismo dell'articolazione interfalangea dell'alluce, con precoce comparsa di locali disturbi a carattere algodistrofico” in quanto come confermato dal c.t.p. Prof. Dr. ideatore della tecnica in oggetto, lo stesso veniva applicato CP_9 allo scopo di permettere la guarigione dei tessuti molli in corretta distrazione e per una migliore articolarità successiva, applicazione utilizzata allo scopo di aumentare “il metabolismo proteoglicano essenziale per la rigenerazione tissutale cartilaginea diminuendo cosi la sclerosi subcondrale” inoltre la presenza di un valgismo interfalangeo risultava preesistente all'intervento del dr. come anche confermato dai c.t.u. e ben documentata dagli esami Rdx Pre e Post- CP_2 operatori quindi non imputabile al suo operato, aggiungeva non esservi alcuna certa correlazione tra il tempo tecnico di tale applicazione e gli effetti lamentati dal paziente. Quanto alla asserita mancata liberazione dei sesamoidi plantari della testa del primo metatarsale e alla conseguente persistenza di impingement doloroso con gli osteofiti cefalici, ne eccepiva l'infondatezza risultando confutata
15 dagli esami Rdx Pre e post-operatori in anteroposteriore dove si evince una completa ed efficace retroposizione sesamoidea come da importante liberazione degli stessi, inoltre non è possibile effettuare una retroposizione della testa del primo metatatarsale senza una liberazione abbondante dei sesamoidi che essendo attaccati alla testa la vincolerebbero bloccandola nella retroposizione;
la liberazione dei sesamoidi è -nel tipo di tecnica osteotomica eseguita- una condicio sine qua non per ottenere la traslazione della testa metatarsale: infatti, gli stessi sono “per problemi di 'Stiffness' articolare 'Incollati e degenerati' nell'alluce rigido grado 2” . Sosteneva che tale operazione, nel dettaglio, veniva effettuata dal dr. come da prassi nella sua esperienza professionale con CP_2
l'ausilio di uno scolla periostio o osteotomo. Con riguardo alla lamentata eccessiva dislocazione plantare del primo metatatarsale a seguito di osteotomia di retro posizione evidenziava che la tecnica come descritta dallo stesso dr. Prof illustra ampiamente come Parte_2 CP_9 sia importante spostare la testa plantarmente e, se non si riesce con l'osteotomia, effettuare ulteriore ostetomia. Sosteneva la normale ricostruzione biomeccanica dell'articolazione metatarso falangea con la persistenza (a tre mesi dall'intervento) dello spazio metatarso – falangeo e dell'abbassamento della testa metatarsale. Escludeva che in quel momento e sulla base dello stato attuale del paziente l'indicazione chirurgica andasse estesa anche al trattamento della interfalangea, poiché come osservato dal Prof. Dr. la sintomatologia dolorosa di un alluce rigido di grado 2 è sempre a CP_9 livello della 1° metatarso falangea e non nella interfalangea, dovendosi oltretutto considerare che una artrodesi in questa sede avrebbe determinato un ulteriore accorciamento della lunghezza dell'alluce determinando una disarmonia strutturale digitale del tutto antiestetica presente a all'attualità ed evidenziato dall'esame clinico del (l'alluce è notevolmente più corto rispetto Pt_1 al secondo), ciò determinando interferenza statico dinamica sul passo, conflitto piede calzatura sulle dita esterne proprio per la difformità della linea digitale. Evidenziava come il dolore lamentato dal paziente plantarmente era ed è dato dalla lesione cartilaginea riscontrata sul campo operatorio, che interessava 1/3 abbondante della superficie articolare e dalle erosioni presenti insieme all'assottigliamento della cartilagine articolare e che al paziente era stato proposto dal dr. di CP_2 effettuare una artrodesi (bloccaggio) della prima metatarso falangea per risolvere la problematica dolorosa e che lo stesso paziente aveva rifiutato tale intervento;
considerando che la limitazione articolare e il dolore dovuti alla patologia non hanno beneficiato neppure del successivo intervento di osteotomia cui si è sottoposto il paziente ad opera di altro sanitario, che dunque la persistenza del fastidio, non poteva essere ascritta al dr. Concludeva affermando che come ribadito c.t.p. CP_2
Prof. Dr. che “non ci sono errori di diagnosi e di impostazione ed esecuzione Persona_8 dell'intervento ravvisabili al dott. e che lo stesso ha eseguito con diligenza e perizia CP_2
l'intervento chirurgico di alluce rigido grado 2 sul paziente sig. CE il difetto di prova Pt_1
16 in relazione al nesso di causalità tra i danni invocati e le criticità ascritte alla condotta del dr. CP_2
e le criticità segnalate dall'attore con riguardo all'operato del sanitario, ove anche accertate, non avrebbero comunque alcuna incidenza sulle conseguenze dannose ad oggi lamentate, le quali sono derivate da fattori indipendenti e non ricollegabili causalmente all'operato del dr. CE CP_2 la mancata dimostrazione da parte del ricorrente che i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta dell'operato del dr. la mancanza di certezza o quantomeno con elevata probabilità CP_2 che, attuate le misure tecnico operative dagli stessi ritenute più opportune o comunque ove omesse le criticità rilevate – l'intervento avrebbe avuto esito positivo, imponendo il sistema normativo la distinzione tra l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta all'individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli addebitabili, senza trascurare i riflessi sulle valutazioni di causalità materiale-giuridica generati dalla sovrapposizione dei successivi interventi, che hanno inciso causalmente sul decorso post operatorio e che hanno comportato una interruzione o comunque alterazione del nesso causale, con ogni conseguente effetto sul processo di accertamento della responsabilità dei danni asseriti. In via subordinata deduceva l'erroneità ed infondatezza delle richieste di risarcimento del danno in punto di quantificazione sia nell'elaborato di a.t.p. conciliativa, che nel promosso dal sia in Pt_1 relazione al metodo utilizzato che nel quantum risultante”. CE essere la consulenza ictu oculi affetta da un problema di obiettività dei parametri e dei criteri di giudizio adottati, contestava la stima del danno differenziale svolta nell'elaborato dei c.t.u. poiché astratta, fondata su risultanze meramente ipotetiche e possibilistiche, e contraddittoria con gli stessi presupposti logici assunti dai consulenti, in quanto “La metodica di valutazione del danno biologico prende a raffronto da un lato la compromissione dell'integrità biologica del sig. – che, si consideri, è il risultato dei Pt_1 numerosi interventi cui egli si è sottoposto, come quello successivo ad opera del dr. Milano, che hanno alterato lo stato post operatorio – e dall'altro l'astratto parametro dell'“esito atteso”, che evidentemente presuppone la verifica che lo stesso si sarebbe verificato –con certezza o quantomeno elevata probabilità– nel caso in cui il sanitario avesse attuato tutte le condotte asseritamente omesse. Invece è di tutta evidenza che nell'elaborato di a.t.p. conciliativa si parli solamente di un generico “esito atteso”, considerato astrattamente come risultato positivo della tecnica individuata, ma non del concreto esito dell'intervento in esame sulla persona del sig.
alla luce delle specifiche caratteristiche soggettive ed oggettive dello stesso e della Pt_1 condotta attuata dal sanitario…l'elaborato avrebbe dovuto distinguere e specificare quantomeno i seguenti parametri, che si rende quindi necessario accertare con ulteriore indagine peritale: a)
l'invalidità preesistente all'intervento del dr. (che era senz'altro sussistente in ragione CP_2 dell'elevato grado della patologia del paziente); b) il grado di invalidità risultante dai successivi
17 interventi di artrodesi – blocco dell'articolazione, effettuati dal dr. Milano sulla persona del sig. dopo l'intervento del dr. . Contestava le percentuali di invalidità permanente rilevate Pt_1 CP_2 in a.t.p. ritenute inutilizzabili e respinte, “al pari dell'addebito a carico del dr. dell'asserito CP_2
“maggior danno in misura pari al 5% (cinque per cento) che deve essere calcolato come differenziale dal 3% all'8%”.
Respingeva la quantificazione del danno indicata dal ricorrente stimato nella somma di € 9.082,37
(per asserito danno differenziale) più asserita personalizzazione per € 1.816,47. CE che nel caso di ravvisata responsabilità del dr. “non potrebbe ascriversi allo stesso né la percentuale CP_2 di invalidità preesistente al momento dell'intervento (che non è stata specificata in a.t.p. conciliativa), né l'invalidità che sarebbe comunque residuata dagli interventi chirurgici correttamente svolti in riferimento alla patologia in oggetto”. Respingeva l'applicazione di altri metodi dai quali sarebbero risultati illegittimamente a carico del sanitario fatti che esulano dalla propria condotta e che non possono essere ascritti alla responsabilità dello stesso pena violazione – su tutti – dei principi espressi dell'art. 1223 c.c.. Contestava la personalizzazione richiesta dal ricorrente e calcolata nella misura del 20%, in quanto immotivata, indimostrata e comunque non dovuta, non sussistendo giustificazione dell'aumento richiesto dall'attore sia nell'an che nel quantum richiesto nella massima misura domandata;
eccepiva il difetto di prova alla luce della situazione personale del danneggiato ante evento – peraltro rimasta anch'essa indimostrata – il fatto abbia determinato un ulteriore aggravamento delle conseguenze dannose rispetto a quello quantificato in base alla normativa del Codice delle Assicurazioni, necessitando tale richiesta una integrazione istruttoria contraddicendo l'applicazione del rito sommario, per cui avrebbe dovuto essere fornita sin dall'atto introduttivo. Richiamava il contenuto, in tema di personalizzazione del danno dell'art. 139 cod. ass. con cui si stabilisce che l'eventuale aumento, limitato “in misura non superiore ad un quinto” del danno è condizionato dalla prova delle condizioni soggettive del danneggiato. Contestava la quantificazione attorea del danno temporaneo svolta dall'attore e quella contenuta nell'a.t.p. conciliativa, in quanto andrebbero in ogni caso distinti i giorni e le rispettive percentuali di invalidità temporanea riconducibili esclusivamente all'operato del sanitario che sia ritenuto erroneo, dai giorni di invalidità che il paziente avrebbe comunque dovuto sopportare in ragione del regolare decorso post operatorio, risultando illegittimo, come richiede dall'attore, ascrivere a carico del dr. anche quei giorni di invalidità che il paziente avrebbe dovuto CP_2 comunque affrontare come intrinseca conseguenza dell'intervento nella asserita ipotesi di “esito atteso”; come la immobilizzazione dell'arto post intervento o alle altre specifiche prescrizioni mediche. Riteneva doversi sottrarre al risarcimento i giorni e le percentuali di invalidità dovute ai successivi interventi svolti in seguito all'evoluzione della patologia di cui è portatore il sig. Pt_1
18 poiché non direttamente e integralmente ricollegabili all'operato del dr. Criticava l'elaborato CP_2 di a.t.p. conciliativa in quanto, dopo aver indicato, sulla base delle certificazioni mediche e della tipologia delle menomazioni, un maggior danno di natura iatrogena di ordine temporaneo, che si compendia in un periodo di inabilità temporanea assoluta di 10 giorni fa generico riferimento a “un lungo periodo di sofferenza, da intendersi come ulteriore danno biologico temporaneo, dovuto all'evoluzione dello stato di malattia” per totali 150 giorni;
inoltre non venivano neppure distinti i singoli eventi causativi dei rispettivi giorni di invalidità temporanea patita dal ricorrente, necessitando di essere sottratti i giorni e le percentuali di inabilità temporanea che il paziente avrebbe dovuto comunque sopportare in caso di esito positivo dell'intervento, e i giorni e le percentuali di inabilità temporanea dovuti ai successivi interventi, che hanno rilevanza autonoma e non direttamente ricollegabile all'operato del dr. restando fermo che al medesimo sanitario CP_2 andrebbe denegatamente ascritto il danno temporaneo limitato alla sola responsabilità che dovesse essere individuata a carico dello stesso”. Riteneva imprescindibili le indagini anche al fine di sondare la correttezza del percorso logico dei c.t.u. e dunque onde esercitare ogni diritto difensivo, sono state omesse nell'elaborato di a.t.p. conciliativa da effettuarsi nel giudizio di merito da un nuovo consulente tecnico di ufficio che chiedeva di incaricare anche a tale scopo. Respingeva il danno patrimoniale lamentato dall'attore, richiesto senza specifica prova dell'ascrivibilità delle conseguenze al dr. laddove invece l'attore era tenuto a provare che ogni voce di danno sia CP_2 riconducibile direttamente e integralmente al fatto e alla responsabilità del sanitario e non anche a diverse cause quali il normale ed inevitabile decorso della malattia o che sarebbero conseguite comunque all'intervento medesimo. Contestava il parere sulle spese espresso dai c.t.u. nell'elaborato dell'a.t.p. conciliativa, che oltre a non essere vincolante per il Giudice, è da respingere poiché erroneo e comunque generico, essendosi i c.t.u. limitati a dichiarare che “le spese sostenute dal appaiono congrue” null'altro aggiungendo a giustificazione dell'assunto, Pt_1 mentre l'analisi dei c.t.u. avrebbe dovuto essere più approfondita e specifica, giacché sin dal proprio iniziale atto difensivo il dr. aveva sottoposto alla attenzione dei consulenti d'ufficio la CP_2 necessità che venisse documentato che – per l'ipotesi di denegata responsabilità del sanitario – le voci di spesa fossero diretta conseguenza dell'intervento chirurgico operato dallo stesso e che vi fosse stato l'effettivo esborso da parte del i consulenti avrebbero dovuto limitare la Pt_1 risarcibilità dei danni patrimoniali alla sola percentuale ritenuta denegatamente ascrivibile a carico dello stesso, con distinzione ed esclusione almeno delle somme che l'attore avrebbe comunque dovuto sostenere per intrinseco effetto della tecnica interventistica svolta, richiamando in via esplicativa le spese riabilitative e i controlli programmati che sono intrinseco sviluppo della tecnica eseguita. Riteneva doversi escludere le spese dei successivi interventi di artrodesi svolti ad opera
19 del dr. Milano, che, già preannunciati dal dr. come possibile alternativa tecnica in sede di CP_2 primo intervento, venivano effettuati non a causa della condotta di quest'ultimo, ma in funzione della patologia di cui è affetto il sig. considerando che il quesito stesso posto dal Tribunale Pt_1 di Fermo ai consulenti di a.t.p. conciliativa chiedeva che il parere di congruità fosse espresso sulle spese “dedotte come conseguenti all'operato del sanitario di cui si assume l'erroneità”, con ciò implicando la necessità di una distinzione da quelle non ricollegabili alla diretta responsabilità dello stesso, ciò in ragione del fatto che tra il materiale in atti risultava documentazione di spesa non riconducibile all'operato del dr. e la quale – a seguito di una effettiva indagine – avrebbe CP_2 dovuto essere espunta o quantomeno segnalata come non conferente, anche in riscontro allo specifico quesito posto dal Tribunale di Fermo.
CE il rigetto della domanda risarcitoria avversaria per danno patrimoniale con riferimento alle seguenti voci: “ - spese mediche per esami diagnostici e visite specialistiche effettuate prima dell'intervento chirurgico eseguito dal dr. in data 09.4.2015 in quanto prive di nesso di CP_2 causalità con l'intervento del dr. - spese per l'acquisto della scarpa post operatoria CP_2 dell'11.4.2015 [ibidem, pag. 5], in quanto tale spesa avrebbe dovuto essere sostenuta dal paziente in ogni caso ed indipendentemente dagli esiti dell'intervento; - spese per i controlli programmati sin dal momento delle dimissioni della le fatture per massoterapia non Controparte_7 mostrando alcuna relazione con il piede sinistro, e che in ogni caso sarebbero di misura non giustificabile. Respingeva la richiesta per difetto di prova dell'effettivo esborso o della quietanza di avvenuto pagamento (o annotazione di equiparabile valore) delle specifiche spese allegate nel documento n. 36 dal ricorrente: A) fattura E/288 del 11.4.2015 per € 60,00 [pag. 5]; B) fattura
2507-2015 del 29.5.2015 per € 186,00 [pag. 6]; C) 2271/2015 del 14.5.2015 [pag. 7]; D) fattura
E/365 del 08.5.2015 per € 50,00 [pag.8]; E) fattura 2687-2015 de li 11.6.2015 per € 118,00 [pag.
15]; F) contratto di comodato ed assistenza mobilizzatore alluce per € 200,00 [pag. 20]; G) fattura
14188 del 18.12.2017 per € 50,00 [pag. 26]; H) fattura 006840 del 10.10.2016 per € 60,00 [pag.
41]; I) fattura 9.099 del 23.4.2018 per € 265,00 [pag. 51]; L) fattura 6567 del 19.5.2018 per € 50,00
[pag. 52]; M) fattura MC/171 del 07.5.2019 per € 180,00 [pag. 43]. Evidenziava che dall'esame del documento 36 versato in atti dal ricorrente emergeva che nelle fatture n. 4225 del 22.7.2016 [ibidem pag. 39] e nr 1656 del 28.2.2018 [pag. 49] per prestazioni eseguite presso il Controparte_13 di Porto San Giorgio, parte dei costi sono stati sostenuti dal Fondo di Assistenza Sanitaria –
[...]
FASCHIM, con cui il predetto centro riabilitativo è convenzionato, trattandosi dunque di spese da escludere dal computo del risarcimento. Rilevava che per altre fatture (n. 2791 del 6.4.2018, n. 108 del 11.1.2016; n. 1534 del 15.3.2016) vi era l'attestazione di un pagamento parziale fatto dal cliente, non risultando provata dal la misura effettiva del pagamento dallo stesso sostenuta;
Pt_1
20 respingeva la richiesta risarcitoria delle spese sostenute per i successivi interventi chirurgici del
13.6.2016 e 24.1.2018 presso la che il ricorrente Controparte_12 avrebbe potuto integralmente evitare giacché la predetta struttura è accreditata con il SSN aut. DGR
n. 54 – 34675 del 16.1.1990, evidenziando che dalla documentazione prodotta dal ricorrente [cfr. doc. 36 pag. 19] risulta che il preventivo del 09.5.2016 reca indicazione di pagamento per
“assicurazione indiretta” ritenendo necessario appurare, in fase istruttoria, se tali spese siano state rimborsate in tutto o in parte dal ridetto fondo di assistenza FASCHIM con il quale, per l'appunto, la predetta è convenzionata”. CE, quanto al Controparte_12 paragrafo “spese per accertamento tecnico preventivo” la “violazione del termine di cui all'art. 8 co.
3 Legge n. 24/2017 impedendo la richiesta di rimborso nel successivo giudizio – svolta dalla parte che tale termine ha violato – delle spese sostenute nell'ambito della fase processuale di a.t.p. conciliativa, rilievo da estendersi alle spese legali della fase di a.t.p. conciliativa che, oltre a non essere state oggetto di necessaria e specifica richiesta nel giudizio di merito, non potrebbero per tale ragione essere liquidate”. Contestava la richiesta di “maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi di natura compensativa del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria dal 09/04/2015 al saldo effettivo”, ritendo eventualmente che l'applicazione degli interessi legali va effettuata sulle somme devalutate al momento del sinistro ed anno per anno rivalutate sino al soddisfo.
Così concludeva:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE, voglia dichiarare ad ogni effetto di legge la violazione del termine di cui all'art. 8 Legge 24/2017 e dichiarare l'inutilizzabilità dell'elaborato di cui alla a.t.p. conciliativa precedente il giudizio de quo per le causali di cui in parte motiva;
NEL MERITO In via principale, rigettare la domanda risarcitoria del ricorrente sig. nei confronti del dr. per tutte le causali illustrate in Parte_1 Controparte_5 atti.
In via meramente subordinata e in denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del dr. limitare il risarcimento a suo carico ai soli danni del CP_2 ricorrente che gli saranno denegatamente ascritti e in base a quella sola parte di responsabilità che dovesse essere accertata a suo carico.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e di quello antecedente di cui all'a.t.p. conciliativa”.
***
21 Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, disposto il mutamento del rito, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. La causa veniva istruita con ammissione ed espletamento della prova orale, veniva disposto ex art. 210 c.p.c., ordine di esibizione al terzo
'Fondo di assistenza sanitaria Faschim' (cf. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, con sede in Milano, Via Giovanni Procida nr. 11, di tutta la documentazione relativa alla copertura, e/o rimborso delle spese mediche afferenti alla posizione del sig. ordine Parte_1 di esibizione puntualmente evaso, veniva altresì disposta l'acquisizione della CTU nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. 1261/2019 R. G.. La causa ritenuta, all'esito dell'istruttoria, matura per la decisione, veniva, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano all'udienza del 10.09.2025 come sopra trascritte. Operato rinvio per la discussione orale, con concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, all'odierna udienza le parti concludevano come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Preliminarmente va rilevato che vengono presi in considerazione solo fatti dedotti prima dello spirare dei termini di cui alle preclusioni assertive e probatorie previste dal codice di rito;
tutto quanto dedotto ed allegato dalle parti, in violazione del richiamato regime preclusivo delle eccezioni, deduzioni, allegazioni, produzioni, precisazione delle domande non può trovare ingresso nel presente giudizio.
Vanno disattese diverse questioni che non hanno trovato sufficiente validità argomentativa sotto il profilo fattuale e/o giuridico.
Nel caso di specie la domanda avanzata da parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguiti agli errati trattamenti sanitari somministrati in occasione dell'intervento chirurgico eseguito in data 09/04/2015 presso la ( ”) Controparte_15 CP_7 Controparte_7 dal Dr. per cui viene chiesta la condanna dei convenuti, in solido tra loro. Controparte_5
In relazione alla responsabilità della struttura sanitaria va rilevato che la stessa va ricondotta ad un tipo di responsabilità contrattuale o da contatto sociale, come da consolidato orientamento del
Supremo Collegio che ha affermato il principio in virtù del quale in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario che la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un
22 evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/0 1/2009). Nell'ambito di tale contesto giurisprudenziale e normativo è intervenuta la legge n. 189 del 2012 (cd “legge
Balduzzi”) ed il supremo Collegio fin dalle prime pronunce ha affermato, che: «L'articolo 3 comma
1 D.L. 158/12, conv. L. 189/12, ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove l'esercente l'attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L'esimente penale non elide, però l'illecito civile e resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c. che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale» (Cass. civ.,
Sezione III, n. 4040/2013); ha inoltre stabilito che: “l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito,
l'irrilevanza della colpa lieve”. (Cassazione civ. del 17/4/2014 n. 8940). Secondo lo 'storico' intervento della giurisprudenza di merito, nella fattispecie Tribunale di Milano, che ha inteso ricondurre la responsabilità professionale del medico nell'alveo della responsabilità extracontrattuale per una serie di complesse ed articolate ragioni: 'nessuna portata innovativa può avere l'art. 3 della legge 189/2012 - che si riferisce espressamente alla responsabilità dell'esercente una professione sanitaria autore della condotta illecita - sulla natura “contrattuale” della responsabilità civile (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) della struttura sanitaria (pubblica o privata) nella controversia risarcitoria promossa nei suoi confronti dal danneggiato. Sia che si ritenga ravvisabile un contratto atipico fra la struttura sanitaria ed il paziente, sia che si preferisca individuare nella legge la fonte dell'obbligo per la struttura (pubblica o convenzionata) inserita nel S.S.N. di erogare determinate prestazioni in favore del paziente, in ogni caso come detto la struttura sanitaria convenuta dal danneggiato è responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento (o dall'inesatto adempimento) di una delle prestazioni a cui è direttamente obbligata. (Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Sentenza 17luglio 2014). Più di recente, la Suprema Corte ha rilevato come "In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa
23 del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno"
(Cass.15993/2011); dunque secondo la Corte di Cassazione: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cassazione Civile Sentenza N. 24073/2017).
Posto dunque che trattasi di responsabilità contrattuale e che la responsabilità dell'ente ospedaliero ricorre 1) sia, ex art. 1218 c.c., in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), 2) sia, ex art. 1228 c.c., per quanto concerne il comportamento specifico dei medici dipendenti o dei quali si avvale, dal momento che il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, per quanto non siano alle proprie dipendenze;
trattasi di una “Responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto che in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura ( pubblica o privata ) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio”. (Cass., civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826, cit.).
Responsabilità dunque che “prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio” (cfr. Trib. Brindisi, sentenza 18 luglio 2014).
Tale orientamento espresso dalla Suprema Corte è stato confermato con un recente intervento in tema di assistenza sanitaria generica da parte del medico convenzionato in relazione al quale il
Supremo Collegio ha avuto modo di affermare: “posto che l'assistenza medico-generica si configura - nei limiti in cui la legge ne assicura l'erogazione - come diritto soggettivo pieno ed Parte incondizionato dell'utente del questi è "creditore" nei confronti della che, in quanto CP_16 soggetto pubblico ex lege tenuto ad erogare detta prestazione curativa (per conto del S.S.N.),
24 assume la veste di "debitore"” (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 27 marzo 2015, n.
6243). Inoltre: "quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto,
l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo” ( Cass. sent. n. 23918 del 2006).
Dall'esame degli atti, della documentazione prodotta e secondo gli accertamenti eseguiti dal collegio peritale composto dai CTU dr. e dr. è emerso che Persona_5 Persona_4
l'attore si rivolgeva al dr. in quanto affetto da dolenzia a carico del 1° raggio del piede CP_2 sinistro e, dopo essersi sottoposto a esami tecnico strumentali veniva posta diagnosi di “Alluce rigido grado 2° avampiede sin”; su consiglio del dr. il in data 09/04/2015, veniva CP_2 Pt_1 ricoverato presso la Casa di Fermo, ove veniva sottoposto ad intervento, CP_12 CP_7 eseguito dal predetto specialista, di “osteotomia di retroposizione della testa del 1° metatarso e cheilotomia per alluce rigido a sin.”; successivamente all'intervento il paziente accusava dolore intenso e persistente e dopo avere eseguito in data 10/04/2015 medicazione della ferita operatoria e Co rimozione del drenaggio, il giorno 11/04/2015, veniva dimesso dalla Cassa Cura ” di CP_7
Fermo con prescrizione di cure farmacologiche, non carico dell'arto per 20 gg, medicazione della ferita chirurgica dopo 8 gg. e rimozione punti sutura dopo 15 gg.. Il decorso post-operatorio evidenziava dolore persistente e impaccio deambulatorio, pertanto oltre ad eseguire i controlli ed esami strumentali disposti dal Dr. in data 26/04/2016 il paziente si sottoponeva a visita CP_2 ortopedica dallo specialista in chirurgia del piede Dr. il quale certificava “… Dopo Persona_9
l'intervento peggioramento della rigidità alla MF e IF che presenta anchilosi in flessione, MF mobile per 10-15° in FP ed ED. Sintomatico prevalentemente per dolore articolare e metatarsalgia I.
Problemi attuali: - Anchilosi in flessione e valgismo della IF. - Plantarizzazione di M1. -
Impingment sesamoideo da osteofiti cefalici plantari” e consigliava un programma chirurgico consistente in “artrodesi in posizione funzionale della IF + lisi dei sesamoidi e cheilotomia + osteotomia di estensione di M1 per portare l'arco di movimento in un settore utile di flessione dorsale”; in data 13/06/2016 il veniva ricoverato presso la Clinica “Humanitas Cellini” di Pt_1
25 Torino e si sottoponeva all'intervento chirurgico programmato e dimesso il giorno successivo con diagnosi: “Grave artropatia IF e MF1 (con importante condropatia e limitazione articolare MF per osteofitosi, condropatia e aderenze intrarticolari) in esiti di osteotomia distale M1 per alluce rigido a sin.”; il decorso post operatorio nel corso del quale venivano eseguiti i relativi controlli conduceva ad un nuovo ricovero in data 24/01/2018 presso il Servizio di Chirurgia del Piede e della Caviglia della “Humanitas Cellini” di Torino con la seguente anamnesi patologica prossima: Permane, anche se migliorata, metatarsalgia I (plantareflessione M1 in piede cavo) piede sin. Ha eseguito terapia conservativa senza beneficio. Visto da uno specialista, si da indicazione ad intervento chirurgico.” Il paziente veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico correttivo e dimesso il giorno 25/01/2018 con diagnosi di uscita di “Metatarsalgia M1 piede sinistro in esiti chirurgici”. Residuavano al diversi disturbi esaminati dai consulenti di parte Dr. Specialista in Ortopedia Pt_1 Persona_2
e Traumatologia, e dal Dr. specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni Persona_3 che redigevano due perizie in favore dell'attore evidenziando che: “Dalla disamina della vicenda appaiono identificabili dei colposi profili di responsabilità professionale (per imprudenza, imperizia e negligenza) nella persona del Dr. Controparte_5
Secondo le prospettazioni di parte attrice la responsabilità del dr. sulla base della consulenza CP_2 tecnica redatta dal dr. risiede nella: Per_2
- 1) Scorretta applicazione del filo di IR lungo il 1° raggio MT (peraltro non specificatamente prevista nella metodica di Weil modificata da e , che ha CP_8 CP_9 provocato l'insorgenza di un vizioso atteggiamento rigido in flessione e deviazione in valgismo dell'articolazione interfalangea dell'alluce, con precoce comparsa di locali disturbi a carattere algodistrofico (evidenziati nella Rxgrafia di controllo eseguita in data 14.05.2015, ossia a distanza di circa 35 giorni dall'intervento);
- 2) Mancata liberazione dei sesamoidi plantari della testa del 1° metatarso, con conseguente persistenza di un “impingment” (conflitto) doloroso con gli osteofiti cefalici;
- 3) Eccessiva dislocazione plantare del 1° metatarso a seguito della osteotomia di retroposizione, con conseguente vizioso atteggiamento di flessione della 1° MTF e precoce insorgenza di una molesta metatarsalgia I da sovraccarico e deviazione in pronazione del piede.”.
Secondo gli accertamenti svolti sul punto dal collegio peritale - nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. 1261/2019 R. G. chiamato ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dal il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta medica, operandone la Pt_1 quantificazione del danno - è emerso, come rilevabile dalla consulenza depositata in data
27/03/2020, che: “Per quanto concerne la modalità di esecuzione dell'intervento possiamo formulare una critica che si focalizza sulla componente plantarizzante della tecnica e
26 sull'esecuzione di tempi accessori”; i CTU ritenevano essere “…stata sottostimata la condizione clinica della interfalangea dell'alluce la quale aveva invece notevole importanza nella genesi della sintomatologia dolorosa e che in più è stata interessata dalla stabilizzazione articolare temporanea in distrazione della MF e quindi bloccata mediante filo di K per 4 settimane (un tempo maggiore delle tre settimane previste); tale tempo chirurgico può aver contribuito al peggioramento della rigidità dolorosa della interfalangea. Prova ne è che il successivo intervento praticato dal Dr. Milano è consistito proprio nell'artrodesi di tale articolazione”. In particolare precisavano che “La artrodiatasi è un tempo accessorio non descritto nella tecnica originale né citato nel consenso informato. Il filo di K utilizzato per la sua realizzazione è stato applicato per via transarticolare, ma solo a livello della MF, dove si è ottenuta una diastasi e quindi una distrazione capsulare di circa 8-
10 mm, ma attraversando la IF già gravemente artrosica con blocco della stessa per 4 settimane e questo può aver accentuato la rigidità e l'artropatia”; e che: “La tecnica osteotomica scelta ha determinato una plantarizzazione della testa metatarsale che può aver generato conflitto con l'articolazione sesamoidea artrosica e con presenza di osteofiti plantari della testa. Non risulta dalla descrizione dell'intervento che tale articolazione sia stata tratta con tempo accessorio di artrolisi.
Verosimilmente sarebbe stata indicata una tecnica di accorciamento senza o con minore plantarizzazione. Infatti il terzo intervento praticato al periziato, che ha riportato sensibile miglioramento nella condizione clinica del è consistito in una osteotomia prossimale in Pt_1 estensione del metatarso I, e quindi dorsalizzante, associata a nuova cheilotomia e artrolisi”. “Una ulteriore osservazione viene formulata sulla liberazione dei sasamoidi;
è da notare che tale tempo chirurgico non viene citato né nella descrizione dell'intervento eseguito dal né nei lavori della CP_2 tecnica originale;
inoltre le immagini radiografiche proposte dal CTP in proiezione dorso-plantare prodotte agli atti non sono assolutamente sufficienti nel mostrare che tale tempo chirurgico si stato eseguito. Posto che vi sono differenze di definizione e proiezioni non sovrapponibili, l'unico confronto che può avere un minimo di validità è quello tra le proiezioni laterali del 05/01/2015 e del
20/07/2015 dove risulta che la posizione del sesamoide mediale sembrerebbe assolutamente invariata…”. Quanto agli effetti positivi dell'applicazione del filo di K transarticolare osservati dai consulenti di parte i CTU hanno affermato trattarsi di “ipotesi questa assolutamente non dimostrata in letteratura ed in particolare per l'articolazione metatarso-falangea; nessun dettaglio è aggiunto dal fatto che l'immobilizzazione di una articolazione artrosica, e con tempi maggiori rispetto al previsto, possa incrementare la rigidità articolare”.
Sulla base degli accertamenti esperiti dai consulenti tecnici d'ufficio in sede di ATP e in applicazione del principio del “più probabile che non” i danni sofferti dal sono dunque da Pt_1
27 ritenersi in nesso causale con la condotta del dr. in occasione dell'intervento chirurgico del CP_2
09.04.2015.
In relazione al consenso informato i CTU hanno inoltre evidenziato che il consenso veniva prestato dal per un intervento diverso rispetto a quello effettivamente praticato, ovvero veniva Pt_1 prestato per un intervento di alluce valgo e patologie associate in luogo di un intervento di alluce rigido;
con indicazione di una percentuale di successo dell'85% (maggiore rispetto a quella ottenibile dal e risoluzione del dolore. Pertanto i CTU hanno rilevato un consenso Pt_1 informato prestato al paziente su errato modello, ed invero affermano: “Formalmente però il consenso non riguarda strettamente la patologia sofferta dal e tutte le osservazioni del Prof. Pt_1 relative al consenso informato sono inerenti a informativa per alluce valgo. Per certa CP_9 letteratura la percentuale di successo nel trattamento dell'alluce rigido è minore (75%) di quella riferita nel consenso per alluce valgo”.
Quanto ai danni conseguiti all'errato trattamento chirurgico i CTU hanno rilevato che “Per quanto riguarda le conseguenze, appare giustificato quantificare, tenuto conto non solo delle certificazioni mediche ma soprattutto della tipologia delle menomazioni, un maggior danno di natura iatrogena di ordine temporaneo, che si compendia in un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10.
Successivamente in ha dovuto accusare un lungo periodo di sofferenza, da intendersi come Pt_1 ulteriore danno biologico temporaneo, dovuto all'evoluzione dello stato di malattia e valutabile in ulteriori 150 giorni di inabilità temporanea parziale, da suddividersi in giorni 30 al 75%, giorni 60 al
50% e giorni 60 al 25%, duranti i quali non ha potuto attendere ai suoi doveri e alle sue abituali attività ricreative, che costituiscono parte integrante della sua vita di relazione”. In relazione al danno biologico hanno affermato: “dobbiamo dire che all'attuale indagine si riscontra un quadro obiettivo deficitario caratterizzato a livello del piede sinistro da un IFD bloccata, una MF con escursione di 10-15% ed un minus perimetrico del polpaccio sinistro di 1 cm. L'odierno quadro individua per riferimento diretto le infermità di cui alla voce tabellare S.I.M.L.A. 2016, utilizzato quale valido bareme di riferimento, Anchilosi della I metatarso-falangea (7%) e anchilosi dell'interfalangea del I dito (3%). Posto che l'attuale quadro è stimabile in IFD bloccata, MF con escursione di 10-15° ne deriva una compromissione dell'integrità biologica del in misura Pt_1 che, alla luce della richiamata criteriologia di riferimento, appare equo ritenere pari al 8% (otto per cento) del suo valore globale”. Pertanto “…è ragionevole affermare come l'esito atteso avrebbe determinato una compromissione dell'integrità biologica del in misura pari al 3% (tre per Pt_1 cento) del suo valore globale” e che pertanto, nel caso di specie, vi è stato “…un maggior danno in misura pari al 5% (cinque per cento) che deve essere calcolato come differenziale dal 3% all'8%”.
28 In relazione alle spese mediche hanno affermato che “Il quadro attualmente obiettivabile evidenza
(…) delle difficoltà funzionali che non sono emendabili con cicli di fisioterapia o altro intervento chirurgico, considerato che lo stesso distretto ha subito 3 interventi chirurgici;
si ritiene, pertanto, che non si rendono necessarie spese mediche future. Le spese sostenute dal appaiono Pt_1 congrue”. In relazione alle spese documentate va tenuto conto della rettifica operata da parte attrice in esito all'ordine di esibizione al terzo 'Fondo di assistenza sanitaria Faschim'.
Posto che l'elaborato peritale, risulta completo ed esaustivo, nonché immune da vizi logici e/o metodologici, questo Giudice ritiene di aderirvi e farne proprio il contenuto sulla base delle conclusioni espresse nella relazione tecnica medico-legale, il danno subìto dalla attrice va quantificato tenendo conto dei principi dianzi richiamati. In tema di risarcimento del danno e liquidazione degli importi va tenuto conto dell'orientamento espresso dal Supremo Collegio in virtù del quale nella liquidazione delle poste risarcitorie è necessario dividere il danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico/relazionale (id est il danno biologico, se del caso personalizzato) e quella morale e “il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico - prima dell'ultima, necessaria modificazione all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario
(costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno
2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico- relazionale del danno;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto
3, del novellato codice delle assicurazioni.” (Cass. Civ. n. 26805 del 12.09.2022). Nel caso di specie risultano essere state allegate e provate da parte attrice circostanze di apprezzabile rilievo, connesse alla particolare sofferenza determinata dagli interventi subiti dall'attore e dalla compromissione delle attività sportive cui lo stesso era dedito prima dell'intervento il cui esito costringeva all'abbandono. I testi e (moglie dell'attore) ha confermato le Testimone_1 Testimone_2
29 difficoltà del periodo post operatorio affrontate dall'attore che veniva costretto a trasferirsi presso la casa paterna per essere accudito, non potendo ricevere aiuto dalla moglie già impegnata con un bimbo in tenera età. I testi hanno confermato la necessità costante di riposo, di terapie specifiche continue, di riabilitazione e controllo fisioterapico assistito, circostanze evincibili anche dalla documentazione in atti. I testi hanno confermato l'impossibilità da parte del di mantenere la Pt_1 posizione eretta per più di due ore continuative e la necessità di indossare calzature con plantari correttivi. Entrambi i testi hanno confermato che il “ha smesso di dedicarsi all'attività Pt_1 sportiva prima pratica come calcetto, corsa, etc. e a qualsiasi altra attività che comporti la prolungata stazione eretta, come fare passeggiate, gite, partecipare a feste all'aperto, tutte attività che in precedenza amava praticare e svolgeva con frequenza”.
La liquidazione del danno avviene secondo i criteri dettati dal Supremo Collegio secondo il quale
“in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. (Cassazione Civile sentenza n. 6341/2014). Il Supremo Collegio con ordinanza n. 29549 del 2024, nell'ambito della responsabilità medica, ha ribadito e precisato il criterio di calcolo del danno differenziale, in caso di concorso fra menomazione preesistente e menomazione ascrivibile ad errore medico. In ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio si può quantificare secondo i criteri del c.d. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare per intero il danno iatrogeno (Cass., 30.7.2024, n. 21261).
Secondo la Cassazione, «è principio di diritto che: "La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223
c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (…), interamente ascritta all'agente sul
30 piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (…), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (…) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale" (Cass. 26851/2023; Cass. 26117/2021)». Il calcolo del danno differenziale perciò deve avvenire prima monetizzando le invalidità: si deve quindi attribuire un valore monetario a quella complessiva finale e poi attribuire valore monetario alla invalidità preesistente;
infine occorre effettuare la differenza tra questi due valori monetari. (Corte Cass., III sez. civ., ord. 15 novembre 2024, n. 29549)
Il danno assumerà pertanto tale quantificazione:
Data del sinistro: 09.04.2015
Data di nascita: 03.04.1975 Età: 40 anni
Importi aggiornati dal D.M. 18/07/2025
Tabella di riferimento 2025
8,0% danno biol. complessivo €. 13.676,15
A detrarre :
3,0% danno biol. €. 2.930,60
Danno biologico differenziale €. 10.745,55
I.T. al 100% (gg. 10) €. 561,80
I.T. al 75% (gg. 30) €. 1.264,05
I.T. al 50% (gg. 60) €. 1.685,40
I.T. al 25% (gg. 60) €. 842,70
Totale invalidità temporanea €. 4.353,95
Danno morale 20% € 3.019,90
TOTALE GENERALE: €. 18.119,40
A tali somme va applicata la rivalutazione, in virtù dell'indirizzo giurisprudenziale espresso in materia di inadempimento contrattuale secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce debito di valore, in quanto è diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, sicché resta sottratta al principio nominalistico e deve essere quantificata dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino al momento della liquidazione (Cassazione civile , sez. III, sentenza
31 28.01.2002 n° 985, conf. Cass. sent. n. 11021/99; n. 166/96; n. 10722/95). Vanno inoltre riconosciuti gli interessi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché di recente Cass. n. 492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese mediche ritenute congrue dai CTU dovranno essere rimborsate nella misura di €.
17.611.38, come rideterminata in esito all'ordine di esibizione documentale.
Il risarcimento del danno vanno a sommare le spese sostenute nella fase di giudizio di ATP per le CTU e la partecipazione dei consulenti di parte alle operazioni peritali e dunque:
- €. 610,00 per assistenza Dr. (medico legale) Per_3
- €. 610,00 per assistenza Dr. (specialista ortopedico) Per_2
- €. 1.524,39 CC.TT.UU. Dr. e Dr. Per_5 Per_4
Per un importo complessivo di €. 2.744,39.
L'accoglimento della domanda determina: la condanna dei convenuti Controparte_15 CP_7
( ”) e Dr. , in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_7 Controparte_5 danno, in favore di parte attrice della somma pari ad euro 38.475,17 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione, sulla somma devalutata, come sopra esplicitato.
Quanto alla liquidazione delle spese legali in applicazione del criterio della soccombenza,
l'accoglimento della domanda determina la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle parti attrici, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente, in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornati con DM. 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche' trattate, con applicazione delle riduzioni ex art. 4 comma 1, ed in riferimento ad un valore della controversia da considerare, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da 26.001,00 a €
52.000,00, nella misura di € 7.616,00, oltre ad € 518,oo per spese documentate, oltre al
32 riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge.
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Alla luce delle superiori argomentazioni, letti gli atti di causa e vista la documentazione prodotta, valutate le norme ed i consolidati orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 1923/2020, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto: condanna le parti convenute ( ”) e Dr. Controparte_15 CP_7 Controparte_7
in solido tra loro, al risarcimento dei danni, in favore di parte attrice Controparte_5 Pt_1
con versamento di una somma pari ad € 38.475,17, oltre rivalutazione ed interessi,
[...] calcolati sulla somma devalutata alla data dell'evento, fino al saldo effettivo, e secondo le modalità indicate in parte motiva;
visto il D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato sulla base del DM n. 147/2002, condanna le parti convenute ( ”) e Dr. , in CP_15 CP_7 Controparte_7 Controparte_5 solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 7.616,00, oltre ad € 518,oo per spese documentate, oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge.
(Allegato al verbale di udienza del giorno 26.11.2025, di cui viene data lettura in pubblica udienza alle ore 18.40).
Il G.O.
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