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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
GI AN, AT
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3689/2020 depositato il 10/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5269/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017IT001864000000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, .il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro ipotecarie e catastali dovute correlativamente al rogito in Nominativo_1 stipulato in data 21.02.2017 e reg.to il 22.03.2017 serie IT num. 001864 per la vendita di un appezzamento di terreno distinto in Catasto_1 e liquidazione del maggiore importo dovuto pari ad €.80.000,00 rispetto a quello determinato nel rogito di C.56.771.00, perchè illegittimo.
Il ricorrente, ha lamentato la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione laddove l'Ufficio pur avendo indicato nell'atto avversato un rogito notarile similare per oggetto ed immobili siti nella stessa zona di quelli compravenduti dal ricorrente, non ha indicato i calcoli in virtù dei quali è stata determinata la maggiore imposta dovuta.
Si è costituito l'Ufficio erariale contestando il contenuto del ricorso ed insistendo nella conferma dell'atto impugnato.
Alla fissata udienza di discussione sono comparsi i difensori delle parti i quali hanno insistito nelle rispettive loro domande, eccezioni e difese. La Commissione ha assunto la causa in decisione udito il Giudice relatore.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , con sentenza rigettava il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1)l'atto impugnato và ritenuto legittimo rispetto al vizio lamentato dal ricorrente, in quanto in esso l'Agenzia delle Entrate ha bene esplicitato le ragioni. della sua pretesa impositiva maggiore rispetto a quella indicata negozialmente dalle parti del rogito notarile di cui sopra: significativo è il rilievo del riferimento comparative ad altra compravendita similare per oggetto ed immobili siti nella stessa zona territoriale di quello oggetto dell'accertamento che qui interessa.
2)che l'Ufficio finanziario nel caso de quo abbia con l'atto avversato soddisfatto l'obbligo di motivazione, considerando ai fini che interessa il caso di specie il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
(Cfr. Cass. Ordinanza 03.01.2019 n. 56) secondo cui ".....in tema di imposta di registro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della 1. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della 1. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione dei criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (ex pluribus Cass, n. 11560 del 06/06/2016).
3) l'Ufficio finanziario abbia assolto al proprio onere probatorio di fronte alla contestazione difensiva del ricorrente il quale, del resto, non ha fornito prova alcuna a supporto delle sue asserzioni difensive. A tal ultimo proposito, và osservato che la motivazione dell'atto avversato ha bene posto il ricorrente nella posizione di dedurre il calcolo seguito dalla A.F. ai fini della determinazione delle somme dovute per le maggiori imposte accertate.
4) Per le suesposte ragioni, dunque, il ricorso và rigettato perchè infondato. Le spese giudiziali restano governate dalla soccombenza processuale e liquidate come da dispositivo.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la legittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
In particolare:
1)va precisata, come dedotto dall'appellato, l'assoluta irrilevanza della precedente rettifica operata dall'Amministrazione in sede di dichiarazione di successione, in quanto la stessa è di molto anteriore rispetto all'atto di vendita di cui al presente giudizio e, comunque, aveva ad oggetto unicamente uno dei due terreni oggetto dell'attuale Avviso, ovvero solo una porzione di mq 160, con la logica conseguenza che il valore per mq di un terreno è diverso nell'ipotesi, come nel caso in esame, lo stesso venga trasferito unitamente ad una ulteriore porzione, determinando una più ampia utilizzabilità.
2) deve ritenuto legittimo e fondato l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro ipotecarie e catastali in quanto adottato un sistema di stima sintetico comparativo nel pieno rispetto dell'art. 51 del D.
P.R. 26/04/86 n. 131, indicando tutti gli elementi in base ai quali è stato determinato il valore attribuito al bene di che trattasi. Al riguardo la Suprema Corte ha statuito che sussiste il requisito di legittimità dell'avviso di accertamento, allorquando la motivazione , anche con riferimento ad altri atti, come nella specie allegati, sia idonea a far conoscere al contribuente i presupposti della maggior pretesa erariale affinché questi possa valutarne la legittimità.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1000,00, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025
Il AT Il Presidente
GE RG
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
GI AN, AT
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3689/2020 depositato il 10/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5269/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017IT001864000000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, .il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro ipotecarie e catastali dovute correlativamente al rogito in Nominativo_1 stipulato in data 21.02.2017 e reg.to il 22.03.2017 serie IT num. 001864 per la vendita di un appezzamento di terreno distinto in Catasto_1 e liquidazione del maggiore importo dovuto pari ad €.80.000,00 rispetto a quello determinato nel rogito di C.56.771.00, perchè illegittimo.
Il ricorrente, ha lamentato la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione laddove l'Ufficio pur avendo indicato nell'atto avversato un rogito notarile similare per oggetto ed immobili siti nella stessa zona di quelli compravenduti dal ricorrente, non ha indicato i calcoli in virtù dei quali è stata determinata la maggiore imposta dovuta.
Si è costituito l'Ufficio erariale contestando il contenuto del ricorso ed insistendo nella conferma dell'atto impugnato.
Alla fissata udienza di discussione sono comparsi i difensori delle parti i quali hanno insistito nelle rispettive loro domande, eccezioni e difese. La Commissione ha assunto la causa in decisione udito il Giudice relatore.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , con sentenza rigettava il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1)l'atto impugnato và ritenuto legittimo rispetto al vizio lamentato dal ricorrente, in quanto in esso l'Agenzia delle Entrate ha bene esplicitato le ragioni. della sua pretesa impositiva maggiore rispetto a quella indicata negozialmente dalle parti del rogito notarile di cui sopra: significativo è il rilievo del riferimento comparative ad altra compravendita similare per oggetto ed immobili siti nella stessa zona territoriale di quello oggetto dell'accertamento che qui interessa.
2)che l'Ufficio finanziario nel caso de quo abbia con l'atto avversato soddisfatto l'obbligo di motivazione, considerando ai fini che interessa il caso di specie il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
(Cfr. Cass. Ordinanza 03.01.2019 n. 56) secondo cui ".....in tema di imposta di registro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della 1. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della 1. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione dei criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (ex pluribus Cass, n. 11560 del 06/06/2016).
3) l'Ufficio finanziario abbia assolto al proprio onere probatorio di fronte alla contestazione difensiva del ricorrente il quale, del resto, non ha fornito prova alcuna a supporto delle sue asserzioni difensive. A tal ultimo proposito, và osservato che la motivazione dell'atto avversato ha bene posto il ricorrente nella posizione di dedurre il calcolo seguito dalla A.F. ai fini della determinazione delle somme dovute per le maggiori imposte accertate.
4) Per le suesposte ragioni, dunque, il ricorso và rigettato perchè infondato. Le spese giudiziali restano governate dalla soccombenza processuale e liquidate come da dispositivo.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la legittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
In particolare:
1)va precisata, come dedotto dall'appellato, l'assoluta irrilevanza della precedente rettifica operata dall'Amministrazione in sede di dichiarazione di successione, in quanto la stessa è di molto anteriore rispetto all'atto di vendita di cui al presente giudizio e, comunque, aveva ad oggetto unicamente uno dei due terreni oggetto dell'attuale Avviso, ovvero solo una porzione di mq 160, con la logica conseguenza che il valore per mq di un terreno è diverso nell'ipotesi, come nel caso in esame, lo stesso venga trasferito unitamente ad una ulteriore porzione, determinando una più ampia utilizzabilità.
2) deve ritenuto legittimo e fondato l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro ipotecarie e catastali in quanto adottato un sistema di stima sintetico comparativo nel pieno rispetto dell'art. 51 del D.
P.R. 26/04/86 n. 131, indicando tutti gli elementi in base ai quali è stato determinato il valore attribuito al bene di che trattasi. Al riguardo la Suprema Corte ha statuito che sussiste il requisito di legittimità dell'avviso di accertamento, allorquando la motivazione , anche con riferimento ad altri atti, come nella specie allegati, sia idonea a far conoscere al contribuente i presupposti della maggior pretesa erariale affinché questi possa valutarne la legittimità.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1000,00, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025
Il AT Il Presidente
GE RG