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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/08/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 8328/2020
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 8328/2020 promossa da
P.IVA. in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. MAURIZIO FERRARIO, C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1 opponente contro
, Controparte_1
C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'AVV. ALFIO D'URSO C.F. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
l'indirizzo pec Email_2 opposto avente ad oggetto: contratto di avvalimento – inadempimento contrattuale – risarcimento del danno.
All'udienza del 14.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo opposto
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti deel decreto ingiuntivo n.
2047/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data 25.05.2020 e notificato all'opponente in data
03.06.2020, con il quale è stata condannata a corrispondere a Parte_1 [...]
euro 37.860,34, oltre interessi e spese, in ragione delle Parte_2 prestazioni contrattuali indicate nelle seguenti fatture: n. 104 del 28.05.2019 per la somma di euro 5.040,00; n. 176 del 08.08.2019, per la somma di euro 12.811,13; n. 195 del 03.09.2019, per la somma di euro 20.009,21.
Il complessivo credito azionato è fondato su tre contratti di avvalimento conclusi da e Parte_1 rispettivamente nelle date 18.12.2017, 05.06.2018 e 19.07.2018, con i Controparte_2 quali la società opposta si è impegnata a conferire alla società opponente i necessari requisiti tecnici e professionali per l'affidamento e l'esecuzione di contratti d'appalto pubblico di lavori. In particolare, l'impresa avvalente è risultata aggiudicataria di tre contratti pubblici: Parte_1 appalto pubblico di manutenzione straordinaria per miglioramento energetico dell'Istituto Superiore
“Leonardo Da Vinci” di Chiavenna (SO); appalto pubblico di opere di manutenzione straordinaria per sostituzione degli infissi degli immmobili di proprietà di appalto pubblico di CP_3 opere di manutenzione ordinaria degli immobili di CP_4
2. Le eccezioni di parte opponente e le domande riconvenzionali ha proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo e, con riferimento ai tre Parte_1 contratti di avvalimento posti alla base del ricorso monitorio, ha formulato domande riconvenzionali.
La società opponente ha eccepito il grave inadempimento da parte di Controparte_2 rispetto agli obblighi previsti dai contratti di avvalimento, consistente nella mancata messa a disposizione delle risorse tecniche necessarie per l'esecuzione dei collegati contratti di appalto.
Con riferimento alla fattura n. 195 del 03.09.2019 per la somma di euro 20.009,21, scaturente dal contratto di avvalimento concluso in data 18.12.2017, parte opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di parte opposta al risarcimento del danno per grave inadempimento ai sensi dell'art 1218 c.c., quantificato in euro 17.908,80, somma sostenuta da per Parte_1 sopperire all'inadempimento della società opposta e per poter dare esecuzione al contratto d'appalto pubblico.
Con riguardo alla fattura n. 176 del 08.08.2019 per la somma di euro 12.811,13, scaturente dal contratto di avvalimento concluso in data 19.07.2018, parte opponente ha, invece, chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 c.c. e condannarsi parte opposta al risarcimento del danno, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Con riferimento alla fattura n. 104 del 28.05.2019 per la somma di euro 5.040,00, la società opponente ha preliminarmente rilevato che la prestazione ivi indicata era riferibile ad un terzo contratto di avvalimento non invocato da parte opposta, concluso dalle due società in data
05.06.2018 e ha dedotto in ordine al carattere non dovuto delle somme, in quanto comprese nel prezzo del contratto di avvalimento, già oggetto di integrale pagamento. in via Parte_1 riconvenzionale, ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società opposta, con contestuale restituzione della somma versata in esecuzione dell'accordo contrattuale, quantificata in euro 13.180,72. Inoltre, parte opponente ha chiesto condannarsi parte opposta al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 166.103,42, determinata sulla scorta del mancato guadagno sofferto a causa della risoluzione del contratto d'appalto esercitata dalla stazione appaltante.
La società opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Nel merito ed in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento di
ai tre contratti di avvalimento in premessa, oltre alla non debenza delle fatture Controparte_2 ingiunte al pagamento per i motivi esposti, risolvere i contratti di avvalimento del 19.07.2018
(relativo all'appalto con e del 05.06.2018 (relativo all'appalto con ) CP_3 CP_4 ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'opposta, inoltre condannarla, sia per la norma indicata che agli effetti dell'art. 1218 c.c., al risarcimento ad di tutti i danni subiti a Pt_1 causa dei suoi inadempimenti, sinora quantificabili in euro 184.012,20, oltre alla restituzione delle somme versate che ammontano ad euro 13.180,72, quale effetto restitutorio della risoluzione.
Revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome fondato su somme non dovute ed in ogni caso applicata la compensazione giudiziale”.
3. Le difese di parte opposta C si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
La società opposta ha preliminarmente contestato quanto eccepito da con riferimento Parte_1 alla fattura n.104 del 28.05.2019, rilevando che le tre fatture poste a fondamento del credito azionato fossero riferibili solo a due contratti di avvalimento, quello concluso in data 18.12.2017 e quello stipulato in data 19.07.2018.
Inoltre, parte opposta ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla atteso che il credito azionato deriverebbe dal mancato adempimento dell'obbligo di Parte_1 pagamento della somma pari al 3% dell'importo del contratto d'appalto, previsto nei singoli contratti di avvalimento. Secondo le prospettazioni di parte opposta, tali obbligazioni di pagamento sarebbero diventate esigibili al momento dell'aggiudicazione dei contratti d'appalto, in una fase precedente all'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti.
La società opposta, con riferimento agli ulteriori obblighi contrattuali scaturenti dai contratti di avvalimento, riferibili al momento esecutivo dei contratti di appalto collegati, ha contestato quanto dedotto da parte opponente. In particolare, il ha rilevato di non aver Controparte_2 potuto adempiere alle prestazioni relative alla fase esecutiva per causa imputabile alla stessa parte opponente, la quale non avrebbe comunicato alla società ausiliaria l'avvio dei lavori pubblici e il successivo andamento degli stessi, estromettendola di fatto dalla possibilità di eseguire i lavori.
Il opposto ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“1) In via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo
l'opposizione proposta dalla non fondata su prova scritta, e comunque inammissibile ed Parte_1 infondata, e non essendo la causa di pronta soluzione;
2) Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla poiché palesemente infondata per tutti i Parte_1 motivi in precedenza esplicitati, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condannare, infine, la al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase CP_6 monitoria”.
4. Lo svolgimento del processo
Con ordinanza del 24.06.2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con la seguente motivazione: “nel caso di specie, comparato il quantum di prova offerto dalle parti, l'opposizione può considerarsi fondata su prova scritta e non può predicarsene ex ante la pronta soluzione, in quanto parte opponente ha proposto in via riconvenzionale domanda risarcitoria e domanda di risoluzione e, in quanto creditore, ha provato i titoli (i contratti di avvalimento) ed ha allegato l'inadempimento della controparte, mentre
l'impresa ausiliaria opposta, allo stato degli atti, non ha fornito elementi di prova, salva ogni diversa valutazione che potrà essere compiuta in fase istruttoria, idonei a ritenere correttamene ed integralmente adempiute le obbligazioni poste a suo carico e, dunque, a ritenere fondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria”.
Con successiva ordinanza del 19.96.2023, è stata disposta c.t.u., sul seguente mandato:
“Chiarisca il c.t.u.:
1. se si sia verificato un inadempimento di rispetto Controparte_7 ai tre contratti di avvalimento invocati da (chiarendo se si tratti di inadempimento Parte_1 grave), nei termini indicati negli atti di parti opponente e con particolare riferimento agli obblighi di: coordinamento con la stazione appaltante per il programma dei lavori ed i piani di sicurezza per la messa in esecuzione;
coordinamento e sorveglianza diretta dello svolgimento dei lavori, mediante rapporto con la direzione lavori per l'intero periodo di esecuzione delle opere appaltate;
approvvigionamento di uomini e mezzi necessari in cantiere per tutta la durata dei lavori, affinché
l'impresa ausiliata sia messa in condizioni di poter eseguire le opere appaltate;
2. se, di conseguenza, le somme oggetto del ricorso monitorio siano dovute o, eventualmente, in quale misura ridotta;
3. se la condotta del opposto abbia cagionati ad i datti prospettati ed in quale CP_2 Pt_1 importo possano essere quantificati tali danni (stimati da parte opponente in euro 184.012,20, oltre alla restituzione delle somme versate che ammontano ad euro 13.180,72 quale effetto restitutorio della risoluzione per inadempimento)”.
In data 12.01.2024, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha depositato la relazione, di cui si dirà infra.
All'udienza tenuta in data 08.04.2024 parte opponente ha eccepito la nullità della relazione del c.t.u. per violazione del principio del contraddittorio, attesa la mancata comunicazione al consulente tecnico di parte dell'avvio delle operazioni peritali ed il mancato invio della bozza della relazione al fine di dedurre osservazioni. Parte opposta ha dedotto in ordine alla regolarità delle comunicazioni effettuate dal c.t.u. e ha chiesto la revoca dell'ordinanza che ha negato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, il ha chiesto l'emissione di ordinanza di CP_2 pagamento ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Il c.t.u., chiamato ad interloquire sull'eccezione sollevata da parte opponente circa il mancato avviso dell'avvio delle operazioni peritali al consulente di parte, ha precisato di aver assolto all'onere di convocazione, inviando tempestivamente gli avvisi ai procuratori costituiti delle parti, aggiungendo, inoltre, che il consulente tecnico nominato da parte opponente non ha fornito un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni.
Con ordinanza del 07.10.2024 è stata ritenuta valida la c.t.u. espletata (non essendo stato leso il contraddittorio, alla luce delle circostanze rappresentate dal consulente nelle note del 18.07.2024), è stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opponente (in quanto non conducente ai fini della decisione, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti, delle reciproche prospettazioni, del compendio probatorio complessivo e del carattere parzialmente negativo degli articolati), è stata rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa in data
23.06.2021 (alla luce del combinato disposto degli artt. 648 e 177 c.p.c.) ed è stata rigettata l'istanza ai sensi dell'art. 186ter c.p.c. formulata da parte opposta (sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale che conclude per l'incompatibilità tra la tutela monitoria e l'ordinanza in parola, quantomeno nell'ipotesi in cui a chiedere l'ingiunzione sia il creditore opposto per lo stesso credito oggetto dell'ingiunzione, per le ragioni esposte nell'ordinanza, cui si rinvia).
5. I motivi della decisione
Così ricostruite domande, eccezioni delle parti e iter processuale, l'opposizione deve essere rigettata.
5.1. Sulla validità della c.t.u.
Atteso il valore dirimente che assumono le risultanze istruttorie acquisite dal c.t.u. ai fini della decisione, è opportuno analizzare preliminarmente l'eccezione di nullità della consulentenza tecnica sollevata da parte opposta per violazione del principio del contraddittoria.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata a ritenere che eventuali irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove incidano effettivamente sulle garanzie del contraddittorio, determinando un'apprezzabile limitazione del diritto di difesa. Inoltre, la giurisprudenza, applicando la regola ermeneutica ricavabile dall'art. 159
c.p.c., considera la sanzione della nullità in termini relativi, attesa l'automatica sanatoria in caso di mancata eccezione della parte interessata nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale (ex multis, Cass. civ., Sez. II, n. 3184/2024).
Con riferimento agli obblighi di comunicazione del consulente tecnico, l'articolo 195 c.p.c. prescrive espressamente la trasmissione della relazione “alle parti costituite”, non facendo riferimento espresso al consulente di parte. La giurispudenza di legittimità, ad eccezione delle ipotesi patologiche in cui la lesione del principio del contraddittorio risulta essere evidente, come nei casi in cui il consulente tecnico ometta completamente di avvisare le parti sull'avvio delle attività peritali e non comunichi successivamente alle stesse la relazione per presentare osservazioni, adotta un approccio ermeneutico sostanzialistico, coerente con la ratio della norma, e considera validamente eseguita la comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio mediante la trasmissione diretta al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito
(Cass. civ., Sez. III, n. 17403/2024).
Nel caso in questione, dalla documentazione presente in atti si evince che il consulente tecnico d'ufficio, dopo diversi rinvii per impedimenti dei professionisti interessati, in data 10.11.2023 ha comunicato a mezzo pec ai procuratori delle parti la data di inizio delle operazioni peritali, prevista per giorno 21.11.2023. All'esito delle attività peritali, in data 29.11.2023, il consulente d'ufficio, sempre a mezzo pec, ha comunicato ai procuratori delle parti costituite la relazione delle attività svolte, fornendo agli stessi un congruo termine entro cui far pervenire eventuali osservazioni circa l'attività istruttoria svolta. Nonostante la corretta notifica, le parti non hanno inviato nessuna osservazione.
Alla luce dell'approccio sostanzialistico sopra richiamato, deve dunque ritenersi infondata l'eccezione di nullità della relazione tecnica sollevata da parte opponente per mancata comunicazione dell'attività istruttoria al consulente tecnico di parte, in quanto il consulente tecnico d'ufficio ha tempestivamente comunicato alle parti sia il giorno di inizio delle attività peritali, sia, successivamente, le risultanze della consulenza tecnica per eventuali osservazioni.
Occorre inoltre precisare che parte opponente, all'atto di nomina del proprio consulente tecnico parte, non ha indicato l'indirizzo pec del professionista a cui inviare le necessarie comunicazioni circa le attività peritali da svolgersi. L'art. 4 co. II del d.l. n. 193/2009, convertito in legge n.
24/2010, dispone che nel processo civile tutte le comunicazioni e notificazioni per via telemativca devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 (c.d. codice dell'amministrazione digitale) il quale all'art. 48 ha equiparato il valore legale del messaggio di posta elettronica certificata a quello della notificazione per mezzo della posta, attraverso la generazione di una ricevuta di consegna che contiene il messaggio stesso, gli allegati e le identità del mittente e del destinatario della comunicazione, a loro volta certificati. Alla luce del valore legale riconosciuto al messaggio di posta elettronica certificata nel processo civile, considerata la mancanza in atti di un valido indirizzo pec del consulente di parte opponente, la scelta del consulente tecnico d'ufficio di inviare le comunicazioni agli indirizzi pec dei procuratori delle parti costituite, non solo non contrasta con il principio del contraddittorio tecnico, ma, al contrario, mira a tutelare il diritto di difesa delle parti nel processo.
5.2. Sul credito azionato: l'eccezione di inadempimento
Tanto premesso, nel merito è opportuno rilevare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli
2697 c.c. e 1218 c.c.; di conseguenza, il creditore deve provare il titolo e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare che l'inadempimento non sussiste o non gli è imputabile (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (per tutte, Cass. civ.,
Sez. un., n. 14475/2015).
Nel caso di specie, attesa l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte ingiunta-opponente in via riconvenzionale, grava sul creditore opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
L'accertamento dell'inadempimento della parte opposta richiede necessariamente una preventiva ricostruzione degli specifici obblighi previsti dai contratti di avvalimento conclusi dalle parti. A tal fine, può riportarsi la ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha rilevato quanto segue:
“con il contratto sottoscritto il 18/12/2017, l'impresa ausiliaria ha fornito all'impresa avvalente piena assicurazione circa il possesso di:
- attestazione SOA categoria OG1 classifica VII E OS6 classifica II e certificazione di qualità ISO 9001
- risorse prestate in numero determinato e specifico con contratto di consulenza professionale: n. 1 direttore tecnico arch./ing. nata a [...]_8 il 31/10/1976 e relativo Know-How
- mezzi prestati per tutta la durata dell'appalto: • miniescavatore HANIX H36 matr.
H3630062 completo di martello, cabina, benna, ecc. • autocarro Fiat Iveco 35 C9 targato cc005gg • n. 1 baracca fa cantiere per ufficio • n. 1 gruppo elettrogeno ES 4000 • n. betoniera silenziata 350 • n. 1 martello demolitore idraulico matr. 000508 completo acc. • pannelli mobili recinzione 3450x2000 • ponteggio completo di telai, correnti, tavole, basette, diagonali, ecc. marca e • n. 2 martelli demolitori e perforatori • n. 1 Impianto CP_9 CP_10
Semaforo Mobile sincronizzato a quarzo • n. 3 smerigliatrici varie misure • attrezzatura varia e minuta di cantiere (seghe, chiavi, tenaglie, scale, ecc.) • numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto: n. 1 addetto;
Con i due contratti sottoscritti il 05/06/2018 e il 19/07/2018, l'impresa ausiliaria ha fornito all'impresa avvalente piena assicurazione circa il possesso di:
- attestazione SOA categoria OS6 classifica III BIS e certificazione di qualità ISO
9001
- Know-How tecnologico e commerciale, a mezzo del proprio direttore tecnico
Arch./Ing. e di tutto lo staff tecnico, come centro di sviluppo, Controparte_8 attraverso un costante coordinamento
- il numero necessario di Squadre tipo, composte da 1 operaio specializzato, 1 operaio qualificato e 2 operai comuni, i cui nominativi verranno comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto applicato
- i mezzi ed attrezzature necessari all'esecuzione dell'opera”.
Inoltre, con la sottoscrizione dei tre contratti di avvalimento, il si è impegnato Controparte_2
a mettere a disposizione dell'impresa “la propria capacità tecnica operativa” non soltanto Pt_1
“ai fini della partecipazione alla gara”, ma anche, in corso d'opera, “per l'esecuzione dei relativi lavori”, e ciò in conformità a quanto prescritto dal comma I dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016
Per le prestazioni fornite dall'impresa ausiliaria, l'art. 7 di ciascuno dei tre contratti di avvalimento stabilisce che:
- in caso di aggiudicazione della gara, avrebbe riconosciuto al la Parte_1 Controparte_2 percentuale del 3% del valore dell'appalto al netto del ribasso d'asta, quale corrispettivo per la messa a disposizione, in favore dell'impresa ausiliata, della capacità tecnica operativa dell'impresa ausiliaria “ai fini della partecipazione alla gara”;
- per le ulteriori prestazioni fornite in corso d'opera dall'impresa ausiliaria “per l'esecuzione dei relativi lavori”, la società “in relazione alla fornitura di risorse materiali o tecniche per Pt_1 l'esecuzione dell'appalto”, avrebbe dovuto pagare “anticipatamente” al il relativo Controparte_2 costo, a valore di mercato.
In riferimento a quanto stabilito all'art. 7 del contratto, si osserva, dunque, che il CP_2
non avrebbe potuto fornire le ulteriori prestazioni in corso d'opera previste in contratto “per
[...]
l'esecuzione dei relativi lavori” senza che ne avanzasse precisa richiesta e, soprattutto, Parte_1 senza che le due imprese (ausiliaria e ausiliata) concordassero modalità, costi e tempi degli interventi richiesti, secondo le esigenze di avanzamento delle opere e le tempistiche dettate dal cronoprogramma allegato al contratto di appalto stipulato fra la stazione appaltante e Parte_1
Si osserva, ancora, che la società aggiudicata la gara, era obbligata a corrispondere al Pt_1
la percentuale del 3% del valore dell'appalto, ma non era obbligata a servirsi in Controparte_2 corso d'opera delle prestazioni del “per l'esecuzione dei relativi lavori” (a Controparte_2 riprova di ciò, osserva il c.t.u., nella stessa p. 4 dell'atto di opposizione si legge che la società ha ultimato “con successo” le opere di manutenzione straordinaria degli alloggi di Pt_1 CP_3
Via Luzzati, appaltate dall'ALER di Bergamo, Lecco, Sondrio, “con mezzi esclusivamente propri”, senza richiedere al nessuna ulteriore prestazione in corso d'opera “per Controparte_2
l'esecuzione dei relativi lavori”).
Di conseguenza, in base a quanto emerge dalla lettura delle clausole inserite nei tre contratti di avvalimento, l'intervento della società ausiliaria nell'esecuzione dei lavori pubblici doveva essere preceduta da una richiesta circostanziata, avanzata da seguita da un accordo Parte_1 circa le modalità, i tempi e i costi degli interventi richiesti, secondo le esigenze di avanzamento delle opere e le tempistiche dettate dal cronoprogramma allegato ai contratti d'appalto stipulati da con le stazioni appaltanti. Le prestazioni del relative alla fase esecutiva dei Parte_1 CP_2 contratti di appalto erano, dunque, solo eventuali.
Al contrario, la società si è obbligata a corrispondere al la Pt_1 Controparte_2 percentuale del 3% del valore dell'appalto da pagare entro sette giorni dalla conclusione del contratto con l'ente appaltante, mediante pagamento in un unico soluzione o, alternativamente, mediante l'emissione di titoli dilazionati fino ad un massimo di tre mesi.
Così ricostruito il sinallagma contrattuale, deve rilevarsi che dal compendio probatorio in atti emerge che il non risulta responsabile di alcun grave inadempimento, avendo, Controparte_2 al contrario, adempiuto puntualmente alle obbligazioni qualificabili quali esigibili.
Con riferimento alle obbligazioni assunte con il contratto di avvalimento sottoscritto il
18.12.2017 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto L. Da Vinci di
Chiavenna (SO), il ha adempiuto l'obbligazione relativa alla fase di Controparte_2 partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, mettendo a disposizione della società opposta i requisiti tecnici operativi ai fini della partecipazione alla gara. Infatti, ha ottenuto Parte_1
l'affidamento dei lavori e, in data 03.09.2019, ai sensi dell'art. 7 del contratto di avvalimento, ha emesso la fattura n. 195 per la complessiva somma di euro 20.009,21 per il pagamento della percentuale del 3% del valore dell'appalto, al netto del ribasso d'asta. Con riferimento alle ulteriori obbligazioni relative alla fase esecutiva dei lavori, non risulta dagli atti che la società opponente abbia richiesto alla società ausiliaria tempestivamente un preciso intervento al fine di eseguire le lavorazioni. Dagli atti del giudizio, come rilevato correttamente rilevato anche dal consulente tecnico d'ufficio, la società opponente ha inviato richiesta di intervento solo in data 28.08.2020, dopo oltre un anno dalla firma del contratto di appalto e dopo tre mesi dall'emissione del decreto ingiuntivo n. 2047/2020 oggetto dell'odierna opposizione. La suddetta richiesta non risulta essere stata anticipata da precedenti comunicazioni fatte pervenire alla società ausiliaria per tempo e senza urgenza. Al contrario, emerge dagli atti che la società non ha messo nelle condizioni la Parte_1 società opposta di monitorare l'appalto e di procedere agli interventi.
Anche con riferimento al contratto di avvalimento sottoscritto in data 05.06.2018 per la gara indetta da e Mantova per l'affidamento dei lavori di manutenzione del Controparte_11 proprio patrimonio immobiliare, la società odierna opposta ha adempiuto pienamente alle obbligazioni relative alla fase di aggiudicazione del contratto d'appalto, permettendo difatti alla società opponente di aggiudicarsi il contratto. Con riferimento alla fase esecutiva, emerge dagli atti che le lavorazioni sono state in un primo momento interrotte in data 14.12.2018 per la mancata trasmissione del Piano operativo di sicurezza da parte del I lavori sono Controparte_2 stati regolarmente riavviati quando l'impresa ausiliaria ha trasmesso alla direzione lavori il documento richiesto. Il contegno serbato dalla società ausiliaria nel sopperire alla carenza documentale riscontrata dalla direzione lavori non integra un grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
al contrario, a distanza di un anno dalla prima sospensione, la stazione appaltante ha trasmesso atto di risoluzione unilaterale del contratto d'appalto per CP_4 Parte_3 gravi inadempienze, che, dal tenore letterale delle contestazioni, sono da imputare alla responsabilità diretta della società ausiliata, piuttosto che alla società avvalente.
Come correttamente rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, la società avvalente, ai sensi dell'art. 7 del contratto di avvalimento sottoscritto, ha emesso due fatture: la fattura n. 133 in data
11.12.2018, dell'importo complessivo di euro 9.679,97 IVA compresa, per il pagamento della percentuale del 3% del valore dell'appalto, al netto del ribasso d'asta; la fattura n. 104 in data
28.05.2019, dell'importo di euro 8.540,00 (euro 7.000,00 x 1,22) IVA compresa, per il pagamento di interventi eseguiti dal in corso d'opera. Controparte_2
Dai documenti in atti risulta che la società ha pagato la fattura n. 133 emessa in data Pt_1 11.12.2018 con due bonifici bancari: un primo bonifico in acconto di euro 3.900,00 effettuato in data 11.12.2018 e un secondo bonifico a saldo per l'importo residuo di euro 5.779,97 effettuato il
25.06.2019. Per quanto concerne la fattura n. 104 del 28.05.2019, ha pagato soltanto un Parte_1 acconto di euro 3.500,00 con bonifico effettuato il 25.06.2019, mentre l'importo residuo a saldo di euro 5.040,00 rientra fra le somme del decreto ingiuntivo. Con nota inviata il 26.06.2019, il ha trasmesso ad i conteggi giustificativi dell'importo di 8.540,00 euro riportato CP_2 Pt_1 nella fattura n. 104 del 28.05.2019 per gli interventi e le prestazioni effettuate in corso d'opera. La società opponente non ha contestato né l'importo della fattura n. 104 del 28.05.2019, né i conteggi giustificativi trasmessi dalla alla società in data 26.06.2019. Controparte_2 Parte_1
Infine, con riferimento al contratto di avvalimento concluso in data 19.07.2018 per la gara indetta da per la manutenzione straordinaria degli alloggi siti in il CP_3 CP_3
ha adempiuto esattamente alle obbligazioni del contratto di avvalimento relative Controparte_2 alla fase di aggiudicazione del contratto d'appalto. Infatti, mediante i requisiti tecnici Parte_1 garantiti dalla società ausiliaria, ha partecipato alla gara, risultando aggiudicataria del contratto, in data 08.08.2019 il , ai sensi dell'art. 7 del contratto di avvalimento del Controparte_2
19.07.2018, ha emesso la fattura n. 176 dell'importo di 12.811,13, IVA compresa, per il pagamento della percentuale del 3% del valore dell'appalto, al netto del ribasso d'asta. Relativamente all'esecuzione del contratto, emerge dagli atti prodotti in giudizio che la società opponente ha eseguito le lavorazioni con mezzi propri non necessitando di alcuna ulteriore prestazione da parte del Controparte_2
La superiore ricostruzione risultano in linea con le conclusioni del consulente, che in questa sede si condividono, essendo state raggiunte nel rispetto del mandato conferito, sulla base di un puntuale esame degli atti di causa e con chiara enunciazione dell'iter logico seguito e delle norme tecniche applicabili.
Per tutti i superiori motivi, l'eccezione di grave inadempimento sollevata da parte opponente deve ritenersi infondata e non può dunque considerarsi raggiunta la prova del fatto impeditivo o estintivo del credito quale allegato. Devono altresì considerarsi assorbite le domande riconvenzionali avanzate da parte opponente con l'atto di opposizione, atteso che le stesse hanno quale presupposto la sussistenza di un grave adempimento della società opposta che, come chiarito, non sussiste.
Per tutti i superiori motivi, l'opposizione deve essere rigettata.
6. Le spese
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento
(da rapportarsi all'accolto e dunque pari all'importo ingiunto), delle questioni giuridiche esaminate e dell'attività processuale svolta.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto di data odierna, vengono poste definitivamente a carico della parte opponente soccombente.
La richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni, pur tempestiva, deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma II e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio ai sensi del co. III, non rinvenendosi nella condotta di parte opponente una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali, tenuto conto dei complessi rapporti contrattuali tra le parti.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8328/2020, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
2047/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data 25.05.2020;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
- condanna a corrispondere euro 7.616,00 in favore di Parte_1 Controparte_2 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
[...]
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate con decreto di Parte_1 data odierna;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da
[...]
Controparte_2
Catania, 11/08/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 8328/2020 promossa da
P.IVA. in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. MAURIZIO FERRARIO, C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1 opponente contro
, Controparte_1
C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'AVV. ALFIO D'URSO C.F. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
l'indirizzo pec Email_2 opposto avente ad oggetto: contratto di avvalimento – inadempimento contrattuale – risarcimento del danno.
All'udienza del 14.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo opposto
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti deel decreto ingiuntivo n.
2047/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data 25.05.2020 e notificato all'opponente in data
03.06.2020, con il quale è stata condannata a corrispondere a Parte_1 [...]
euro 37.860,34, oltre interessi e spese, in ragione delle Parte_2 prestazioni contrattuali indicate nelle seguenti fatture: n. 104 del 28.05.2019 per la somma di euro 5.040,00; n. 176 del 08.08.2019, per la somma di euro 12.811,13; n. 195 del 03.09.2019, per la somma di euro 20.009,21.
Il complessivo credito azionato è fondato su tre contratti di avvalimento conclusi da e Parte_1 rispettivamente nelle date 18.12.2017, 05.06.2018 e 19.07.2018, con i Controparte_2 quali la società opposta si è impegnata a conferire alla società opponente i necessari requisiti tecnici e professionali per l'affidamento e l'esecuzione di contratti d'appalto pubblico di lavori. In particolare, l'impresa avvalente è risultata aggiudicataria di tre contratti pubblici: Parte_1 appalto pubblico di manutenzione straordinaria per miglioramento energetico dell'Istituto Superiore
“Leonardo Da Vinci” di Chiavenna (SO); appalto pubblico di opere di manutenzione straordinaria per sostituzione degli infissi degli immmobili di proprietà di appalto pubblico di CP_3 opere di manutenzione ordinaria degli immobili di CP_4
2. Le eccezioni di parte opponente e le domande riconvenzionali ha proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo e, con riferimento ai tre Parte_1 contratti di avvalimento posti alla base del ricorso monitorio, ha formulato domande riconvenzionali.
La società opponente ha eccepito il grave inadempimento da parte di Controparte_2 rispetto agli obblighi previsti dai contratti di avvalimento, consistente nella mancata messa a disposizione delle risorse tecniche necessarie per l'esecuzione dei collegati contratti di appalto.
Con riferimento alla fattura n. 195 del 03.09.2019 per la somma di euro 20.009,21, scaturente dal contratto di avvalimento concluso in data 18.12.2017, parte opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di parte opposta al risarcimento del danno per grave inadempimento ai sensi dell'art 1218 c.c., quantificato in euro 17.908,80, somma sostenuta da per Parte_1 sopperire all'inadempimento della società opposta e per poter dare esecuzione al contratto d'appalto pubblico.
Con riguardo alla fattura n. 176 del 08.08.2019 per la somma di euro 12.811,13, scaturente dal contratto di avvalimento concluso in data 19.07.2018, parte opponente ha, invece, chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 c.c. e condannarsi parte opposta al risarcimento del danno, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Con riferimento alla fattura n. 104 del 28.05.2019 per la somma di euro 5.040,00, la società opponente ha preliminarmente rilevato che la prestazione ivi indicata era riferibile ad un terzo contratto di avvalimento non invocato da parte opposta, concluso dalle due società in data
05.06.2018 e ha dedotto in ordine al carattere non dovuto delle somme, in quanto comprese nel prezzo del contratto di avvalimento, già oggetto di integrale pagamento. in via Parte_1 riconvenzionale, ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società opposta, con contestuale restituzione della somma versata in esecuzione dell'accordo contrattuale, quantificata in euro 13.180,72. Inoltre, parte opponente ha chiesto condannarsi parte opposta al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 166.103,42, determinata sulla scorta del mancato guadagno sofferto a causa della risoluzione del contratto d'appalto esercitata dalla stazione appaltante.
La società opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Nel merito ed in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento di
ai tre contratti di avvalimento in premessa, oltre alla non debenza delle fatture Controparte_2 ingiunte al pagamento per i motivi esposti, risolvere i contratti di avvalimento del 19.07.2018
(relativo all'appalto con e del 05.06.2018 (relativo all'appalto con ) CP_3 CP_4 ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'opposta, inoltre condannarla, sia per la norma indicata che agli effetti dell'art. 1218 c.c., al risarcimento ad di tutti i danni subiti a Pt_1 causa dei suoi inadempimenti, sinora quantificabili in euro 184.012,20, oltre alla restituzione delle somme versate che ammontano ad euro 13.180,72, quale effetto restitutorio della risoluzione.
Revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome fondato su somme non dovute ed in ogni caso applicata la compensazione giudiziale”.
3. Le difese di parte opposta C si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
La società opposta ha preliminarmente contestato quanto eccepito da con riferimento Parte_1 alla fattura n.104 del 28.05.2019, rilevando che le tre fatture poste a fondamento del credito azionato fossero riferibili solo a due contratti di avvalimento, quello concluso in data 18.12.2017 e quello stipulato in data 19.07.2018.
Inoltre, parte opposta ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla atteso che il credito azionato deriverebbe dal mancato adempimento dell'obbligo di Parte_1 pagamento della somma pari al 3% dell'importo del contratto d'appalto, previsto nei singoli contratti di avvalimento. Secondo le prospettazioni di parte opposta, tali obbligazioni di pagamento sarebbero diventate esigibili al momento dell'aggiudicazione dei contratti d'appalto, in una fase precedente all'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti.
La società opposta, con riferimento agli ulteriori obblighi contrattuali scaturenti dai contratti di avvalimento, riferibili al momento esecutivo dei contratti di appalto collegati, ha contestato quanto dedotto da parte opponente. In particolare, il ha rilevato di non aver Controparte_2 potuto adempiere alle prestazioni relative alla fase esecutiva per causa imputabile alla stessa parte opponente, la quale non avrebbe comunicato alla società ausiliaria l'avvio dei lavori pubblici e il successivo andamento degli stessi, estromettendola di fatto dalla possibilità di eseguire i lavori.
Il opposto ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“1) In via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo
l'opposizione proposta dalla non fondata su prova scritta, e comunque inammissibile ed Parte_1 infondata, e non essendo la causa di pronta soluzione;
2) Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla poiché palesemente infondata per tutti i Parte_1 motivi in precedenza esplicitati, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condannare, infine, la al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase CP_6 monitoria”.
4. Lo svolgimento del processo
Con ordinanza del 24.06.2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con la seguente motivazione: “nel caso di specie, comparato il quantum di prova offerto dalle parti, l'opposizione può considerarsi fondata su prova scritta e non può predicarsene ex ante la pronta soluzione, in quanto parte opponente ha proposto in via riconvenzionale domanda risarcitoria e domanda di risoluzione e, in quanto creditore, ha provato i titoli (i contratti di avvalimento) ed ha allegato l'inadempimento della controparte, mentre
l'impresa ausiliaria opposta, allo stato degli atti, non ha fornito elementi di prova, salva ogni diversa valutazione che potrà essere compiuta in fase istruttoria, idonei a ritenere correttamene ed integralmente adempiute le obbligazioni poste a suo carico e, dunque, a ritenere fondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria”.
Con successiva ordinanza del 19.96.2023, è stata disposta c.t.u., sul seguente mandato:
“Chiarisca il c.t.u.:
1. se si sia verificato un inadempimento di rispetto Controparte_7 ai tre contratti di avvalimento invocati da (chiarendo se si tratti di inadempimento Parte_1 grave), nei termini indicati negli atti di parti opponente e con particolare riferimento agli obblighi di: coordinamento con la stazione appaltante per il programma dei lavori ed i piani di sicurezza per la messa in esecuzione;
coordinamento e sorveglianza diretta dello svolgimento dei lavori, mediante rapporto con la direzione lavori per l'intero periodo di esecuzione delle opere appaltate;
approvvigionamento di uomini e mezzi necessari in cantiere per tutta la durata dei lavori, affinché
l'impresa ausiliata sia messa in condizioni di poter eseguire le opere appaltate;
2. se, di conseguenza, le somme oggetto del ricorso monitorio siano dovute o, eventualmente, in quale misura ridotta;
3. se la condotta del opposto abbia cagionati ad i datti prospettati ed in quale CP_2 Pt_1 importo possano essere quantificati tali danni (stimati da parte opponente in euro 184.012,20, oltre alla restituzione delle somme versate che ammontano ad euro 13.180,72 quale effetto restitutorio della risoluzione per inadempimento)”.
In data 12.01.2024, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha depositato la relazione, di cui si dirà infra.
All'udienza tenuta in data 08.04.2024 parte opponente ha eccepito la nullità della relazione del c.t.u. per violazione del principio del contraddittorio, attesa la mancata comunicazione al consulente tecnico di parte dell'avvio delle operazioni peritali ed il mancato invio della bozza della relazione al fine di dedurre osservazioni. Parte opposta ha dedotto in ordine alla regolarità delle comunicazioni effettuate dal c.t.u. e ha chiesto la revoca dell'ordinanza che ha negato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, il ha chiesto l'emissione di ordinanza di CP_2 pagamento ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Il c.t.u., chiamato ad interloquire sull'eccezione sollevata da parte opponente circa il mancato avviso dell'avvio delle operazioni peritali al consulente di parte, ha precisato di aver assolto all'onere di convocazione, inviando tempestivamente gli avvisi ai procuratori costituiti delle parti, aggiungendo, inoltre, che il consulente tecnico nominato da parte opponente non ha fornito un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni.
Con ordinanza del 07.10.2024 è stata ritenuta valida la c.t.u. espletata (non essendo stato leso il contraddittorio, alla luce delle circostanze rappresentate dal consulente nelle note del 18.07.2024), è stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opponente (in quanto non conducente ai fini della decisione, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti, delle reciproche prospettazioni, del compendio probatorio complessivo e del carattere parzialmente negativo degli articolati), è stata rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa in data
23.06.2021 (alla luce del combinato disposto degli artt. 648 e 177 c.p.c.) ed è stata rigettata l'istanza ai sensi dell'art. 186ter c.p.c. formulata da parte opposta (sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale che conclude per l'incompatibilità tra la tutela monitoria e l'ordinanza in parola, quantomeno nell'ipotesi in cui a chiedere l'ingiunzione sia il creditore opposto per lo stesso credito oggetto dell'ingiunzione, per le ragioni esposte nell'ordinanza, cui si rinvia).
5. I motivi della decisione
Così ricostruite domande, eccezioni delle parti e iter processuale, l'opposizione deve essere rigettata.
5.1. Sulla validità della c.t.u.
Atteso il valore dirimente che assumono le risultanze istruttorie acquisite dal c.t.u. ai fini della decisione, è opportuno analizzare preliminarmente l'eccezione di nullità della consulentenza tecnica sollevata da parte opposta per violazione del principio del contraddittoria.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata a ritenere che eventuali irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove incidano effettivamente sulle garanzie del contraddittorio, determinando un'apprezzabile limitazione del diritto di difesa. Inoltre, la giurisprudenza, applicando la regola ermeneutica ricavabile dall'art. 159
c.p.c., considera la sanzione della nullità in termini relativi, attesa l'automatica sanatoria in caso di mancata eccezione della parte interessata nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale (ex multis, Cass. civ., Sez. II, n. 3184/2024).
Con riferimento agli obblighi di comunicazione del consulente tecnico, l'articolo 195 c.p.c. prescrive espressamente la trasmissione della relazione “alle parti costituite”, non facendo riferimento espresso al consulente di parte. La giurispudenza di legittimità, ad eccezione delle ipotesi patologiche in cui la lesione del principio del contraddittorio risulta essere evidente, come nei casi in cui il consulente tecnico ometta completamente di avvisare le parti sull'avvio delle attività peritali e non comunichi successivamente alle stesse la relazione per presentare osservazioni, adotta un approccio ermeneutico sostanzialistico, coerente con la ratio della norma, e considera validamente eseguita la comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio mediante la trasmissione diretta al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito
(Cass. civ., Sez. III, n. 17403/2024).
Nel caso in questione, dalla documentazione presente in atti si evince che il consulente tecnico d'ufficio, dopo diversi rinvii per impedimenti dei professionisti interessati, in data 10.11.2023 ha comunicato a mezzo pec ai procuratori delle parti la data di inizio delle operazioni peritali, prevista per giorno 21.11.2023. All'esito delle attività peritali, in data 29.11.2023, il consulente d'ufficio, sempre a mezzo pec, ha comunicato ai procuratori delle parti costituite la relazione delle attività svolte, fornendo agli stessi un congruo termine entro cui far pervenire eventuali osservazioni circa l'attività istruttoria svolta. Nonostante la corretta notifica, le parti non hanno inviato nessuna osservazione.
Alla luce dell'approccio sostanzialistico sopra richiamato, deve dunque ritenersi infondata l'eccezione di nullità della relazione tecnica sollevata da parte opponente per mancata comunicazione dell'attività istruttoria al consulente tecnico di parte, in quanto il consulente tecnico d'ufficio ha tempestivamente comunicato alle parti sia il giorno di inizio delle attività peritali, sia, successivamente, le risultanze della consulenza tecnica per eventuali osservazioni.
Occorre inoltre precisare che parte opponente, all'atto di nomina del proprio consulente tecnico parte, non ha indicato l'indirizzo pec del professionista a cui inviare le necessarie comunicazioni circa le attività peritali da svolgersi. L'art. 4 co. II del d.l. n. 193/2009, convertito in legge n.
24/2010, dispone che nel processo civile tutte le comunicazioni e notificazioni per via telemativca devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 (c.d. codice dell'amministrazione digitale) il quale all'art. 48 ha equiparato il valore legale del messaggio di posta elettronica certificata a quello della notificazione per mezzo della posta, attraverso la generazione di una ricevuta di consegna che contiene il messaggio stesso, gli allegati e le identità del mittente e del destinatario della comunicazione, a loro volta certificati. Alla luce del valore legale riconosciuto al messaggio di posta elettronica certificata nel processo civile, considerata la mancanza in atti di un valido indirizzo pec del consulente di parte opponente, la scelta del consulente tecnico d'ufficio di inviare le comunicazioni agli indirizzi pec dei procuratori delle parti costituite, non solo non contrasta con il principio del contraddittorio tecnico, ma, al contrario, mira a tutelare il diritto di difesa delle parti nel processo.
5.2. Sul credito azionato: l'eccezione di inadempimento
Tanto premesso, nel merito è opportuno rilevare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli
2697 c.c. e 1218 c.c.; di conseguenza, il creditore deve provare il titolo e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare che l'inadempimento non sussiste o non gli è imputabile (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (per tutte, Cass. civ.,
Sez. un., n. 14475/2015).
Nel caso di specie, attesa l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte ingiunta-opponente in via riconvenzionale, grava sul creditore opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
L'accertamento dell'inadempimento della parte opposta richiede necessariamente una preventiva ricostruzione degli specifici obblighi previsti dai contratti di avvalimento conclusi dalle parti. A tal fine, può riportarsi la ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha rilevato quanto segue:
“con il contratto sottoscritto il 18/12/2017, l'impresa ausiliaria ha fornito all'impresa avvalente piena assicurazione circa il possesso di:
- attestazione SOA categoria OG1 classifica VII E OS6 classifica II e certificazione di qualità ISO 9001
- risorse prestate in numero determinato e specifico con contratto di consulenza professionale: n. 1 direttore tecnico arch./ing. nata a [...]_8 il 31/10/1976 e relativo Know-How
- mezzi prestati per tutta la durata dell'appalto: • miniescavatore HANIX H36 matr.
H3630062 completo di martello, cabina, benna, ecc. • autocarro Fiat Iveco 35 C9 targato cc005gg • n. 1 baracca fa cantiere per ufficio • n. 1 gruppo elettrogeno ES 4000 • n. betoniera silenziata 350 • n. 1 martello demolitore idraulico matr. 000508 completo acc. • pannelli mobili recinzione 3450x2000 • ponteggio completo di telai, correnti, tavole, basette, diagonali, ecc. marca e • n. 2 martelli demolitori e perforatori • n. 1 Impianto CP_9 CP_10
Semaforo Mobile sincronizzato a quarzo • n. 3 smerigliatrici varie misure • attrezzatura varia e minuta di cantiere (seghe, chiavi, tenaglie, scale, ecc.) • numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto: n. 1 addetto;
Con i due contratti sottoscritti il 05/06/2018 e il 19/07/2018, l'impresa ausiliaria ha fornito all'impresa avvalente piena assicurazione circa il possesso di:
- attestazione SOA categoria OS6 classifica III BIS e certificazione di qualità ISO
9001
- Know-How tecnologico e commerciale, a mezzo del proprio direttore tecnico
Arch./Ing. e di tutto lo staff tecnico, come centro di sviluppo, Controparte_8 attraverso un costante coordinamento
- il numero necessario di Squadre tipo, composte da 1 operaio specializzato, 1 operaio qualificato e 2 operai comuni, i cui nominativi verranno comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto applicato
- i mezzi ed attrezzature necessari all'esecuzione dell'opera”.
Inoltre, con la sottoscrizione dei tre contratti di avvalimento, il si è impegnato Controparte_2
a mettere a disposizione dell'impresa “la propria capacità tecnica operativa” non soltanto Pt_1
“ai fini della partecipazione alla gara”, ma anche, in corso d'opera, “per l'esecuzione dei relativi lavori”, e ciò in conformità a quanto prescritto dal comma I dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016
Per le prestazioni fornite dall'impresa ausiliaria, l'art. 7 di ciascuno dei tre contratti di avvalimento stabilisce che:
- in caso di aggiudicazione della gara, avrebbe riconosciuto al la Parte_1 Controparte_2 percentuale del 3% del valore dell'appalto al netto del ribasso d'asta, quale corrispettivo per la messa a disposizione, in favore dell'impresa ausiliata, della capacità tecnica operativa dell'impresa ausiliaria “ai fini della partecipazione alla gara”;
- per le ulteriori prestazioni fornite in corso d'opera dall'impresa ausiliaria “per l'esecuzione dei relativi lavori”, la società “in relazione alla fornitura di risorse materiali o tecniche per Pt_1 l'esecuzione dell'appalto”, avrebbe dovuto pagare “anticipatamente” al il relativo Controparte_2 costo, a valore di mercato.
In riferimento a quanto stabilito all'art. 7 del contratto, si osserva, dunque, che il CP_2
non avrebbe potuto fornire le ulteriori prestazioni in corso d'opera previste in contratto “per
[...]
l'esecuzione dei relativi lavori” senza che ne avanzasse precisa richiesta e, soprattutto, Parte_1 senza che le due imprese (ausiliaria e ausiliata) concordassero modalità, costi e tempi degli interventi richiesti, secondo le esigenze di avanzamento delle opere e le tempistiche dettate dal cronoprogramma allegato al contratto di appalto stipulato fra la stazione appaltante e Parte_1
Si osserva, ancora, che la società aggiudicata la gara, era obbligata a corrispondere al Pt_1
la percentuale del 3% del valore dell'appalto, ma non era obbligata a servirsi in Controparte_2 corso d'opera delle prestazioni del “per l'esecuzione dei relativi lavori” (a Controparte_2 riprova di ciò, osserva il c.t.u., nella stessa p. 4 dell'atto di opposizione si legge che la società ha ultimato “con successo” le opere di manutenzione straordinaria degli alloggi di Pt_1 CP_3
Via Luzzati, appaltate dall'ALER di Bergamo, Lecco, Sondrio, “con mezzi esclusivamente propri”, senza richiedere al nessuna ulteriore prestazione in corso d'opera “per Controparte_2
l'esecuzione dei relativi lavori”).
Di conseguenza, in base a quanto emerge dalla lettura delle clausole inserite nei tre contratti di avvalimento, l'intervento della società ausiliaria nell'esecuzione dei lavori pubblici doveva essere preceduta da una richiesta circostanziata, avanzata da seguita da un accordo Parte_1 circa le modalità, i tempi e i costi degli interventi richiesti, secondo le esigenze di avanzamento delle opere e le tempistiche dettate dal cronoprogramma allegato ai contratti d'appalto stipulati da con le stazioni appaltanti. Le prestazioni del relative alla fase esecutiva dei Parte_1 CP_2 contratti di appalto erano, dunque, solo eventuali.
Al contrario, la società si è obbligata a corrispondere al la Pt_1 Controparte_2 percentuale del 3% del valore dell'appalto da pagare entro sette giorni dalla conclusione del contratto con l'ente appaltante, mediante pagamento in un unico soluzione o, alternativamente, mediante l'emissione di titoli dilazionati fino ad un massimo di tre mesi.
Così ricostruito il sinallagma contrattuale, deve rilevarsi che dal compendio probatorio in atti emerge che il non risulta responsabile di alcun grave inadempimento, avendo, Controparte_2 al contrario, adempiuto puntualmente alle obbligazioni qualificabili quali esigibili.
Con riferimento alle obbligazioni assunte con il contratto di avvalimento sottoscritto il
18.12.2017 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto L. Da Vinci di
Chiavenna (SO), il ha adempiuto l'obbligazione relativa alla fase di Controparte_2 partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, mettendo a disposizione della società opposta i requisiti tecnici operativi ai fini della partecipazione alla gara. Infatti, ha ottenuto Parte_1
l'affidamento dei lavori e, in data 03.09.2019, ai sensi dell'art. 7 del contratto di avvalimento, ha emesso la fattura n. 195 per la complessiva somma di euro 20.009,21 per il pagamento della percentuale del 3% del valore dell'appalto, al netto del ribasso d'asta. Con riferimento alle ulteriori obbligazioni relative alla fase esecutiva dei lavori, non risulta dagli atti che la società opponente abbia richiesto alla società ausiliaria tempestivamente un preciso intervento al fine di eseguire le lavorazioni. Dagli atti del giudizio, come rilevato correttamente rilevato anche dal consulente tecnico d'ufficio, la società opponente ha inviato richiesta di intervento solo in data 28.08.2020, dopo oltre un anno dalla firma del contratto di appalto e dopo tre mesi dall'emissione del decreto ingiuntivo n. 2047/2020 oggetto dell'odierna opposizione. La suddetta richiesta non risulta essere stata anticipata da precedenti comunicazioni fatte pervenire alla società ausiliaria per tempo e senza urgenza. Al contrario, emerge dagli atti che la società non ha messo nelle condizioni la Parte_1 società opposta di monitorare l'appalto e di procedere agli interventi.
Anche con riferimento al contratto di avvalimento sottoscritto in data 05.06.2018 per la gara indetta da e Mantova per l'affidamento dei lavori di manutenzione del Controparte_11 proprio patrimonio immobiliare, la società odierna opposta ha adempiuto pienamente alle obbligazioni relative alla fase di aggiudicazione del contratto d'appalto, permettendo difatti alla società opponente di aggiudicarsi il contratto. Con riferimento alla fase esecutiva, emerge dagli atti che le lavorazioni sono state in un primo momento interrotte in data 14.12.2018 per la mancata trasmissione del Piano operativo di sicurezza da parte del I lavori sono Controparte_2 stati regolarmente riavviati quando l'impresa ausiliaria ha trasmesso alla direzione lavori il documento richiesto. Il contegno serbato dalla società ausiliaria nel sopperire alla carenza documentale riscontrata dalla direzione lavori non integra un grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
al contrario, a distanza di un anno dalla prima sospensione, la stazione appaltante ha trasmesso atto di risoluzione unilaterale del contratto d'appalto per CP_4 Parte_3 gravi inadempienze, che, dal tenore letterale delle contestazioni, sono da imputare alla responsabilità diretta della società ausiliata, piuttosto che alla società avvalente.
Come correttamente rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, la società avvalente, ai sensi dell'art. 7 del contratto di avvalimento sottoscritto, ha emesso due fatture: la fattura n. 133 in data
11.12.2018, dell'importo complessivo di euro 9.679,97 IVA compresa, per il pagamento della percentuale del 3% del valore dell'appalto, al netto del ribasso d'asta; la fattura n. 104 in data
28.05.2019, dell'importo di euro 8.540,00 (euro 7.000,00 x 1,22) IVA compresa, per il pagamento di interventi eseguiti dal in corso d'opera. Controparte_2
Dai documenti in atti risulta che la società ha pagato la fattura n. 133 emessa in data Pt_1 11.12.2018 con due bonifici bancari: un primo bonifico in acconto di euro 3.900,00 effettuato in data 11.12.2018 e un secondo bonifico a saldo per l'importo residuo di euro 5.779,97 effettuato il
25.06.2019. Per quanto concerne la fattura n. 104 del 28.05.2019, ha pagato soltanto un Parte_1 acconto di euro 3.500,00 con bonifico effettuato il 25.06.2019, mentre l'importo residuo a saldo di euro 5.040,00 rientra fra le somme del decreto ingiuntivo. Con nota inviata il 26.06.2019, il ha trasmesso ad i conteggi giustificativi dell'importo di 8.540,00 euro riportato CP_2 Pt_1 nella fattura n. 104 del 28.05.2019 per gli interventi e le prestazioni effettuate in corso d'opera. La società opponente non ha contestato né l'importo della fattura n. 104 del 28.05.2019, né i conteggi giustificativi trasmessi dalla alla società in data 26.06.2019. Controparte_2 Parte_1
Infine, con riferimento al contratto di avvalimento concluso in data 19.07.2018 per la gara indetta da per la manutenzione straordinaria degli alloggi siti in il CP_3 CP_3
ha adempiuto esattamente alle obbligazioni del contratto di avvalimento relative Controparte_2 alla fase di aggiudicazione del contratto d'appalto. Infatti, mediante i requisiti tecnici Parte_1 garantiti dalla società ausiliaria, ha partecipato alla gara, risultando aggiudicataria del contratto, in data 08.08.2019 il , ai sensi dell'art. 7 del contratto di avvalimento del Controparte_2
19.07.2018, ha emesso la fattura n. 176 dell'importo di 12.811,13, IVA compresa, per il pagamento della percentuale del 3% del valore dell'appalto, al netto del ribasso d'asta. Relativamente all'esecuzione del contratto, emerge dagli atti prodotti in giudizio che la società opponente ha eseguito le lavorazioni con mezzi propri non necessitando di alcuna ulteriore prestazione da parte del Controparte_2
La superiore ricostruzione risultano in linea con le conclusioni del consulente, che in questa sede si condividono, essendo state raggiunte nel rispetto del mandato conferito, sulla base di un puntuale esame degli atti di causa e con chiara enunciazione dell'iter logico seguito e delle norme tecniche applicabili.
Per tutti i superiori motivi, l'eccezione di grave inadempimento sollevata da parte opponente deve ritenersi infondata e non può dunque considerarsi raggiunta la prova del fatto impeditivo o estintivo del credito quale allegato. Devono altresì considerarsi assorbite le domande riconvenzionali avanzate da parte opponente con l'atto di opposizione, atteso che le stesse hanno quale presupposto la sussistenza di un grave adempimento della società opposta che, come chiarito, non sussiste.
Per tutti i superiori motivi, l'opposizione deve essere rigettata.
6. Le spese
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento
(da rapportarsi all'accolto e dunque pari all'importo ingiunto), delle questioni giuridiche esaminate e dell'attività processuale svolta.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto di data odierna, vengono poste definitivamente a carico della parte opponente soccombente.
La richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni, pur tempestiva, deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma II e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio ai sensi del co. III, non rinvenendosi nella condotta di parte opponente una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali, tenuto conto dei complessi rapporti contrattuali tra le parti.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8328/2020, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
2047/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data 25.05.2020;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
- condanna a corrispondere euro 7.616,00 in favore di Parte_1 Controparte_2 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
[...]
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate con decreto di Parte_1 data odierna;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da
[...]
Controparte_2
Catania, 11/08/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone