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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1303/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. GU SA Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. ES RU FO Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al ruolo il 26.7.2024, promossa con atto di citazione da
, nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Casa;
C.F._1
appellante contro
, nato l'[...] a [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Viero e Paolo Spagnolo;
appellato
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza n. 180/2024 pubblicata in data 23.1.2024, R.G.
1 n. 3856/2020, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 19.1.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“nel merito, in via principale
- per tutte le ragioni sopra esposte, l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta voglia dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali tra le parti, di cui alla scrittura privata, contratto di mutuo, del 2 settembre 2013, e per l'effetto in applicazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. voglia rideterminare nella misura legale prevista dal primo comma dell'articolo da ultimo citato gli interessi di cui al contratto di mutuo per cui è causa, rideterminando conseguentemente i rapporti di dare/avere sussistenti tra le parti nei seguenti termini: previa conferma dell'imputazione dei pagamenti effettuati da , per un Parte_1
totale di Euro 147.500,00, come accertati nel corso del giudizio di primo grado a tacitazione delle pretese avanzate da in forza del contratto di mutuo di data 2 settembre Controparte_1
2013, voglia la Corte adìta rideterminare i rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti in forza del predetto contratto applicando l'interesse legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. e il regime di capitalizzazione semplice, tenendo conto dei pagamenti medio tempore effettuati dall'appellante, e per l'effetto accertare che nulla deve nei Parte_1
confronti del fratello ed è creditore di quest'ultimo per l'importo di Euro Controparte_1
4.628,49 o per la diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di giudizio;
conseguentemente condannare al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
dell'importo di Euro 4.628,49, o della diversa maggiore o minore Parte_1
2 somma che dovesse emergere in corso di giudizio, oltre interessi legali o moratori ex art. 1284
c.c.; in subordine, nel merito
- per tutte le ragioni sopra esposte, nella denegata e non creduta ipotesi in cui ritenesse di non accogliere il primo motivo di appello e conseguentemente ritenesse applicabile al caso di specie il tasso di interesse ultralegale del 10% annuo, previa conferma dell'imputazione dei pagamenti effettuati da , per un totale di Euro 147.500,00, come accertati nel Parte_1
corso del giudizio di primo grado a tacitazione delle pretese avanzate da in Controparte_1
forza del contratto di mutuo di data 2 settembre 2013, l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta voglia rideterminare i rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti in forza del predetto contratto, per
i motivi di cui in atti, applicando il regime di capitalizzazione semplice tenendo conto dei pagamenti medio tempore effettuati dall'appellante e, per l'effetto, accertare che il debito residuo di nei confronti del fratello è pari ad Parte_1 Controparte_1
Euro 35.748,78 o alla diversa somma che dovesse emergere in corso di giudizio;
in ogni caso
- con vittoria di spese e onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'appello, oltre Iva e c.p.a. come per legge;
in subordine
- in caso di conferma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 180/2024 Reg. Sent., emessa nel giudizio n. 3856/2020 R.G. Tribunale di Vicenza in data 19 gennaio 2024, pubblicata in data 23 gennaio 2024 e non notificata (cfr. doc. B), voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, per tutte le ragioni sopra esposte, compensare le spese ed i compensi del giudizio di primo grado e del presente grado di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
3 In via istruttoria
- si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse, come formulate nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado dal patrocinio dell'allora attore- opponente (odierno appellante); e in particolare:
i) si chiede che sia disposta C.T.U. contabile volta ad accertare l'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti e tempo per tempo riscossi da ai danni di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
ii) si chiede, altresì, di essere ammessi alla prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che le firme apposte sui documenti 1, 2 e 7 di parte opponente sono riconducibili al signor
? Controparte_1
2. vero che le cifre esposte sui documenti 1, 2 e 7 di parte opponente si riferiscono ai pagamenti compiuti, tra il 2013 ed il 2017, dal signor al signor Parte_1 CP_1
?
[...]
Si indicano quali testi la signora di IG e il signor di Vicenza;
Tes_1 Testimone_2
3. in ipotesi di accoglimento di alcuna delle istanze avversarie, si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta ed indiretta con i testi già indicati;
iii) si chiede, altresì, di essere ammessi alla prova per interpello sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che le firme apposte sui documenti 1, 2 e 7 di parte opponente sono riconducibili al signor
? Controparte_1
2. vero che le cifre esposte sui documenti 1, 2 e 7 di parte opponente si riferiscono ai pagamenti compiuti, tra il 2013 ed il 2017, dal signor al signor Parte_1 CP_1
?
[...]
4
3. vero che il signor ha ricevuto in contanti, tra il 2013 ed il 2017, Controparte_1
complessivi Euro 152.500,00 dal signor Parte_1
4. vero che il signor ha consegnato, tra il settembre 2017 e Parte_1
l'ottobre dell'anno 2018, la somma complessiva di Euro 33.000,00 al signor Controparte_1
alla presenza Sua e dell'avv. Gherardina Orlandella”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Nel merito
1) In via principale: rigettarsi l'appello proposto dal sig. poiché Parte_1
integralmente infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
2) Spese e compensi di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
(…)
C. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria di parte ex art.
183 c.p.c. n. 2 del 01.02.2021 e sin qui non ammesse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 18.6.2020, conveniva il Parte_1
fratello innanzi al Tribunale di Vicenza chiedendo la revoca, previa declaratoria di CP_1
nullità/illegittimità o comunque infondatezza, del decreto ingiuntivo n. 553/2020 (R.G.
1179/2020) emesso dal Tribunale adito il 3.3.2020, con cui gli era stata ingiunta la restituzione della somma di € 140.000,00 - oltre interessi convenzionali e spese della procedura - mutuatagli
5 dal fratello ingiungente come da scrittura privata sottoscritta il 2.9.2013.
Premesso di aver effettivamente sottoscritto con l'ingiungente in data 2.9.2013 la scrittura privata avente ad oggetto il prestito di € 140.000,00, esponeva di aver iniziato a restituire al fratello l'importo mutuato a partire dal 18.9.2013 con plurime scadenze mensili, sempre quietanzate dal germano, sospendendo i pagamenti dopo l'ultima corresponsione avvenuta il 21.7.2017 a causa di difficoltà economiche sopravvenute, saldando però il dovuto alla presenza dell'Avv.
Orlandella poco dopo il pagamento del 5.9.2018, rimborsando, complessivamente, la somma di
€ 152.000,00, come dimostrato dalle quietanze di pagamento sottoscritte dal creditore che produceva. Negava, dunque, la persistenza di una posizione debitoria, eccependo l'avvenuto adempimento, suffragato dalle ricevute e dagli scontrini/appunti sottoscritti dal medesimo creditore e dall'avv. Orlandella, offrendo anche prova per testi;
eccepiva altresì l'usurarietà del tasso d'interesse del 10% applicato nel contratto: se per i mutui a tasso fisso, alla data di sottoscrizione, era previsto un tasso soglia del 10,36% (a fronte di un tasso medio pari al 5,09%), già nel primo trimestre del 2015 il tasso soglia era sceso al 9,36%, fino al 7,34% del settembre
2018 (con tasso medio applicato pari al 2,67%). Per tale motivo, oltre alla revoca del decreto opposto, chiedeva l'accertamento dell'usurarietà, quantomeno sopravvenuta, del tasso d'interesse convenzionale e, per effetto di rideterminazione del corretto rapporto di dare-avere tra le parti, la restituzione in suo favore dell'importo di € 12.500,00, percepito indebitamente dal mutuante a titolo di interessi ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c.
Costituitosi, l'opposto contestava la ricostruzione dell'opponente, precisando che i rapporti patrimoniali tra i due fratelli erano due, uno riferito al contratto di vendita di trapuntatrici destinate ad essere esportate in Serbia da parte della FI IC (di cui lo stesso
6 era titolare) alla MIG S.r.l. (di proprietà dell'opponente), per un prezzo di € Controparte_1
150.000,00, e l'altro riferito al prestito privato di cui al decreto ingiuntivo, entrambi datati il
2.9.2013, ed affermando che la documentazione allegata dal fratello era riferita alla vendita citata e non già al prestito. In ogni caso, non riconosceva la conformità all'originale ex art. 2719 c.c.
(con riserva di disconoscimento ex art. 214 c.p.c.), delle quietanze di pagamento prodotte.
Contestava infine le eccezioni attoree riferite all'usurarietà (comunque sopravvenuta) dei tassi d'interesse pattuiti, tutti in misura inferiore alla soglia di usura, e insisteva nell'integrale conferma del titolo.
In prima udienza, oltre a contestare la ricostruzione dell'opposto e ad eccepire l'inefficacia del disconoscimento da questo effettuato, riservandosi di depositare i documenti originali e di proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., l'opponente affermava che la controparte, oltre a non produrre nessuna fattura o documentazione relativa all'allegata vendita, non aveva obiettato di aver ricevuto ingenti pagamenti in contanti: non avendo Controparte_1
dichiarato a quale debito intendeva imputare i pagamenti ricevuti, gli stessi dovevano in ogni caso essere imputati ex art. 1193 c.c. al debito personale di cui al decreto opposto poiché privo di garanzie, mentre il debito della MIG S.r.l. risultava garantito da tale “Europlastic d.o.o.
Slovena” e da altre due società.
Esaminate le richieste delle parti, il primo giudice disponeva c.t.u. grafologica, assegnando il seguente quesito: “ Dica il C.T.U. se le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dall'opponente con i seguenti numeri n. 1 (con riferimento alla sottoscrizione a lui attribuita a fianco delle date 16.11.15 – 15.01.16 – 03.05.16 – 16.05.16 – 27.05.16 – 21.02.17 – 21.03.17 –
21.06.17 – 21.07.17) n. 2 e 7 (quietanze del 05.09.18 e del 22.09.17) siano riferibili al signor
7 ; il C.T.U. utilizzi ai fini della comparazione le sottoscrizioni degli stessi su Controparte_1
documenti ufficiali, quali la procura alle liti, i documenti di identità, patente, eventuali documenti ufficiali con sottoscrizione autenticata da reperire presso Uffici pubblici, oltre a che quelle che riterrà di raccogliere in sua presenza”; all'esito dell'esame peritale, il consulente nominato riconduceva all'opposto tutte le firme disconosciute, tranne quella del 21.7.2017, relativa ad un pagamento di € 5.000,00.
Il procedimento proseguiva mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, ad eccezione del teste , irreperibile, ed il tentativo di composizione bonaria della controversia, Testimone_3
rivelatosi infruttuoso.
Con sentenza n. 180/2024 del 19.1.2024, pubblicata il 23.1.2024, il Tribunale di Vicenza accoglieva parzialmente l'opposizione e revocava il decreto opposto: confermata la sussistenza del prestito concesso da nei termini indicati nel contratto sottoscritto dalle Controparte_1
parti il 2.9.2013, accertava l'avvenuta restituzione da parte dell'opponente di € 147.500,00 e condannava a versare a parte opposta l'ulteriore importo di € Parte_1
62.500,00, oltre interessi di legge ex art. 1284, c.
1. c.c. sulla somma calcolata come dovuta, dal
6.9.2018 al saldo;
condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, compensando parzialmente, invece, le spese di c.t.u.
Disattese le eccezioni di tardività sollevate dalle parti, il primo giudice ha ritenuto la validità, anche quanto alla pattuizione degli interessi, del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il
2.9.2013 e ha ricondotto al conseguente obbligo di restituzione i pagamenti operati dall'opponente. Con riguardo ai documenti prodotti dall'opponente - e disconosciuti dall'opposto
- a conferma dei versamenti effettuati, il Tribunale, considerata la loro produzione in originale
8 da parte di nonché le risultanze dell'esame peritale, ha ritenuto Parte_1
dimostrata la restituzione da parte del debitore di € 147.500,00, escludendo invece, alla luce delle medesime risultanze e della prova testimoniale, che potesse dirsi provata l'ulteriore dazione di €
5.000,00, indicata nella (quantomeno apparente) ricevuta del 21.7.2017.
Il Tribunale ha ritenuto l'obbligo contrattuale di restituzione non limitato al solo capitale erogato pari a € 140.000,00, risultando pattuiti interessi nella misura del 10% fino al 6.9.2018, tasso giudicato non usuraria essendo irrilevante l'usura sopravvenuta: ne è conseguito l'accertamento di un credito finale a favore dell'opposto pari ad € 62.500,00, che è stato quantificato calcolando
€ 70.000,00 di interessi in relazione all'importo di € 140.000 di capitale, detratti € 147.500,00 già restituiti, oltre interessi di legge dal 6.9.2018 al saldo.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello , impugnando Parte_1
la decisione del Tribunale di Vicenza sulla base di tre motivi di gravame, coi quale ha censurato:
a) l'omessa declaratoria di nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali di cui alla scrittura privata del 2.9.2013, poiché generica ed indeterminata, non consentendo essa di determinare in modo univoco la quantificazione degli interessi dovuti, stante la sola indicazione del tasso d'interesse al 10% senza alcun riferimento alle basi di calcolo applicabili, al regime di capitalizzazione ed al piano di ammortamento;
secondo l'appellante, che non aveva sollevato un conforme motivo di opposizione in primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio ex art. 1421 c.c. la nullità della clausola inerente alla disciplina degli interessi per violazione del requisito della forma scritta ad substantiam, e, per l'effetto sostituire il tasso ultralegale statuito con il tasso d'interesse dovuto nella misura legale ai sensi dell'art. 1284, c.1,
c.c.;
9 b) l'errata modalità del calcolo degli interessi e di applicazione dell'art. 1194 c.c., avendo il primo giudice quantificato gli interessi secondo il tasso del 10% sulla somma capitale mutuata di €
140.000,00 per il periodo di cinque anni previsti dal contratto, ottenendo l'importo di €
70.000,00, e successivamente sommato tale importo al capitale erogato, così risultando – falsamente - un debito restitutorio complessivo pari ad € 210.000,00; ha poi sottratto a detto importo quanto già versato dal debitore (€ 147.500,00), determinando un debito residuo pari ad
€ 62.500,00. Al contrario, invece, nella ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti il giudice avrebbe dovuto considerare l'incidenza dei pagamenti eseguiti medio tempore dal debitore, con effetto di progressiva riduzione del capitale sul quale maturavano interessi, mediante la rielaborazione di un piano di rimborso del mutuo a capitalizzazione semplice da applicare sul capitale residuo, per poi imputare detti pagamenti dapprima agli interessi e poi al capitale, secondo quanto previsto dall'art. 1194 c.c.; secondo l'appellante ciò avrebbe determinato un credito a favore dell'appellante pari a € 4.628,89 in caso di nullità della clausola negoziale riferita gli interessi al 10%, o, in ipotesi subordinata, un debito residuo pari ad €
35.748,78;
c) l'errata statuizione sulle spese di giudizio, poiché, oltre ad aver erroneamente quantificato le stesse sulla base del quantum di € 62.500,00 erroneamente accertato, il Tribunale ha posto le spese ed i compensi di lite dell'opposto integralmente a carico dell'opponente, nonostante la parziale soccombenza di quest'ultimo, violando i principi di cui all'art. 92 c.p.c.
Costituitosi, ha concluso per il rigetto del gravame, poiché inammissibile e Controparte_1
infondato, e la conferma della sentenza impugnata. Con riguardo al primo motivo di gravame, ne ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., trattandosi di “domanda nuova e mai proposta nel
10 corso del primo grado di giudizio”, in quanto la controparte non aveva sollevato censure circa la formulazione della pattuizione relativa al tasso di interesse, limitandosi a eccepirne il carattere usurario, e a lamentare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione;
in ogni caso ha sostenuto l'infondatezza del motivo, risultando pienamente determinabile il debito restitutorio.
Con riguardo al secondo ed al terzo motivo di gravame, ha confermato la Controparte_1
correttezza della decisione e delle ragioni esposte dal giudice a fondamento della stessa.
Con ordinanza n. 63/2024 del 29.8.2024, la Corte adita ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza gravata per l'importo eccedente € 36.000,00. In particolare, l'intestato Ufficio ha, da un lato, ritenuto inadeguata la doglianza di usurarietà del tasso pattuito, fondata sulla comparazione,
a fronte di un contratto di mutuo chirografario senza garanzia, con i tassi soglia operanti per i mutui ipotecari, rimarcando altresì l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
dall'altro lato, applicando i canoni interpretativi di buona fede e correttezza al contratto de quo, ha considerato che gli interessi dovessero essere calcolati sulla somma capitale, al netto dei pagamenti effettuati medio tempore dall'appellante, secondo un piano di capitalizzazione semplice e dei criteri di imputazione previsti dall'art. 1194 c.c. Ritenuto per l'effetto prima facie fondato il gravame nella parte in cui ri-quantificava l'ammontare del debito pari ad € 35.748,78, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento per l'importo eccedente € 36.000,00, ritenendo assorbita ogni valutazione sul periculum.
Con ordinanza del 11.4.2025 è stata fissata l'udienza del 9.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 2 c.p.c.
11 ***
In primo luogo, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del primo motivo di gravame sollevata dal convenuto: ka doglianza espressa nel primo motivo, riguardante la contestata nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto e la violazione di norme imperative ex art. 1284, c. 3, c.c., seppur espressa per la prima volta in sede di gravame, infatti, lamenta una mancata valutazione officiosa da parte del giudicante sugli elementi essenziali della pattuizione intercorsa tra le parti, ed attiene a questione rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, essendone peraltro i presupposti di fatto già acquisiti nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (v. Cass. Civ., ordinanza n. 4867/2024).
Nel merito il motivo è, tuttavia, infondato.
La clausola in esame, definito l'importo mutuato (€ 140.000,00), indica in termini chiari il tasso d'interesse ed il termine entro il quale il mutuatario avrebbe dovuto adempiere (“il quale si impegna a restituire il 10% su base annua da liquidarsi su interesse mensile ogni 6 del mese fino alla data del 06.09.2018”); accertata la validità del tasso pattuito (non operando, in tal senso, la soglia usuraria prevista per i mutui ipotecari che è stata non correttamente indicata al fine della comparazione dall'opponente, come chiarito nel provvedimento n. 63/2024 emesso da Codesta
Corte il 29.8.2024), l'assenza dell'indicazione di un piano di ammortamento non comporta la nullità della pattuizione, come precisato anche dalle SS.UU. nella sentenza n. 15130/2024, nella quale la Suprema Corte ha escluso la carenza di determinabilità del contratto allorquando “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse” (cfr. pag. 22, paragrafo 13 della sentenza), avendo il
12 mutuatario, in tali casi, piena cognizione degli elementi utili a consentirgli di ricostruire l'esborso da corrispondere.
Allo stesso modo, la mancata indicazione della modalità di capitalizzazione non pone un problema di validità del contratto, dovendosi in via interpretativa, in assenza di diversa previsione, optare per un regime di capitalizzazione semplice. D'altra parte l'appellante ha prodotto puntuali prospetti per le due ipotesi di tasso (legale e convenzionale) potenzialmente rilevanti, applicando la capitalizzazione semplice (v. pag. 19 atto di citazione in appello: “in assenza di una specifica pattuizione al piano di rimborso del mutuo doveva essere applicato il regime di capitalizzazione semplice, che tenesse conto della progressiva erosione del capitale finanziato in forza dei pagamenti intervenuti di anno in anno”) e dimostrando nei fatti la presenza di pattuizioni perfettamente idonee a quantificare in ogni momento il debito restitutorio.
Il secondo motivo d'appello è fondato.
L'appellante ha denunciato l'erroneità del calcolo operato dal Tribunale, anche esponendo il corretto conteggio degli interessi sulla somma capitale, al netto dei pagamenti effettuati e dei criteri di imputazione degli stessi.
Come evidenziato in sede d'impugnazione, il giudice di primo grado non ha considerato l'incidenza sul calcolo degli interessi delle restituzioni intervenute nel quinquennio nel quale era prevista la maturazione degli stessi al tasso convenzionale, avendo applicato all'intero capitale erogato la percentuale del 10% annuo per tutta la durata dell'accordo, come chiarito a pag. 11 della sentenza: “tenuto conto che l'usura sopravvenuta non rileva e che le parti si erano accordate per la restituzione di €140.000,00 oltre interessi al 10% annui fino al 6/9/18, ne
13 discende che restano ancora da versare €62.500 (dati da 140.000+70.000 di interessi –
147.500), oltre interessi di legge dal 6/9/18 al saldo”.
Gli interessi si calcolano invece come via via maturandi o maturati sul capitale residuo del prestito, che è la somma originariamente mutuata al netto delle restituzioni già avvenute, e non sul capitale iniziale tout court, e ciò perché ogni rata riduce il debito principale e, di conseguenza, la base su cui si calcolano gli interessi, secondo il principio espresso negli artt. 820 co. 3 e 821 co. 3 c.c.; i pagamenti intervenuti devono poi essere imputati, in difetto di difforme pattuizione, dapprima agli interessi e poi al capitale, come suggerito dall'art. 1194 c.c.
In questi termini è espresso il preciso e dettagliato calcolo che la parte ha riportato alle pag. 19-
20 dell'appello, in ordine alla cui correttezza “contabile” l'appellato non ha peraltro sollevato eccezione di sorta, e che conduce alla quantificazione di un debito residuo pari ad € 35.748,78, che l'appellante dev'essere condannato a pagare all'appellato in luogo di quello, maggiore, indicato nella sentenza gravata, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nei termini da questa indicati senza che sul punto vi sia stata contestazione.
Le istanze di prova genericamente reiterate dalle parti non meritano accoglimento, essendo le stesse sostanzialmente estranee alle limitate questioni devolute in appello e dunque insuscettibili di incidere sull'esito del giudizio.
***
L'accoglimento del secondo motivo di gravame comporta altresì la revisione della statuizione sulle spese di lite (con assorbimento del terzo motivo d'appello, riferito proprio a tale capo della decisione) e di c.t.u. contenute in sentenza, non risultando giustificata la decisione del Tribunale di porre le stesse a carico dell'opponente nella misura di un terzo.
14 Si deve infatti considerare, da un lato, che l'opponente, che in principalità deduceva addirittura un credito restitutorio, è risultato comunque debitore per una somma in termini assoluti significativa, pari a € 35.748,78; dall'altro lato, che la pretesa vantata dall'ingiungente opposto ammontava addirittura a € 229.000,00, e che lo stesso ha infondatamente negato l'intervenuta restituzione di € 147.500,00 ed ha resistito, senza ragione alcuna, al secondo motivo d'appello.
Per quanto sopra, è giustificata la compensazione delle spese di lite di entrambi i giudizi per tre quarti, con condanna dell'opponente – appellante alla rifusione dell'ulteriore quota in favore dell'opposto appellato.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'appellante per un quarto e dell'appellato per tre quarti, essendone risultate autentiche le sottoscrizioni poste in calce a tutti gli atti di quietanza disconosciuti tranne uno (per l'importo di € 147.500,00, a fronte di un importo allegato dall'appellante come restituito di € 152.000,00).
La liquidazione è effettuata in dispositivo applicando per il primo grado di giudizio i parametri medi e per il presente grado – attesa l'esiguità dell'attività svolta da parte appellata in questa sede
- i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14 come aggiornato con D.M. n. 147/2022, per lo scaglione compreso da € 52.000,00 a € 260.000,00.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigettato il primo motivo d'appello e dichiarato assorbito il terzo, in accoglimento del
15 secondo motivo d'appello, e pertanto in parziale riforma della sentenza n. 1880/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza, condanna parte opponente appellante a versare a parte opposta l'importo di € 35.748,78 (anziché di € 62.500,00 come statuito in primo grado), oltre interessi di legge ex art. 1284, co. 1, c.c. sulla predetta somma dal 6.9.18 al saldo;
2. dichiarate compensate le spese di lite per tre quarti, condanna l'opponente appellante alla rifusione in favore dell'opposto appellato di un quarto delle spese di lite, che liquida (già ridotte nella quota): per il giudizio di primo grado, in € 3.525,75 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% spese generali ed oltre a Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
per il presente grado di giudizio, in € 1.790,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario 15% spese generali ed oltre a Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u. per un quarto a carico dell'opponente appellante e per tre quarti a carico dell'opposto appellato.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
ES RU FO GU SA
16
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1303/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. GU SA Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. ES RU FO Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al ruolo il 26.7.2024, promossa con atto di citazione da
, nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Casa;
C.F._1
appellante contro
, nato l'[...] a [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Viero e Paolo Spagnolo;
appellato
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza n. 180/2024 pubblicata in data 23.1.2024, R.G.
1 n. 3856/2020, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 19.1.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“nel merito, in via principale
- per tutte le ragioni sopra esposte, l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta voglia dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali tra le parti, di cui alla scrittura privata, contratto di mutuo, del 2 settembre 2013, e per l'effetto in applicazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. voglia rideterminare nella misura legale prevista dal primo comma dell'articolo da ultimo citato gli interessi di cui al contratto di mutuo per cui è causa, rideterminando conseguentemente i rapporti di dare/avere sussistenti tra le parti nei seguenti termini: previa conferma dell'imputazione dei pagamenti effettuati da , per un Parte_1
totale di Euro 147.500,00, come accertati nel corso del giudizio di primo grado a tacitazione delle pretese avanzate da in forza del contratto di mutuo di data 2 settembre Controparte_1
2013, voglia la Corte adìta rideterminare i rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti in forza del predetto contratto applicando l'interesse legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. e il regime di capitalizzazione semplice, tenendo conto dei pagamenti medio tempore effettuati dall'appellante, e per l'effetto accertare che nulla deve nei Parte_1
confronti del fratello ed è creditore di quest'ultimo per l'importo di Euro Controparte_1
4.628,49 o per la diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di giudizio;
conseguentemente condannare al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
dell'importo di Euro 4.628,49, o della diversa maggiore o minore Parte_1
2 somma che dovesse emergere in corso di giudizio, oltre interessi legali o moratori ex art. 1284
c.c.; in subordine, nel merito
- per tutte le ragioni sopra esposte, nella denegata e non creduta ipotesi in cui ritenesse di non accogliere il primo motivo di appello e conseguentemente ritenesse applicabile al caso di specie il tasso di interesse ultralegale del 10% annuo, previa conferma dell'imputazione dei pagamenti effettuati da , per un totale di Euro 147.500,00, come accertati nel Parte_1
corso del giudizio di primo grado a tacitazione delle pretese avanzate da in Controparte_1
forza del contratto di mutuo di data 2 settembre 2013, l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta voglia rideterminare i rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti in forza del predetto contratto, per
i motivi di cui in atti, applicando il regime di capitalizzazione semplice tenendo conto dei pagamenti medio tempore effettuati dall'appellante e, per l'effetto, accertare che il debito residuo di nei confronti del fratello è pari ad Parte_1 Controparte_1
Euro 35.748,78 o alla diversa somma che dovesse emergere in corso di giudizio;
in ogni caso
- con vittoria di spese e onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'appello, oltre Iva e c.p.a. come per legge;
in subordine
- in caso di conferma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 180/2024 Reg. Sent., emessa nel giudizio n. 3856/2020 R.G. Tribunale di Vicenza in data 19 gennaio 2024, pubblicata in data 23 gennaio 2024 e non notificata (cfr. doc. B), voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, per tutte le ragioni sopra esposte, compensare le spese ed i compensi del giudizio di primo grado e del presente grado di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
3 In via istruttoria
- si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse, come formulate nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado dal patrocinio dell'allora attore- opponente (odierno appellante); e in particolare:
i) si chiede che sia disposta C.T.U. contabile volta ad accertare l'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti e tempo per tempo riscossi da ai danni di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
ii) si chiede, altresì, di essere ammessi alla prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che le firme apposte sui documenti 1, 2 e 7 di parte opponente sono riconducibili al signor
? Controparte_1
2. vero che le cifre esposte sui documenti 1, 2 e 7 di parte opponente si riferiscono ai pagamenti compiuti, tra il 2013 ed il 2017, dal signor al signor Parte_1 CP_1
?
[...]
Si indicano quali testi la signora di IG e il signor di Vicenza;
Tes_1 Testimone_2
3. in ipotesi di accoglimento di alcuna delle istanze avversarie, si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta ed indiretta con i testi già indicati;
iii) si chiede, altresì, di essere ammessi alla prova per interpello sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che le firme apposte sui documenti 1, 2 e 7 di parte opponente sono riconducibili al signor
? Controparte_1
2. vero che le cifre esposte sui documenti 1, 2 e 7 di parte opponente si riferiscono ai pagamenti compiuti, tra il 2013 ed il 2017, dal signor al signor Parte_1 CP_1
?
[...]
4
3. vero che il signor ha ricevuto in contanti, tra il 2013 ed il 2017, Controparte_1
complessivi Euro 152.500,00 dal signor Parte_1
4. vero che il signor ha consegnato, tra il settembre 2017 e Parte_1
l'ottobre dell'anno 2018, la somma complessiva di Euro 33.000,00 al signor Controparte_1
alla presenza Sua e dell'avv. Gherardina Orlandella”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Nel merito
1) In via principale: rigettarsi l'appello proposto dal sig. poiché Parte_1
integralmente infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
2) Spese e compensi di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
(…)
C. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria di parte ex art.
183 c.p.c. n. 2 del 01.02.2021 e sin qui non ammesse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 18.6.2020, conveniva il Parte_1
fratello innanzi al Tribunale di Vicenza chiedendo la revoca, previa declaratoria di CP_1
nullità/illegittimità o comunque infondatezza, del decreto ingiuntivo n. 553/2020 (R.G.
1179/2020) emesso dal Tribunale adito il 3.3.2020, con cui gli era stata ingiunta la restituzione della somma di € 140.000,00 - oltre interessi convenzionali e spese della procedura - mutuatagli
5 dal fratello ingiungente come da scrittura privata sottoscritta il 2.9.2013.
Premesso di aver effettivamente sottoscritto con l'ingiungente in data 2.9.2013 la scrittura privata avente ad oggetto il prestito di € 140.000,00, esponeva di aver iniziato a restituire al fratello l'importo mutuato a partire dal 18.9.2013 con plurime scadenze mensili, sempre quietanzate dal germano, sospendendo i pagamenti dopo l'ultima corresponsione avvenuta il 21.7.2017 a causa di difficoltà economiche sopravvenute, saldando però il dovuto alla presenza dell'Avv.
Orlandella poco dopo il pagamento del 5.9.2018, rimborsando, complessivamente, la somma di
€ 152.000,00, come dimostrato dalle quietanze di pagamento sottoscritte dal creditore che produceva. Negava, dunque, la persistenza di una posizione debitoria, eccependo l'avvenuto adempimento, suffragato dalle ricevute e dagli scontrini/appunti sottoscritti dal medesimo creditore e dall'avv. Orlandella, offrendo anche prova per testi;
eccepiva altresì l'usurarietà del tasso d'interesse del 10% applicato nel contratto: se per i mutui a tasso fisso, alla data di sottoscrizione, era previsto un tasso soglia del 10,36% (a fronte di un tasso medio pari al 5,09%), già nel primo trimestre del 2015 il tasso soglia era sceso al 9,36%, fino al 7,34% del settembre
2018 (con tasso medio applicato pari al 2,67%). Per tale motivo, oltre alla revoca del decreto opposto, chiedeva l'accertamento dell'usurarietà, quantomeno sopravvenuta, del tasso d'interesse convenzionale e, per effetto di rideterminazione del corretto rapporto di dare-avere tra le parti, la restituzione in suo favore dell'importo di € 12.500,00, percepito indebitamente dal mutuante a titolo di interessi ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c.
Costituitosi, l'opposto contestava la ricostruzione dell'opponente, precisando che i rapporti patrimoniali tra i due fratelli erano due, uno riferito al contratto di vendita di trapuntatrici destinate ad essere esportate in Serbia da parte della FI IC (di cui lo stesso
6 era titolare) alla MIG S.r.l. (di proprietà dell'opponente), per un prezzo di € Controparte_1
150.000,00, e l'altro riferito al prestito privato di cui al decreto ingiuntivo, entrambi datati il
2.9.2013, ed affermando che la documentazione allegata dal fratello era riferita alla vendita citata e non già al prestito. In ogni caso, non riconosceva la conformità all'originale ex art. 2719 c.c.
(con riserva di disconoscimento ex art. 214 c.p.c.), delle quietanze di pagamento prodotte.
Contestava infine le eccezioni attoree riferite all'usurarietà (comunque sopravvenuta) dei tassi d'interesse pattuiti, tutti in misura inferiore alla soglia di usura, e insisteva nell'integrale conferma del titolo.
In prima udienza, oltre a contestare la ricostruzione dell'opposto e ad eccepire l'inefficacia del disconoscimento da questo effettuato, riservandosi di depositare i documenti originali e di proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., l'opponente affermava che la controparte, oltre a non produrre nessuna fattura o documentazione relativa all'allegata vendita, non aveva obiettato di aver ricevuto ingenti pagamenti in contanti: non avendo Controparte_1
dichiarato a quale debito intendeva imputare i pagamenti ricevuti, gli stessi dovevano in ogni caso essere imputati ex art. 1193 c.c. al debito personale di cui al decreto opposto poiché privo di garanzie, mentre il debito della MIG S.r.l. risultava garantito da tale “Europlastic d.o.o.
Slovena” e da altre due società.
Esaminate le richieste delle parti, il primo giudice disponeva c.t.u. grafologica, assegnando il seguente quesito: “ Dica il C.T.U. se le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dall'opponente con i seguenti numeri n. 1 (con riferimento alla sottoscrizione a lui attribuita a fianco delle date 16.11.15 – 15.01.16 – 03.05.16 – 16.05.16 – 27.05.16 – 21.02.17 – 21.03.17 –
21.06.17 – 21.07.17) n. 2 e 7 (quietanze del 05.09.18 e del 22.09.17) siano riferibili al signor
7 ; il C.T.U. utilizzi ai fini della comparazione le sottoscrizioni degli stessi su Controparte_1
documenti ufficiali, quali la procura alle liti, i documenti di identità, patente, eventuali documenti ufficiali con sottoscrizione autenticata da reperire presso Uffici pubblici, oltre a che quelle che riterrà di raccogliere in sua presenza”; all'esito dell'esame peritale, il consulente nominato riconduceva all'opposto tutte le firme disconosciute, tranne quella del 21.7.2017, relativa ad un pagamento di € 5.000,00.
Il procedimento proseguiva mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, ad eccezione del teste , irreperibile, ed il tentativo di composizione bonaria della controversia, Testimone_3
rivelatosi infruttuoso.
Con sentenza n. 180/2024 del 19.1.2024, pubblicata il 23.1.2024, il Tribunale di Vicenza accoglieva parzialmente l'opposizione e revocava il decreto opposto: confermata la sussistenza del prestito concesso da nei termini indicati nel contratto sottoscritto dalle Controparte_1
parti il 2.9.2013, accertava l'avvenuta restituzione da parte dell'opponente di € 147.500,00 e condannava a versare a parte opposta l'ulteriore importo di € Parte_1
62.500,00, oltre interessi di legge ex art. 1284, c.
1. c.c. sulla somma calcolata come dovuta, dal
6.9.2018 al saldo;
condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, compensando parzialmente, invece, le spese di c.t.u.
Disattese le eccezioni di tardività sollevate dalle parti, il primo giudice ha ritenuto la validità, anche quanto alla pattuizione degli interessi, del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il
2.9.2013 e ha ricondotto al conseguente obbligo di restituzione i pagamenti operati dall'opponente. Con riguardo ai documenti prodotti dall'opponente - e disconosciuti dall'opposto
- a conferma dei versamenti effettuati, il Tribunale, considerata la loro produzione in originale
8 da parte di nonché le risultanze dell'esame peritale, ha ritenuto Parte_1
dimostrata la restituzione da parte del debitore di € 147.500,00, escludendo invece, alla luce delle medesime risultanze e della prova testimoniale, che potesse dirsi provata l'ulteriore dazione di €
5.000,00, indicata nella (quantomeno apparente) ricevuta del 21.7.2017.
Il Tribunale ha ritenuto l'obbligo contrattuale di restituzione non limitato al solo capitale erogato pari a € 140.000,00, risultando pattuiti interessi nella misura del 10% fino al 6.9.2018, tasso giudicato non usuraria essendo irrilevante l'usura sopravvenuta: ne è conseguito l'accertamento di un credito finale a favore dell'opposto pari ad € 62.500,00, che è stato quantificato calcolando
€ 70.000,00 di interessi in relazione all'importo di € 140.000 di capitale, detratti € 147.500,00 già restituiti, oltre interessi di legge dal 6.9.2018 al saldo.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello , impugnando Parte_1
la decisione del Tribunale di Vicenza sulla base di tre motivi di gravame, coi quale ha censurato:
a) l'omessa declaratoria di nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali di cui alla scrittura privata del 2.9.2013, poiché generica ed indeterminata, non consentendo essa di determinare in modo univoco la quantificazione degli interessi dovuti, stante la sola indicazione del tasso d'interesse al 10% senza alcun riferimento alle basi di calcolo applicabili, al regime di capitalizzazione ed al piano di ammortamento;
secondo l'appellante, che non aveva sollevato un conforme motivo di opposizione in primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio ex art. 1421 c.c. la nullità della clausola inerente alla disciplina degli interessi per violazione del requisito della forma scritta ad substantiam, e, per l'effetto sostituire il tasso ultralegale statuito con il tasso d'interesse dovuto nella misura legale ai sensi dell'art. 1284, c.1,
c.c.;
9 b) l'errata modalità del calcolo degli interessi e di applicazione dell'art. 1194 c.c., avendo il primo giudice quantificato gli interessi secondo il tasso del 10% sulla somma capitale mutuata di €
140.000,00 per il periodo di cinque anni previsti dal contratto, ottenendo l'importo di €
70.000,00, e successivamente sommato tale importo al capitale erogato, così risultando – falsamente - un debito restitutorio complessivo pari ad € 210.000,00; ha poi sottratto a detto importo quanto già versato dal debitore (€ 147.500,00), determinando un debito residuo pari ad
€ 62.500,00. Al contrario, invece, nella ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti il giudice avrebbe dovuto considerare l'incidenza dei pagamenti eseguiti medio tempore dal debitore, con effetto di progressiva riduzione del capitale sul quale maturavano interessi, mediante la rielaborazione di un piano di rimborso del mutuo a capitalizzazione semplice da applicare sul capitale residuo, per poi imputare detti pagamenti dapprima agli interessi e poi al capitale, secondo quanto previsto dall'art. 1194 c.c.; secondo l'appellante ciò avrebbe determinato un credito a favore dell'appellante pari a € 4.628,89 in caso di nullità della clausola negoziale riferita gli interessi al 10%, o, in ipotesi subordinata, un debito residuo pari ad €
35.748,78;
c) l'errata statuizione sulle spese di giudizio, poiché, oltre ad aver erroneamente quantificato le stesse sulla base del quantum di € 62.500,00 erroneamente accertato, il Tribunale ha posto le spese ed i compensi di lite dell'opposto integralmente a carico dell'opponente, nonostante la parziale soccombenza di quest'ultimo, violando i principi di cui all'art. 92 c.p.c.
Costituitosi, ha concluso per il rigetto del gravame, poiché inammissibile e Controparte_1
infondato, e la conferma della sentenza impugnata. Con riguardo al primo motivo di gravame, ne ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., trattandosi di “domanda nuova e mai proposta nel
10 corso del primo grado di giudizio”, in quanto la controparte non aveva sollevato censure circa la formulazione della pattuizione relativa al tasso di interesse, limitandosi a eccepirne il carattere usurario, e a lamentare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione;
in ogni caso ha sostenuto l'infondatezza del motivo, risultando pienamente determinabile il debito restitutorio.
Con riguardo al secondo ed al terzo motivo di gravame, ha confermato la Controparte_1
correttezza della decisione e delle ragioni esposte dal giudice a fondamento della stessa.
Con ordinanza n. 63/2024 del 29.8.2024, la Corte adita ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza gravata per l'importo eccedente € 36.000,00. In particolare, l'intestato Ufficio ha, da un lato, ritenuto inadeguata la doglianza di usurarietà del tasso pattuito, fondata sulla comparazione,
a fronte di un contratto di mutuo chirografario senza garanzia, con i tassi soglia operanti per i mutui ipotecari, rimarcando altresì l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
dall'altro lato, applicando i canoni interpretativi di buona fede e correttezza al contratto de quo, ha considerato che gli interessi dovessero essere calcolati sulla somma capitale, al netto dei pagamenti effettuati medio tempore dall'appellante, secondo un piano di capitalizzazione semplice e dei criteri di imputazione previsti dall'art. 1194 c.c. Ritenuto per l'effetto prima facie fondato il gravame nella parte in cui ri-quantificava l'ammontare del debito pari ad € 35.748,78, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento per l'importo eccedente € 36.000,00, ritenendo assorbita ogni valutazione sul periculum.
Con ordinanza del 11.4.2025 è stata fissata l'udienza del 9.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 2 c.p.c.
11 ***
In primo luogo, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del primo motivo di gravame sollevata dal convenuto: ka doglianza espressa nel primo motivo, riguardante la contestata nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto e la violazione di norme imperative ex art. 1284, c. 3, c.c., seppur espressa per la prima volta in sede di gravame, infatti, lamenta una mancata valutazione officiosa da parte del giudicante sugli elementi essenziali della pattuizione intercorsa tra le parti, ed attiene a questione rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, essendone peraltro i presupposti di fatto già acquisiti nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (v. Cass. Civ., ordinanza n. 4867/2024).
Nel merito il motivo è, tuttavia, infondato.
La clausola in esame, definito l'importo mutuato (€ 140.000,00), indica in termini chiari il tasso d'interesse ed il termine entro il quale il mutuatario avrebbe dovuto adempiere (“il quale si impegna a restituire il 10% su base annua da liquidarsi su interesse mensile ogni 6 del mese fino alla data del 06.09.2018”); accertata la validità del tasso pattuito (non operando, in tal senso, la soglia usuraria prevista per i mutui ipotecari che è stata non correttamente indicata al fine della comparazione dall'opponente, come chiarito nel provvedimento n. 63/2024 emesso da Codesta
Corte il 29.8.2024), l'assenza dell'indicazione di un piano di ammortamento non comporta la nullità della pattuizione, come precisato anche dalle SS.UU. nella sentenza n. 15130/2024, nella quale la Suprema Corte ha escluso la carenza di determinabilità del contratto allorquando “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse” (cfr. pag. 22, paragrafo 13 della sentenza), avendo il
12 mutuatario, in tali casi, piena cognizione degli elementi utili a consentirgli di ricostruire l'esborso da corrispondere.
Allo stesso modo, la mancata indicazione della modalità di capitalizzazione non pone un problema di validità del contratto, dovendosi in via interpretativa, in assenza di diversa previsione, optare per un regime di capitalizzazione semplice. D'altra parte l'appellante ha prodotto puntuali prospetti per le due ipotesi di tasso (legale e convenzionale) potenzialmente rilevanti, applicando la capitalizzazione semplice (v. pag. 19 atto di citazione in appello: “in assenza di una specifica pattuizione al piano di rimborso del mutuo doveva essere applicato il regime di capitalizzazione semplice, che tenesse conto della progressiva erosione del capitale finanziato in forza dei pagamenti intervenuti di anno in anno”) e dimostrando nei fatti la presenza di pattuizioni perfettamente idonee a quantificare in ogni momento il debito restitutorio.
Il secondo motivo d'appello è fondato.
L'appellante ha denunciato l'erroneità del calcolo operato dal Tribunale, anche esponendo il corretto conteggio degli interessi sulla somma capitale, al netto dei pagamenti effettuati e dei criteri di imputazione degli stessi.
Come evidenziato in sede d'impugnazione, il giudice di primo grado non ha considerato l'incidenza sul calcolo degli interessi delle restituzioni intervenute nel quinquennio nel quale era prevista la maturazione degli stessi al tasso convenzionale, avendo applicato all'intero capitale erogato la percentuale del 10% annuo per tutta la durata dell'accordo, come chiarito a pag. 11 della sentenza: “tenuto conto che l'usura sopravvenuta non rileva e che le parti si erano accordate per la restituzione di €140.000,00 oltre interessi al 10% annui fino al 6/9/18, ne
13 discende che restano ancora da versare €62.500 (dati da 140.000+70.000 di interessi –
147.500), oltre interessi di legge dal 6/9/18 al saldo”.
Gli interessi si calcolano invece come via via maturandi o maturati sul capitale residuo del prestito, che è la somma originariamente mutuata al netto delle restituzioni già avvenute, e non sul capitale iniziale tout court, e ciò perché ogni rata riduce il debito principale e, di conseguenza, la base su cui si calcolano gli interessi, secondo il principio espresso negli artt. 820 co. 3 e 821 co. 3 c.c.; i pagamenti intervenuti devono poi essere imputati, in difetto di difforme pattuizione, dapprima agli interessi e poi al capitale, come suggerito dall'art. 1194 c.c.
In questi termini è espresso il preciso e dettagliato calcolo che la parte ha riportato alle pag. 19-
20 dell'appello, in ordine alla cui correttezza “contabile” l'appellato non ha peraltro sollevato eccezione di sorta, e che conduce alla quantificazione di un debito residuo pari ad € 35.748,78, che l'appellante dev'essere condannato a pagare all'appellato in luogo di quello, maggiore, indicato nella sentenza gravata, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nei termini da questa indicati senza che sul punto vi sia stata contestazione.
Le istanze di prova genericamente reiterate dalle parti non meritano accoglimento, essendo le stesse sostanzialmente estranee alle limitate questioni devolute in appello e dunque insuscettibili di incidere sull'esito del giudizio.
***
L'accoglimento del secondo motivo di gravame comporta altresì la revisione della statuizione sulle spese di lite (con assorbimento del terzo motivo d'appello, riferito proprio a tale capo della decisione) e di c.t.u. contenute in sentenza, non risultando giustificata la decisione del Tribunale di porre le stesse a carico dell'opponente nella misura di un terzo.
14 Si deve infatti considerare, da un lato, che l'opponente, che in principalità deduceva addirittura un credito restitutorio, è risultato comunque debitore per una somma in termini assoluti significativa, pari a € 35.748,78; dall'altro lato, che la pretesa vantata dall'ingiungente opposto ammontava addirittura a € 229.000,00, e che lo stesso ha infondatamente negato l'intervenuta restituzione di € 147.500,00 ed ha resistito, senza ragione alcuna, al secondo motivo d'appello.
Per quanto sopra, è giustificata la compensazione delle spese di lite di entrambi i giudizi per tre quarti, con condanna dell'opponente – appellante alla rifusione dell'ulteriore quota in favore dell'opposto appellato.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'appellante per un quarto e dell'appellato per tre quarti, essendone risultate autentiche le sottoscrizioni poste in calce a tutti gli atti di quietanza disconosciuti tranne uno (per l'importo di € 147.500,00, a fronte di un importo allegato dall'appellante come restituito di € 152.000,00).
La liquidazione è effettuata in dispositivo applicando per il primo grado di giudizio i parametri medi e per il presente grado – attesa l'esiguità dell'attività svolta da parte appellata in questa sede
- i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14 come aggiornato con D.M. n. 147/2022, per lo scaglione compreso da € 52.000,00 a € 260.000,00.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigettato il primo motivo d'appello e dichiarato assorbito il terzo, in accoglimento del
15 secondo motivo d'appello, e pertanto in parziale riforma della sentenza n. 1880/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza, condanna parte opponente appellante a versare a parte opposta l'importo di € 35.748,78 (anziché di € 62.500,00 come statuito in primo grado), oltre interessi di legge ex art. 1284, co. 1, c.c. sulla predetta somma dal 6.9.18 al saldo;
2. dichiarate compensate le spese di lite per tre quarti, condanna l'opponente appellante alla rifusione in favore dell'opposto appellato di un quarto delle spese di lite, che liquida (già ridotte nella quota): per il giudizio di primo grado, in € 3.525,75 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% spese generali ed oltre a Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
per il presente grado di giudizio, in € 1.790,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario 15% spese generali ed oltre a Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u. per un quarto a carico dell'opponente appellante e per tre quarti a carico dell'opposto appellato.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
ES RU FO GU SA
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